SEDE CONSULTIVA
Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
C. 1276 Schifone.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione della relatrice onorevole Di Maggio, impossibilitata a partecipare alla seduta, illustra la proposta di legge in esame, recante «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale»: composta da un solo articolo, essa mira ad introdurre un sistema di limitazione della responsabilità dei membri dei collegi sindacali delle società per azioni basato sul Pag. 76compenso annuo percepito, a fronte del sistema attualmente previsto dall'ordinamento che si fonda invece sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori.
Nel sistema vigente, i sindaci sono infatti gravati da una duplice forma di responsabilità: in primo luogo, la responsabilità diretta e esclusiva dei membri del collegio sindacale (primo comma dell'art. 2407 c.c.), che sorge nel caso in cui uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società. Oltre ad essa vi è la responsabilità concorrente con quella degli amministratori (secondo comma dell'art. 2407 c.c.), per la quale i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società. Sebbene dal punto di vista formale le modifiche al citato articolo si limitino alla sostituzione del secondo comma dello stesso e all'aggiunta di un comma finale, da un punto di vista più sostanziale, tali modifiche incidono radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.
La riformulazione del secondo comma è intesa a stabilire che i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi, circoscrivendo l'entità di tale responsabilità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede tre scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i componenti degli organi sindacali, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.
La scelta di individuare un unico termine a quo per l'azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini oggi stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata, viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per «ragioni di equità» e per «la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale».
A tale proposito, ricorda che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2010, nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.
Fa presente che le modifiche in esame consentono pertanto di distinguere le funzioni degli amministratori e dei sindaci, che operano rispettivamente come organi di gestione e di controllo delle società per azioni, e di introdurre un sistema di limitazione della responsabilità degli organi di controllo che prende come base di riferimento, per la determinazione dell'eventuale danno causato da tali organi, l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente, a cui applicare dei moltiplicatori differenziati.
Rileva inoltre che il sistema prescelto del multiplo del compenso, in uso peraltro anche in altri ordinamenti, ha il pregio di ancorare la responsabilità a un parametro noto alle parti, rappresentato dal compenso e dal multiplo prescelto, consentendo una differenziazione in rapporto all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto nella società.
Poiché il progetto di legge non evidenzia profili di criticità sotto il profilo della conformità all'ordinamento dell'UE, preannuncia la presentazione di un parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Pag. 77Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
C. 788 ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 24 aprile scorso, ha ad oggetto la promozione e la valorizzazione della birra artigianale.
Attualmente la nozione di «birra artigianale» è contenuta nella legge 28 luglio 2016, n. 154: a tale previsione normativa, tuttavia, non hanno fatto seguito ulteriori interventi intesi a regolare in maniera più organica l'intero settore.
Fa presente che si è reso pertanto necessario definire uno strumento normativo che supporti lo sviluppo di un prodotto tradizionale italiano e una filiera che si sta rivelando sempre più strategica per il rilancio dei territori attraverso la coltivazione di prodotti sconosciuti fino a qualche anno fa in Italia.
Riferisce che il progetto legislativo, all'articolo 1, espone le finalità e l'oggetto della stessa, che vanno dalla valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione, all'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, fino alla promozione di una corretta informazione del consumatore ed alla promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.
L'articolo 2 reca la definizione di «birra artigianale» e di «birra agricola», richiamando le disposizioni dell'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, nonché di «malto» e di «luppolo» italiani.
L'articolo 3 precede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione.
L'articolo 4 mira a istituire un Tavolo di lavoro che funga da sede di mediazione istituzionale tra i Ministeri interessati al comparto (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), le agenzie (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e le realtà associative e produttive del settore.
L'articolo 5 disciplina l'adozione, da parte del Ministero dell'Agricoltura, del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana, strumento programmatico strategico del settore brassicolo artigianale, di durata triennale, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
Rileva che per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole artigianali, secondo le indicazioni inserite nel Piano sulla base delle proposte dal Tavolo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
L'articolo 6, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, prevede un piano comunicativo di promozione della produzione brassicola a livello di filiera e di prodotto finale, sempre sulla base di quanto delineato e stabilito dal tavolo.
L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'agricoltura, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate,Pag. 78 individui criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani.
Gli articoli 8 e 9 recano, rispettivamente, agevolazioni fiscali per il settore della produzione brassicola e per il cosiddetto turismo brassicolo, inteso come complesso delle attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
L'articolo 10 prevede l'istituzione di «concorsi di idee» volti a promuovere progetti particolarmente innovativi legati alla produzione brassicola, di orzo e di luppolo a opera di imprese innovative e di giovani diplomati o laureati nelle pertinenti discipline.
L'articolo 11, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.
Venendo specificamente alle competenze della nostra Commissione, rileva che le previsioni normative di cui all'articolo 2, riguardanti le definizioni di birra artigianale potrebbero rientrare, in qualità di «regole tecniche», nell'ambito di applicazione della cosiddetta procedura TRIS di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni che ha dettato norme di attuazione della disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, riguardanti anche i prodotti agroalimentari.
Propone pertanto la presentazione di un parere favorevole con un'osservazione intesa a segnalare al Governo l'esigenza di valutare l'espletamento della procedura d'informazione alla Commissione europea, come specificamente previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge n. 317/1986, in ordine alle previsioni normative di cui all'articolo 2 del progetto di legge.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe.
Atto n. 149.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione dell'onorevole Calogero Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 (che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi) delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al dPR n. 309 del 1990.Pag. 79
L'atto del Governo in oggetto attua la delega legislativa prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), concernente l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Evidenzia che la ragion d'essere del presente provvedimento si fonda sulla circostanza che il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla normativa europea vigente e attuata nell'ordinamento italiano.
Ricorda che con l'espressione «precursori di droghe» si indicano alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d'abuso.
Nel quadro appena delineato, fa presente che, per quanto riguarda l'Italia, sulla base delle prescrizioni del citato regolamento europeo, l'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute ha iniziato a rilasciare le autorizzazioni alle esportazioni delle predette sostanze sin dalla data di entrata in vigore del citato regolamento. Ogni anno vengo rilasciate circa una decina di autorizzazioni.
Per le tre categorie preesistenti, l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 50 del 2011, già disciplinava le sanzioni per le ipotesi di esportazione verso Paesi extra UE non autorizzate dalla competente Autorità italiana (Ufficio centrale stupefacenti).
Fa altresì presente che non erano e non sono invece contemplate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sanzioni specifiche per l'esportazione non autorizzata di sostanze ricadenti nella categoria 4, in quanto, come detto, si tratta di una categoria istituita con il regolamento (UE) 1259/2013, entrato in vigore successivamente all'ultima modifica dell'articolo 70.
Stante il divieto di applicazione analogica delle norme penali, si rende quindi necessario un intervento normativo volto a prevedere una specifica sanzione anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 («gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive»).
Ricorda che il decreto legislativo si compone di due articoli. L'articolo 1 estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4.
L'articolo 2 prevede l'assenza di ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di una mera estensione di attività già in essere per i precursori di droghe inclusi nelle categorie 1, 2 e 3, ai precursori di droghe di cui alla categoria 4.
Poiché lo schema di decreto legislativo non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.
La seduta termina alle 14.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.15.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto.
(COM(2024)461 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, esprime preliminarmente apprezzamento per la scelta di ampliare l'ambito dei progetti dell'UE da sottoporre alla disamina di sussidiarietà, incomparabilmente potenziato in questo primo scorcio di legislatura da parte della XIV Commissione, alla tipologia di atti prettamente attinenti alla politica estera dell'Unione, come questo al nostro esame, che contribuiscono a definire il profilo internazionale dell'UE nei suoi rapporti con gli stati viciniori del Mediterraneo e che incidono direttamente, come in questo caso, sulla proiezione internazionale della nostra Nazione.
Da anni l'Egitto attraversa una profonda crisi economico-finanziaria, a fronte della quale il 16 dicembre 2022 era stato approvato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) un nuovo programma quadriennale di assistenza finanziaria, denominato Extended Fund Facility (EFF), per un prestito pari a 3 miliardi di dollari.
La protratta crisi economica pesa considerevolmente sulle dinamiche interne del Paese, tanto che le stesse elezioni presidenziali di dicembre sono state anticipate rispetto alla naturale scadenza, prevista nel mese di aprile 2024, a fronte della necessità di fare fronte quanto prima alla grave crisi economico-finanziaria del Paese e potere programmare già dall'inizio dell'anno nuovo le misure previste dal FMI.
Sottolinea come il rapporto debito/PIL appaia particolarmente preoccupante, tenuto conto del volume e del repentino aumento dello stock di debito estero, che è stato alla base dei ripetuti downgrade del rating sovrano egiziano nel corso del 2023 da parte delle principali agenzie internazionali.
Lo scoppio del conflitto tra Israele e Gaza il 7 ottobre 2023 ha costituito un ulteriore choc esogeno che ha peggiorato ulteriormente i principali fattori di criticità nel sistema economico egiziano. Gli effetti economico-finanziari della crisi a Gaza sono riscontrabili in alcuni settori chiave quali, ad esempio, il turismo o il settore energetico, essenziali nella ripresa economica. Il dato più significativo dal punto di vista politico ed economico-sociale è relativo alla modifica dei modelli di consumo, soprattutto al dettaglio, che l'impatto emotivo del conflitto sta determinando sulla popolazione locale.
Le proposte di boicottaggio di specifici prodotti o di intere catene di distribuzione straniere colpevoli, nella percezione dell'opinione pubblica locale, di contatti con Israele, sono state accolte con grande trasporto dai consumatori egiziani.
Se l'alta esposizione debitoria, il rapporto tra interessi sul debito e introiti, l'inesistenza di un mercato valutario sono tutti elementi precedenti al 7 ottobre, è pur vero che il conflitto è andato a colpire i few bright spots nella bilancia dei pagamenti del Cairo; e mentre a Washington era stato considerato prevedibile l'impatto del conflitto sul turismo, l'ulteriore minaccia ora alla navigazione nel Mar Rosso ha colpito il Paese in maniera imprevista, riducendo drasticamente l'afflusso di valuta pregiata nelle casse egiziane – la crisi nel Mar Rosso aggiunge un ulteriore ammanco di circa 1,5 miliardi di dollari all'anno.
Sottolinea che il 6 marzo scorso è stato raggiunto un accordo a livello tecnico con il FMI sulla prima e seconda revisione del programma di aiuti EFF. Il programma ha l'obiettivo di breve termine di garantire la stabilizzazione macroeconomica del Paese, Pag. 81al contempo favorendo nel medio termine l'adozione di riforme strutturali volte ad affrontare le vulnerabilità fiscali ed esterne dell'Egitto ed a rafforzarne la resilienza e le prospettive di crescita.
A tale fine il pacchetto di riforme concordate poggia su vari pilastri. Il primo è incentrato sulle misure di stabilizzazione del settore finanziario: lotta all'inflazione e liberalizzazione del tasso di cambio in primis. Il secondo si incentra sulla sostenibilità del debito e prevede un insieme di misure di disciplina di bilancio, con in primis la previsione di un surplus primario quest'anno del 2,5 per cento (già previsto nel bilancio) e 3,5 per cento nel 2025. Il calcolo è fatto al netto degli introiti dalle privatizzazioni, di cui il 50 per cento verrà destinato alla riduzione del debito.
Vi è poi la creazione del Comitato di controllo della spesa pubblica e l'introduzione di un cap annuale per gli investimenti statali, come anche per il rilascio della garanzia sovrana da parte del Ministero delle Finanze sulle transazioni non commerciali.
Il terzo pilastro è incentrato sulle riforme strutturali, accelerazione del processo di privatizzazione e la creazione di un migliore business environment.
Rileva che sono in corso discussioni anche su una legge che prevedrebbe l'eliminazione degli special treatments and tax breaks per le imprese pubbliche (leggi dei militari). Se attuata in maniera rigorosa, si tratterebbe di una svolta epocale nella direzione della creazione di un vero level playing field nell'economia egiziana, fattore che favorirebbe il rafforzamento del settore privato e degli FDI.
Quanto alla somma totale del prestito, il FMI sta valutando la richiesta dell'Egitto di ricevere altri 5 miliardi di dollari di aiuti aggiuntivi – rispetto ai 3 già stanziati con l'accordo approvato a dicembre del 2022.
Anche l'annuncio del fondo ADQ di Abu Dhabi di un investimento da 35 miliardi di dollari per lo sviluppo urbano della zona di Ras El-Hekma ha ridato fiducia ai mercati, e lo spread egiziano è sceso notevolmente (da 860 a 530 punti base). Ci si aspetta che la crescita continui a decelerare intorno al 3 per cento l'anno prossimo, mentre le pressioni sull'inflazione continuano. Il debito è elevato, ma considerato ancora sostenibile.
Osserva che la recente visita al Cairo del 17 marzo scorso del Presidente del Consiglio ha avuto luogo nel quadro di una missione congiunta, alla quale hanno preso parte anche il Presidente della Commissione europea, il presidente della Repubblica di Cipro e i primi ministri di Belgio, Grecia e Austria.
La visita si è articolata in un segmento bilaterale e in uno più propriamente europeo. I colloqui bilaterali del Presidente del Consiglio si sono concentrati sull'attuazione del Piano Mattei in Egitto, in particolare sulla cooperazione nel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare e hanno permesso l'adozione di una serie di intese bilaterali.
Tali accordi mirano al rafforzamento del partenariato italo-egiziano in un'ottica di integrazione e sinergia con gli strumenti previsti dall'UE, di cui condividono settori di intervento e obiettivi. Accanto agli accordi in materia di cooperazione allo sviluppo, sostegno alle PMI, sicurezza alimentare e turismo, particolare rilievo ha assunto il Memorandum d'intesa in materia di istruzione tecnico-professionale firmato dal Ministro Valditara con il suo omologo egiziano, in ragione della centralità che il Piano Mattei riserva al tema dell'istruzione, e dell'importanza dell'istruzione tecnica e professionale quale pilastro per la crescita economica e per il contrasto alle migrazioni irregolari.
La parte europea si è sviluppata in un colloquio dei leader europei con il Presidente al Sisi, a cui è seguito l'annuncio della dichiarazione comune sulla Strategic Partnership UE-Egitto, in base al quale le relazioni UE-Egitto sono state elevate al livello di «partenariato globale e strategico».
Fa presente che l'obiettivo è accompagnare le riforme macroeconomiche e socioeconomiche dell'Egitto e contribuire a mitigare l'impatto delle attuali crisi in corso in Nord Africa e nel Medio oriente. La Presidente von der Leyen ha inoltre annunciatoPag. 82 un pacchetto finanziario e di investimenti, a sostegno del Partenariato strategico con l'Egitto, pari a 7,4 miliardi di dollari per i prossimi quattro anni.
Tale pacchetto include, come vedremo, due proposte per l'assistenza macrofinanziaria di cui una di un miliardo per l'assistenza di natura emergenziale e l'altra di 4 miliardi di Euro nonché 1,8 miliardi in investimenti aggiuntivi che la Commissione stima di mobilizzare in cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali come BEI e BERS e 600 milioni in sovvenzioni, di cui 400 milioni sulla programmazione bilaterale e 200 milioni sul programma regionale per le migrazioni.
Sottolinea che la missione al Cairo congiunta ha costituito una significativa messa in atto di una linea di politica estera, seguita dal nostro Esecutivo, su temi strategici come l'immigrazione e la stabilizzazione geopolitica del Mediterraneo: come già sottolineato, è importante evidenziare che l'Italia ha già avviato un ambizioso piano di cooperazione con gli Stati africani, del valore di 5 miliardi di euro, e l'Egitto gioca un ruolo fondamentale in questo contesto. La migrazione rimane al centro dell'agenda internazionale e sarà uno dei principali argomenti di discussione al vertice del G7.
La proposta di decisione all'esame della Commissione è volta a concedere al Cairo – nel quadro del sostegno finanziario di 7,4 miliardi di euro previsto dal nuovo partenariato strategico e globale concordata tra l'UE e l'Egitto concordato nel richiamato vertice del 17 marzo 2024 – un'assistenza macrofinanziaria (AMF) per un importo massimo di 4 miliardi di euro, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese, nell'ambito di un pacchetto complessivo di 5 miliardi di euro per il periodo 2024-2027, di cui 1 miliardo di euro è già stato concesso con la decisione assunta in via urgenza dal Consiglio dell'UE il 12 aprile scorso.
Rileva che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, richiesta dall'Egitto il 12 marzo 2024, è subordinata alla condizione preliminare che l'Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi – compreso un sistema parlamentare multipartitico – e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani e si colloca in una situazione economica in cui l'Egitto continua ad avere un considerevole fabbisogno di finanziamento insoddisfatto.
L'erogazione di assistenza macrofinanziaria avverrebbe in tre rate (la prima rata dovrebbe essere versata nel 2025, le altre due nel corso del periodo rimanente 2026-2027) e il versamento di ciascuna di esse, compresa la prima, verrebbe rigorosamente assoggettato a progressi soddisfacenti nell'attuazione del programma dell'FMI e di una serie di ulteriori misure di politica che saranno concordate tra la Commissione e le autorità egiziane ed elencate in un protocollo d'intesa, che dovrebbe includere, in linea di principio, riforme volte a promuovere il ruolo del settore privato nell'economia, riforme della politica monetaria e valutaria, il proseguimento delle riforme nel settore della gestione delle finanze pubbliche e il rafforzamento dei meccanismi di sostegno sociale.
Fa presente che l'assistenza macrofinanziaria è una forma di aiuto finanziario di natura eccezionale concesso dall'UE ai paesi partner che attraversano una crisi della bilancia dei pagamenti. Assume la forma di prestiti o sovvenzioni a medio/lungo termine, o una combinazione di questi, ed è disponibile solo per i paesi che beneficiano di un programma di erogazione del Fondo Monetario Internazionale.
È importante sottolineare che una precondizione per la concessione dell'AMF è il rispetto dei diritti umani e meccanismi democratici efficaci, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto. L'AMF è inoltre subordinata all'esistenza di un accordo di credito non precauzionale con l'FMI e ad un grado soddisfacente di attuazione delle riforme dei programmi dell'FMI.
Come ricordato all'inizio, la proposta di assistenza macrofinanziaria all'Egitto fa parte della nuova cornice di cooperazione Pag. 83definita tra l'UE e l'Egitto con il nuovo partenariato strategico e globale definito lo scorso 17 marzo 2024, a sostegno del quale l'UE ha previsto di mobilitare a favore dell'Egitto 7,4 miliardi di euro per il periodo 2024-2027, di cui appunto 5 miliardi in assistenza, 1,8 miliardi di euro nell'ambito del piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale nell'ambito dell'Agenda per il Mediterraneo, e 600 milioni di euro sovvenzioni, di cui 200 milioni per la gestione della migrazione.
Ricorda che il nuovo partenariato strategico globale copre diverse priorità, dalla dimensione politica alla stabilità economica, fino alla gestione delle migrazioni.
Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea rileva che negli ultimi anni la leadership politica egiziana ha adottato diverse misure che pongono maggiormente l'accento sull'importanza del rispetto dei diritti umani: ha abolito lo stato di emergenza (ad eccezione delle zone del Sinai), ha avviato la prima strategia nazionale per i diritti umani, ha rilanciato la commissione presidenziale per l'amnistia.
Il Cairo ha, inoltre, recentemente intensificato il suo impegno in materia di diritti umani con l'UE, consentendo per la prima volta, nel 2022, la visita al Cairo del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani. L'Egitto sta infine cooperando con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR) nell'ambito di un progetto finanziato dall'UE che mira a istituire un partenariato UE-ONU, mettendo insieme sinergie per rafforzare una cultura dei diritti umani nel paese.
La Commissione rileva però che in materia di rispetto dei meccanismi democratici, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani l'Egitto deve continuare a compiere passi concreti e credibili ed indica che è necessaria un'attuazione effettiva, dato che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali, ed indica che i progressi saranno costantemente monitorati per tutta la durata dell'attuazione dell'AMF, in modo da accertare che il rispetto dei criteri vada nella giusta direzione.
Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità d'intervenire legislativamente a livello di UE in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Egitto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea. Le ragioni principali sono da ricondurre ai vincoli di bilancio a livello nazionale e alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza.
Ricorda altresì che, per quanto riguarda il valore aggiunto dell'azione a livello UE, la Commissione indica che nel contesto della crisi regionale in corso, l'assistenza macrofinanziaria aiuterà a offrire alle autorità egiziane un margine di politica economica e di bilancio per costruire una risposta economica efficace alla crisi e contribuirà a promuovere la stabilità macroeconomica e politica.
Fa presente che l'assistenza è volta, inoltre, ad integrare le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, contribuendo in questo modo all'efficacia complessiva del sostegno finanziario della comunità internazionale. Inoltre, fornendo finanziamenti a lungo termine a condizioni estremamente agevolate, in generale più vantaggiose rispetto agli altri donatori internazionali o bilaterali, il programma di assistenza dovrebbe aiutare il governo a dare esecuzione al bilancio senza scostamenti e contribuire alla sostenibilità del debito. Oltre all'impatto finanziario dell'assistenza macrofinanziaria, il programma proposto rafforzerà l'impegno di riforma del governo, grazie ad appropriate misure di riforma associate all'erogazione dell'assistenza.
Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che tale principio sia rispettato in quanto essa si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.Pag. 84
Per quanto attiene, infine, alla scelta dell'atto giuridico, la Commissione rileva che il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati o sufficienti per conseguire gli obiettivi macroeconomici. Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire la pressione finanziaria esterna e di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti ed una situazione di bilancio sostenibili, nonché un quadro propizio a riforme strutturali di ampio respiro. Contribuendo a mettere in atto un opportuno quadro strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Egitto nell'ambito di altri strumenti dell'UE più mirati.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 28 maggio 2024, propone, per meglio apprezzare i complessi elementi richiamati, propone di svolgere un breve ciclo conoscitivo, con l'audizione di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione generale dell'Unione europea e della politica commerciale internazionale), nonché di esperti di alcuni istituti di ricerca internazionalistica specializzati nelle questioni mediterranee.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.