CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2024
281.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 61

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).
1.1. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto con le seguenti: l'aggiudicazione;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento aggiungere le seguenti: , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.4. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
*1.6. Ghirra, Grimaldi.
*1.7. D'Attis, Cannizzaro.
*1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*1.9. Lucaselli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**1.10. Grimaldi, Zaratti.
**1.11. Ruffino, Castiglione.
**1.12. Steger, Manes.
**1.13. D'Attis, Cannizzaro.
**1.14. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
**1.15. Roggiani, Malavasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimentiPag. 62 PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

   b) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.
1.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
1.24. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 17 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 8 milioni;

   alla lettera c), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 98 milioni;

   alla lettera d), sostituire le parole: 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026;

   alla lettera e), sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027;

   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento “Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni”, al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   alla lettera f), sostituire le parole: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 con le seguenti: 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027.
1.25. Marattin.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 del presente articolo e dal comma 1-bis dell'articolo 35, pari a 4.145 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   alla lettera b) del medesimo comma 8, dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a;

   alla lettera h) del medesimo comma 8, sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 925 milioni;

   all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2021 Pag. 63n. 234, sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.».
1.33. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.500,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 510 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
1.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.460,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

   u-bis) quanto a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.37. Bonetti, Castiglione.

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  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.38. Curti.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).
1.41. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 6), sostituire le parole: 44,7 milioni con le seguenti: 5,7 milioni;

   b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 764 milioni.
1.43. D'Attis, Cannizzaro, Battistoni.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 8).
*1.44. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.
*1.45. Cesa.
*1.110. Santillo, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15).
1.46. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 16);

   b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 759,7 milioni.
1.48. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.
*1.49. Zanella, Grimaldi, Mari.
*1.50. Ubaldo Pagano, Guerra.
*1.51. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16) e 22).

  Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

   u-bis) quanto a 64,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.52. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sopprimere il numero 17);

   sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 13.
1.53. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

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  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).
1.54. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

  Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

   u-bis) quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 140 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   u-ter) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.55. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).
*1.56. Zanella, Grimaldi, Mari.
*1.57. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).

  Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

   u-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.60. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).
1.59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), sostituire le parole: 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 con le seguenti: 305.897.804,53 euro per l'anno 2026 e 655.412.070,19 euro per l'anno 2027;

   b) dopo la lettera f), inserire la seguente:

   «f-bis) quanto a 621.745,47 euro per l'anno 2026 e 1.237.479,81 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

  Conseguentemente, all'Allegato 1, sostituire la voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Stato di previsione della spesa: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: Autorizzazione di spesa: LB n. 145/2018 articolo 1, comma 95, punto C ter decies:

   2026: 11.453.254,53;
   2027: 11.413.520,19;
   2028: 4.525.225,29.
1.65. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).
1.67. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera r).
1.70. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 66

  Sopprimere il comma 10.
1.71. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere le parole: 1-bis,;

   b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;».
1.76. Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.
*1.73. Comaroli, Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*1.74. Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.
*1.75. Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere il comma 13.
**1.79. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.
**1.80. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: della regione Campania aggiungere le seguenti: , nonché di quelli delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
1.99. Cannizzaro.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.100. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenutiPag. 67 nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.
1.101. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
1.103. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona».
1.108. Ubaldo Pagano.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.
2.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista nell'Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR).
*2.3. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*2.4. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: Pag. 68della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

   c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.
**2.7. Grimaldi, Zaratti.
**2.8. Steger, Manes.
**2.9. D'Attis, Cannizzaro.
**2.10. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**2.11. Ruffino, Castiglione.
**2.12. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.
*2.20. Grimaldi, Zaratti.
*2.21. Steger, Manes.
*2.22. D'Attis, Cannizzaro.
*2.23. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*2.24. Ruffino, Castiglione.
*2.25. Roggiani, Malavasi.

  Sopprimere il comma 2.
2.26. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.
*2.31. Simiani, Gnassi.
*2.32. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.
**2.34. D'Attis, Cannizzaro.
**2.35. Steger, Manes.
**2.36. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
**2.37. Roggiani.
**2.38. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che Pag. 69la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.39. Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: In caso di comprovata colpa grave,.
*2.43. Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.
*2.44. Cannata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
**2.45. Mari, Grimaldi, Zanella.
**2.46. Ubaldo Pagano, Guerra.
**2.47. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
3.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

   sopprimere il comma 2.
4.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.
5.3. Bonetti, Castiglione.

Pag. 70

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*5.4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.
*5.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali, inserire le seguenti: delle università statali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: numero massimo di tre con le seguenti: numero massimo di cinque;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consultare la Conferenza dei rettori delle università italiane e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle terze parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario straordinario provvederà alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici non economici in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari».
5.6. Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'universitàPag. 71 e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
5.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.
5.10. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
*6.2. Barbagallo.
*6.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 72

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato.
6.5. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
6.7. Marattin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7.2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni favorirà il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti Pag. 73della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese.
*7.3. Cannizzaro, D'Attis.
*7.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*7.5. Dell'Olio, Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.6. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.
  3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
7.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città)

  1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «ma non finanziati per insufficienza della dotazionePag. 74 finanziaria originariamente prevista» sono soppresse;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;

   c) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
7.09. Lancellotta.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. Il servizio dai segretari comunali prestato in deroga alla fascia di appartenenza non è valido ai fini della progressione in carriera qualora sia svolto prima del superamento del corso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.».
8.4. Cannata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
*8.5. Ruffino, Castiglione.
*8.6. Cannata.
*8.7. Cesa.
*8.8. D'Attis, Cannizzaro.
*8.9. Roggiani, Gnassi.
*8.10. Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.
*8.11. Grimaldi, Zaratti.
*8.120. Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
8.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.”»;

   c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

Pag. 75

   «c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   “6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.”».
*8.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.16. Guerra, Scotto.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «centrali dello Stato, in qualità di soggetti attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» e le parole da: «generali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
8.20. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Sopprimere il comma 2.
8.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «non più di una volta,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto massimo nel termine di attuazione del progetto e delle risorse assegnate».
*8.24. Cannizzaro, D'Attis.
*8.31. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.
**8.35. D'Attis, Cannizzaro.
**8.36. Roggiani, Gnassi.
**8.122. Steger, Manes.
**8.123. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con Pag. 76qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
*8.37. Provenzano.
*8.38. Mulè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
8.39. Ciancitto, Varchi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

    2) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

    3) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
8.41. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
8.44. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare le capacità amministrative degli enti locali con riferimento all'assunzione della figura del responsabile unico del progetto (RUP) legata agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, in via straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2025, il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, Pag. 77comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato al 10 per cento.
8.47. Ruffino, Castiglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.»
8.51. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: «anche apicali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i titolari di direzioni di strutture periferiche con poteri di spesa,».
8.54. Cannata, Messina.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso «comma 290-bis».
8.55. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Limitatamente all'anno 2024, i requisiti inerenti l'anzianità di servizio richiesti per la qualifica da ricoprire per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermo restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico.
8.59. Lai.

  Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
*8.62. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.63. Bonetti, Castiglione.
*8.65. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità di cui 70 nella Famiglia tecnica e 30 nelle Famiglie amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica.
  11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità Pag. 78di personale dell'Area Funzionari e 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente negli uffici periferici.
  11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a euro 1.436.623 per l'anno 2024 e a euro 7.214.125 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8.66. Gaetana Russo, Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8 con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia ambientale e agroalimentare, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 84 unità per l'anno 2024, 27 per l'anno 2025 e 40 per l'anno 2026.
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, si provvede:

   a) quanto alla somma di euro 2.614.195,08 per l'anno 2024 e di euro 840.276,99 per l'anno 2025, nei limiti delle somme già iscritte nel programma «Approntamento e impiego carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2023-2025;

   b) quanto alla somma di euro 1.244.854,80 per l'anno 2026, mediante iscrizione sul Capitolo 2865 «Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato», del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.
8.67. Fabrizio Rossi.

  Sopprimere il comma 13.
8.68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 15 e 16.
*8.71. Bonetti, Castiglione.
*8.72. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.73. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 15, dopo le parole: dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro aggiungere le seguenti: , anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
8.74. Lucaselli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2027 la percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione Pag. 79organica dell'Agenzia industrie difesa è pari al 25 per cento.
8.75. Mulè.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative ed il raggiungimento degli obiettivi PNRR, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.
8.78. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante, provvede, limitatamente alla fase esecutiva, all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legislazione vigente, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, determinate a consuntivo rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto Pag. 80degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.
8.81. Iezzi, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,».
8.82. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.
*8.85. Barbagallo.
*8.86. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.87. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le Pag. 81amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.
  22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
**8.92. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella.
**8.93. Castiglione.
**8.94. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**8.95. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile
limitatamente al comma 22-
ter)

  Sopprimere il comma 23.
*8.96. Pastorella, Bonetti, Castiglione.
*8.97. Roggiani.
*8.98. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
**8.104. D'Attis, Cannizzaro.
**8.105. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
**8.106. Steger, Manes.
**8.108. Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

   «19-bis. Le disposizioni di cui al comma 19 e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano alle operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di Pag. 82attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente.».
8.119. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
*8.012. Roggiani, Gnassi.
*8.013. D'Attis, Cannizzaro.
*8.014. Steger, Manes.
*8.021. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR, ricompresi nel decreto del Ragioniere generale dello Stato 13 marzo 2023, n. 124, destinatari della procedura semplificata per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse in ragione del mancato perfezionamento della procedura prevista per l'assegnazione definitiva in quanto gli interventi sono stati avviati oltre i termini previsti per l'accesso al predetto fondo ma comunque entro i termini previsti dalle rispettive misure del PNRR e del PNC, possono accedere al Fondo per le opere indifferibili, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni.
8.015. Cesa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

  1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
8.020. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Malavasi, Casu.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

Pag. 83

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento con le seguenti: il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

   al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.
*9.4. Grimaldi, Zaratti.
*9.5. Steger, Manes.
*9.6. D'Attis, Cannizzaro.
*9.7. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali.
9.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.10. Grimaldi, Mari, Zanella.
*9.11. Ubaldo Pagano, Guerra.
*9.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) organismo di diritto pubblico costituito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il supporto di cui al presente articolo è inoltre assicurato dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), organismo di diritto pubblico, anche sulla base di specifici accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.13. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.14. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*9.15. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*9.16. Steger, Manes.
*9.20. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM)».
9.35. Vietri.

Pag. 84

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Boschi.
*10.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*10.6. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché con aggiungere le seguenti: parti sociali più rappresentative,.
10.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
*10.4. Marattin.
*10.5. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.
*11.1. Grimaldi, Zaratti.
*11.2. Steger, Manes.
*11.3. D'Attis, Cannizzaro.
*11.4. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*11.5. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, aggiungere le seguenti: da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.
**11.7. D'Attis, Cannizzaro.
**11.9. Steger, Manes.
**11.11. Ruffino, Castiglione.
**11.12. Roggiani, Gnassi.
**11.13. Grimaldi, Zaratti.
**11.14. Bordonali, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di non introdurre condizioni discriminatorie, l'accesso all'anticipazione nella misura del 30 per cento è garantito a tutti i soggetti attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal soggetto attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti. L'accesso all'anticipazione di cui al periodo precedente è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta l'anticipazione del 10 per cento.
11.15. Del Barba, Marattin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i comuni aventi popolazione sino a 2.000 abitanti, attuatori degli interventi finanziati dal PNRR:

   a) la misura delle anticipazioni iniziali erogabili è elevata al 50 per cento del Pag. 85contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge;

   b) la quota a saldo del contributo viene erogata entro trenta giorni dalla sola comunicazione di fine lavori e il soggetto attuatore provvede al caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi al pagamento; in ipotesi di inadempimento, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti del soggetto attuatore, anche mediante compensazione con altre risorse dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.
11.16. Benigni, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
11.20. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle relative procedure fino alla parola: offerte con le seguenti: a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è stato formalizzato l'incarico di progettazione con le seguenti: è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori;

   al comma 3, sopprimere le parole da: nonché alle semplificazioni fino alla fine del comma.
12.7. Dell'Olio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,;

    2) al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché appalti di servizi e forniture;

   b) al comma 15:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani con le seguenti: i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

Pag. 86

    2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazione dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.
*12.2. Roggiani, Gnassi.
*12.3. Grimaldi, Zaratti.
*12.4. D'Attis, Cannizzaro.
*12.5. Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare ed assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 44, comma 6-ter, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: «entro il limite massimo dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo del 2 per cento».
12.8. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
12.9. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.
*12.10. D'Attis, Cannizzaro.
*12.11. Steger, Manes.
*12.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*12.13. Grimaldi, Zaratti.
*12.14. Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella misura, del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
12.16. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
*12.18. Steger, Manes.
*12.19. D'Attis, Cannizzaro.
*12.20. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*12.21. Roggiani, Malavasi.
*12.22. Grimaldi, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   b) al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misurePag. 87 mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.»;

   c) al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.
**12.23. Ubaldo Pagano.
**12.25. Pastorino.

  Sopprimere il comma 8.
*12.28. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.
*12.29. Bonetti, Castiglione.
*12.30. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*12.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.
**12.32. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
**12.33. Ferrari.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

    1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere a alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

    2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

    3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».
12.34. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano «Italia 5G» di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
12.38. Mura.

  Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: Se l'istanza di cui al secondo periodoPag. 88 è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
12.53. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-septiesdecies è aggiunto il seguente:

   «4-octiesdecies. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento di autorizzazione stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. A seguito di tempestiva presentazione dell'istanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, resta valido ed efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle relative determinazioni in merito.».
12.55. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali attività, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. L'autorità competente può altresì avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica.».
12.56. Pizzimenti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Al comma 15, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.
*12.59. D'Attis, Cannizzaro.
*12.60. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*12.61. Roggiani, Malavasi.
*12.62. Grimaldi, Zaratti.
*12.63. Ruffino, Castiglione.
*12.64. Steger, Manes.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti dalla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativamente all'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i soli progetti ammessi al finanziamento PNRR, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pag. 89Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, è data facoltà al soggetto richiedente di comunicare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione all'amministrazione procedente la volontà di avvalersi della presente disciplina.
**12.66. D'Attis, Cannizzaro.
**12.67. Deidda.
**12.74. Romano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

   «9-quinquies. Fino al 31 dicembre 2026, la società Terna Spa in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale può realizzare mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione e ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro, ovvero non superiore a tre chilometri qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica.».
12.68. Zucconi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi previsti dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono utilizzabili, oltre che per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR relativi al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione», anche da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
12.69. Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusa quella prevista per gli appalti aggiudicati nei settori di cui alla direttiva 2014/25/UE, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a trenta giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
*12.70. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*12.71. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di usi civici)

  1. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, le opere pubbliche o Pag. 90di pubblica utilità ricomprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici definiti dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.
  2. È fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere, caso per caso, una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura di cui al comma 1. Nel caso in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la valutazione di cui al periodo precedente è acquisita, in caso di inerzia della regione o del comune, con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.
  3. In caso di incompatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico, dichiarata dalla regione, o da un comune da essa delegato ai sensi del comma 2, la stazione appaltante procede alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
12.02. Palombi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione autorizzativa degli impianti mini idroelettrici)

  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Per gli impianti idroelettrici di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il silenzio dell'amministrazione procedente equivale a provvedimento di autorizzazione di detta P.A.S., decorsi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso. Il funzionario responsabile della procedura è tenuto, pena sanzione amministrativa, su richiesta esplicita del soggetto privato proponente, a rilasciare un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e quindi a rilasciare in ogni caso l'autorizzazione della P.A.S. Trascorsi inutilmente dieci giorni naturali e consecutivi da tale richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto privato proponente ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equivalente ad autorizzazione della P.A.S.».
12.04. Dondi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-bis.1. Ai fini dell'identificazione dei limiti di competenza di cui al comma 11-bis, si considera il singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.».
12.012. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutturePag. 91 di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

  1. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR.
  2. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano, altresì, agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.
  3. In deroga all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle infrastrutture di rete qualificabili di media entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, si applicano le seguenti modalità semplificate:

   a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

   b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a), può con congrua motivazione richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica d'impatto archeologico di cui all'articolo 41, comma 4. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3:

   a) per interventi di lieve entità si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza, una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

   b) per interventi di media entità si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 ed i 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o l'infissione di sostegni che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri e nel numero massimo di cinque unità.

  5. Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
  6. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  7. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica.
  8. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
12.017. Pretto.

Pag. 92

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti:

    01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

    02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere il numero 2) della lettera b);

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   «c-bis) l'Allegato B è soppresso».
14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020.
14.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
14.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è soppresso;

   b) al terzo periodo, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.7. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Pag. 93

  Al comma 6, sopprimere le parole da: le parole: «In un'apposita sezione fino a: Sono altresì» e.
14.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le équipe pedagogiche quale supporto educativo e didattico.
14.9. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
14.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura alle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e alle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
14.11. Grippo, Castiglione.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «comma 5-quater», primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al capoverso «comma 5-quinquies»:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

    2) il secondo periodo è abrogato;

   c) al capoverso «comma 5-sexies», il primo e il secondo periodo sono abrogati.

  10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.24. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresaPag. 94 e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
14.25. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343.».
14.27. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 95all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*14.35. Cavo.
*14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*14.37. Amorese.
*14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
14.40. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
*14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

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ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
*16.01. Grimaldi, Zaratti.
*16.02. Frijia.
*16.03. Steger, Manes.
*16.04. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*16.05. Roggiani, Malavasi.
*16.06. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».
**16.016. Grimaldi, Zaratti.
**16.017. Frijia.
**16.018. Steger, Manes.
**16.019. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**16.020. Roggiani, Malavasi.
**16.021. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

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   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».
*16.07. Steger, Manes.
*16.08. Frijia.
*16.09. D'Attis, Cannizzaro.
*16.010. Roggiani, Malavasi.
*16.011. Grimaldi, Zaratti.

ART. 17.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».
*17.1. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.2. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

  Conseguentemente:

   al medesimo numero 2), sopprimere le parole: , agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

   alla lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.
17.3. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese.
*17.4. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
*17.5. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.6. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nel periodo di riferimento del contributo di gestione con le seguenti: di cui al comma 7, lettera e).
17.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».
17.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai Pag. 98sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
17.9. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
17.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «quindici».
17.11. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
17.12. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».
17.13. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», sopprimere i commi 4 e 5.
17.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo Pag. 99quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, ove richiesto nei casi previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
17.22. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già impermeabilizzate e per essi è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso mediante rilascio, previa deliberazione della Giunta comunale, del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga agli strumenti urbanistici e alle disposizioni del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Qualora gli interventi siano conformi o compatibili allo strumento urbanistico vigente, resta ferma l'acquisizione dell'idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
17.23. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 4, sopprimere le parole: né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
17.24. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 7.
17.25. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.
*17.26. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
*17.27. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.28. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**17.32. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
**17.33. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo Pag. 100il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.
17.31. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.
17.34. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000 n. 338, sono svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, che potrà avvalersi anche del supporto operativo di società direttamente o indirettamente controllate. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali di cui al comma 1 del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento del target M4C1-30, così come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui medesimi fondi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041.».
17.35. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni».
17.36. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di trent'anni.».
17.37. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

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ART. 18.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) dopo il settimo periodo, è inserito il seguente: «È sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.»;

   c) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

  3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».
18.6. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

ART. 19.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR con le seguenti: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 20.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
20.1. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 64-bis è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.1
(Presentazione di denunce mediante identificazione digitale)

   1. Nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione della carta di identità, della patente di guida o del passaporto, la Pag. 102relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.
   2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.
   3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato.».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge.»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori standard tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:

   a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
20.7. Rosato, Castiglione, Bonetti, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, in nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
20.9. Iezzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater», al comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.
20.15. Iezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, Pag. 103con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A decorrere dalla data in cui l'IT-Wallet pubblico di cui all'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è reso disponibile ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono integrati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet»;

   b) al comma 6, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) sopprimere il comma 2;

   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

   5-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 le parole: «e nei limiti della dotazione organica vigente» sono soppresse.
   5-ter. All'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Al fine di consentire di svolgere le attività che la legge attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la stessa Agenzia può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio, incluso l'eventuale differenziale tra l'indennità dell'amministrazione di provenienza e quella spettante al personale dell'AgID, sono posti a carico dell'AgID. Tale disposizione si applica anche al personale già collocato in posizione di comando presso l'AgID alla data di entrata in vigore della presente legge.».
20.17. Urzì.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire la tempestiva attuazione e il rispetto degli obiettivi e dei traguardi relativi al sub investimento M1C1 1.4.4 del PNRR «Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR)», nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'accesso ai finanziamenti previsti, nell'ambito del Piano nazionale complementare, dall'intervento A.1.1, lettera d) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, i comuni aderiscono ai servizi resi disponibili dall'ANPR per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile e per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, secondo le modalità e le tempistiche definite ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
  2-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 lettere a), b) e c)»;

   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il comune rende disponibili all'ANPR, entro due giorni lavorativi, i dati relativi a tutte le dichiarazioni di cui al Pag. 104precedente periodo rese con modalità alternative ai servizi di ANPR.».

  2-quater. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

   «2-quinquies. L'ANPR consente il rilascio della tessera elettorale in modalità telematica ai cittadini iscritti nella medesima anagrafe. La tessera elettorale prodotta da ANPR in modalità telematica, secondo il modello disponibile sul sito web di ANPR sulla base dei dati integrati ai sensi del comma 2-bis, possiede le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 ed è munita di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del contrassegno di cui all'articolo 23 del presente codice. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il cittadino può esibire la tessera elettorale così prodotta tramite estrazione della relativa copia analogica.».
20.18. Urzì.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
*20.19. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.
*20.20. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**20.21. Marattin.
**20.22. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.
20.23. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionalePag. 105 dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20.24. D'Attis, Cannizzaro, De Palma, Casasco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
*20.25. Roggiani.
*20.26. D'Attis, Cannizzaro, De Palma, Casasco.

  Al comma 4, sostituire le parole: controllata, anche indirettamente, dallo Stato con le seguenti: interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato.
20.29. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri)

  1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazionePag. 106 di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati ed informazioni, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza misura M3C2-Riforma 2.2 «Istituzione di una Piattaforma Logistica digitale Nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri», le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità di Sistema Portuale e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056 nel rispetto di quanto previsto dalle «Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni» nonché dall'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: mediante apposite convenzioni aggiungere le seguenti: anche già esistenti e aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure del Polo Strategico Nazionale Spa in virtù della Convenzione in essere con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) al comma 2, sostituire le parole: può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa con le seguenti: si avvale delle regioni che, in qualità di soggetti di aggregazione e coordinamento delle pubbliche amministrazioni locali, mediante apposite convenzioni anche già esistenti, possono ricorrere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa oppure al Polo Strategico Nazionale Spa;

   c) al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali con le seguenti: e il Polo Strategico Nazionale Spa possono utilizzare concessionari di pubblici servizi oppure i propri soci e le loro controllate purché e sopprimere le seguenti parole: , anche in relazione a società da questi controllate,;

   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la completa digitalizzazione degli archivi cartacei della pubblica amministrazione e contribuire ad allineare l'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, agli standard europei, alle regioni è destinato un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, per le attività di dematerializzazione e digitalizzazione da espletarsi attraverso il Polo Strategico Nazionale Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.
21.1. Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia Industrie Difesa, che gestisce il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);

Pag. 107

   b) al comma 2, dopo le parole: all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e all'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);

   c) al comma 3, dopo le parole: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e l'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.) e sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: possono avvalersi.
21.2. Mulè.

  Sopprimere il comma 3.
21.3. Romano.

  Al comma 3, sostituire le parole: Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall' con le seguenti: gestori di identità digitale accreditati quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'.
21.4. Mura.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
21.01. Mulè.

ART. 22.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: di tale amministrazione e.
22.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 Pag. 108per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
22.2. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica;

   b) al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

   c) sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

   d) al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.
*22.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.
*22.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di Pag. 109graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
23.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130)

  1. L'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130, si interpreta nel senso che:

   a) ai fini dell'inquadramento dei magistrati tributari transitati nella giurisdizione tributaria deve tenersi conto anche del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario;

   b) sono applicabili ai magistrati tributari le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.
24.1. Osnato.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personalePag. 110 pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.».
24.2. Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni.».
  2-ter. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2-quater. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
  2-sexies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195.».

  2-septies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di magistratura tributaria».
24.4. D'Alfonso.

Pag. 111

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è data facoltà ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e ai magistrati ordinari della giurisdizione civile e penale, con esclusione degli appartenenti ai ruoli apicali degli uffici giudiziari, di richiedere il trattenimento in servizio per un triennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, e comunque non oltre la scadenza di attuazione delle misure del PNRR. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta.
24.6. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
*24.01. Romano.
*24.02. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
**24.03. Romano.
**24.04. D'Alfonso.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per il potenziamento della struttura amministrativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria viene assegnata una posizione dirigenziale di livello generale, ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale»;

   b) al terzo periodo, le parole: «in 4 posti», sono sostituite dalle seguenti: «in 5 posti»;

   c) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:

   «2-septies. Al fine di rendere coerente quanto stabilito dal comma 2-ter con l'organizzazione interna del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché di garantire l'attuazione dei compiti conferiti al predetto organo di autogoverno ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, l'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

“Art. 30.
(Uffici del Consiglio di presidenza)

   1. Il Consiglio di presidenza è assistito da tre uffici dirigenziali, di cui un ufficio di segreteria di livello generale e due uffici di livello non generale, ai quali vengono assegnati un dirigente di livello generale, due dirigenti di livello non generale e funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.
   2. Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento le competenze ed il funzionamento dei propri uffici.
   3. Gli uffici del Consiglio di presidenza, per l'espletamento dei compiti affidatigli, possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36.”».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.05. Romano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Servizi informatici per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il servizio per i sistemi informativi, al quale è nominato un giudice o un magistrato tributario designato dal Consiglio, avente funzioni di responsabile, tenuto conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo. Per le attività svolte, sono assegnati fino a quattro giudici o magistrati tributari, in qualità di addetti nominati dal Consiglio sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il responsabile nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei giudici e dei magistrati rappresentate al servizio.
  2. Il servizio di cui al precedente comma, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevede le seguenti prestazioni:

   a) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei servizi informatici e delle tecnologie della comunicazione della giustizia tributaria, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali e giurisdizionali;

Pag. 113

   b) predisposizione per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera a), dei dati da fornire all'organo competente, per la redazione del programma per gli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, nonché dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro;

   c) svolgimento delle attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese;

   d) monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti dagli enti o dalle imprese incaricate di svolgere le attività connesse alle finalità, di cui alla lettera a), individuando specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni, nonché la verifica sull'esecuzione delle prestazioni assunte sull'adeguatezza delle prestazioni dovute, con riguardo sia agli aspetti tecnici che economici, procedendo alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di difformità o disfunzioni.

  3. Il responsabile e gli addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Al responsabile del servizio e agli addetti spetta un'indennità nella misura definita dal Consiglio di presidenza, entro il limite della metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di Corte di giustizia tributaria.
  4. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Consiglio e, in particolare:

   a) coadiuva il Segretario generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali;

   b) sovraintende alla rispondenza delle attività svolte dal servizio informatica con le esigenze della giustizia tributaria e con le attività prestate dalla Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze;

   c) controlla la programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dagli enti e dalle imprese obbligate, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici;

   d) relaziona periodicamente al Consiglio e al Segretario generale sull'andamento del servizio, proponendo anche modifiche di carattere organizzativo.

  5. Per le finalità previste dal presente articolo, il servizio informatica si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore del servizio e i dirigenti responsabili degli uffici dirigono e coordinano le attività degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio e dal responsabile del servizio ed esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio. Il Consiglio di presidenza disciplina, con proprio regolamento, le competenze e il funzionamento dei propri uffici.
24.06. Romano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a Pag. 114decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, di euro 19.963.706 per l'anno 2025, di euro 40.598.316 per l'anno 2026, di euro 49.787.156 per l'anno 2027, di euro 49.787.156 per l'anno 2028, di euro 58.140.356 per l'anno 2029, di euro 64.655.102 per l'anno 2030, di euro 64.709.128 per l'anno 2031, di euro 67.028.976 per l'anno 2032, di euro 67.222.298 per l'anno 2033 e di euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, a euro 19.963.706 per l'anno 2025, a euro 40.598.316 per l'anno 2026, a euro 49.787.156 per l'anno 2027, a euro 49.787.156 per l'anno 2028, a euro 58.140.356 per l'anno 2029, a euro 64.655.102 per l'anno 2030, a euro 64.709.128 per l'anno 2031, a euro 67.028.976 per l'anno 2032, a euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, a euro 11.963.706 per l'anno 2025, a euro 32.598.316 per l'anno 2026, a euro 41.787.156 per l'anno 2027, a euro 41.787.156 per l'anno 2028, a euro 50.140.356 per l'anno 2029, a euro 56.655.103 per l'anno 2030, a euro 56.709.128 per l'anno 2031, a euro 59.028.976 per l'anno 2032, a euro 59.222.298 per l'anno 2033 e a euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(articolo 24-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

   A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1.

   B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1.

   C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1;

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1;

   Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1.

   D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65.

Pag. 115

   E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442.

   F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1.

   G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52.

   H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53.

   I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314.

   L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221.

   M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200.

   N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).

TOTALE 11.353.».
24.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 25.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 543, il quinto e il sesto comma sono abrogati.
25.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le somme di cui al comma 1, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 85.000, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura non superiore al 25 per cento del reddito annuo rapportato a mese.».
25.3. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)

  1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. In tal caso, l'atto viene firmato digitalmente dal notificante che ne conserva l'originale e fa menzione nella copia da notificare della modalità di sottoscrizione utilizzata. L'operatore postale riporta su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e appone una propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico.».
25.01. D'Attis, Cannizzaro.

Pag. 116

ART. 28.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare, nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il completamento dell'intervento «Regione Liguria-Begato», è autorizzata in favore dell'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della provincia di Genova la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
28.1. Bruzzone, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*28.01. Ghirra, Grimaldi.
*28.02. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.
*28.020. D'Attis, Cannizzaro.
*28.021. Frijia.

ART. 29.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché».
*29.1. Steger, Manes.
*29.2. Cannizzaro, D'Attis.
*29.3. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente Pag. 117connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.»;

   al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

   al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

   sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

   al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

   al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
**29.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**29.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29.6. Mari, Grimaldi, Zanella.
*29.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sostituire le parole: Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione con le seguenti: I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**29.8. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.
**29.9. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies, è aggiunto il seguente:

   «8-octies. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un Pag. 118termine non superiore a centoventi giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.».
29.11. Varchi.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse;.

  Conseguentemente:

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo;

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.
29.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse.
29.13. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
29.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
   1-ter. Ai fini di quanto disposto al precedente comma 1-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008.».
*29.15. Steger, Manes.
*29.16. Cannizzaro, D'Attis.
*29.17. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.Pag. 119
   1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.».
29.43. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, maggiormente applicato nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati, annualmente, i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicati al maggior numero di rapporti di lavoro per ciascun settore.
29.18. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.
29.19. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico fino alla fine del capoverso con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
29.25. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da: un trattamento economico fino alla fine del capoverso medesimo con le seguenti: un trattamento economico complessivo desumibile dalle apposite tabelle settoriali di determinazione del costo del lavoro pubblicate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di assenza di tali tabelle il trattamento economico complessivo è determinato così come previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.
*29.26. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*29.27. Steger.

Pag. 120

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
**29.34. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
**29.35. Comaroli, Barabotti, Frassini.
**29.36. Steger, Manes.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

    2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

    3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;».
29.44. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
29.45. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
29.48. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 6.
*29.49. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.50. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.51. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
29.52. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 8.
*29.56. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.57. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 10, sostituire le parole: realizzazione dei lavori edili con le seguenti: servizi e forniture.
29.62. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
29.64. Gadda.

Pag. 121

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica alle attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo.
*29.65. Steger.
*29.66. De Palma, Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
*29.67. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
**29.69. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**29.70. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
**29.71. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 200.000.
29.76. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.
29.77. Schlein, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 15, sostituire le parole: a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 18, sopprimere le parole: , a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

   dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.79. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in Pag. 122vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*29.80. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.81. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
29.82. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 18-bis deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.
  18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi 18-bis e 18-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 18-bis e 18-ter e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  18-quinquies. Agli oneri di cui al comma 18-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.85. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.86. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, Pag. 123operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*29.87. Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.88. Tenerini, Mazzetti, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.89. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra, Simiani.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

   1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

   f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

   g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

   2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

Pag. 124

   d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

    4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

    5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

    6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

    7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

    8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

    9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazionePag. 125 della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

    10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

  Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.
**29.95. Mari, Grimaldi, Zanella.
**29.96. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
**29.97. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso «Art. 27»:

    sopprimere il comma 2;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

   al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

   sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

   al comma 19:

    sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

    alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

   sostituire il comma 20, con il seguente:

  20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondentePag. 126 riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.
29.98. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, alinea, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27», sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.
29.99. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 2, sostituire le parole: di cui al Titolo IV con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

   al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,.
*29.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.101. Benvenuti Gostoli.
*29.102. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.103. Manes, Steger.
*29.104. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*29.105. Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
**29.111. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
**29.112. Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.
**29.113. Mascaretti.
**29.114. Steger, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 3, dopo le parole: trenta crediti Pag. 127aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 11,.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti.;

   al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;.
29.117. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 3, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 lavoratori e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori.
*29.115. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.116. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:

   a) possesso di certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;

   b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;

   c) possesso della certificazione del Sistema di gestione per la qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;

   d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v): due crediti;

   e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;

   f) assenza di violazioni di cui all'Allegato I, accertate in via definitiva, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;

   g) svolgimento, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee): due crediti;

   h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;

   i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276: due crediti.

  3-ter. Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
**29.119. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

Pag. 128

**29.121. Mascaretti.
**29.122. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese, iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*29.123. Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*29.124. Mascaretti.
*29.125. Steger, Manes.
*29.126. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) violazioni, tra quelle di cui all'Allegato I e tra quelle che espongono ai rischi indicati nell'Allegato XI, individuate, con le relative decurtazioni, da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   b) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   c) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: venti crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale che comporti un grado di inabilità superiore al 50 per cento: quindici crediti.

  4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
  4-ter. La decurtazione conseguente a infortunio è operata esclusivamente alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, compreso il caso di infortunio occorso al lavoratore in distacco.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in Pag. 129vigore della legge di conversione del presente decreto.
**29.127. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**29.128. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo indicate nel decreto di cui al comma 9 e in relazione alle violazioni indicate nel medesimo decreto.

  Conseguentemente, al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 9, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti: le violazioni e le relative decurtazioni del punteggio, nonché.
29.129. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

   al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:

    1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;

   al comma 5:

    al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende;

    sopprimere il quarto periodo;

   al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.
29.131. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.
29.136. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il provvedimento di decurtazione del punteggio è condizionato all'emanazionePag. 130 di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha accertato la violazione. Ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, la regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Con il decreto previsto dal comma 9 sono definite le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare.
*29.142. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.143. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 con le seguenti: di corsi specificamente finalizzati all'acquisizione o al recupero delle competenze specifiche inerenti le cause delle decurtazioni di cui al comma 4. Con circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la durata, le materie e le modalità di frequenza dei corsi di cui al periodo precedente.
**29.145. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
**29.146. Giorgianni.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese iscritte, con la medesima ragione sociale, da oltre un quinquennio alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto o del subappalto.
*29.148. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.
*29.149. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 6.000 a euro 12.000 con le seguenti: pari al 20 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
29.151. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 10.
29.155. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, dopo le parole: di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese in possesso della certificazione UNI ISO 45001 rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Accredia o in possesso dell'asseverazione SGSL rilasciata da organismi paritetici iscritti nel repertorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
*29.159. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.160. Giorgianni.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese concessionarie di servizi pubblici a rete in possesso di certificazione UNI ISO 45001.
29.161. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, Pag. 131attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.
29.164. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.
*29.167. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.168. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*29.169. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)

  1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;» sono soppresse;

   b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
   2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.».
29.018. Castiglione.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Ai sensi dell'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la natura non edile dell'attività svolta, sono escluse dagli effetti delle misure di cui all'articolo 29, commi 10 e 19, del presente provvedimento, le aziende di allestimento di stand fieristici, di installazione di serramenti e di schermature solari.
29.021. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10;

   b) al comma 11, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo;

   c) sopprimere il comma 12;

Pag. 132

   d) al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

   e) sopprimere il comma 16.
30.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12;

   b) al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

   c) sopprimere il comma 16.
30.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.
30.3. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  15-ter. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 15-bis sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

  Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: dai commi 1, 2, 7, 8, 9, 15-bis e 15-ter, valutati in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024.
30.18. Mattia.

ART. 31.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

  Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al Pag. 133presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)

  1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 29-bis, nonché dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.
31.09. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

ART. 32.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 136, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
32.1. Testa.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

    1-bis) al primo periodo, alla lettera c) le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi», e alla lettera d) le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
32.4. Testa.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 aprile 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
32.10. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Sopprimere il comma 2.
32.14. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo con riferimento al contributo dell'annualità 2022 relativo alle opere oggetto di contributi assegnati con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, sono prorogati di sei mesi.».
32.18. Cesa.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2023, relativi alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «linea 2 della metropolitana della città di Torino», ammesso alla registrazione il 13 dicembre 2023, sono prorogati di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento «Linea 2 della metropolitana della città di Torino» al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nel limite complessivo massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. All'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quarto periodo è soppresso.
32.01. Bellomo.

ART. 33.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole».
33.1. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Utilizzo Fondo contributo piccoli comuni)

  1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*33.06. Grimaldi, Zaratti.
*33.07. D'Attis, Cannizzaro.

Pag. 135

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 31-bis comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al 2026», aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
**33.010. Steger, Manes.
**33.014. Roggiani, Gnassi.
**33.015. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il primo e secondo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
33.019. Lancellotta.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
33.020. Braga, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori».
33.011. Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e realizzazione dei lavori»;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario straordinario sono inoltre attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi inseriti all'interno del master plan».
33.012. Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

Pag. 136

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento e dalle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente in materia paesaggistica adotta un provvedimento con cui determina ed accerta la sussistenza, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, delle condizioni di localizzazione in area idonea di cui al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Dell'esito dell'accertamento di cui al primo periodo, è data comunicazione all'autorità competente di cui ai commi precedenti e al proponente entro il suddetto termine.».
33.013. Zucconi.

ART. 34.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sulle risorse destinate alla città metropolitana di Reggio Calabria di cui all'Allegato 3 del presente decreto, al fine di attuare, in via d'urgenza, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere Arghillà, sito nel territorio della città metropolitana, il prefetto di Reggio Calabria è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività da porre in essere sulla base di un Piano di interventi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redatto tenendo conto delle proposte del comune di Reggio Calabria. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2027. L'incarico è a titolo gratuito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 6 e 7 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nonché alle risorse allo scopo destinate del Piano urbano integrato (PUI) della città metropolitana di Reggio Calabria, approvato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, anche con riferimento agli interventi destinati al sollievo del disagio degli abitanti delle aree da recuperare. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'Allegato 3, apportare le seguenti modificazioni:

   alla voce: «Città metropolitana di Reggio Calabria», sostituire la cifra: «118.596.100» con la seguente: «128.596.100»;

   alla voce: «Totale», sostituire la cifra: «2.703.790.000» con la seguente: «2.713.790.000».
34.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento alle aree delle periferie urbane delle città metropolitane, interessate dai Piani urbani integrati (PUI) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come approvati dal decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, per l'anno 2024 le somme destinate alle misure di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,Pag. 137 nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, possono essere utilizzate, nel limite del 10 per cento delle risorse assegnate, per programmi culturali e formativi nonché per iniziative di aggregazione giovanile da realizzarsi nelle aree oggetto di recupero.
34.2. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 35.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42.1. In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite “cinture verdi” con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto “isola di calore”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.».
35.1. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42.1. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42.».
35.2. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.
35.3. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2.
36.3. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 138

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.
36.7. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario.».
*36.9. Steger, Manes.
*36.10. D'Attis, Cannizzaro.
*36.12. Cannata.
*36.13. Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.
*36.14. Grimaldi, Zaratti.
*36.23. Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.
**36.16. Steger, Manes.
**36.17. Cannata.
**36.18. D'Attis, Cannizzaro.
**36.22. Roggiani, Gnassi.
**36.19. Grimaldi, Zaratti.

Pag. 139

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
36.20. Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
36.21. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Montemagni, Nisini, Ziello, Carloni.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
36.02. Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
36.03. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 38.

  Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
*38.1. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*38.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.

  Conseguentemente:

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

Pag. 140

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   sopprimere il comma 8.
38.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.
38.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
38.7. Marattin.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
38.8. Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del periodo.
38.9. Castiglione.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

   a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

   b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.
*38.14. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.15. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.16. Steger, Manes.
*38.17. Torto.
*38.18. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: l'intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.
**38.19. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.20. Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilitàPag. 141» fino a: «macchine e impianti» sono sostituite dalle seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
38.22. Zucconi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
*38.23. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.24. Giovine.
*38.25. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.26. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.
**38.28. Steger, Manes.
**38.29. Cannizzaro, D'Attis.
**38.30. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabilitiPag. 142 dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*38.32. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.33. Mattia.
*38.34. Almici, Lucaselli.
*38.35. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*38.36. Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Casasco.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
38.38. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sono altresì agevolabili, alle stesse condizioni e nella stessa misura di cui al comma 5, lettera a), gli impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, operanti in autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero in autoproduzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, asserviti a strutture, anche di nuova costruzione, di produzione di lingotti, fette idonee alla produzione di celle fotovoltaiche bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem e delle medesime celle. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, per le strutture di nuova costruzione si applica il secondo periodo del comma 9, tenendo conto del contributo energetico fornito dai medesimi impianti fotovoltaici.
38.40. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.
38.41. Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
38.42. Marattin.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
*38.44. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.45. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.46. Zucconi.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aumenti della misura del credito di imposta di cui al presente comma non si applicano agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), per i quali si applica in ogni caso la misura del credito di imposta di cui al comma 7.
38.50. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.
38.52. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 143

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,.
*38.54. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.55. Torto.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
38.57. Cannata, Messina.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dell'elenco con le seguenti: della comunicazione.
38.58. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a),.
38.59. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazionePag. 144 non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.
38.60. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.
38.61. Marattin.

  Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l'ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui con le seguenti: all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.
38.62. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*38.65. Steger, Manes.
*38.66. Cannizzaro, D'Attis.
*38.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.68. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali.
38.69. De Bertoldi, Matera, Testa.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione ex post attesta, altresì, l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
38.70. Marattin.

  Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.
38.71. Marattin.

  Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.
38.74. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: , nonché di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.
38.75. Marattin.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie dei «tecnici per il sud» assunti a seguito dei cosiddetti Concorsi Coesione 1 e 2 del 2021 dall'Agenzia per la coesione territoriale con i Fondi del Programma Pag. 145complementare al PON Governance 2014-2020 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale.
38.76. Cannata, Messina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.
38.77. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.
38.78. Marattin.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*38.79. Cannizzaro, D'Attis.
*38.80. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.81. Steger, Manes.
*38.82. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 aggiungere le seguenti: , ovvero, previo specifico mandato, dal responsabile dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
38.83. Mattia.

  Al comma 17, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al costo massimo ammesso a detrazione, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
38.84. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: ai medesimi costi ammissibili aggiungere le seguenti: nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.
38.88. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

  Conseguentemente, al medesimo comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito d'imposta è cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, Pag. 146con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.89. Castiglione.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

  Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.
38.90. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
*38.91. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*38.92. Giorgianni.
*38.93. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*38.94. Marattin.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

   d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.
**38.114. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.115. Gadda.
**38.116. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Pag. 147

**38.117. Castiglione.
**38.118. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
*38.119. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.121. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.122. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.123. Castiglione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
**38.132. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.133. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.134. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
**38.135. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.136. Castiglione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
*38.137. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.138. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.139. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Pag. 148

*38.140. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.141. Castiglione.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano, in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.
38.016. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)

  1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute almeno trenta giorni prima dell'effettiva messa in esercizio degli stessi impianti.
38.017. Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 7-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ex novo di strutture di sostegno al fine di installare i predetti impianti solari fotovoltaici e termici, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'Allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e»;

   b) dopo le parole: «autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e dal».
38.029. Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di investimenti in attuazione del PNIEC)

  1. Ai fini della realizzazione di investimenti per l'installazione di pannelli fotovoltaiciPag. 149 in area agricola, fermi restando gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), al numero 1) della lettera c-ter) del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, nell'ambito dei 500 metri dal perimetro dell'impianto, non esistano zone a destinazione residenziale».
  2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38.030. Montemagni, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.032. Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in crisi aziendale a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera g) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; la delocalizzazione definitiva degli edifici industriali in strutture di nuova costruzione o in strutture che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva, anche mediante ristrutturazione, è assentita, su richiesta motivata del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale»;

   b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) interventi volti ad assicurare il mantenimento dell'occupazione, la continuità aziendale e il recupero della capacità produttiva delle imprese individuate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 20-bis, che versino in una situazione di crisi aziendale, anche posti in essere da soggetti privati che le rilevino entro il termine del 31 dicembre 2024».
39.01. Tassinari, Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 40.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;

Pag. 150

   al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;

   al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.;

   al comma 9, dopo le parole: Le disposizioni di cui ai commi inserire le seguenti: 3, 4, 5,;

   al medesimo comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane inserire le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.
40.7. Marattin.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.
*40.10. D'Attis, Cannizzaro.
*40.11. Roggiani, Malavasi.
*40.12. Ruffino, Castiglione.
*40.13. Grimaldi, Zaratti.
*40.14. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*40.15. Steger, Manes.

  Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.
**40.16. Steger, Manes.
**40.17. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**40.18. Grimaldi, Zaratti.
**40.19. Roggiani, Gnassi.
**40.20. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».
*40.22. Roggiani, Gnassi.
*40.23. Steger, Manes.
*40.24. Grimaldi, Zaratti.
*40.25. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

Pag. 151

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

  9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
**40.34. Roggiani, Gnassi.
**40.35. D'Attis, Cannizzaro.
**40.36. Steger, Manes.
**40.37. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
*40.38. Roggiani, Malavasi.
*40.39. D'Attis, Nazario Pagano, Cannizzaro.
*40.40. Steger, Manes.

ART. 41.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare le attività di controllo sugli interventi di efficientamento energetico, per l'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove si fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, nel caso in cui il medesimo beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.
41.4. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
  2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
  4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del Pag. 152comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
  5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
*41.015. D'Attis, Cannizzaro.
*41.016. Roggiani, Gnassi.
*41.017. Grimaldi, Zaratti.
*41.018. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la parola: «coltivatore» è sostituita dalla seguente: «conduttore».
41.024. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)

  1. Ai fini dell'ottenimento delle tariffe di riferimento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la proroga di cui all'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile anche nel caso in cui il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia conseguito successivamente al termine da prorogare.
41.027. Almici.

ART. 42.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dai commi 15-duodecies e 15-terdecies, nell'esercizio della funzione di gestione dell'intelligenza artificiale di cui alla presente lettera, l'AGENAS si avvale del supporto dell'università della Calabria, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
42.2. Loizzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Pag. 153avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro ventiquattro mesi dall'attivazione dei relativi corsi, a pena di decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «il direttore dei servizi socio-sanitari» sono inserite le seguenti: «e il direttore dei servizi digitali»;

    2) al quarto e al quinto periodo, dopo le parole: «di direttore dei servizi socio-sanitari» sono inserite le seguenti: «e di direttore dei servizi digitali».

  1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali di idonei alla nomina a direttore dei servizi digitali, appositamente costituiti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dal presente decreto.
42.3. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.
  1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie negli ambiti di cui al comma 1-quater.
  1-quater. Gli ambiti in cui possono trovare applicazione le terapie digitali sono i seguenti:

   a) malattie cardio-metaboliche;

   b) endocrinologia e diabetologia;

   c) neuroscienze e salute mentale;

   d) malattie respiratorie;

   e) aree riabilitative;

   f) oncologia.

  1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater del presente articolo, sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici. Le terapie digitali hanno un principio attivo digitale e degli eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali, quali l'assistente virtuale, servizi di promemoria e sistemi di ricompensa, sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia. I dispositivi medici digitali, ai fini dell'immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di software a livello europeo.
42.4. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituitoPag. 154 un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
  1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
42.5. Ciancitto, Lucaselli, Ciocchetti.

ART. 43.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo all'interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.
43.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.
43.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Componente 1, «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», della Missione 6 del PNRR, è consentito presso i laboratori di analisi cliniche autorizzati lo svolgimento dei servizi di telemedicina. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le relativePag. 155 modalità tecniche e organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
43.5. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d)».
*44.4. Loizzo.
*44.5. Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che vengono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome e della regione Valle d'Aosta seguono le stesse modalità di erogazione.
44.01. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che sono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome continuano ad essere erogate alle province autonome per le finalità originariamente previste.
*44.02. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*44.03. Ferrari.
*44.04. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 Pag. 156dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

   b) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368» sono inserite le seguenti: «al momento della stipula del contratto di cui al presente comma».
44.015. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;

   b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».
*44.016. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
*44.017. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.
*44.018. Ciancitto, Ciocchetti.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».
**44.019. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
**44.020. Malavasi, Lai, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
**44.021. Ciocchetti, Ciancitto.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

  1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di rispettare le Pag. 157scadenze relative ai progetti PNRR ricompresi nella Missione 6, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, nel limite del 2 per cento dell'organico,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex Area III SSN – dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche».
44.022. D'Attis, Cannizzaro, Barelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

  1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

   b) i perimetri di operatività;

   c) gli obblighi informativi;

   d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

   e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

  4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
  6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.Pag. 158
  7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
  8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44.024. Girelli, Braga, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento della riforma 2.2 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle Aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza sanitaria,» e dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»;

   b) dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo, la spesa complessiva per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma non può superare il doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009».
44.025. Patriarca.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa di personale»;

   b) dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale degli enti del Servizio sanitario di cui al settimo periodo la spesa complessiva non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009».
*44.026. Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*44.027. Schifone.

Pag. 159

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.
44.028. Malagola.

Pag. 160

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO GRIMALDI

  La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 136);

   premesso che:

    l'atto del Governo n. 136 è volto a regolamentare l'alienazione di una quota pari al 29 per cento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

    la suddetta dismissione rientra nell'ambito del piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, da attuarsi nel triennio 2024-2026 e messo a punto nell'ambito degli obiettivi europei di contenimento del deficit;

    il piano, anticipato dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, prevede la dismissione di asset pubblici per un totale di poco più di 20 miliardi di euro;

    l'operazione, dalla quale il Governo stima di assicurarsi un gettito pari a 3,8 miliardi di euro che dovrebbe concorrere, per i prossimi anni, ad una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nazionale, non è immune da una serie di criticità e comporterebbe la drastica riduzione della partecipazione statale, anche attraverso controllate, di un'azienda che dal 2016 al 2023, grazie alla sua alta redditività, ha già distribuito oltre 3 miliardi di euro di dividendi;

    il gruppo Poste italiane Spa è la più grande azienda di servizi del nostro Paese, che si qualifica come tale non soltanto per le sue dimensioni, i suoi asset strategici e i suoi primati produttivi, ma anche per la sua vocazione sociale che costituisce un elemento imprescindibile di garanzia e sviluppo all'interno del sistema Paese e delle relazioni che intercorrono tra azienda, istituzioni, sistema produttivo, e cittadini. Poste italiane Spa vanta, infatti, una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Con i suoi 12.755 uffici postali distribuiti su tutti i 7.896 Comuni del nostro Paese che svolgono quotidianamente il ruolo di veri e propri presìdi dello Stato, l'azienda è andata gradualmente assumendo una funzione di fondamentale importanza soprattutto nelle frazioni periferiche, nei piccoli comuni, nelle comunità montane, e in tutte quelle aree in cui lo spopolamento rischia di privare i cittadini di qualsiasi punto di riferimento e sostituito anche molti istituti di credito che hanno abbandonato i piccoli Comuni e i territori montani, chiudendo filiali delle loro banche. Circa il 70 per cento dei Comuni italiani è, infatti, costituito da realtà con meno di 5.000 abitanti per i quali, spesso, l'unico servizio garantito è quello postale e gli uffici postali rappresentano l'unica possibilità di accedere fisicamente ai servizi della pubblica amministrazione quali il rilascio di alcuni certificati anagrafici e previdenziali, passaporti, patente di guida e altri servizi per conto delle pubbliche amministrazioni, come Pag. 161i pagamenti attraverso il modello F24, e degli enti locali;

    pertanto, finché l'asset di Poste italiane Spa rimarrà a controllo pubblico, continuerà ad assicurare la presenza dello Stato in ogni angolo della penisola, al contrario, l'ingresso di ulteriori capitali privati imporrà all'azienda le logiche del profitto, anteponendole agli interessi delle comunità, snaturandone il ruolo storico fino ad oggi esercitato. Inoltre, la logica del puro profitto, propria dei fondi speculativi, determinerà inevitabilmente il taglio di tutto ciò che è incapace di garantirlo, abbattendo diritti e occupazione, creando ulteriori diseguaglianze sociali e territoriali, a scapito dei territori più difficili e delle persone più bisognose;

    al rischio di un ulteriore marginalizzazione del controllo pubblico, con conseguente e progressivo impoverimento della qualità dei servizi offerti, si affiancherebbe quello non meno insidioso della gestione dei dati sensibili (i cosiddetti big data) di circa 33 milioni di cittadini da parte di azionisti privati. Poste italiane rappresenta, infatti, la più grande azienda digitale e il più grosso gestore di dati personali come quelli generati dalle attività degli uffici postali, quelli legati alle identità digitali (SPID) rilasciate da Poste italiane, alla mole di dati raccolti nella campagna vaccinale anti-COVID e al recapito di corrispondenza e pacchi, frutto dell'avvio di una fase di innovazione e di digitalizzazione responsabile. Dunque Poste italiane Spa è il più grande snodo fisico e digitale del Paese dove si incrociano e si sovrappongono finanza e logistica, comunicazione e big data, pubblica amministrazione e territorio, operando, nei fatti, in mercato strategico innovativo nel quale il cittadino, da attore, definisce e costruisce quotidianamente il proprio rapporto con la comunità civile;

    giustificabili preoccupazioni destano anche le sorti di un altro asset decisivo per l'economia nazionale: Poste italiane, infatti, vanta un'affidabilità storicamente acquisita che l'ha resa tanto attrattiva da renderla il principale catalizzatore dei risparmi delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati italiani, con oltre 580 miliardi di investimenti finanziari gestiti di cui 300 miliardi di euro in libretti di deposito e buoni postali, e 90 miliardi di euro in conti correnti;

    il mutato assetto proprietario inevitabilmente favorirà lo sviluppo delle attività finanziarie del Gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro totale annullamento: infatti una maggior influenza degli investitori privati su CDP, alla quale alla fine rimarrebbe il 35 per cento della partecipazione azionaria, ridimensionerebbe il ruolo dello Stato rispetto all'unica leva finanziaria che consente di fare investimenti legati alle politiche industriali necessarie al Paese;

    dal punto di vista finanziario l'operazione non ha senso né per la riduzione del debito pubblico, né in ottica di risparmio del costo debito. Sul fronte dell'insussistenza delle ragioni finanziarie per cui tale operazione è stata annunciata, appare macroscopicamente illogico e irrazionale dismettere un asset strategico che garantisce un dividendo rilevante, pari a circa 250 milioni di euro all'anno, attraverso il quale, peraltro, lo Stato risparmia sull'erogazione di servizi delle Pubbliche amministrazioni, per perseguire l'obiettivo di incamerare, una tantum, risorse di fatto irrilevanti a fronte di un indebitamento superiore a 2.800 miliardi di euro. L'obiettivo dichiarato della riduzione del disavanzo attraverso un gettito stimato nel triennio 2024-2026 pari a complessivi 20 miliardi di euro complessivi, che rappresenta solo lo 0,71 per cento del debito totale, appare difficilmente centrabile; si tratta di una quota residuale in un'ottica di riduzione del debito da realizzarsi in tre anni. È del tutto evidente che una cifra così esigua potrebbe essere recuperata nelle pieghe del bilancio statale che vale 800 miliardi senza alienare asset strategici per il Paese. Peraltro, le risorse recuperate dalla cessione azionaria saranno in brevissimo neutralizzate dai minori introiti derivanti dalle generose cedole, nell'ordine di 280 milioni annui, dei dividendi che l'alta redditività dell'azienda ha garantito fino ad oggi allo Stato;

Pag. 162

    nel commentare i risultati dell'Azienda a margine della presentazione del nuovo piano industriale strategico 2024-2028 di Poste italiane avvenuta il 20 marzo ultimo scorso l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha, tra l'altro, dichiarato che «Grazie alla generazione solida e sostenibile di cassa e capitale, stiamo cambiando l'approccio alla politica dei dividendi, rivedendola al rialzo, con l'impegno a conseguire un payout ratio pari ad almeno il 65 per cento in arco piano e l'obiettivo di distribuire almeno un euro per azione a partire dal 2026 e almeno 6,5 miliardi di euro di dividendi cumulati in arco piano», parole che esplicitano la volontà di rivedere al rialzo la politica dei dividendi anche, e soprattutto, al fine di poter attrarre il maggior numero possibile di investitori interessati ad acquisire partecipazioni nella società in vista dell'imminente OPV, ma anche che confermano l'aggravio del pregiudizio economico che ne deriverebbe per il bilancio statale;

    il piano di dismissione del governo prevede che una quota del collocamento azionario di Poste Italiane, per un valore pari a 1,5 miliardi di euro, sarà riservata ai dipendenti dell'azienda. Al fine di dare maggiori garanzie di controllo pubblico sul futuro aziendale, alla golden share dello Stato sarebbe auspicabile l'affiancamento di un controllo sociale esercitato dai dipendenti attraverso la previsione di una quota di azionariato polare riservata loro prioritariamente, nel capitale azionario, pari almeno al 5 per cento;

    la quota del 35 per cento di azioni di Poste Italiane che rimarrà, agli esiti dell'operazione di cessione, sotto il controllo indiretto dello Stato attraverso CDP potrebbe innescare un pericoloso conflitto d'interessi degli investitori istituzionali (istituti di credito) con Poste italiane. Potrebbe infatti verificarsi che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste, sarà contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore; a ciò si aggiunga che la stessa è in parte controllata dalle Fondazioni bancarie, naturali competitors di Poste italiane Spa, il che fa presupporre che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a CDP nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato con ciò prefigurando la totale privatizzazione del gruppo;

    la cessione della quota del Ministero dell'economia e delle finanze invertirebbe gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato: il mercato – i fondi di investimento – arriverebbe a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP;

    è pertanto evidente come la strada prospettata dal Governo sia antieconomica e persino pericolosa qualora il controllo della società dovesse esporsi al condizionamento di investitori istituzionali esteri, quali i fondi speculativi;

    l'operazione di dismissione proposta appare inoltre contraddittoria in ragione della contestuale progressiva delega a Poste italiane Spa della gestione di servizi di rilevanza pubblica: da un lato si rende la società un partner strategico ed operativo dello Stato, del quale già supplisce parte delle attività, e dall'altro la si svende, al solo fine di incamerare risorse irrilevanti se paragonate alla mole del pubblico indebitamento;

    colpisce la completa assenza di un reale confronto del Governo con le parti sociali preoccupate a loro volta da future strategie industriali sempre più dettate da interessi ostili alla coesione sociale, da involuzioni sulla qualità del lavoro sempre più precario, povero e sotto tutelato a vantaggio di un profitto assicurato dal taglio del costo del lavoro, dalla disapplicazione delle regole di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in un mondo, come quello del recapito e della logistica, in cui le mansioni esterne per le consegne veloci rappresentano il nuovo core business;

    l'operazione si muove nel solco del processo di privatizzazione dell'ente già avviato nel 2015 dall'allora governo in carica, agli esiti della quale il Tesoro ha ceduto ad investitori istituzionali e, tramite Borsa, a piccoli risparmiatori una prima Pag. 163quota del capitale sociale di Poste italiane pari al 35 per cento circa del capitale che ha comportato nell'immediato una perdita di 157 milioni di dividendi per lo Stato italiano nell'esercizio di bilancio dello stesso anno. Successivamente, nonostante l'azienda annunziasse «risultati record» e uno sviluppo sostenibile orientato al benessere dei dipendenti, la realtà raccontava una storia diversa. Secondo le analisi della Corte dei conti, sezione di controllo sugli enti, le politiche aziendali successive a tale privatizzazione hanno portato a un aumento significativo della flessibilità lavorativa e la crescente precarizzazione dell'occupazione: nel 2016, sono stati registrati 7.036 contratti a tempo determinato, mentre un anno dopo, nel 2017, il numero è aumentato a 14.358, una tendenza proseguita fino ad oggi, ed allo stesso tempo, il numero di dipendenti a tempo indeterminato è diminuito da 131.942 nel 2016 a 106.116 nel 2022;

    successivamente nel 2016, quando il governo in carica tentò la cessione di un secondo pacchetto azionario di Poste italiane Spa, la premier Meloni, ferocemente contraria allora ad ogni forma di ulteriore privatizzazione, dai banchi dell'opposizione tuonava: «Poste italiane Spa è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita», una posizione totalmente disattesa e smentita oggi che per motivare la decisione dell'esecutivo di procedere ad un ulteriore cambio dell'assetto azionario di Poste italiane ha dichiarato: «La mia idea è ridurre la presenza dello Stato dove non è necessaria e riaffermarla dove lo è»;

    quella delineata con l'atto del Governo n. 136 è un'operazione di mera cassa, finalizzata ad abbattere il debito pubblico di insignificanti decimali, attraverso un trasferimento secco di quote della proprietà pubblica a fondi speculativi completamente indifferenti alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla vocazione sociale di Poste italiane,

VALUTA NEGATIVAMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.

Grimaldi.

Pag. 164

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI UBALDO PAGANO, GUERRA, LAI, MANCINI E ROGGIANI

  La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 136);

   premesso che:

    lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa;

    nello specifico, il decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 regolamenta l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane Spa. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

    questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato del Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 di fine settembre e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni;

    i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle «difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato». L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare del Documento di economia e finanza 2023, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026 sconti ampi margini di incertezza «se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica», nonché un deficit in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/PIL;

    un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena Spa, per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro, pari a 2,92 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il Pag. 165Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, lo scorso 26 marzo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento;

    l'alienazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota del capitale sociale di Poste italiane Spa, mette sul libero mercato un importante asset a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore agli introiti attesi, senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

    la scelta di procedere ad una dismissione così importante, ad oggi la partecipazione pubblica è pari al 65 per cento, ha generato grande preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzate dalla inattesa decisione del Governo, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La suddetta alienazione, oltre a prefigurare un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, che occupa circa 120 mila dipendenti e con una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dismesso;

    nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ulteriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, Snam, Terna e Leonardo;

    un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e il forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

    in tale logica rientrano le politiche del Governo orientate a favorire la cessione del controllo della rete TIM – altro importante asset strategico del Paese – al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa e da ultimo l'incerto esito di Acciaierie d'Italia (l'ex ILVA);

   valutato che:

    la relazione tecnica allegata non fornisce alcuna indicazione sugli effetti di riduzione del debito e della relativa spesa per interessi che potrebbero essere conseguiti per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, né soprattutto una valutazione di massima circa i possibili effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi: basti ricordare che nel 2022 sono stati distribuiti agli azionisti dividendi per 801 milioni di euro, mentre per il 2024 recenti notizie di stampa riportano la destinazione a dividendi di circa 1 miliardo di euro;

    anche i sindacati in audizione hanno ribadito che l'operazione, oltre che per i cittadini, è fallimentare anche per le casse dello Stato poiché ipotizzando la cessione dell'intera quota azionaria in capo al Ministero dell'economia e delle finanze (29,26 Pag. 166per cento), ai prezzi correnti di borsa lo Stato incasserebbe circa 3,8 miliardi di euro. Se questa cifra fosse tutta investita a riduzione del debito pubblico (applicando il tasso di interesse di mercato del 4,7 per cento) produrrebbe un risparmio annuo di circa 182 milioni di euro. Peccato che nel 2023 lo Stato ha incassato da Poste 248 milioni di euro. Secondo le organizzazioni sindacali ci sarebbe dunque una perdita netta all'esito dell'operazione;

    sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, non vi sarebbe alcuna indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, degli oneri correlati alle operazioni di cessione (per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli advisor);

    nel merito, emergono in tutta evidenza i seguenti aspetti critici:

     a) in merito all'impatto finanziario dell'operazione, allo stato attuale non sono stati forniti dal Governo elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane Spa e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. Le mancate entrate attese da dividendi, che nel periodo dal 2016 al 2022 sono stati pari a complessivi 1,405 miliardi di euro, non risultano confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli advisor, si provvederà a valere sui proventi incassati, manca del tutto un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. In assenza di dati certi, l'operazione evidenzia preoccupanti aspetti di trasparenza;

     b) la dismissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, al piano industriale dell'azienda. Al contrario, in base all'audizione dei vertici di Poste italiane, sembra che il Piano industriale sia stato predisposto senza tenere conto del nuovo assetto azionario di Poste italiane Spa, con ciò evidenziando una netta dissociazione tra le decisioni del Governo e l'azione del management dell'azienda. Resta quindi impossibile valutare l'impatto reale generato dalla suddetta operazione di alienazione e in particolare quale sia la direzione a cui tende un intervento di questo genere, in una azienda che si sta apprestando ad affrontare una profonda trasformazione della propria attività (posta/pacchi) in cui saranno richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori e quali saranno i riflessi sul mantenimento dei livelli di servizio, sulla capillare offerta sul territorio nazionale e sulla presenza degli sportelli in aree periferiche e interne che già oggi soffrono di una cronica mancanza di presìdi istituzionali;

     c) la suddetta alienazione, qualora avvenga per l'intero ammontare della quota detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, rischia di invertire, in prospettiva, gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane Spa, in considerazione del fatto che il mercato ed i fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

     d) il provvedimento non contiene misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di Buoni Postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 milioni di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzata per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. In altre parole, attraverso il risparmio postale, lo Stato sostiene settori strategiciPag. 167 della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

     e) dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dismissioni delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane Spa;

     f) appare del tutto inaccettabile il coinvolgimento forzato dei dipendenti di Poste italiane Spa nell'acquisizione di azioni di Poste italiane Spa senza alcuna garanzia dei futuri livelli occupazionali;

   rilevato, altresì, che la dismissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote azionarie in Poste italiane Spa, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPA, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo,

VALUTA NEGATIVAMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.

Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.