CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2024
316.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 137

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Atto n. 152.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo scorso 23 maggio il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita, sullo schema di decreto legislativo in esame, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 n. 281 del 1997.
  Fa presente, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riguardo alle richieste del relatore formulate nella seduta dell'8 maggio 2024, deposita agli atti della Commissione una nota elaborata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 1).
  Richiamandone i principali contenuti, segnala che gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione previsti dall'articolo 2, con particolare riferimento alle attività concernenti la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure pendenti e le riscossioni effettuate nel mese precedente, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che tali ultime attività sono già effettuate, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e delle relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 22 ottobre 1999.
  Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dalla rimodulazione dei piani di dilazione di cui all'articolo 12, sottolinea che l'allungamento del perimetro temporale del piano di dilazione, per le domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario delle entrate stesse, che si compensa integralmente al termine del più ampio periodo di vigenza del piano di dilazione.
  Evidenzia, quindi, che l'assunzione, contenuta nella relazione tecnica, che ipotizza il riconoscimento delle rateazioni a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno è stata formulata al fine di stimare le minori entrate derivanti dall'articolo 12 in un'ottica prudenziale, massimizzando i maggiori oneri astrattamente ascrivibili alla medesima disposizione nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore.
  Segnala, inoltre, che il riconoscimento, previsto dall'articolo 12, della facoltà per il contribuente di richiedere ulteriori rateazioni, fino a un massimo di centoventi rate mensili, qualora sia in grado di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non è suscettibile, di per sé, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che le modalità di applicazione dei parametri di accesso a tale forma di rateizzazione straordinaria saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei medesimi indicatori già previsti a legislazione vigente dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.
  Rileva che la stima degli effetti dell'articolo 12 indicata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° gennaio 2025 al fine di ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza.
  Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, segnala che non si rende necessaria una regolazione contabile del relativo impatto finanziario sugli enti territoriali, in considerazione del fatto che le rateizzazioni previste dalle medesime disposizioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entratePag. 139 di pari importo negli esercizi successivi, fermo restando che, nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo, trova applicazione il principio contabile n. 4/2 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo il quale, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione e neutralizzando, in tal modo, l'effetto negativo della mancata riscossione.
  Evidenzia, infine, che le disposizioni di natura procedimentale di cui all'articolo 14, in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non richiede la notifica ai medesimi coobbligati degli atti finalizzati ad informarli della rateazione concessa al debitore principale.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo 12, con particolare riferimento alla asserita mancanza di necessità della previsione di una regolazione contabile con gli enti territoriali, non ritenendo condivisibile il chiarimento fornito al riguardo dal Governo. In proposito, nel sottolineare come i bilanci degli enti locali seguano il principio dell'annualità, osserva che la minore entrata che si genera in un anno non potrebbe essere compensata con maggiori entrate negli anni successivi, ma necessiterebbe comunque di adeguata copertura. Rileva, inoltre, come anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità crei una non auspicabile compressione della spesa dei suddetti enti.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) formula un'osservazione di carattere generale in merito al tasso di adesione ai piani di dilazione ipotizzato dalla relazione tecnica per stimare gli effetti finanziari del provvedimento. In proposito, ritiene che l'assunzione di un tasso di adesione limitato, correlato al pagamento degli interessi sui piani di rateazione da parte del contribuente, non tenga conto di quanto evidenziato da diversi soggetti istituzionali e, in particolare, dalla Corte dei conti, che ha quantificato nella misura di circa 10 miliardi annui l'ammontare dell'evasione fiscale da mancata riscossione. Osserva come il provvedimento in esame ipotizzi che il mancato versamento delle imposte sia imputabile a difficoltà economiche del contribuente, senza tener conto che la possibilità di maggiori rateazioni si tradurrà, verosimilmente, in un incentivo all'evasione. Invita a considerare, peraltro, che il ricorso alla dilazione può ritenersi ampiamente conveniente se si considerano i tassi di interesse applicati ai prestiti bancari, per i quali è, in ogni caso, richiesta la prestazione di adeguate garanzie. Sottolinea, in conclusione, come il provvedimento offra una possibilità amplissima di ricorso a rateazioni, a fronte della quale sono stati sottovalutati i possibili effetti in termini di minore gettito.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel convenire con quanto evidenziato dai colleghi che lo hanno preceduto, lamenta la mancanza di considerazioni e stime quantitative nei chiarimenti forniti dal Governo. Sottolinea, in particolare, come dalla mancata regolazione contabile del minor gettito per gli enti locali possano derivare difficoltà di finanziamento delle funzioni proprie dei medesimi enti.

  Ida CARMINA (M5S) chiede un ulteriore chiarimento in merito all'impatto finanziario sugli enti locali della mancata regolazione contabile delle minori entrate derivanti dall'ampliamento delle dilazioni previsto dal provvedimento. A tal proposito, evidenzia come l'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità crei grandi difficoltà ai comuni, i quali disporranno di minori risorse da poter spendere.

  Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea, preliminarmente, come il provvedimento in esame si basi su un approccio politico di favore verso il contribuente, che non viene considerato come un evasore fino a prova contraria.Pag. 140
  Con riferimento ai paventati effetti distorsivi per i bilanci degli enti locali derivanti dall'ampliamento delle possibilità di rateazione previste dall'articolo 12, rileva che gli importi che saranno oggetto di rateazione corrispondono a entrate che, in assenza della previsione della medesima possibilità di rateazione, non sarebbero state incassate dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dagli enti locali. A tal proposito evidenzia, pertanto, come né il Governo, né la Conferenza unificata si aspettino un decremento dei flussi di cassa per gli enti locali in conseguenza del ricorso al richiamato istituto.

  Andrea MASCARETTI (FdI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto n. 152);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione previsti dall'articolo 2, con particolare riferimento alle attività concernenti la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure pendenti e le riscossioni effettuate nel mese precedente, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che tali ultime attività sono già effettuate, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e delle relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 22 ottobre 1999;

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla rimodulazione dei piani di dilazione di cui all'articolo 12, l'allungamento del perimetro temporale del piano di dilazione, per le domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario delle entrate stesse, che si compensa integralmente al termine del più ampio periodo di vigenza del piano di dilazione;

    l'assunzione, contenuta nella relazione tecnica, che ipotizza il riconoscimento delle rateazioni a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno è stata formulata al fine di stimare le minori entrate derivanti dall'articolo 12 in un'ottica prudenziale, massimizzando i maggiori oneri astrattamente ascrivibili alla medesima disposizione nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore;

    il riconoscimento, previsto dall'articolo 12, della facoltà per il contribuente di richiedere ulteriori rateazioni, fino a un massimo di centoventi rate mensili, qualora sia in grado di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non è suscettibile, di per sé, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che le modalità di applicazione dei parametri di accesso a tale forma di rateizzazione straordinaria saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei medesimi indicatori già previsti a legislazione vigente dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013;

    la stima degli effetti dell'articolo 12 indicata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° gennaio 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

    con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, non si rende necessaria una regolazione contabile del relativo impatto finanziario sugli enti territoriali, in considerazione del fatto che le rateizzazioni previste dalle medesime disposizioniPag. 141 determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi, fermo restando che, nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo, trova applicazione il principio contabile n. 4/2 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo il quale per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione e neutralizzando, in tal modo, l'effetto negativo della mancata riscossione;

    le disposizioni di natura procedimentale di cui all'articolo 14, in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non richiede la notifica ai medesimi coobbligati degli atti finalizzati ad informarli della rateazione concessa al debitore principale;

   segnalata l'opportunità di procedere a una revisione formale del testo dell'articolo 16, indicando correttamente il comma 2.1 come comma 2 e denominando le tre lettere in cui il predetto comma si articola come lettere a), b) e c), rilevata l'opportunità di assicurare un maggiore allineamento tra gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate dall'articolo 16, comma 2, e l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, precisando che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 12,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 16, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente:

    b) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 12.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
Atto n. 155.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla Pag. 142messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
  Nel rilevare che il provvedimento, all'articolo 4, reca una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di una relazione tecnica, con riferimento ai suoi profili finanziari osserva in primo luogo che le attività di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, dovrebbero riguardare anche la lettera g), oltre che la lettera h) citata dalla relazione tecnica. Al riguardo, rileva che il fatto che tali attività siano già svolte dal Ministero competente non può di per sé costituire garanzia di effettività della clausola d'invarianza finanziaria, dipendendo questa ovviamente dall'entità dell'ampliamento dell'attività e del conseguente aggravio posto a carico della Pubblica amministrazione. Ciò considerato, ritiene comunque plausibile l'effettuazione di tali nuovi controlli, che non sembrano di particolare rilievo e in parte eseguibili contestualmente a quelli già previsti, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia tuttavia che andrebbero comunque fornite informazioni di maggiore dettaglio circa l'entità delle risorse disponibili.
  Segnala, infine, di non avere ulteriori osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
C. 1703 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
  Nel rilevare che il testo del disegno di legge si compone di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, evidenzia che, secondo l'Accordo, l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporta l'applicazione all'ente di diritto pubblico melitense delle disposizioni del Codice del Terzo settore italiano, ad eccezione di talune disposizioni di carattere ordinamentale. Rileva altresì che l'articolo 2 dell'Accordo stabilisce che la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che la relazione tecnica si limita ad affermare che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate.
  In proposito, evidenzia che gli enti del Terzo settore, per le attività da essi svolte e per le donazioni da essi ricevute, godono di specifiche agevolazioni anche relative al regime fiscale – previste, in particolare, dalle disposizioni fiscali di cui gli articoli da 79 a 86 del Codice del Terzo settore, cui sono stati ascritti effetti onerosi. Segnala altresì che la relazione tecnica non esplicita le ragioni della neutralità finanziaria dell'iscrizionePag. 143 del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta al Registro unico nazionale del Terzo settore, limitandosi a ribadire l'assenza di nuovi o maggiori oneri, mentre l'analisi tecnico normativa riferita al disegno di legge in esame afferma esplicitamente che «l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore italiano», ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di neutralità dell'Accordo stesso.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, evidenzia che l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è suscettibile di determinare minori entrate, in quanto nella quantificazione degli effetti finanziari connessi alla disciplina del regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, recata dal decreto legislativo n. 117 del 2017, era già stata considerata l'intera platea degli enti potenzialmente beneficiari del suddetto regime fiscale.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1703, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è suscettibile di determinare minori entrate, in quanto nella quantificazione degli effetti finanziari connessi alla disciplina del regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, recata dal decreto legislativo n. 117 del 2017, era già stata considerata l'intera platea degli enti potenzialmente beneficiari del suddetto regime fiscale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
C. 1803 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, si compone di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Nel richiamare i contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.
  Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 144

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato della Repubblica, reca l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, e che il testo è composto da cinque articoli. Ricorda altresì che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati non ha apportato modifiche nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, all'articolo 1, dispone che la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria. L'articolo 2 e l'articolo 3 consentono di svolgere apposite iniziative, rispettivamente, nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle istituzioni scolastiche. L'articolo 4 prevede, infine, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale. Evidenzia che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, ed è sprovvisto di relazione tecnica.
  In proposito, per quanto riguarda la previsione che la Repubblica sostenga ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, rileva come andrebbe acquisita conferma che la stessa abbia carattere dichiarativo e programmatico e che dunque dalla stessa non derivi l'obbligo di svolgere adempimenti non previsti a legislazione vigente, dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le restanti disposizioni non ha osservazioni da formulare, considerato che: la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico; le attività e le iniziative delle amministrazioni pubbliche, e in particolare delle istituzioni scolastiche e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, inclusa, rammenta, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, e sono assistite da una clausola di invarianza, e pertanto gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio; a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede se sia possibile avere dati in merito alle date del calendario rimaste ancora libere da provvedimenti finalizzati all'istituzione di giornate nazionali.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, ai sensi della quale la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, presenta valenza programmatica e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1305, approvata dal Senato, recante istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, ai sensi della quale la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinariaPag. 145 e della medicina preventiva veterinaria, presenta valenza programmatica e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
C. 304-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 3 esaminato dalla Commissione nella seduta dello scorso 21 maggio, contiene, oltre all'emendamento 1.500, che recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella medesima seduta del 21 maggio scorso, l'ulteriore proposta emendativa Conte 1.1008.
  Al riguardo, segnala che tale ultima proposta emendativa presenta un contenuto pressoché coincidente con quello degli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, sui quali, nella citata seduta, la Commissione, dopo aver preso atto dei chiarimenti in tal senso forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura. In particolare, in quella sede il rappresentante del Governo ha fatto presente come tali proposte, da un lato, determinassero un significativo ampliamento non solo del novero dei soggetti vigilati, ma anche delle funzioni di vigilanza che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sarebbe chiamata ad esercitare e, dall'altro, prevedessero l'abrogazione della legge n. 215 del 2004 nella sua interezza, caducando pertanto anche l'articolo 9, che dispone autorizzazioni di spesa finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.
  Rileva che la nuova proposta emendativa Conte 1.1008, al pari dei suddetti emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, reca un quadro organico di disposizioni volte ad attribuire, rispettivamente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione funzioni di indagine, verifica, accertamento e controllo in tema di conflitto di interessi nei confronti, da un lato, dei titolari delle cariche di governo statale e regionale e, dall'altro, dei titolari delle cariche di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, quantificando l'onere complessivo connesso all'incremento delle dotazioni organiche delle due Autorità in 800.000 euro annui a decorrere dal 2024.
  Soggiunge che l'emendamento Conte 1.1008 si differenzia, invece, dai citati emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, per la presenza degli ulteriori commi 15 e 91, volti, da un lato, a prevedere il divieto, per i titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 della medesima proposta emendativa, di esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi per i due anni successivi alla cessazione del mandato e, dall'altro, a introdurrePag. 146 specifiche ipotesi di incompatibilità in materia di conflitto di interessi per i membri dei due rami del Parlamento, la cui verifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 36, sembrerebbe doversi ricondurre alle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Tutto ciò premesso, alla luce del parere espresso nella seduta dello scorso 21 maggio in merito agli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, di contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta emendativa ora in esame, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Conte 1.1008.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere il motivo per cui il presidente nella sua relazione abbia richiamato questioni attinenti al merito dell'emendamento Conte 1.008, non afferenti alla competenza della Commissione Bilancio.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiarisce che l'esposizione dei contenuti dell'emendamento Conte 1.1008 era finalizzata esclusivamente a chiarire, sul piano contenutistico, gli elementi di differenza tra il predetto emendamento e gli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002 su cui la Commissione ha già espresso parere contrario nella richiamata seduta dello scorso 21 maggio.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che in data 22 maggio il Governo, facendo seguito a quanto concordato, da ultimo, nella seduta dello scorso 21 maggio, ha trasmesso alla presidenza della Commissione gli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice, nonché agli ulteriori quesiti sottoposti da alcuni gruppi parlamentari di opposizione (vedi allegato 2). Rammenta, altresì, che la documentazione contenente gli elementi di risposta forniti dal Governo è stata trasmessa, nella medesima data, a tutti i componenti della Commissione Bilancio.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rinviare alla documentazione depositata per la puntuale visione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti e ai quesiti posti, preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che impegni quest'ultimo ad assicurare che: gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, provvedono all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009; con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, ai sensi delle quali, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni standard individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi, gli schemi dei decreti del PresidentePag. 147 del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della medesima legge n. 197 del 2022 siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare delle loro implicazioni finanziarie; gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, che dispongono, sulla base dei criteri stabiliti dalle intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle regioni medesime dalle predette intese, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il presente provvedimento reca la cornice ordinamentale e finanziaria per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intese tra lo Stato e le regioni interessate, approvate ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché per la modifica e la revoca delle medesime intese;

    il percorso di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, non può prescindere dal completamento della realizzazione del federalismo fiscale nel suo complesso, che costituisce oggetto di specifici traguardi da conseguire, entro il 30 giugno 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trattandosi di due discipline che si collocano all'interno di un unico disegno sistematico attuativo delle disposizioni costituzionali;

    con riferimento all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard;

    il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, si deve interpretare nel senso che tanto l'attribuzione delle nuove funzioni quanto il loro effettivo trasferimento, in materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, dovranno avere luogo successivamente alla determinazione, nelle medesime materie o ambiti di materie, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni;

Pag. 148

    tale interpretazione è ulteriormente corroborata dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 11, che, prevedendo l'obbligo per la regione e gli enti locali interessati di osservare i livelli essenziali delle prestazioni qualora questi siano modificati o adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, presuppongono che i medesimi livelli essenziali siano già stati determinati in prima battuta antecedentemente alla legge di approvazione dell'intesa e, quindi, all'attribuzione delle nuove funzioni;

    con riferimento al trasferimento di funzioni che, pur non coinvolgendo diritti civili e sociali, risultano incluse, in base alla ricognizione effettuata dalla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in materie o ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di coordinamento tra le diverse tipologie di funzioni, nonché il connesso impatto economico, saranno valutati in sede di definizione delle intese di cui all'articolo 2;

    la determinazione dei fabbisogni standard nelle materie o negli ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni favorirà la prevenzione o il superamento di eventuali diseconomie di scala che dovessero prodursi a seguito dell'attribuzione a livello territoriale di funzioni attualmente svolte a livello statale;

    con riferimento all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, ai sensi della quale i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, si deve intendere, sulla base di una interpretazione sistematica, nel senso che il presupposto per la sua applicazione ricorre nei soli casi nei quali le risorse disponibili non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal predetto aggiornamento;

    con riferimento alle attività connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il finanziamento delle spese di funzionamento della Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 197 del 2022 è assicurato attraverso uno stanziamento pari a 500.000 euro, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul capitolo 444 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo in questo modo la copertura finanziaria delle predette spese per l'intero periodo temporale necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui al citato articolo 3;

    qualora i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3 non risultassero meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022 e fossero già entrate in vigore le leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 11, ai sensi della quale la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

    nell'ipotesi in cui, invece, i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, non meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, entrassero in vigore dopo la conclusione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, ma prima dell'entrata in vigore delle relative leggi di approvazione, troverebbero applicazione i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo, con la conseguenza che, a seconda dei nuovi contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni, potrebbe sorgere l'esigenza di un aggiornamento delle intese, con modalità che potranno essere disciplinate dalle medesime intese;

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    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, ai sensi delle quali, qualora dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materie o ambiti di materie di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, le Camere esamineranno i predetti provvedimenti legislativi che recano lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie precedentemente o contestualmente all'adozione dei decreti legislativi o dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individueranno i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, analogamente a quanto accade, in via ordinaria, per i provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti ai fini della copertura finanziaria dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

    con riferimento al finanziamento delle funzioni, oggetto di trasferimento, relative a materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la procedura di approvazione delle intese recata dall'articolo 2 assicura il perseguimento di obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di equità, in quanto i commi 1 e 2 del medesimo articolo, da un lato, prevedono che ai fini dell'avvio del negoziato la parte statale tenga conto del quadro finanziario della Regione e, dall'altro, consentono di limitare l'oggetto del medesimo negoziato ad alcune materie o ambiti di materie, al fine di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché di garantire l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, mentre i successivi commi disciplinano un procedimento che prevede il coinvolgimento di soggetti istituzionali ulteriori rispetto alla regione richiedente;

    con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite dalle intese di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le predette funzioni dovranno essere finanziate attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, fermi restando i meccanismi di finanziamento previsti in via generale per le Regioni a statuto ordinario dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che si fondano su tributi regionali propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio degli enti interessati e risorse derivanti da interventi perequativi in favore dei territori con minore capacità fiscale, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione;

    l'eventuale attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali alle regioni che sottoscrivono le intese di cui all'articolo 2 non è suscettibile di incidere negativamente sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, alla luce anche dell'esperienza maturata con riguardo alle autonomie speciali, per le quali il sistema delle compartecipazioni risulta essere la principale fonte di finanziamento delle funzioni svolte;

    la procedura di monitoraggio prevista dall'articolo 8 è volta ad assicurare una ricognizione annuale dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa definiti in relazione al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e l'andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione ai fini del finanziamento delle medesime funzioni, al fine di verificare la persistenza della corrispondenza tra fabbisogni di spesa e gettito dei tributi compartecipati, anche tenendo conto delle variazioni del ciclo economico, e di procedere, nel caso in cui la suddetta verifica evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni o all'andamento del gettito dei medesimi tributi, alle necessarie variazioni delle aliquotePag. 150 di compartecipazione definite nelle intese;

    in base a una lettura sistematica di quanto disposto dall'articolo 5 e dall'articolo 8, commi 1 e 2, l'attività di monitoraggio prevista da tale ultimo articolo riguarderà tanto le funzioni riferibili a materie o ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni quanto le funzioni per le quali non sia necessaria la predetta determinazione;

    rispetto alle materie o agli ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni di spesa saranno definiti attraverso il criterio dei fabbisogni standard, mentre per le altre materie il fabbisogno finanziario delle funzioni trasferite sarà definito attraverso un procedimento che demanda alle intese le modalità e le procedure di quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione concreta delle risorse in questione;

    la richiamata procedura di monitoraggio di cui al comma 2 dell'articolo 8 sarà assicurata anche nell'ipotesi in cui intervenga l'aggiornamento dei fabbisogni standard operato, con cadenza almeno triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

    la procedura di monitoraggio di cui al predetto articolo 8, comma 2, prevede che, a seguito della proposta della Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, la deliberazione sulle variazioni delle aliquote di compartecipazione previste nelle intese sia rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, assicurando in tal modo una sede unitaria di valutazione, utile ad assicurare l'efficacia del coordinamento della finanza pubblica;

    il comma 1 del medesimo articolo 8 prevede, peraltro, che la predetta Commissione paritetica proceda alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle funzioni trasferite in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e garantendo, comunque, l'equilibrio di bilancio, sulla base di principi posti a tutela della finanza pubblica nel suo complesso;

    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi delle quali alle regioni che non abbiano stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 è garantita l'invarianza finanziaria, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione, non prefigurano il riconoscimento di specifiche risorse aggiuntive da destinare alle medesime regioni, limitandosi a richiamare, quale norma di chiusura di carattere generale, quanto previsto dal nostro ordinamento costituzionale a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un quadro di autonomia territoriale che deve comunque assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;

    la disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, che riveste un particolare rilievo ai fini dell'adozione di disposizioni volte a garantire il coordinamento della finanza pubblica, anche nel quadro dei provvedimenti che hanno recentemente modificato la disciplina della governance economica dell'Unione europea, consente di richiedere anche alle regioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

    il tema del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'attuazione, nell'ordinamento interno, della nuova governance economica dell'Unione europea si pone, con caratteristiche analoghe, anche con riferimento alle regioni che non intendano stipulare intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, nonché alle regioni ad autonomia speciale, considerando i caratteri di accentuato decentramento amministrativo e fiscale che contraddistinguono l'ordinamento nazionale;

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    le questioni attinenti al coordinamento della finanza degli enti territoriali, anche alla luce del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, saranno pertanto affrontate, in un'ottica unitaria e organica, nell'ambito del processo di riforma della legge n. 243 del 2012 e della legge n. 196 del 2009, che sarà avviato nei prossimi mesi al fine di declinare l'applicazione delle nuove regole della governance economica europea allo Stato e a tutte le pubbliche amministrazioni;

    le disposizioni dell'articolo 10 in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale non prefigurano lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle predette finalità, in quanto si limitano a richiamare, come norma di chiusura di carattere generale, quanto previsto dall'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione;

    con riguardo alla garanzia della perequazione in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, l'articolo 10, comma 2, fa esplicitamente salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina del fondo perequativo regionale, nonché richiama l'esigenza di assicurare la conformità ai principi e criteri direttivi fissati al riguardo dalla legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

    con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo e rispetto ai quali sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzione, nonché del relativo finanziamento, dovrà precedere tanto la conclusione della procedura volta all'approvazione dell'intesa, quanto il successivo trasferimento delle funzioni e delle relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

   preso atto della disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad assicurare che:

    gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, provvedono all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, ai sensi delle quali, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni standard individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della medesima legge n. 197 del 2022 siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare delle loro implicazioni finanziarie;

    gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, che dispongono, sulla base dei criteri stabiliti dalle Pag. 152intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle Regioni medesime dalle predette intese, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, considerato l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata sulla base delle determinazioni che verranno assunte al riguardo nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della presente seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 28 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.