CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2024
316.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Nuovo testo C. 433 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora», adottata quale testo base dalla XII Commissione in sede referente, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, come risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulta senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso;

    il nuovo testo della proposta di legge è volto a finanziare un programma sperimentale di assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano;

    in particolare, l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle persone senza dimora l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

    inoltre, l'articolo 1 prevede che il fondo debba essere ripartito con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, tra le città metropolitane, tenendo conto della rispettiva popolazione residente e stabilisce che sullo schema di decreto debba essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e debbano essere sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale operanti in favore delle persone senza dimora, maggiormente rappresentative;

    gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e le disposizioni di copertura degli oneri finanziari;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2017 ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali Pag. 119può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni mentre con la sentenza n. 134 del 2006 ha affermato che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni;

   il nuovo testo della proposta di legge dispone all'articolo 1 che all'adozione del decreto ministeriale recante la ripartizione del fondo si proceda previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

   andrebbe valutato, in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è improntata l'intera disciplina del settore sanitario, di prevedere che il suddetto decreto ministeriale sia invece adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di ripartizione dell'istituendo fondo venga adottato previa intesa, in luogo del parere attualmente ivi previsto, in sede di Conferenza Stato-regioni.