ALLEGATO 1
5-01504 Soumahoro: Sui corsi ad oggi effettivamente attivati per usufruire del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni.
TESTO DELLA RISPOSTA
Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in relazione al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), quali siano i corsi attivati, la loro durata media, il costo e come siano ripartiti nelle singole regioni.
In via preliminare, acquisiti elementi da parte della competente direzione generale e dall'INPS, si rappresenta quanto segue.
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108, sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura.
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Per l'accesso alla misura è necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso la sottoscrizione del patto di attivazione digitale nonché del patto di servizio personalizzato.
Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.
Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023.
I corsi attivati sono nella disponibilità delle regioni e non della piattaforma SIISL. Si precisa, infatti, che gli enti formatori hanno fino ad oggi preferito utilizzare i sistemi regionali per le relative iscrizioni. D'altra parte, questa modalità è contemplata nei flussi di informazione previsti dal SIISL. Infatti, le attività di formazione tracciate dalle regioni sono comunicate al SIISL per il tramite del Sistema informativo unitario (SIU), ovvero con aggiornamenti nella Scheda anagrafico professionale (SAP).Pag. 46
Relativamente al SIISL, l'INPS ha precisato che il numero di corsi (cioè delle offerte formative) attualmente pubblicati sono pari a 15.616 per un totale di posti disponibili pari a 309.987. L'aggiornamento dell'offerta formativa sul SIISL è di responsabilità delle regioni, con le quali è in corso la definizione e la realizzazione dei flussi di cooperazione applicativa.
La competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che risultano presenti in SAP 120293 domande di SFL accolte al netto delle domande decadute e revocate e si precisa che per 110293 domande SFL risulta presente la presa in carico tramite patto di servizio e assessment per attività di orientamento di base.
Complessivamente sono 82626 i soggetti presi in carico che risultano avere una politica attiva in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL.
Concludo, signor Presidente, rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora costantemente i dati relativi al mercato del lavoro, analizza le dinamiche occupazionali e valuta la definizione di nuove politiche che siano coerenti con la transizione in atto nel mercato del lavoro e con l'esigenza di curare percorsi formativi adeguati alle richieste provenienti dal mondo delle imprese di nuove professionalità.
Invio agli Onorevoli interroganti e alla Commissione la tabella recante i dati – aggiornati al 14 maggio 2024 – suddivisi per regione.
ALLEGATO 2
5-02009 Giuliano: Sul rischio di aumento della povertà assoluta a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione, con particolare riferimento ai criteri del calcolo del reddito familiare, ai fini della verifica del requisito ISEE, rispetto a quanto percepito in precedenza dai soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.
Acquisiti gli elementi da parte della competente direzione generale e dall'INPS, si rappresenta quanto segue.
In base a quanto stabilito dal decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro), il beneficio economico dell'assegno di inclusione (ADI) costituisce un valido strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
L'erogazione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Con riferimento alla determinazione del valore ISEE, si fa presente che lo stesso non differisce da quanto in uso ai fini del reddito di cittadinanza. In particolare, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 come indicato nell'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Quanto ai requisiti di natura economica, con specifico riferimento alle modalità di determinazione del reddito familiare rilevante ai fini ADI, i nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso, tra l'altro, di un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui.
Ritengo opportuno precisare che vi sono ulteriori misure di incoraggiamento all'attivazione lavorativa dei percettori ADI, come, ad esempio, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che è fruibile dai soggetti compresi tra i 18 e i 59 anni appartenenti ai nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere all'ADI nonché dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di Inclusione che decidono comunque di partecipare ai percorsi reinserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, la somma erogata nell'ambito del Supporto per la formazione e il lavoro, risulta cumulabile con l'importo dell'ADI percepito dal nucleo di appartenenza, nei limiti di 3.000 euro per singolo componente. La cumulabilità, entro questi limiti, viene prevista anche per i salari derivanti dall'accettazione delle offerte di lavoro di breve periodo.Pag. 49
L'ADI e il SFL, come già chiarito in altri atti di sindacato ispettivo, sono stati introdotti al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai nuclei fragili e, al contempo, l'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti «attivabili», in linea con la Raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, nella quale viene definita «una strategia globale volta a facilitare l'integrazione in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e a fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale».
A tal proposito, si evidenzia che i recenti dati ISTAT sull'occupazione in Italia sono significativi. Il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico (61,9 per cento) e il tasso di disoccupazione è sceso al minimo (7,2 per cento). Al contempo, si registra uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, con 1 milione di posti vacanti, a causa, soprattutto, del disallineamento delle competenze. Il Supporto per la formazione e il lavoro rappresenta, dunque, uno strumento utile al coinvolgimento dei beneficiari in iniziative mirate di formazione e orientamento finalizzate all'inserimento lavorativo e all'uscita dalla condizione di povertà assoluta.
A completamento del quadro delle misure a sostegno delle famiglie, segnalo anche il Bonus Asilo nido quale contributo economico che spetta ai genitori per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini affetti da gravi patologie croniche. L'ADI, a differenza di quanto avveniva con il reddito di cittadinanza, è anche cumulabile con l'assegno unico universale.
In conclusione, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a dare attuazione ai diversi programmi di sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità e a rischio esclusione sociale e, al contempo, a favorire l'inclusione sociale delle fasce sociali più deboli attraverso il rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro.
ALLEGATO 3
5-02321 Vaccari: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato.
TESTO DELLA RISPOSTA
Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la disciplina dei permessi retribuiti per gli atleti con disabilità.
Ritengo di grande importanza il quesito sollevato dagli Onorevoli interroganti e auspico che tali benefici possano essere estesi anche agli atleti disabili, attualmente esclusi in base alla vigente normativa.
Al riguardo, ricordare che la materia dei permessi per gli atleti paralimpici è regolata dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dal decreto legislativo n. 120 del 2023 (cosiddetto decreto correttivo bis).
Tale disposizione garantisce – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – la conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale (nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi) agli atleti disabili con status di lavoratori dipendenti pubblici o privati, rientranti nella categoria del «più alto livello tecnico-agonistico», riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici silenziosi (deaflympics). La definizione del livello tecnico-agonistico è demandata al Comitato Internazionale Paralimpico (CIP).
In particolare, la citata disposizione riserva il diritto di fruire dei permessi retribuiti esclusivamente agli atleti di discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics) che – previa convocazione ufficiale da parte della federazione sportiva di appartenenza – svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics.
La concessione del beneficio avviene su autorizzazione resa dal datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP. I datori di lavoro sono rimborsati, su richiesta, dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'articolo 28-bis gli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale, per i quali trovano applicazione trattamenti lavoristici specifici.
La disciplina in esame risponde, dunque, all'esigenza di circoscrivere la concessione del beneficio del permesso retribuito alle attività sportive che, per loro diffusione e riconoscimento internazionale, possano giustificare l'onere posto a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, come già accennato, per tali attività è previsto il rimborso al datore di lavoro delle spese sostenute nei giorni di assenza dell'atleta.
Sentiti anche gli Uffici del Ministro per lo sport e i giovani, posso riferire che l'impatto economico della misura deve essere verificato nel 2024 in sede di prima applicazione, con riferimento al numero degli atleti che, nell'ambito della platea degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021 concretamente fruiranno del beneficio.
Il limite di spesa, previsto dalla disposizione, pari a 1 milione di euro è stato quantificato sulla base dei dati ricevuti dal CIP, considerata la platea degli atleti potenzialmente interessati, stimati in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, nonché Pag. 51avuto riguardo alle retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie.
Pertanto, all'esito dell'approfondita analisi e della valutazione degli effetti della norma, si potrà valutare l'adozione di specifiche iniziative volte ad estendere la sua applicazione anche agli sportivi con disabilità non rientranti nelle competizioni partecipanti alle paraolimpiadi.
In conclusione, assicuro la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema sollevato al fine di sostenere ogni iniziativa volta a garantire a tutte le atlete e gli atleti parità di trattamento e di tutela.