CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 maggio 2024
314.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 11.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia sul disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
  Evidenzia che il provvedimento si compone di 29 articoli, suddivisi in VI Capi. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala in particolare le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 dell'articolato, in quanto rientranti nei profili di competenza della VII Commissione.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 583-quater del codice penale, introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il comma 1, lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 583-quater del codice penale (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), estendendo l'ambito di applicazione della disposizione mediante l'introduzione della nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, punita con la reclusione:

   da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici;

   da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi;

   da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime.

  La lettera b) introduce una modifica di coordinamento al secondo comma dell'articolo 583-quater del codice penale.
  La lettera c) sostituisce la rubrica del medesimo articolo con la seguente: Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria ed a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
  Prosegue illustrando l'articolo 16 che introduce delle modifiche all'articolo 639 del codice penale, relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a) della disposizione, intervenendo sul secondo comma dell'articolo 639 del codice penale prevede che ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di «ledere l'onore, il prestigio o il decoro» dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei Pag. 28mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
  Al riguardo rappresenta che viene, quindi, introdotta una tutela rafforzata, e un corrispettivo aggravamento sanzionatorio, rispetto all'ipotesi disciplinata dallo stesso secondo comma, relativa al deturpamento e imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati, nella quale si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1.000 euro.
  In merito ricorda che la legge n. 6 del 2021 ha modificato l'articolo 639 del codice penale, prevedendo (al secondo comma dell'articolo 639) specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
  Infine, rileva che la lettera b) della disposizione in esame interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell'articolo 639 del codice penale la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
C. 1803 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, Di Maggio, impossibilitata a prendere parte alla seduta, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che il richiamato Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.
  In particolare, segnala che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi (Prot. 5) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).
  Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire e migliorare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere Pag. 29per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.
  Evidenzia che la Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (art. 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (art. 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (art. 4), agli obiettivi (art. 5) e ai principi generali di gestione (art. 6). La Parte II individua gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (art. 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (art. 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (art. 12) e le forme di partecipazione dei vari portatori di interesse nel processo di integrazione delle zone costiere (art. 14).
  Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione, segnala i contenuti dell'articolo 13 a norma del quale, in conformità con gli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.
  Richiama, inoltre, le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo che impegna le Parti a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema nonché programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile. Si prevede, inoltre, che le parti promuovano la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tale fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all'informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.
  Evidenzia, infine, che la Parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (art. 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (art. 17) e strategie, piani e programmi nazionali (art. 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (art. 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (art. 21). Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24). Di rilievo sono anche le Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative. La Parte VII, reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (art. 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (art. 35).
  Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Pag. 30finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse (di cui all'art. 21) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. L'articolo 4, infine, reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria ed è già stato approvato in prima lettura dal Senato il 12 luglio 2023. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 5 articoli.
  Rileva che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce il 25 gennaio quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato One Health per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione. Il successivo comma 2 specifica che la Giornata nazionale così istituita non costituisce ricorrenza festiva ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 2 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria possano essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria e possano essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e locali, e dagli altri enti pubblici e privati. In particolare, potranno essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e le attività di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e, conseguentemente, delle persone.
  Rappresenta che, ai sensi dell'articolo 3, nella Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano promuovere l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei princìpi fondanti la prevenzione veterinaria, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari.
  L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizioPag. 31 e d'intesa con il Ministero della salute, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.
  Infine, rileva che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 154.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2024.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  Irene MANZI (PD-IDP) rileva che, come evidenziato nella relazione introduttiva, lo schema di decreto prevede una riduzione delle risorse disponibili rispetto allo stanziamento dell'anno precedente.
  Chiede quindi al relatore se sia disponibile a inserire nella proposta di parere un'osservazione volta ad invitare il Ministero della Cultura ad incrementare le risorse disponibili – analogamente a quanto contenuto nel parere approvato dall'altro ramo del Parlamento – riallineandole a quelle stanziate nello schema di riparto dell'anno precedente, poiché ritiene che ciò sarebbe un segnale importante per le realtà operanti nel settore fra le quali vi sono associazioni di rilievo nel panorama culturale.

  Antonio CASO (M5S) si associa alla richiesta dell'onorevole Manzi, facendo presente che in caso di mancato accoglimento della medesima, il gruppo M5S si asterrà dal voto.

Pag. 32

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il relatore conferma la formulazione della sua proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.05.

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI, indi del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che la Commissione avvia la discussione, in sede legislativa, delle abbinate proposte di legge C. 1127 e C. 1289, recanti disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
  Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge, elaborando un testo unificato, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio.
  Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di ieri.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali, richiamandosi, in qualità di relatrice, alla relazione introduttiva svolta nell'ambito dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Avverte quindi che, come relatrice, rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.
  Ricorda che la Commissione in sede referente aveva adottato come testo base un testo unificato proposto dalla relatrice, che propone pertanto di adottare come testo base anche in sede legislativa.
  Da quindi lettura delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 1127 Latini e C.1289 Manzi come testo base per il seguito della discussione (vedi allegato 5).

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolto nella giornata di ieri, i gruppi hanno concordato di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti. Pertanto avverte che si passerà ora alla discussione degli articoli.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo unificato in discussione.

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  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

  Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo PD-IDP sul provvedimento in discussione, ritenendo non condivisibile la prevista riduzione del contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione per l'organizzazione del festival di Macerata. Conferma inoltre le perplessità, già espresse nel corso dell'esame in sede referente, in ordine alla previsione di un rappresentante del Ministero della cultura nel consiglio di amministrazione dell'Associazione, unico precedente fra i teatri di tradizione.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Manzi e preannuncia l'astensione dal voto del gruppo di Italia Viva sul provvedimento in discussione.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, indìce la votazione finale sul testo unificato delle proposte di legge C. 1127 Latini e C.1289 Manzi, recante disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, avverte che la Commissione avvia la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 1763, d'iniziativa della senatrice Malpezzi, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
  Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente della proposta di legge, sulla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V.
  Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di ieri.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali, richiamandosi, in qualità di relatore, alla relazione introduttiva svolta nell'ambito dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Avverte quindi che, come relatore, rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.
  Ricorda che tutti i gruppi hanno già rinunciato in sede referente alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolto nella giornata di ieri, i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
  Non essendo stati presentati ordini del giorno, avverte che, trattandosi di una proposta di legge composta da un solo articolo, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, si passerà ora direttamente alla votazione finale sul provvedimento.
  Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.
  Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, indìce la votazionePag. 34 nominale finale sulla proposta di legge C. 1763, d'iniziativa della senatrice Malpezzi, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1763 d'iniziativa della senatrice Malpezzi, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
C. 1764 sen. La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 866 Amorese.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione avvia discussione, in sede legislativa, delle proposte di legge C. 1764, d'iniziativa del senatore La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato e C. 866, d'iniziativa del deputato Amorese, recanti Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
  Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge, adottando quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1764, d'iniziativa del sen. La Pietra, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V.
  Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di ieri.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, si richiama alla relazione introduttiva svolta nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Avverte quindi che il relatore rinuncia a intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in tale sede.
  Ricorda che la Commissione in sede referente aveva adottato come testo base la proposta di legge C. 1764, d'iniziativa del senatore La Pietra, e propone alla Commissione di adottare la medesima proposta di legge per il seguito della discussione in sede legislativa.
  Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di C. 1764, d'iniziativa del senatore La Pietra.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che tutti i gruppi hanno già rinunciato in sede referente alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta di ieri, i gruppi hanno concordato di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.
  Avverte che si passerà ora all'esame degli articoli.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2 del provvedimento in discussione.

  Federico MOLLICONE, presidente, non essendo stati presentati ordini del giorno, e non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, indìce la votazione Pag. 35finale sulla proposta di legge C. 1764, d'iniziativa del senatore La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del «Pistoia Blues Festival» e per la realizzazione del «Festival Internazionale Time in Jazz».

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1764, d'iniziativa del senatore La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che deve conseguentemente intendersi assorbita la proposta di legge C. 866 Amorese.
  Esprime quindi viva soddisfazione per l'approvazione in sede legislativa delle proposte di legge oggi in discussione presso la Commissione Cultura, che in quest'occasione ha dimostrato di saper svolgere egregiamente il ruolo, previsto dall'articolo 72 della Costituzione, di organo parlamentare cui può essere attribuita la funzione legislativa e non solo le funzioni referenti o consultive.

  La seduta termina alle 12.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.