COMITATO DEI NOVE
Martedì 28 maggio 2024.
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
Emendamenti C. 304-A Conte.
Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 28 maggio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 17.30.
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
Nuovo testo C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il nuovo testo della proposta di legge C. 433 e abb., recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora »,Pag. 116 come risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rammenta che la proposta C. 433, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, è stata adottata quale testo base dalla Commissione Affari sociali nello scorso mese di giugno 2023 ed è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente per essere poi trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva nel successivo mese di ottobre. Ricorda che su quel testo, all'epoca composto da cinque articoli e volto a modificare l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, il Comitato pareri si è espresso, con un parere favorevole, il 18 ottobre scorso. Successivamente però il provvedimento è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte della Commissione di merito, volte a superare le contrarietà espresse dalla Ragioneria generale dello Stato. Conseguentemente, fa presente che il Comitato esamina oggi il nuovo testo della proposta, volto a finanziare un programma sperimentale di assistenza sanitaria alle persone senza dimora.
Evidenzia dunque che il testo all'esame del Comitato, come risultante dalle proposte emendative approvate oggi dalla Commissione Affari sociali, si compone di tre articoli. L'articolo 1, anzitutto, definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano. A tal fine, il provvedimento istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA). La ripartizione delle risorse del Fondo, tra le città metropolitane e in base alla popolazione residente, è demandata a un decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sullo schema di decreto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dovranno essere previamente sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale «maggiormente rappresentative» operanti in favore delle persone senza dimora. Rileva poi che l'articolo 2 dispone che entro il mese di giugno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione, al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora, alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge nonché ai costi effettivamente sostenuti. Infine, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Quanto al rispetto delle competenze legislative, rileva che le disposizioni della proposta di legge in esame appaiono riconducibili all'ambito della materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rammenta che la Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni (sentenza n. 192/2017). La determinazione degli standard, in particolare, Pag. 117deve essere garantita, con carattere di generalità, «per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 231/2017). Fa presente che la Corte ha affrontato anche il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario LEA, affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all'individuazione di tali livelli. Successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda i LEA aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, la giurisprudenza costituzionale ne ha ammesso l'implementazione da parte regionale, purché essi non siano in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Rammenta poi che in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma statale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi.
Ciò premesso, ritiene che il Comitato potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale, a cui il provvedimento in esame rimette la ripartizione dell'istituendo fondo, venga adottato previa intesa – anziché previo parere, come attualmente previsto – in sede di Conferenza Stato-regioni.
Formula dunque una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 17.35.