ALLEGATO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 10.
All'articolo aggiuntivo 10.014 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 con le seguenti: due anni e mezzo a cinque anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Conseguentemente, alla lettera c):
a) al numero 1), sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni.
b) al numero 2), sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni.
0.10.014.1. Dori.
All'articolo aggiuntivo 10.014 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro a diciotto mesi con le seguenti: sei mesi a due anni.
0.10.014.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;
2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituitePag. 64 dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».
10.014. La Relatrice.
All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare con le seguenti: di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati a punto fisso con catena o qualunque altro strumento di costrizione similare atto ad impedirne il movimento.
0.10.015.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: o qualunque altro strumento di costrizione similare con le seguenti: , ad esclusione dei guinzagli a catena.
0.10.015.2. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere le parole da: salvo per fino alla fine del comma.
0.10.015.3. Dori.
All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere le parole: , ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.
0.10.015.4. Dori.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)
1. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
10.015. La Relatrice.
All'articolo aggiuntivo 10.016 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la adozione degli stessi.
0.10.016.1. Dori.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Divieto di utilizzo di animali per l'accattonaggio)
1. È vietato detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Sono esclusi dall'applicazione di questa misura solo gli animali regolarmente detenuti dalla persona priva di fissa dimora che li esibisce solo per necessità e non li sfrutta.
3. Per gli animali rinvenuti nelle circostanze vietate dalla presente disposizione sono previsti il sequestro amministrativo obbligatorio e la successiva confisca e il relativo affidamento alle apposite strutture di ricovero.
10.016. La Relatrice.