CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Ricorda, altresì, che il provvedimento è corredato della relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica.
  In merito ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1, rileva che le norme prevedono che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024 sono accorpate alle elezioni europee e si svolgono in due giorni in luogo di uno e che i compensi corrisposti ai componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sono incrementati del 15 per cento. Per quanto riguarda l'incremento dei compensi e l'accorpamento delle date, rileva che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dall'incremento dei compensi in 7.573.858,50 euro per il 2024, alla cui attuazione il provvedimento provvede integralmente, ai sensi dell'articolo 5, mediante utilizzo del Fondo per le spese elettorali, mentre i risparmi derivanti dall'accorpamento delle elezioni non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'incremento dei compensi previsto è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione e determina un onere al quale si provvede interamente a valere sul Fondo per le spese elettorali. Alla luce di tali elementi, con riguardo alla quantificazione dei compensi, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento, invece, al prolungamento delle operazioni di voto da un solo giorno, come previsto a legislazione previgente, a due giorni, rileva che la relazione tecnica non considera alcun effetto finanziario e non commenta la fattispecie. Con riferimento a norme di tenore analogo disposte in anni recenti, rammenta che, secondo le rispettive relazioni tecniche, quanto a talune voci di spesa, quali stampa delle schede e degli stampati per i seggi, uffici preposti alla proclamazione degli eletti e componenti dei seggi nonché lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni, non sono stati ascritti effetti finanziari. Quanto invece alla vigilanza ai seggi, rammenta preliminarmente che per gli anni 2021 e 2023 sono stati quantificati oneri riferiti alle Forze di polizia, mentre per l'anno 2020 si è ritenuto che l'accorpamento delle consultazioni elettorali fosse idoneo a compensare i maggiori oneri derivanti dal prolungamento delle operazioni al lunedì. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, evidenzia che nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha fornito alla Commissione Bilancio del Senato elementi dai quali si desume che la spesa per la vigilanza, stimata in circa 10,7 milioni per il 2024, è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, ribadendo contestualmente che l'accorpamento delle votazioni europee, regionali e amministrative rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata. In proposito, non ha Pag. 41dunque osservazioni da formulare alla luce dei precedenti e del chiarimento del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame recano una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione europee 2024. In particolare, rileva che si prevede che quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede possono votare nel comune di temporaneo domicilio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Quando, invece, il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa, gli elettori fuori sede possono votare nel comune capoluogo della regione di domicilio ed il voto è espresso presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite in ogni capoluogo di regione nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dai commi 3 e 8. Inoltre, fa presente che si prevede che gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi delle norme in esame debbano presentare apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi del comma 4, e che quest'ultimo, effettuate le verifiche, ne comunichi l'esito positivo al comune dove l'elettore eserciterà il diritto di voto, che dovrà rilasciare, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, ai sensi dei commi 6 e 7. Rileva che agli oneri derivanti dalla costituzione delle sezioni speciali, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum. Si riconosce, infine, agli elettori fuori sede che votano nel capoluogo di regione del domicilio, il diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione, ai sensi del comma 21. Osserva che la relazione tecnica illustra partitamente i dati e gli elementi sulla cui base è possibile verificare la quantificazione dell'onere: in proposito non ha dunque osservazioni. Per quanto riguarda, in particolare, il comma 21, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri giacché a legislazione vigente le predette agevolazioni di viaggio sarebbero state comunque riconosciute ai medesimi elettori in caso di viaggio verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Riguardo a tale considerazione, fa presente che appare comunque opportuna una valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 22 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel segnalare preliminarmente che il citato Fondo reca una dotazione di 300 milioni di euro per ciascun anno del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2024-2026, non formula osservazioni, posto che, da un lato, esso presenta le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore ricorso al Fondo disposto dal comma 1 dell'articolo 5, e che, dall'altro, l'utilizzo di tali risorse appare coerente rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato. Tanto premesso, sotto il profilo strettamente formale osserva tuttavia che, a differenza di quanto stabilito da analoghe disposizioni di copertura finanziaria contenute in precedenti provvedimenti, la norma in esame non esplicita l'anno di iscrizione del citato Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto concerne l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame specificano le modalità che l'Istat deve seguire per comunicare al pubblico e agli enti Pag. 42territoriali i dati rilevati dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni svolto dall'Istat, con la precipua finalità, chiarita dalla relazione illustrativa, di garantire il riallineamento fra le risultanze censuarie, dell'Istat, e l'anagrafe nazionale della popolazione residente, dei comuni. In tal senso osserva come le norme intervengano sulla disciplina della comunicazione ai comuni delle risultanze censuarie espungendo la specificazione, a suo tempo inserita con successiva novella nel testo del comma 233 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che le risultanze siano trasmesse in forma aggregata, conseguentemente, per effetto di tale soppressione, il citato comma ritorna identico al suo testo originario; specificano che i risultati censuari diffusi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie da esse previste. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato quanto segue: circa la trasmissione dei dati ai comuni in forma individuale, assistita da una clausola di invarianza, sia la relazione tecnica sia una Nota del Governo fornita alla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame del presente provvedimento assicurano che l'attività può essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili; la norma viene riportata al testo originario del comma 233 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, con riferimento al quale la relazione tecnica che accompagnava tale testo aveva stimato gli oneri per l'attuazione del censimento permanente; circa il riferimento ai dati censuari per l'individuazione numerica della popolazione, la disposizione risulta di carattere ordinamentale.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo in esame interviene in materia di norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia, introducendo disposizioni di carattere permanente e per le quali non vengono autorizzate specifiche spese. Più specificamente, rileva quanto segue. Il comma 1 stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico sugli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Osserva che tale disposizione, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, produce effetto per il solo comune di Urbino, che passerebbe ad eleggere il sindaco non più con un sistema maggioritario a turno unico bensì con un sistema proporzionale con premio di maggioranza ed eventuale secondo turno di ballottaggio. Il comma 2 riserva, invece, alla legge l'individuazione dei capoluoghi di provincia, mentre il comma 3 stabilisce che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Corrispondentemente, il comma 4 prevede che tale ipotesi non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre il comma 5 salvaguarda le autonomie speciali. Fa presente come la relazione tecnica stimi, quanto al comma 1, un maggior onere di 15.000 euro per lo svolgimento di ciascuna elezione, esponendo le basi di calcolo. Tale onere, secondo la relazione tecnica, è posto a carico dell'amministrazione comunale di Urbino, unico comune cui la norma risulti applicabile. Quanto al comma 3, rileva che secondo la relazione tecnica tale disposizione comporta che nei soli comuni di Massa, Cesena e Urbino verranno rideterminati in aumento il numero di componenti della giunta e del consiglio comunale e ciò determinerà un onere complessivo di 1.443.204 euro annui, per la cui determinazione vengono forniti i dati e gli elementi di calcolo necessari. Sottolinea che, secondo quanto specificato dalla stessa relazione tecnica, l'onere è a carico dei comuni interessati, che sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio. Rammenta come i medesimi argomenti siano stati ribaditi dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato. Rileva che la relazione tecnica, Pag. 43infine, non annette oneri ai commi 2, 4 e 5. Dopo la predetta stima degli oneri, sottolinea che la sola relazione tecnica, ma non la norma, rammenta il recente incremento del fondo per il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dagli enti locali per la corresponsione dell'incremento dell'indennità degli amministratori di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. Essa informa altresì che, per i comuni interessati, relativamente all'anno 2024 il contributo statale è stato quantificato in euro 378.011,88 per Urbino e in euro 436.920,16 per Carrara e Cesena. In proposito, osserva dunque riassuntivamente che i commi 1 e 3, nel riformare taluni aspetti delle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia, pongono, in capo a taluni comuni, nuovi o maggiori oneri che la relazione tecnica quantifica come segue: per il comune di Urbino, circa 680.000 euro annui per gli organi dell'ente e 15.000 euro per ciascuna elezione; per ciascuno dei comuni di Carrara e Cesena, circa 381.000 euro annui per gli organi dell'ente. Fa presente che, a fronte di tali maggiori oneri, la norma non dispone alcuna quantificazione né copertura, mentre la relazione tecnica rammenta che l'apposito fondo da ripartire è stato incrementato dalla legge di bilancio per il 2022 e che nel prossimo riparto saranno destinati al comune di Urbino, circa 378.000 euro e a ciascuno dei comuni di Carrara e Cesena, circa 437.000 euro. Al riguardo, evidenzia che: i commi 1 e 3, discostandosi da quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, pongono maggiori oneri in capo a determinati enti locali senza provvedere alla loro quantificazione e copertura; la mera indicazione delle somme derivanti, in favore dei tre predetti enti, dal riparto dell'apposito Fondo statale non costituisce una modalità di copertura idonea in quanto essa pone, a fronte di nuovi oneri introdotti dalla presente norma, risorse che già erano destinate ai comuni a legislazione previgente; in ogni caso, oltre ai predetti profili di inidoneità della copertura, anche da un punto di vista meramente quantitativo si rileva che essa, stando ai dati forniti dalla medesima relazione tecnica, risulta inferiore rispetto ai nuovi e maggiori oneri. Sottolinea come risulti quindi necessario acquisire dal Governo un'ulteriore valutazione circa la rispondenza delle modalità di quantificazione e di copertura dei nuovi oneri rispetto alle previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica, anche considerato che gli elementi forniti in prima lettura non parrebbero idonei a risolvere le predette osservazioni. Infine, non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 2, 4 e 5.
  In merito ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni applicabili solo nei comuni con meno di 15.000 abitanti e riguardano la possibilità di ricandidarsi a sindaco ed il quorum di validità delle elezioni comunali in cui è presente una sola lista. In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale di tali disposizioni.
  Per quanto concerne il comma 2-bis del medesimo articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 gli effetti di una disposizione ai sensi della quale, nel riparto del Fondo per il concorso alla copertura del maggior onere da questi sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di amministratori locali, sono ammessi anche i comuni che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma incide sul riparto di somme comunque destinate a spesa entro il limite delle disponibilità e che alla disposizione di cui si differisce l'applicabilità non erano stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 4-quinquies, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato con un emendamento non corredato di relazione tecnica, interviene sui trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle «forme particolari e più accentuate di decentramento» che possono essere istituitePag. 44 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. In particolare, osserva che la norma dispone che, per il passato e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti riconosciuti in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione, mentre, per il futuro, viene affidato ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri e le modalità con cui i comuni possono riconoscere indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non devono determinare una spesa superiore a quella che il comune potrebbe sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dal citato articolo 82, commi 1 e 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda la disciplina futura dei trattamenti degli amministratori, posto che si fa rinvio a un decreto ministeriale che dovrà garantire, nel complesso, una spesa non superiore a quella determinata ai sensi della legislazione vigente. Per quanto riguarda, invece, la non ripetibilità dei trattamenti in deroga erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rileva che andrebbe chiarito se dalla disposizione medesima possano derivare minori entrate rispetto a quelle già iscritte nei tendenziali con riferimento, ad esempio, a eventuali contenziosi in essere: circa tale questione, infatti, la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione.
  Per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 5, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024 , mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel ricordare che il citato Fondo reca una dotazione di 300 milioni di euro per ciascun anno del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2024-2026, non formula osservazioni, posto che, da un lato, esso presenta le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore impiego delle risorse del Fondo disposto dal comma 22 dell'articolo 1-ter, e che, dall'altro, l'utilizzo di tali risorse appare coerente rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato. Analogamente a quanto segnalato con riferimento al citato comma 22 dell'articolo 1-ter, sotto il profilo strettamente formale osserva che la norma in esame non esplicita l'anno di iscrizione del citato Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva inoltre come il successivo comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dalla sua attuazione, fatta eccezione per le disposizioni onerose di cui al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 22 dell'articolo 1-ter, che recano un'autonoma copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni riguardo alla formulazione delle disposizioni in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), che è già stata anticipata agli Uffici della Commissione.
  Alla luce della predetta documentazione, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, precisa, in particolare, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 21, che prevedono il riconoscimento agli elettori fuori sede del diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio per il trasferimento dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e per il viaggio di ritorno, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, in base alla legislazionePag. 45 vigente, le agevolazioni di viaggio sarebbero comunque riconosciute ai medesimi elettori per il trasferimento verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e per il viaggio di ritorno.
  Assicura, inoltre, che dalle norme elettorali relative ai capoluoghi di provincia di cui all'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni interessati provvederanno all'attuazione della nuova disciplina nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in considerazione del fatto che l'incremento delle indennità e dei gettoni di presenza conseguente all'attribuzione dello status di capoluogo di provincia ai tre comuni di Urbino, Cesena e Carrara non ha carattere obbligatorio ma è rimesso alle determinazioni degli enti interessati e che il contributo spettante a tali comuni in sede di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 sarà determinato in misura proporzionale all'aumento della consistenza numerica degli amministratori, nei limiti delle risorse del fondo medesimo.
  Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 4-quinquies, che escludono la ripetibilità dei trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, riconosciuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dalla ripetizione di tali trattamenti, in ragione del loro carattere eventuale, non sono state considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1780, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 21, che prevedono il riconoscimento agli elettori fuori sede del diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio per il trasferimento dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e per il viaggio di ritorno, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, in base alla legislazione vigente, le agevolazioni di viaggio sarebbero comunque riconosciute ai medesimi elettori per il trasferimento verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e per il viaggio di ritorno;

    dalle norme elettorali relative ai capoluoghi di provincia di cui all'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni interessati provvederanno all'attuazione della nuova disciplina nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in considerazione del fatto che l'incremento delle indennità e dei gettoni di presenza conseguente all'attribuzione dello status di capoluogo di provincia ai tre comuni di Urbino, Cesena e Carrara non ha carattere obbligatorio ma è rimesso alle determinazioni degli enti interessati e che il contributo spettante a tali comuni in sede di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 sarà determinato in misura proporzionale all'aumento della consistenza numerica degli amministratori, nei limiti delle risorse del fondo medesimo;

    le disposizioni dell'articolo 4-quinquies, che escludono la ripetibilità dei trattamentiPag. 46 relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, riconosciuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dalla ripetizione di tali trattamenti, in ragione del loro carattere eventuale, non sono state considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Zaratti 1-ter.2 e 1-ter.3, che sono volte a riconoscere il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero di consultazioni referendarie, in favore di coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Osserva che entrambe le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

   Zaratti 1-ter.4, che rende permanente la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevista dall'articolo 1-ter del provvedimento per le sole elezioni per l'anno 2024, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri da essa derivanti, né la relativa copertura finanziaria;

   Boschi 1-ter.6, che prevede che la disciplina sperimentale prevista dall'articolo 1-ter del provvedimento per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 si applichi a tutti gli elettori fuori sede, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

   Pavanelli 1-ter.5, Madia 1-ter.7 e Carfagna 1-ter.8, che estendono anche a coloro che, per motivi di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, la disciplina sperimentale prevista dall'articolo 1-ter del provvedimento per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

   Pavanelli 1-ter.10, che estende in via sperimentale le disposizioni di cui all'articolo 1-ter alle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione agli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

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   Baldino 1-ter.06, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee, nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate. Osserva che la proposta emendativa non provvede, tuttavia, alla copertura finanziaria degli oneri dalla stessa quantificati;

   gli identici Zaratti 1-ter.03 e Onori 1-ter.04, che riconoscono agli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, iscritti negli appositi elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo nelle sezioni elettorali presenti nel territorio dei Paesi stessi, che dovranno essere appositamente istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Osserva che le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i quali tuttavia non sono quantificati e sono privi di copertura finanziaria.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario, segnala le seguenti:

   Pavanelli 1.1 e 1.2 e Zaratti 1.3, che prevedono, in varia misura, incrementi della percentuale di aumento degli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 spettanti, per l'anno 2024, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976 in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, provvedendo altresì alla copertura dei relativi oneri a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle consultazioni elettorali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative in esame e della relativa copertura finanziaria;

   Toni Ricciardi 1.04, che prevede l'estensione del diritto di elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo anche ai cittadini italiani residenti in Stati del continente Europa non appartenenti all'Unione europea, qualora nei suddetti Paesi risiedano oltre 300 mila italiani. La proposta quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione in misura pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

   Di Sanzo 1.05, che è volta ad estendere, a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge n. 18 del 1979, nonché degli articoli da 3 a 7 del decreto-legge n. 408 del 1994, che disciplinano il voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori residenti nel territorio di altri Paesi membri dell'Unione europea, anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione europea. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura Pag. 48pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare considera acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

   Madia 1-ter.1, che reca una complessiva disciplina in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero di consultazioni referendarie, in favore di coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

   Auriemma 1-ter.05, che riconosce a coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali la possibilità di votare nel comune in cui operano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo altresì che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma circa la possibilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta medesima nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di neutralità finanziaria;

   gli identici Zaratti 1-ter.01 e Carfagna 1-ter.02, che sono volte a riconoscere agli studenti di età inferiore ai ventotto anni, domiciliati per motivi di studio in una regione diversa da quella di residenza, l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nella misura del 100 per cento del prezzo base su tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, nonché per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, in caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 10 milioni di euro, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame;

   gli identici Zaratti 2.1 e Boldrini 2.2, che apportano modifiche al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, volte a sopprimere i riferimenti alla formazione di liste elettorali distinte per uomini e donne e l'indicazione, per le donne coniugate o vedove, anche del cognome del marito. Essa prevede, inoltre, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, l'Ufficio elettorale provveda a una Pag. 49conseguente revisione straordinaria delle liste elettorali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attività di revisione straordinaria delle liste elettorali prevista dalle proposte emendative le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'articolo aggiuntivo Pavanelli 1.06, che prevede una riduzione per il solo anno 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che reca le necessarie disponibilità.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, evidenzia che la contrarietà espressa sugli emendamenti Pavanelli 1.1 e 1.2 e Zaratti 1.3 discende dal fatto che il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, ivi utilizzato a copertura, non presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto delle finalità cui il Fondo medesimo già risulta preordinato a legislazione vigente. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baldino 1.01, Pavanelli 1.02 e 1.06, non richiamati dal relatore, in quanto anch'essi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvio LAI (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti Pavanelli 1-ter.5, Madia 1-ter.7 e Carfagna 1-ter.8 volti in sostanza ad estendere anche a coloro che, per motivi di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, la disciplina prevista dall'articolo 1-ter del provvedimento in esame, che introduce in via sperimentale l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. Osserva, in particolare, che agli adempimenti connessi all'eventuale incremento del numero dei soggetti interessati dall'applicazione della citata disciplina sperimentale si potrà comunque provvedere nell'ambito delle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 1-ter, in quanto il numero dei votanti fuori sede a suo avviso non incide sugli oneri derivanti dal voto stesso.
  Rammenta, peraltro, che in questa stessa legislatura, in occasione dell'esame della proposta di legge C. 115 a prima firma dell'onorevole Madia, recante disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, si era effettuata una quantificazione unitaria degli oneri derivanti dal voto fuori sede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di tutti gli elettori che, per motivi di lavoro, studio, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza. Invita, pertanto, la sottosegretaria Albano a compiere sul punto un supplemento di istruttoria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la stima degli oneri derivanti dalla disciplina sperimentale di cui all'articolo 1-ter del decreto in esame è stata effettuata, secondo i dati analiticamente riportati nella relazione tecnica di passaggio, sulla base di un numero di studenti maggiorenni frequentanti corsi di studi di fuori della provincia o città metropolitana di residenza puntualmente determinato.Pag. 50
  Conferma, pertanto, il parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 1-ter.5, Madia 1-ter.7 e Carfagna 1-ter.8 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.7, 1-ter.8, 1-ter.10, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.03, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
C. 1532-ter-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono ancora in via di perfezionamento i necessari approfondimenti istruttori in ordine ai profili di carattere finanziario evidenziati nella precedente seduta dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Atto n. 122.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 5 marzo, unitamente al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame (vedi allegato 2). Sulla base di tale documentazione, richiama sinteticamente i principali chiarimenti richiesti dal relatore.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione Pag. 51di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122);

   preso atto della trasmissione, da parte del Governo, del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009;

   preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le modifiche apportate dall'articolo 3 alla terminologia e alle definizioni recate dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, necessarie per allineare la normativa nazionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le prestazioni riconosciute potranno essere modulate nell'ambito delle risorse disponibili;

    l'introduzione, all'articolo 5, comma 3, lettera d), di nuovi criteri di valutazione, ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 118 del 1971, con l'impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura non è suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari dei relativi trattamenti, bensì consentirà un'analisi maggiormente mirata della sussistenza della condizione di disabilità, anche con riferimento ai minori, assicurando una maggiore omogeneità territoriale delle valutazioni e riducendo i margini di discrezionalità attualmente presenti nel riconoscimento della condizione di invalidità;

    l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, in materia di efficacia provvisoria anticipata dell'attestazione di patologie determinanti gravi compromissioni funzionali, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali, per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile, fermo restando che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal medesimo comma 2 si consentirà l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito e il relativo esito non presentino elevati margini di incertezza;

    l'acquisizione, da parte dell'INPS, della documentazione attestante la formazione effettuata in educazione continua in medicina, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, da parte dei medici che abbiano rilasciato il certificato medico che costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento di valutazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non determinando lo svolgimento di attività di tipo valutativo da parte dell'Istituto di previdenza;

    con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 9, la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata finora utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia;

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui all'articolo 9, la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti è stata effettuata considerando che, nell'ambito del personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'INPS, complessivamente pari a 1.410 unità, circa il 70 per cento è impiegato per l'accertamento dell'invalidità e che le domande relative agli anziani non autosufficienti costituiscono il 50 per cento del totale, mentre la stima del numero delle unità di personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, pari rispettivamente al 20 e al 13 per cento, è Pag. 52stata effettuata considerando le attività di supporto che dovranno essere svolte da tali categorie di personale;

    il dato di 493 unità di personale medico già in servizio che può essere destinato all'accertamento delle invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti è stato quantificato considerando un numero di unità pari al 50 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità, pari a 987 unità, a sua volta pari al 70 per cento del numero complessivo di medici a disposizione dell'INPS, pari a 1.410 unità;

    i dati relativi al personale sanitario e amministrativo attualmente disponibile, pari rispettivamente a 173 unità e a 61 unità, sono stati ricavati applicando alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previsto nel fabbisogno disponibile una percentuale del 70 per cento al fine di determinare il personale impiegato per l'accertamento dell'invalidità e, successivamente, una riduzione del 50 per cento per considerare il personale impiegato nella gestione delle domande relative agli anziani non autosufficienti;

    la quantificazione degli oneri derivanti dal reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, è stata effettuata in modo tale da rispettare il limite indicato dall'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7;

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal pagamento della tredicesima mensilità in relazione al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 9 è stato considerato il valore medio annuo dei trattamenti accessori calcolato sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;

    la stima delle spese da sostenersi in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali, quantificate dall'articolo 9, comma 7, in misura pari a 2.086.769 euro per l'anno 2024, è basata su precedenti esperienze dell'INPS e include il noleggio di dotazioni informatiche, servizi di organizzazione e gestione, nonché locazione temporanea di locali arredati e attrezzati, mentre con riguardo alla stima delle spese di funzionamento, quantificate dal medesimo articolo 9, comma 7, in 396.487 euro nel 2024, 1.625.593 euro nel 2025 e 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, le maggiori spese per l'anno 2025 sono giustificate dalla realizzazione delle misure organizzative necessarie alla messa a regime delle assunzioni;

    gli articoli 11 e 12 dello schema in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2025 sia utilizzata, nella valutazione di base, la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non hanno carattere innovativo, in quanto tale classificazione è direttamente vincolante per gli Stati aderenti all'Organizzazione mondiale della sanità, in base a quanto stabilito dagli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946, approvato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947;

    l'articolo 16, che reca disposizioni in materia di interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base, si limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti a dati che attualmente sono già comunicati all'INPS, in un'ottica di semplificazione del procedimento, richiedendo lo svolgimento di attività che il medesimo Istituto è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Pag. 53

    l'articolo 17, in materia di istituti di tutela dell'accomodamento ragionevole, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5-bis della legge n. 104 del 1992, introdotto dalla disposizione in esame, ai sensi del quale l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo;

    le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 5-bis della legge n. 104 del 1992, introdotto dall'articolo 17 del provvedimento in esame, attenendo a profili connessi a eventuali discriminazioni delle persone con disabilità, rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante e possono, pertanto, essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le disposizioni di cui all'articolo 18, in materia di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone disabili, saranno attuate nei limiti di quanto già previsto dall'ordinamento vigente, giacché i progetti individuali per le persone disabili sono già disciplinati dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e dalla partecipazione della persona con disabilità al procedimento di valutazione multidimensionale e di definizione del predetto progetto di vita non discendono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    l'articolo 20, in materia di libertà di scelta sul luogo di abitazione e di continuità dei sostegni, si limita a garantire le medesime prestazioni spettanti ai soggetti con disabilità anche nel caso in cui gli stessi cambino la propria abitazione, fermo restando il vincolo del budget di progetto quale limite alle soluzioni individuabili in relazione alla specificità del nuovo contesto di vita;

    all'attuazione degli articoli 26 e 28 che disciplinano, rispettivamente, i contenuti del progetto di vita e il budget di progetto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, considerando altresì che l'articolo 31 prevede l'istituzione di un Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che integra le risorse già stanziate a legislazione vigente per le medesime finalità;

    l'articolo 32 prevede oneri per il finanziamento di attività di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti limitatamente agli anni 2024 e 2025, in quanto l'esigenza di tali misure formative si avverte principalmente nella fase iniziale dell'attuazione della riforma di cui al provvedimento in esame e, in ogni caso, il materiale formativo prodotto rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria delle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, previsto dall'articolo 34, comma 1, non pregiudica attività o programmi già avviati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   rilevata l'esigenza di:

    prevedere espressamente, all'articolo 8, comma 2, che l'INPS provvede alle attività previste dalla medesima disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    modificare le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, che indicano tra le risorse che concorrono al finanziamento del budget di progetto quelle riconducibili al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 Pag. 54dicembre 2017, n. 205, al fine di precisare che tali risorse sono ora confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

    modificare la disposizione di cui all'articolo 38, comma 2, al fine di inserire l'articolo 9, commi 6 e 7, nel novero delle disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024 e la cui efficacia non è pertanto differita al 1° gennaio 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  e con le seguenti condizioni:

   All'articolo 28, comma 4, sostituire le parole: dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le seguenti: dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

   All'articolo 38, comma 2, dopo le parole: articoli 6, comma 9, aggiungere le seguenti: 9, commi 6 e 7».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 126.
(Rilievi alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, rileva che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, che consentono ai commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane di essere esentati, a richiesta, dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale, con la conseguente nomina di un sostituto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale facoltà sarà riconosciuta a un numero estremamente limitato di docenti e che agli oneri derivanti dalla nomina dei sostituti si provvederà in prima istanza a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca relativi alle supplenze, che recano uno stanziamento pari a 4 milioni di euro, prudenzialmente superiore al fabbisogno standard di supplenze, Pag. 55quantificabile in circa 1,4 milioni di euro, ferma restando in ogni caso la possibilità per le istituzioni interessate di provvedere alla compensazione degli eventuali oneri a valere sulle risorse derivanti dalle rispettive entrate proprie, a partire dalle contribuzioni degli studenti e dalle attività svolte in favore di terzi.
  Assicura, inoltre, che all'eventuale passaggio dei ricercatori alla docenza, previsto dall'articolo 7, si procederà nei limiti dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, quindi, che la durata massima complessiva degli incarichi di docenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, anche in considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul provvedimento, sarà rideterminata in tre anni, assicurando la compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni.
  Avverte, infine, che le disposizioni dell'articolo 14, relative alle procedure di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame richiama le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che già si applica a tutte le amministrazioni statali, comprese le istituzioni del comparto AFAM, prevedendosi conseguentemente l'applicazione delle vigenti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, non essendo in ogni caso previsti compensi per il personale docente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, che consentono ai commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane di essere esentati, a richiesta, dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale, con la conseguente nomina di un sostituto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale facoltà sarà riconosciuta a un numero estremamente limitato di docenti e che agli oneri derivanti dalla nomina dei sostituti si provvederà in prima istanza a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca relativi alle supplenze, che recano uno stanziamento pari a 4 milioni di euro, prudenzialmente superiore al fabbisogno standard di supplenze, quantificabile in circa 1,4 milioni di euro, ferma restando in ogni caso la possibilità per le istituzioni interessate di provvedere alla compensazione degli eventuali oneri a valere sulle risorse derivanti dalle rispettive entrate proprie, a partire dalle contribuzioni degli studenti e dalle attività svolte in favore di terzi;

    all'eventuale passaggio dei ricercatori alla docenza, previsto dall'articolo 7, si procederà nei limiti dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente;

    la durata massima complessiva degli incarichi di docenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, anche in considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul provvedimento, sarà rideterminata in tre anni, assicurando la compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea in materia Pag. 56di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni;

    le disposizioni dell'articolo 14, relative alle procedure di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame richiama le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che già si applica a tutte le amministrazioni statali, comprese le istituzioni del comparto AFAM, prevedendosi conseguentemente l'applicazione delle vigenti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, non essendo in ogni caso previsti compensi per il personale docente;

    rilevata la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19, al fine di assicurarne la precettività, prevedendo che dall'attuazione dello schema di regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni;

   all'articolo 10, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni;

   all'articolo 19, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione relativa allo schema in esame.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Atto n. 131.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame riforma il regolamento che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Rileva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.
  Quanto ai profili finanziari del provvedimento, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte, confermato anche dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1, nel sostituire l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, prevede che ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento dei dipartimenti e, laddove costituite, delle scuole non spettano indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti. Al riguardo, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione, Pag. 57al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che ai componenti del predetto organo collegiale non spettano «compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati». Sul punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO non ha rilievi da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame, concordando altresì sull'opportunità segnalata dal presidente di modificare la formulazione della novella di cui all'articolo 1, comma 4, che esclude la corresponsione ai componenti degli organismi ivi richiamati di indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131);

   rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni recate dalla novella di cui all'articolo 1, comma 4, che esclude la corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento dei dipartimenti e, laddove costituite, delle scuole, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 1, comma 4, capoverso Art. 5, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 136.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il comma 1 del provvedimento stabilisce che il presente decreto regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa, che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento.
  Segnala, inoltre, che il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta Pag. 58pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi. Rileva che il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, consente che siano previste forme di incentivazione in termini di quote dell'offerta riservate – ad esempio, tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti, come esplicitato dalla relazione tecnica – e/o di prezzo – anche differenziato per pubblico indistinto e dipendenti: ad esempio, come precisato dalla relazione tecnica, con bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto – e/o, per quanto riguarda i dipendenti, di modalità di finanziamento.
  Al riguardo, evidenzia innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti Spa detenuto presso la Banca d'Italia. Segnala che la gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del testo unico del debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico.
  Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi e che ulteriori minori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con aliquota al 26 per cento, e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato, con aliquota al 12,5 per cento.
  Ciò considerato, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, fa presente che le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica.
  Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli advisor, si provvederà a valere sui proventi incassati, osserva che sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.