ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (C. 1803 Governo, approvato dal Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150);
premesso che:
l'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con il quale è stata conferita la delega esercitata con il presente schema di decreto legislativo, è rubricato come «Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;
l'articolo 1, comma 2, reca le definizioni di «attività economica», «controlli» e «soggetto controllato» e non anche quella relativa alla diffida amministrativa, atto tuttavia menzionato nel testo con riguardo alla sanabilità di talune irregolarità;
l'articolo 1, comma 3, prevede, in modo talora eccessivamente indeterminato, gli ambiti che restano esclusi dall'applicazione del decreto;
i termini indicati al comma 1 dell'articolo 2 potrebbero non risultare adeguati all'efficiente svolgimento delle attività di elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica nonché per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;
l'articolo 2, commi da 2 a 4, reca la previsione di un'attività ricognitiva, con conseguenti effetti semplificatori, da parte delle amministrazioni, per la quale si esprime apprezzamento rilevandosi, tuttavia, l'esigenza che si operi un più coerente coordinamento testuale e normativo;
l'articolo 3, comma 2, prevede che l'Ente Nazionale Italiano di unificazione (UNI) elabora – per ciascun ambito omogeneo – norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso ai quali associare il report;
l'articolo 3, comma 3, elenca i parametri da prendere in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso la cui individuazione trova fondamento nel perimetro definito dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con la quale è stata conferita la delega;
l'articolo 4 reca disposizioni sul fascicolo informatico di impresa, rafforzandone il ruolo e definendo un sistema di controlli efficace ma semplificato, per il quale si rileva la necessità di un effettivo e corretto suo utilizzo;
l'articolo 5 prevede, in materia di procedimento di controllo delle attività economiche, disposizioni circa l'esonero temporaneo dai controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi nonché circa il preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante;
l'articolo 6, comma 1, assegna all'interessato un termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida per adempiere alle prescrizioni violate e per rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo;
l'articolo 7, comma 1, effettua un richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di interpello all'amministrazione finanziaria, mentre ai sensi dell'articolo 1 i controlli in materia fiscale restano esplicitamente esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;
l'articolo 8 dello schema in esame prevede la definizione di un piano di formazionePag. 134 specifica del personale preposto ai controlli individuando i soggetti che la erogano;
l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti nonché ravvisata la necessità di introdurre garanzie stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale;
valutati i rilievi della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;
considerate le audizioni svolte,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) in epigrafe, provveda il Governo ad integrare i riferimenti normativi richiamati nell'articolato e non indicati nello stesso, e in particolare: la legge n. 317 del 1986, la legge n. 580 del 1993, il decreto legislativo n. 33 del 2013, il regolamento 765/2008, il decreto legislativo n. 219 del 2016, il regolamento 2016/679;
2) all'articolo 2, nella rubrica, si sopprimano le seguenti parole: «non necessari e non proporzionati»;
3) all'articolo 3, comma 3, lettera b), si sopprima il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, non coerenti con la legge delega;
4) all'articolo 5, comma 8, provveda il Governo a un allungamento da cinque ad almeno dieci giorni del tempo di preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante, chiamata a fornire all'impresa l'elenco della documentazione necessaria all'ispezione;
5) all'articolo 6, comma 1, provveda il Governo a portare il termine entro il quale l'impresa deve porre fine alle violazioni da quindici ad almeno venti giorni dalla data di diffida;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'inserimento della definizione di «diffida amministrativa» intesa come l'invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
b) all'articolo 1, comma 3, considerata l'eccessiva indeterminatezza dei settori «della sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali» quali ambiti esclusi dall'applicazione del provvedimento in esame, valuti il Governo di sostituire le parole da: «i controlli disposti per esigenze di sicurezza» fino alla fine del comma con le seguenti: «i controlli disposti nei confronti delle imprese che producono beni e servizi destinati alla sicurezza e difesa nazionale, ivi incluse quelle soggette alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, o la cui attività è necessaria per garantire la continuità delle relazioni internazionali»;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, si riduca da centoventi a sessanta giorni il termine previsto per l'elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e si aumenti da centoventi a centocinquanta giorni il termine per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;
d) all'articolo 2, comma 2, si sopprima la parola: «straordinaria»;
e) al comma 3, si valuti di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;
f) con riguardo alle procedure di cui ai commi 2 e 3, si valuti l'opportunità di meglio scandire le relative tempistiche, fissando dei termini per la ricognizione e per l'elaborazione del documento di sintesi;
Pag. 135g) all'articolo 2, comma 4, si sostituiscano le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;
h) all'articolo 2, comma 5, che introduce il nuovo articolo 23-bis nel decreto legislativo n. 33 del 2013, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la novella di cui alla lettera a) con l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, inserendo nel nuovo articolo 23-bis le seguenti parole: «, nonché le risposte ai quesiti sulla corretta interpretazione delle fonti normative, che costituiscono criteri interpretativi di carattere generale» e sopprimendo il citato articolo 7, comma 2;
i) all'articolo 2, comma 5, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale» al fine di allineare i tempi della ricognizione dei controlli con quelli relativi all'aggiornamento dell'elenco degli obblighi;
l) all'articolo 4, comma 1, al fine di consentire alle imprese di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della Pubblica amministrazione, dopo le parole: «attività di vigilanza consultano» inserire le seguenti: «ed alimentano con gli esiti dei controlli»;
m) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «e svolgimento dei controlli,» valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a specificare che l'accesso al fascicolo informatico avviene direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti;
n) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare la tipologia delle sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005;
o) all'articolo 5, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prolungare il lasso temporale, fissato in sei mesi dal provvedimento, che consente al soggetto controllato l'esonero dai medesimi controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi;
p) all'articolo 7, in caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli, si preveda che le associazioni possano segnalare tale circostanza al Dipartimento per la funzione pubblica che provvede nell'ambito delle proprie competenze;
q) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto riferito ai controlli fiscali esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;
r) all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2, conseguentemente all'osservazione di cui alla lettera h);
s) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire FormezPA tra i soggetti che erogano la formazione per il personale;
t) all'articolo 9, comma 3, nella prospettiva di introdurre garanzie più stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo, dettagliando e rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, l'intelligenza artificiale deve essere inquadrata in funzione strumentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. A tali fini, le amministrazioni devono garantire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguata e specifica formazione al proprio personale;
u) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per le regioni e province autonome, nonché di abrogare l'articolo 14 del decreto-legge 9 Pag. 136febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
v) valuti il Governo, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, di considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni aggiornate già in possesso delle imprese e di adoperarsi affinché si tenga debitamente conto delle specificità e dell'attività svolta dalle imprese più piccole, per evitare ulteriori aggravi di costi;
z) valuti il Governo in sede di attuazione dell'articolo 5, di valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi premianti per le imprese conformi agli adempimenti e ai controlli, oltre all'esonero dai controlli per un periodo di tempo definito.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150.
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA
La X Commissione,
in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della Delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, N. 118, come da ultimo integrata dall'articolo 12, comma 4 della legge annuale sul mercato e la concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023, n. 214);
premesso che:
il provvedimento in esame è preordinato a dare attuazione ai principi di riferimento e ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di introdurre una disciplina di principi e strumenti – comuni a tutte le pubbliche amministrazioni – volta a razionalizzare le norme sui controlli pubblici delle attività economiche private nonché a eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli medesimi per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto di principi e criteri direttivi nonché nel rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59/1997, cosiddetta «Legge Bassanini»;
considerato che:
nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di semplificare, razionalizzare e coordinare i controlli sulle attività economiche eliminando duplicazioni e interferenze quale fonte di oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI al punto da pregiudicarne la stessa competitività, lo schema di decreto legislativo de quo sconta una serie di criticità, prima fra tutte la carenza di un quid novi avuto riguardo alla materia delle semplificazione dei controlli sulle imprese;
lo schema di provvedimento normativo, infatti, come rilevato dal parere reso lo scorso 25 gennaio dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, «non stravolge il quadro giuridico vigente» «già caratterizzato da una normativa specifica, per quanto sintetica e non aggiornata» né provvede alla sua formale abrogazione (cfr. articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 5 del 2012). Lo stesso non opera un raccordo con le discipline di settore con le quali le nuove disposizioni sembrano sovrapporsi, omettendo inoltre di chiarire il rapporto con le normative regionali esistenti in materia, come nelle ipotesi di violazioni sanabili di cui all'articolo 6 del decreto medesimo;
si tratta di un provvedimento che, nonostante la palese intenzione di basare il proprio assetto rispettivamente sul cosiddetto controllo collaborativo e su un «dialogo tra amministrazioni e attività economiche che limitino, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni», non sembra affatto allinearsi a una visione moderna del rapporto tra imprese e PA e quindi indirizzato verso una logica partenariale e collaborativa, nella quale, in un'ottica congiunta, l'accertatore non solo svolge le funzioni di vigilanza e controllo ma altresì supporta l'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione corretta delle norme medesime;
Pag. 138si aggiunga che la finalità di «semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo» viene perseguita mediante un articolato iter programmatico che, de facto, obbliga ogni amministrazione pubblica ad effettuare, in tempi stringenti e verosimilmente incongrui (centoventi giorni), sulla base di uno «schema standardizzato», un «censimento dei controlli» di propria competenza (comma 1); a realizzare, altresì, con «cadenza triennale» (comma 4), una «ricognizione straordinaria» – che, in realtà, tale non è data la natura di cadenzata periodicità che essa riveste – dei controlli «operati nell'ultimo triennio», con evidenziazione dei relativi «esiti» (comma 2, prima parte); un «rapporto sullo stato dei controlli», destinato al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una «verifica» da parte di quest'ultimo, «della necessità di mantenimento o mutamento» (comma 2, seconda parte). Nella sostanza, pertanto, si enunciano principi di semplificazione che, de facto, mancano di un'effettiva declinazione operativa e che risultano avulsi da un sistema di controlli basato su minori aggravi per gli operatori in termini di costi e di procedure;
quanto sopra rende del tutto evidente, così come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere reso lo scorso 28 marzo, che il citato meccanismo piuttosto che «precedere ed orientare una immediata semplificazione del sistema dei controlli sull'attività economica, realizzando l'eliminazione degli adempimenti non necessari e l'adeguamento di quelli necessari, nella prospettiva di “rendere” più efficaci, efficienti e coordinati» i medesimi, sortisce l'effetto di differire e dilazionare la prefigurata semplificazione «in un tempo non definito, attraverso una [...] attività cognitiva e documentale, destinata, sul piano formale-normativo, meramente a sollecitare la (futura e, di suo, eventuale) iniziativa legislativa (del Governo o, recta via, del Parlamento)»;
il provvedimento, inoltre, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione – oltre alla attività ispettiva e di controllo operata dalle autorità amministrative indipendenti, che non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – i controlli fiscali, antimafia, di polizia economico-finanziaria, di sicurezza e difesa nazionale nonché disposti per garantire la «continuità delle relazioni internazionali». Come rilevato dal Consiglio di Stato, per alcuni di questi settori («esigenze di sicurezza e difesa nazionale» o di «continuità delle relazioni internazionali») la mancata tipizzazione e la potenziale estensione a posteriori delle fattispecie oggetto di esclusione è tale da generare incertezza ed indeterminatezza in sede applicativa. Sarebbe stata altresì opportuna una maggiore puntualità nella definizione dell'ambito di esenzione dal quadro regolatorio dei settori interessati dalla disciplina europea, considerato che gli stessi principi della legge delega appaiono prioritariamente applicativi del diritto euro-unitario, con particolare riferimento al principio di proporzionalità delle sanzioni e riconoscibilità di garanzie (dottrina Engel);
con riferimento all'articolo 2, preme evidenziare come la dichiarata «semplificazione» non sia immediata ma necessiti di un iter attuativo articolato in diversi step. Si aggiunga inoltre che non risultano scandite le tempistiche per la ricognizione straordinaria e per l'elaborazione del quadro di sintesi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, né definiti con chiarezza il meccanismo di chiusura del processo e la relativa efficacia;
come peraltro chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento e sull'assunto di un alleggerimento dei controlli sulle attività economiche, all'articolo 3 viene introdotto un sistema di identificazione e gestione del rischio, su base volontaria, al quale segue il rilascio di un «report certificativo» di cosiddetto «basso rischio», ad opera di organismi di certificazione accreditati, destinato ad essere inserito nel fascicolo informatico di impresa e a generare il diritto ad essere sottoposti ai controlli con un intervallo non inferiore ad un anno;
a quest'ultimo riguardo, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato, Pag. 139«a fronte di un'utilità nel complesso di non significativo impatto (consistente nella programmazione “ordinaria” dei controlli) – agli operatori economici è imposto, sia pure su base volontaria, un costo correlato non solo al rilascio del citato “report certificativo”, ma anche ai periodici audit rimessi agli organismi di certificazione per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento». In tal modo, l'esito che, in definitiva, ne discende è quello di una (limitata) sottrazione ai controlli pubblici ad opera delle autorità di settore, compensata dall'assoggettamento a «controlli» da parte di organismi privati accreditati, con l'assunzione dei relativi oneri. Di fatto, una sorta di parziale e segmentaria privatizzazione dei controlli, per i quali anche l'elaborazione delle «norme tecniche» e delle «prassi di riferimento» è rimessa alla elaborazione di soggetti formalmente privati, sia pure con la «ratifica» del prospettico recepimento con regolamento ministeriale (comma 2);
sebbene sia apprezzabile nella definizione del livello di rischio basso il riferimento alle certificazioni riconducibili «agli obiettivi dell'agenda ONU 2030» ed «ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)» di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), anch'esse rilasciate previo accreditamento, si rileva tuttavia che si tratta di strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione 2030 – 2050 che richiedono un livello di analisi ed approfondimento tali da renderli efficaci e permeabili nell'ambito delle strategie aziendali, con particolare attenzione per gli impatti sulle piccole e medie imprese;
inoltre il sistema del cosiddetto «Report certificativo», rilasciato dai già menzionati organismi di certificazione non valorizza di per sé le certificazioni già in possesso degli operatori né l'adozione da parte di questi ultimi di adeguati sistemi e modelli organizzativi;
la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, poi, per quanto rispondente alle indicazioni della legge delega, risulta del tutto inidonea ad attuare la finalità del provvedimento di «semplificazione vigente»;
quanto sopra risulta tanto più evidente avuto riguardo ai nuovi e ulteriori compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni tra i quali rientrano, inter alia, oltre al censimento dei controlli di propria competenza secondo lo schema standardizzato del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche l'adozione di misure volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo, le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
alla luce delle considerazioni sinora svolte, è lecito infine domandarsi come i profondi e complessi cambiamenti ordinamentali che seguiranno l'attuazione della cosiddetta autonomia differenziata impattino sulla semplificazione dei controlli delle attività economiche, sia in termini di riduzione della complessità regolamentare e degli oneri burocratici che sotto il profilo, al di là del principio costituzionale della libertà d'impresa, del far garantire – in modo uniforme, omogeneo ed efficace su tutto il territorio nazionale – il rispetto delle norme poste a tutela di interessi generali quali la salute, la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità, l'ambiente, ecc. La semplificazione potrebbe declinarsi in maniera differente tra le diverse Regioni, costringendo le attività economiche a dover adattarsi alle diverse disposizioni territoriali, con conseguenti costi aggiuntivi per la conformità e la gestione delle proprie attività soprattutto per le imprese con sedi collocate in ambiti geografici diversi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) raccordare le nuove disposizioni con la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, con il sistema delle sanzioni amministrative delineato dalla legge n. 689 del 1981 e con i correlati Pag. 140principi costituzionali ed eurounitari, provvedendo altresì all'eventuale stralcio di previsioni già assorbite nel nostro ordinamento in disposizioni generali già applicabili all'ambito in esame;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 3, appare necessario proporre adeguate modifiche che circoscrivano in modo logico e puntuale le esclusioni all'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento ai controlli per «esigenze di sicurezza e difesa nazionale» o di «continuità delle relazioni internazionali»;
3) con riguardo all'articolo 2, risulta opportuno cadenzare, nell'ambito del processo per la semplificazione dei procedimenti di controllo, tutte le fasi del processo attuativo e stabilire per lo stesso un meccanismo di chiusura certo, vincolante e immediato;
4) in merito all'articolo 3 si ritiene necessario adottare ogni utile iniziativa volta a limitare la privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli valorizzando il ruolo della pubblica amministrazione nello svolgimento delle verifiche funzionali alla valutazione del livello di rischio;
5) relativamente all'articolo 9, si considera indispensabile assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle soluzioni tecnologiche vòlte ad automatizzare progressivamente le attività connesse alle funzioni di controllo delle amministrazioni, in particolare rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale;
nonché con le seguenti osservazioni:
1) con riguardo all'articolo 2:
a) di assumere iniziative volte a concedere alle amministrazioni procedenti, dalla data di adozione dello schema standardizzato, il congruo termine di un anno per realizzare il censimento dei controlli, tenuto conto che i nuovi compiti e le funzioni ad esse attribuiti dall'atto in esame sono da svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente;
b) di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;
2) con riferimento all'articolo 3:
a) di garantire che il parametro relativo alla dimensione e tipologia di impresa sia debitamente ponderato ai fini della determinazione del livello di rischio basso, tenendo altresì conto del volume di fatturato annuo conseguito;
b) di adottare i provvedimenti necessari a considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni già in possesso delle imprese che rispondano ai medesimi requisiti e obiettivi di cui al comma 3 del medesimo articolo, senza condizionare l'ottenimento della predetta qualifica a un ulteriore riconoscimento rilasciato dagli organismi di certificazione;
c) di assicurare che la partecipazione volontaria delle imprese al sistema di identificazione e gestione del rischio non si traduca di fatto in un aggravio di costi, in particolare per le piccole imprese;
3) con riferimento all'articolo 4:
a) di intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a garantire alle amministrazioni procedenti l'accesso diretto e integrale al fascicolo informatico di impresa, senza oneri né vincoli per le medesime;
b) di adottare ogni utile iniziativa volta ad identificare il soggetto certificante il contenuto del fascicolo informatico dell'impresa;
c) di considerare l'ipotesi di consentire alle imprese, anche attraverso le Associazioni di categoria, di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della PA che ne valida la conformità;
4) in relazione all'articolo 5, di prevedere ulteriori meccanismi di incentivazionePag. 141 premianti in caso di accertata conformità agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e di ulteriori meccanismi di disincentivazione in caso di mancata ottemperanza;
5) con riferimento all'articolo 6, di concedere alle micro e piccole imprese un generico diritto al ravvedimento operoso in luogo della possibilità di avvalersi del diritto all'errore «per una sola volta»;
6) in materia di meccanismi di dialogo e collaborazione e, segnatamente, di dubbi circa l'interpretazione delle fonti normative o difformità applicative a livello territoriale di cui all'articolo 7, di chiarire se la disposizione riguardi solo i controlli di cui sono titolari le amministrazioni centrali o la totalità dei controlli oggetto del decreto legislativo.
ALLEGATO 4
5-02433 Barabotti: Iniziative di competenza circa eventuali misure di de-risking per la realizzazione di impianti geotermici.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, è utile delineare il contesto normativo di riferimento del settore della geotermia. Al riguardo, si rileva che ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, la competenza amministrativa in materia di risorse geotermiche per la terraferma è stata trasferita alle regioni. Residua invece in capo allo Stato, e segnatamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la sola competenza per il rilascio dei titoli geotermici offshore sinora mai richiesti né rilasciati, o di particolari titoli abilitativi per la sperimentazione di impianti pilota, d'intesa con la regione interessata.
In base all'attuale formulazione del Titolo V della Costituzione, restano inoltre allo Stato il potere legislativo e di indirizzo sulla materia oltre che le funzioni di inventario della risorsa, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie, la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
L'attuale normativa di riferimento per il rilascio dei predetti titoli, di competenza statale, è il decreto legislativo n. 22 del 2010 e successive modificazioni, nonché la Circolare 9 luglio 2015 del Ministero dello sviluppo economico, recante le procedure operative per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma.
La richiamata normativa prevede tra l'altro che per il rilascio dei titoli geotermici finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota sia preventivamente accertata la capacità tecnica ed economica dei richiedenti, che deve essere sempre adeguata agli investimenti previsti nel programma dei lavori e a coprire i costi di chiusura mineraria e ripristino dei luoghi. Non sono comunque assegnati permessi di ricerca a proponenti aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000 euro. L'operatore è inoltre tenuto a presentare idonee garanzie in merito alla copertura dei rischi di incidenti, derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio e fideiussioni commisurate al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori. Per le attività svolte nei permessi di ricerca, tale ultima specifica non si applica alle società proponenti aventi patrimonio netto superiore a 10 milioni di euro.
Non sussistono invece vere e proprie misure di «de-risking» così come prospettate dall'interrogante.
L'attività esplorativa stessa presenta un rischio intrinseco, che è uno dei fattori che l'operatore privato deve valutare nel momento in cui assume il rischio imprenditoriale di avviare le attività di esplorazione, prospezione e ricerca dei campi geotermici.
Il Governo è impegnato a disegnare procedure autorizzative che consentano ai potenziali investitori nel settore delle fonti rinnovabili, ed in particolare alla geotermia, di beneficiare di un quadro normativo chiaro e semplificato come leva complementare per lo sviluppo delle potenzialità del settore.
ALLEGATO 5
5-02434 Pavanelli: Sul finanziamento del progetto relativo ai biocarburanti della controllata keniota di Eni SpA da parte del Fondo Italiano per il Clima.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito all'investimento di 210 milioni di dollari, da parte di CDP e IFC, nella keniota di ENI SPA, si segnala che lo stesso è finalizzato ad espandere la produzione e la lavorazione di biocarburanti avanzati in Kenya, da circa 44.000 a 500.000 tonnellate l'anno, attraverso la costruzione di nuovi impianti di lavorazione, per la loro successiva immissione sul mercato dei trasporti a livello globale.
L'iniziativa, fortemente voluta dal governo keniano, si inquadra nell'ambito del Memorandum d'Intesa stipulato tra Eni e il Governo del Kenya nel luglio 2021, per promuovere il processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese, e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso Kenya, in termini di decarbonizzazione del sistema dei trasporti, di valorizzazione delle aree degradate e di resilienza climatica del settore agricolo.
Appare utile ricordare, inoltre, che il Fondo italiano per il Clima è destinato al finanziamento di interventi, in favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, fra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1992 (UNFCCC).
Il Fondo, più in particolare, può finanziare interventi che abbiano come obiettivo principale, o comunque significativo, la mitigazione o l'adattamento al cambiamento climatico nel Paese partner, nonché la tutela della biodiversità e la lotta alla desertificazione.
In questo senso, il progetto – a seguito di un'approfondita analisi istruttoria da parte del soggetto Gestore del Fondo Italiano per il Clima (Cassa Depositi e Prestiti), secondo i criteri della metodologia «Rio Marker» dell'OCSE, in linea con le migliori pratiche internazionali – è risultato in linea con gli impegni presi a livello internazionale dall'Italia durante la COP28 di Dubai (fra gli altri, quello favorire i flussi finanziari per la decarbonizzazione dell'economia dei Paesi in via di sviluppo) ed in linea con gli obiettivi del Fondo, in quanto contribuirà alla decarbonizzazione del sistema di trasporto internazionale e sosterrà oltre 200.000 piccoli agricoltori kenioti per i prossimi cinque anni, con significative esternalità per tutto il settore agricolo locale.
Più in particolare l'impatto climatico dell'intervento è stato valutato ex-ante e sarà monitorato ex-post, sulla base di indicatori in ambito di adattamento al cambiamento climatico previsti dal quadro regolamentare di riferimento, quali ad esempio numero totale dei beneficiari, sia diretti che indiretti, degli ettari di terreno agricolo sottoposto a pratiche che lo rendono più resiliente ai cambiamenti climatici, nonché la resa agricola media per tipologia di prodotto.
Le analisi di impatto, condotte in fase istruttoria da CDP, hanno quindi evidenziato benefici di adattamento al cambiamento climatico derivanti dalla coltivazione di colture oleaginose in Kenya. Più in particolare è risultato che tali pratiche agricole, a bassa intensità carbonica e climaticamente resilienti, non sono in competizione con la filiera alimentare, ma anzi promuoverebbero una diversificazione della produzione agricola in grado di ridurre l'esposizione ai rischi climatici.
Inoltre, il Gestore ha valutato i ritorni positivi del progetto sul reddito degli agricoltoriPag. 144 interessati, che si segnala, hanno visto diminuire nel tempo le entrate economiche riconducibili a colture alimentari che hanno risentito degli effetti del cambiamento climatico.
Si segnala, in fine, che a seguito dell'analisi economico-finanziaria, l'iniziativa è risultata sostenibile, potendo altresì beneficiare del contributo finanziario di ENI S.p.A.
ALLEGATO 6
5-02435 Peluffo: Sui tempi per l'adozione del decreto «Fer-X» anche in vista della riconversione energetica della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si rammenta che la dismissione della centrale di Torrevaldaliga Nord rientra nella previsione di graduale cessazione della produzione elettrica tramite utilizzo del carbone entro il 2025. Nell'ambito della procedura, come noto, questo Ministero ha svolto già diversi incontri istituzionali con la società proprietaria dell'impianto, con il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e con gli enti territoriali di riferimento. L'obiettivo è di individuare i passi necessari per la dismissione, tenuto conto del suo impatto sull'adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Come previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 è stato costituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, uno specifico Comitato interministeriale per il coordinamento del phase out dal carbone e dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal PNIEC.
L'obiettivo è individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale dell'area industriale di Civitavecchia. È prevista la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I lavori del tavolo, che stanno proseguendo, hanno la finalità di individuare le soluzioni progettuali, strategiche e finanziarie necessarie a supportare il graduale processo di riconversione industriale dei territori, senza ricadute sociali negative in termini di perdita di posti di lavoro o di attività imprenditoriali. L'ampia partecipazione garantisce altresì la condivisione delle conclusioni, in accordo con tutte le parti istituzionali e sociali coinvolte, nonché con le parti datoriali.
Nel quadro dei confronti svoltisi durante i lavori del Tavolo, sono emerse diverse proposte di riconversione industriale del territorio in questione, tra cui la possibilità di riconoscere Civitavecchia quale Area di Crisi industriale Complessa, nonché la scelta del sito come possibile hub per le energie rinnovabili.
Verso tale direzione va anche l'avviso pubblico sulla cantieristica offshore, citato dall'onorevole interrogante. Sul punto si comunica che il termine per le candidature è scaduto lo scorso 18 maggio. Il competente Dipartimento sta pertanto valutando le proposte pervenute, al fine di avere un quadro esaustivo utile per la redazione del previsto decreto interministeriale. Si segnala al riguardo che per i proponenti del progetto eolico offshore sussiste la possibilità di verificare il riutilizzo di aree ed asset dell'impianto in dismissione, in un'ottica di economia circolare che prevede anche il recupero di terreni oggi a vocazione industriale.
Riguardo al quesito relativo all'adozione dello schema di decreto FER-X, si rappresenta che lo stesso è stato trasmesso nel mese di aprile all'ARERA ai fini dell'acquisizione del parere, atteso per l'inizio di giugno. Successivamente si provvederà ad acquisire anche il necessario parere della Conferenza unificata, a valle del quale sarà possibile procedere con la notifica formale Pag. 146del provvedimento in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.
Al fine di accelerare quest'ultimo passaggio, il Ministero ha già avviato i colloqui con la Commissione con l'obiettivo di illustrare le principali novità introdotte dal meccanismo. Tra le innovazioni, rispetto al disegno attuale, il nuovo schema prevede infatti che il Sistema si faccia carico del rischio dovuto alle dinamiche inflattive, particolarmente accentuate nell'ultimo anno, in modo tale da rendere i corrispettivi riconosciuti più adeguati alla struttura di costo e alla sua evoluzione, riducendo così i rischi degli operatori. Inoltre, al fine di mitigare le problematiche relative all'operatività dei contratti alle differenze convenzionali, si è provveduto a ridisegnare la struttura dei pagamenti del contratto con la finalità di disincentivare l'offerta della capacità contrattualizzata a prezzi inferiori ai propri costi marginali, e al tempo stesso di ridurre il rischio volume sostenuto dai titolari della medesima capacità.
Si stima che le prime aste potranno essere bandite entro la fine dell'anno.
ALLEGATO 7
5-02436 Squeri: Iniziative di competenza sulla problematica delle concessioni idroelettriche volte, anche, a sbloccare gli investimenti concernenti tali infrastrutture nel quadro del raggiungimento degli obiettivi PNIEC 2030.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rileva l'importanza del settore idroelettrico nella definizione della sicurezza energetica nazionale, e non solo nell'ottica della produzione da fonti rinnovabili. Come evidenziato già nella proposta di PNIEC trasmessa alla Commissione europea lo scorso mese di giugno, l'idroelettrico resta di gran lunga la prima fonte di produzione da fonti rinnovabili, al 39 per cento nell'anno 2021, ma con un marcato calo registrato nell'anno successivo.
Se la suscettibilità da variabili, soprattutto di tipo climatico, è notoriamente un fattore intrinseco nella produzione da FER, questo aspetto è forse ancora più marcato per la produzione da fonte idroelettrico.
Come indicato dal PNIEC, tale variabilità si ripercuote, quindi, in maniera significativa anche sul raggiungimento degli obiettivi nazionali legati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Nel Piano, a proposito dell'idroelettrico, emerge che è indubbio che si tratta di una risorsa in larga parte già sfruttata, ma di grande livello strategico nella politica al 2030 e nel lungo periodo al 2050, di cui occorrerà preservare e incrementare la produzione. Si prevede una lieve crescita della produzione, in parte derivante dall'aumento dei volumi di invaso, facilitato dalla promozione delle attività di manutenzione, ad esempio mediante interventi per ridurre l'accumulo di sedimenti di materiali, utili a bilanciare eventuali cali della produzione derivanti da eventi siccitosi di grave entità. In tal senso si introduce anche l'attività del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che come rammentato dall'onorevole interrogante, nell'ambito delle misure per il contrasto alla siccità previste in apposito decreto, ha individuato l'intervento, ad opera delle regioni, per la messa in efficienza degli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti.
Resta inteso tuttavia che lo scenario identificato al 2030 nel PNIEC presentato a giugno 2023 non prevedeva un forte aumento di questa fonte, dal momento che i possibili incrementi di efficienza si scontravano con una situazione di forte carenza di acqua negli invasi dovuta ad una perdurante siccità.
Sulle modalità e sulle tempistiche dei potenziali investimenti rivolti al settore idroelettrico, richiamati dall'onorevole interrogante, si misurano inevitabilmente anche gli effetti dei rinnovi delle grandi concessioni, oggetto di interlocuzione con la Commissione europea. In merito alle misure del PNRR rendicontate ed oggetto di valutazione positiva come quelle relative alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, il Dipartimento per le Politiche europee conferma che le regole europee non consentono inversioni di rotta, cioè i cosiddetti reversal ovvero l'introduzione, ex post, di misure finalizzate a modificare il quadro regolatori positivamente valutato ovvero ad eliminare o ridurre gli effetti attesi dallo stesso.
A tal proposito, occorre precisare che la qualificazione da parte della Commissione dell'iniziativa come reversal determina non solo l'arresto del processo di valutazione della richiesta di pagamento in corso e delle successive fino a quando la criticità riscontrata non viene eliminata, ma può sfociare finanche nella riduzione delle somme trasferite all'Italia.Pag. 148
Conseguentemente, proprio alla luce delle regole europee, sono state avviate specifiche interlocuzioni con la Commissione europea, dirette ad illustrare le motivazioni alla base della necessità di innovare la disciplina introdotta in attuazione del PNRR, nonché ad ottenere una condivisione da parte della stessa delle soluzioni prospettate. Il suddetto Dipartimento segnala al riguardo che le interlocuzioni sono tutt'ora in corso.
Sarà cura del Governo tenere informato il Parlamento dell'esito delle interlocuzioni con la Commissione UE.