ALLEGATO 1
5-02164 Merola: Adeguamento del limite reddituale ai fini del riconoscimento quali familiari fiscalmente a carico dei figli con disabilità.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa il decreto legislativo n. 230 del 2021, attuativo della legge delega n. 46 del 2021, che ha introdotto, a superamento dei precedenti benefìci per i figli a carico – ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare (Ani) e le detrazioni Irpef per figli a carico ma unicamente per i figli di età inferiore a 21 anni – l'assegno unico e universale (Auu).
Gli Interroganti evidenziano, inoltre, che detto assegno unico spetti, con importi maggiorati, per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Tanto premesso, gli Interroganti fanno presente che la soglia di reddito a 2.840,51 di euro prevista per la fruizione delle detrazioni per i familiari a carico (non aggiornata dal 1997), elevata a 4.000 euro per i figli a carico fino al raggiungimento del ventiquattresimo anno di età, non tiene in adeguata considerazione lo status delle persone disabili.
Infatti, spesso un disabile in età più avanzata si ritrova ad avere una pensione di reversibilità a causa del decesso di uno dei genitori, in media di circa 3.000 euro annui, con conseguente decadenza dal diritto, per il genitore superstite, alle detrazioni Irpef per il figlio a carico.
Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se (si) intenda modificare l'attuale disciplina stabilendo che fattuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico prevista sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età anche valutando l'onere a carico del bilancio dello Stato».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, le detrazioni per i familiari a carico di età pari o superiore a 21 anni spettano a condizione che le persone alle quali dette detrazioni si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite complessivo di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli a carico di età non superiore a 24 anni.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per i figli con disabilità l'assegno unico universale spetta senza alcun limite di età.
Ciò posto, in base al combinato disposto dei menzionati articoli 12, comma 1 lettera c) del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230 del 2021 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmentePag. 65 percepito (cfr. circolare n. 4/E del 2022,).
In merito alla richiesta degli Interroganti di prevedere che «l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età» deve evidenziarsi che, allo stato, non è possibile fornire una stima esatta degli oneri della proposta in argomento in quanto mancano le necessarie informazioni di dettaglio sulla platea di riferimento.
ALLEGATO 2
5-02165 Fenu: Impatto del superbonus edilizio sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai dati pubblicati nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per 2023 predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 10-bis.1 comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In particolare, gli Onorevoli segnalano che i dati degli aggiornamenti per il 2016-2021, elaborati a seguito della revisione dei Conti nazionali apportata dall'ISTAT, mostrano una riduzione particolarmente significativa dell'incidenza delle componenti dell'economia sommersa sul valore aggiunto nel settore delle costruzioni nel 2021 rispetto al 2019, di circa 2,6 punti percentuali, di cui 2,1 punti percentuali attribuibili alla riduzione del lavoro irregolare e 0,5 punti percentuali alla sottodichiarazione.
Più in dettaglio, il settore delle costruzioni è stato il comparto economico in cui si sono registrati una riduzione dell'incidenza del lavoro irregolare e un incremento del gettito derivante dalle imposte dirette e IVA.
A parere degli Interroganti, detti risultati, tenuto conto dell'arco temporale di riferimento sarebbero conseguenza dell'introduzione dell'agevolazione Superbonus nel settore edilizio e, pertanto, chiedono «se non si ritenga sussistente una correlazione tra la riduzione dell'evasione fiscale (e la contrazione dell'economia sommersa) e l'introduzione dell'agevolazione fiscale del Superbonus e quali misure alternative si intenda introdurre per consolidare, anche nei prossimi anni, l'impatto positivo sul gettito delle imposte.».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Gli Onorevoli chiedono di riferire sull'esistenza di una correlazione tra la riduzione dell'evasione fiscale (e la contrazione dell'economia sommersa) e l'introduzione dell'agevolazione fiscale del «Superbonus».
In proposito, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare che, sotto il profilo della riduzione dell'evasione fiscale, i dati pubblicati nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» non consentono un'analisi settoriale dell'andamento del tax gap.
I risultati positivi in termini di riduzione dell'economia sommersa e tax gap registrati nel 2021, come riportato anche nell'Aggiornamento alla «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», pubblicato a dicembre 2023, sono da attribuire a diversi fattori di tipo strutturale – come, ad esempio, l'incremento nell'utilizzo dei pagamenti elettronici e il periodo di ripresa dell'attività economica a seguito della pandemia da COVID-19 e di policy – tra i quali in particolare il consolidamento degli effetti positivi dovuti alla fatturazione elettronica obbligatoria.
Pertanto, alla luce delle informazioni a disposizione, è difficile attribuire a un singolo fattore la riduzione della dinamica osservata.
Opportune analisi econometriche di valutazione ex-post dovrebbero isolare l'effetto del «Superbonus» da tutti gli altri effetti «confondenti», congiunturali e di altre policy, ma appare difficile giungere a una conclusione sufficientemente attendibile sulla relazione diretta tra la misura agevolati va in oggetto e il miglioramento della compliance.
In merito, invece, alle misure alternative che il Governo intende adottare per garantire negli anni a venire un analogo impatto Pag. 67positivo, si evidenzia che il Governo è impegnato a consolidare i risultati positivi in termini di riduzione dell'evasione fiscale nel medio termine, combinando il rafforzamento delle misure esistenti, anche mediante strategie di controllo più efficaci e sanzioni i tempestive, con l'instaurazione di un nuovo approccio collaborativo tra l'Amministrazione e finanziaria e i contribuenti, così come previsto nella legge delega n. 111 del 2023 di riforma fiscale e nei decreti attuativi, per aumentare la compliance volontaria e ridurre i costi di compliance.
ALLEGATO 3
5-02166 Borrelli: Intendimenti del Governo sulla riforma del sistema fiscale, con particolare riferimento alla gestione dei debiti fiscali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rileva che nell'ambito della presentazione della riforma fiscale organizzato alla Camera dei deputati lo scorso 13 marzo, la Premier Giorgia Meloni, ha rivendicato il varo in sette mesi di «otto dei dieci decreti attuativi tutti mirati a “disegnare una nuova idea di Italia, più vicina alle esigenze dei contribuenti, più attrattiva per le imprese, più attrattiva per gli investimenti allineandola, così, ai principali standard europei”».
L'Onorevole lamenta tuttavia che l'adesione alle rottamazioni offerte negli ultimi tempi dal Governo stia aprendo una voragine nei conti dell'erario «perché i contribuenti dopo aver aderito smettono di pagare, diventando una causa strutturale di non punibilità dell'evasione fiscale.».
Pertanto, a parere dell'interrogante gli ultimi provvedimenti varati dal Governo, tra cui lo schema di decreto legislativo che riscrive il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie, sarebbe suscettibili di favorire la reiterazione di un comportamento antisociale, «qual è la violazione delle norme fiscali generando un avvicinamento del nostro ordinamento tributario ad altri Paesi europei come la Svizzera, ove il reato tributario non esiste.».
Tutto ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede quale siano le «valutazioni rispetto alla situazione riportata in premessa» atteso che «al Governo sembra mancare o, perlomeno, non essere compiutamente definita, una vera e propria strategia di gestione dei debiti fiscali unita ad una pianificazione strategica dell'uso dei poteri coercitivi che tengano conto anche della profilazione del rischio individuale di non pagamento e quindi sulla probabilità effettiva di recupero tenendo conto delle condizioni di solvibilità specifiche di ogni singolo contribuente».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la legge delega al Governo per la riforma del fiscale, ha delegato il Governo a operare una profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, specificando, altresì, tra gli altri, i seguenti princìpi e criteri direttivi che l'esecutivo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega, per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali quello di «razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem».
Più in particolare in merito alla disciplina delle sanzioni penali per violazioni tributarie, è previsto tra i princìpi della riforma quello di «attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso».
Infine, in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative si prevede, tra l'altro, di «migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.».
In attuazione della cennata legge delega, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo con cui sono stati modificati i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, nonché, per quanto concerne i reati tributari, il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.Pag. 69
In particolare, l'obiettivo principale che si mira a ottenere attraverso la complessiva opera di riforma dei suddetti decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 è quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato, e di adeguarlo a quello degli altri Paesi europei, anche al fine di attrarre capitali ed imprese estere.
In tale ottica, ad esempio, sono state complessivamente riproporzionate le sanzioni amministrative. È stata comunque rispettata una gradualità delle sanzioni, sulla base della gravità o delle circostanze connesse alla violazione, applicando aumenti o riduzioni della sanzione base. Per le sanzioni in misura fissa è stata, invece, mantenuta la possibilità di applicare le sanzioni da un minimo ad un massimo.
Per quanto concerne, invece, la revisione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'obiettivo principale che si è inteso perseguire è quello di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem.
Inoltre, in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi della legge delega, sono stati adeguati i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, armonizzandoli con i termini di effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.
Infine hanno trovato piena attuazione due specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega. Il primo di essi è volto a dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è preordinato a dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.
Alla luce di quanto suesposto, discende, pertanto, che le scelte governative sottese all'emanazione del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, relativamente al quale l'Onorevole interrogante ravvisa le sopra indicate criticità, si pongono in diretta correlazione con i criteri direttivi indicati nella delega parlamentare.
ALLEGATO 4
5-02167 Centemero: Iniziative volte a sostenere le politiche di accesso al credito per famiglie e imprese.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante si evidenzia, preliminarmente, che, oltre al documento della Banca d'Italia richiamato, i dati più recenti sull'accesso al credito sono rinvenibili nell'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria di Banca d'Italia, pubblicato lo scorso novembre, e nell'Indagine sul credito bancario nell'area dell'euro pubblicata da Banca d'Italia il 24 gennaio 2024.
Da tali documenti emerge che la riduzione delle erogazioni è stata determinata in modo significativo anche dalla riduzione della domanda, oltre che da un irrigidimento dei criteri di offerta di credito alle imprese.
Al contrario, l'offerta alle famiglie per l'acquisto di abitazioni e i prestiti valutati meno rischiosi sono stati interessati, invece, da una riduzione dei margini applicati dalle banche.
In particolare:
a) la domanda di credito da parte delle imprese è diminuita, con una contrazione del -6,2 per cento nel periodo settembre 2022 - settembre 2023, in conseguenza del calo del fabbisogno per la spesa in investimenti fissi e del maggior ricorso all'autofinanziamento oltre che dell'aumento del livello dei tassi di interesse. Sulla riduzione del credito ha, inoltre, influito l'incremento dei rimborsi dei prestiti con garanzia pubblica ottenuti durante il periodo pandemico;
b) la domanda di credito da parte delle famiglie sia per l'acquisto di abitazioni sia per la finalità di consumo – a fronte della citata riduzione dei margini dal lato dell'offerta – è diminuita in conseguenza soprattutto dell'aumento dei tassi di interesse.
Ciò posto, per quanto riguarda le imprese, di recente sono state introdotte misure di supporto alla liquidità e agli investimenti delle PMI.
Infatti, l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 ha ridefinito l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024.
In particolare, è stato incrementato da 2,5 a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e sono stati rimodulati i livelli massimi di copertura della garanzia, in funzione della finalità dell'operazione finanziaria.
Una più elevata misura di garanzia, fino all'80 per cento, è prevista in caso di operazioni finanziarie concesse alla PMI per il finanziamento di programmi di investimento ovvero per operazioni finanziarie riferite a PMI in fase di «start-up».
La garanzia nella misura massima dell'80 per cento viene, altresì, riconosciuta per le operazioni finanziarie di «importo ridotto», la cui soglia viene innalzata dai 25.000 euro dell'attuale regime ordinario a 40.000 euro, ovvero a 80.000 euro, nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché per le operazioni finanziarie di microcredito fino a 50.000 euro.
Inoltre, la citata disposizione riconosce l'accesso alla garanzia del Fondo a:
a) enti del terzo settore, per operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione;
b) imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, a fronte di singole operazioni finanziarie. In favore di dette imprese, la norma prevede una misura massima di garanzia Pag. 71che varia in funzione della finalità dell'operazione garantita, pari al 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità aziendale e al 40 per cento per le operazioni di investimento nonché per le operazioni riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta.
Relativamente alle misure per supportare l'accesso al credito delle famiglie, si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2024 ha esteso fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia del Fondo prima casa all'80 per cento per i soggetti appartenenti alle categorie prioritarie che abbiano un ISEE fino a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo d'importo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile. Tale possibilità di elevare la garanzia fino all'80 per cento opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.(1)
In aggiunta, alle categorie prioritarie già individuate (giovani di età inferiore a 36 anni, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP), la legge di bilancio per il 2024 ha equiparato anche le famiglie numerose, prevedendo che, a determinate condizioni, i nuclei familiari rispettivamente con tre, quattro e cinque o più figli di età inferiore ai 21 anni, possano beneficiare dell'elevazione della garanzia rispettivamente fino all'80 per cento, all'85 per cento e al 90 per cento.
In tale contesto, si segnala anche la recente pubblicazione del decreto ministeriale che modifica la disciplina del microcredito (decreto ministeriale n. 211 del 2023), ampliando il perimetro dei soggetti beneficiari (in cui rientrano ora anche le s.r.l. non solo in fase di start up) e dei finanziamenti concedibili.
Per quanto riguarda la regolamentazione europea in corso di elaborazione, si segnala che nel c.d. «pacchetto di Basilea III plus», approvato lo scorso anno e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – su specifica sollecitazione della delegazione italiana – sono state inserite alcune misure anticicliche prettamente finalizzate a favorire l'accesso al credito. Tra queste vi è la revisione del mandato all'Autorità bancaria europea (EBA) per la definizione della qualifica di default, volta a favorire l'attività di ristrutturazione del debito da parte delle banche.
Mandato che l'EBA ha indicato tra le proprie priorità per il 2024.
Nel quadro delle iniziative europee di prossima implementazione è, inoltre, in atto il recepimento della Secondary Market Directive [Direttiva (UE) 2021/2167], con la quale verrà, da un lato, favorito lo sviluppo del mercato secondario dei crediti (con vantaggi anche per i prenditori) e, dall'altro, si procederà al rafforzamento dei presidi a tutela dei debitori ceduti.
Mentre nell'ambito della Capital Markets Union (CMU), la delegazione italiana si è fatta parte attiva per promuoverne il rapido completamento.
Peraltro, sono state già adottate iniziative nazionali volte ad anticipare o ampliare l'ambito di operatività di tali riforme (come la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante norme in materia di sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali).
Queste ultime iniziative sono tese alla creazione di mercati efficienti, in grado di rappresentare una valida alternativa al credito bancario per le imprese, ampliando le modalità di capitalizzazione delle imprese stesse.
(1) (1) In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.
ALLEGATO 5
5-02168 Congedo: Iniziative volte a tutelare la riservatezza dei dati dei contribuenti contenuti nel sistema informatico fiscale dell'Agenzia delle Entrate «Serpico».
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla vicenda legata al presunto dossieraggio ordito da un maresciallo della Guardia di finanza, in concorso con un magistrato, e consistente nell'accesso abusivo a sistemi informatici, banche dati, conti correnti bancari, falso e divulgazione di informazioni riservate, che sembrerebbe coinvolgere anche il sistema informatico fiscale denominato «Serpico», il cui server consente la visualizzazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria riferite ad ogni singolo contribuente e dove confluiscono le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, la transazioni bancarie, le utenze e gli investimenti finanziari.
In proposito, gli Interroganti chiedono di sapere «quali iniziative di competenza (si) intenda(no) assumere al fine di tutelare le informazioni riservate dei contribuenti, in possesso dell'Agenzia delle entrate all'interno del sistema informatico fiscale Serpico».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e il Comando generale della Guardia di finanza, si fa presente quanto segue.
I dati gestiti dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate devono essere efficacemente protetti al fine di garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. In tale contesto, assume particolare rilevanza la gestione del controllo degli accessi al Sistema Centrale Anagrafe Tributaria e, in generale, a tutti i sistemi, applicazioni e banche dati dell'Agenzia delle entrate.
L'esigenza di massima tutela delle informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria deriva, da un lato, dal rilevante interesse pubblico di detta banca dati, riconducibile alle finalità di natura fiscale per cui è stata costituita e, dall'altro lato, dal diritto costituzionalmente riconosciuto alla riservatezza dei dati personali in essa contenuti.
Sotto il primo profilo, l'interesse pubblico alla tutela dei dati iscritti nell'Anagrafe tributaria è espressamente sancito dall'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti», a norma del quale «i dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio».
Sotto il profilo della protezione dei dati personali dei contribuenti iscritti nella banca dati, l'utilizzo della stessa è soggetto alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), che dettano una serie di misure di sicurezza a cui, nel tempo, si sono aggiunte quelle specificatamente indicate dal Garante per la protezione dei dati personali.
L'Agenzia ha fornito, in proposito, specifiche indicazioni comportamentali e precisato le procedure operative cui devono attenersi gli utenti interni ed esterni per un corretto utilizzo delle risorse informatiche. Ciascun utente è direttamente responsabile della scelta, dell'utilizzo, della gestione e della custodia delle credenziali di accesso assegnategli per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. In particolare, le regole introdotte prevedono che l'utente non debba condividere o rivelare le sue credenziali di accesso ad altri utenti, al fine di evitare l'impropria visualizzazione di informazioni riservate e l'eventuale distruzione o modifica di dati.
Inoltre, l'Agenzia ha adottato un sistema di regole di gestione delle abilitazioni Pag. 73con lo scopo fondamentale di garantire che le abilitazioni concesse siano strettamente limitate in funzione delle specifiche attività e mansioni svolte, sia al momento dell'accesso alle informazioni contenute nella banca dati, sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, monitorate mediante verifiche periodiche.
Un'ulteriore e importante misura di sicurezza è rappresentata dal sistema di tracciamento degli accessi, che costituisce un fondamentale strumento di dissuasione nei confronti degli operatori, attesa la possibilità di ricostruire le attività di accesso, collegandole a una precisa identificazione dell'utente e della postazione da cui accede.
Il sistema di controllo accessi prevede il tracciamento dei login e, a un livello di dettaglio che dipende dalla specifica applicazione, delle operazioni svolte sui sistemi. Nel caso di Serpico, sono tracciati gli accessi e le interrogazioni svolte su un dato soggetto.
Per quanto riguarda l'identificazione, gli operatori dell'Agenzia sono associati a un identificativo univoco: il codice fiscale. Il censimento degli operatori dell'Agenzia avviene nel sistema informatico di gestione del personale al momento dell'assunzione, e, da tale momento, gli stessi sono identificabili anche per l'accesso alle procedure. Analogamente, il decensimento o il blocco dell'operatore avvengono per tutti i casi di uscita dall'organico dell'Agenzia (aspettative, comandi, distacchi, alcuni eventi disciplinari). L'autenticazione dell'operatore avviene sempre utilizzando almeno un fattore di autenticazione, la password di accesso, sottoposta a una specifica password policy con opportune caratteristiche di sicurezza, quali la lunghezza minima, la scadenza, il blocco in seguito a ripetuti errori di inserimento.
Sotto il profilo dei controlli sugli accessi abusivi, l'Agenzia si è dotata, per il proprio personale, di sistemi di segnalazione delle anomalie negli accessi ai dati dell'Anagrafe Tributaria. Tali sistemi sono stati sviluppati in attuazione delle misure tecniche ed organizzative richieste dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e rappresentano uno strumento di ausilio per contrastare fenomeni corruttivi e di accesso abusivo al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
In particolare, l'Agenzia ha sviluppato un sistema di analisi informatizzata dei dati relativi agli accessi all'AT, finalizzato a evidenziare comportamenti potenzialmente anomali, con l'obiettivo di individuare eventuali irregolarità nella modalità di interrogazione dei dati.
Inoltre, gli applicativi che interagiscono con l'Anagrafe Tributaria, tra cui Serpico, consentono l'accesso unicamente dopo che l'operatore ha completato positivamente il processo di identificazione, autenticazione e autorizzazione. In altri termini, tutte le applicazioni, prima di consentire qualsiasi trattamento dei dati, interagiscono con il sistema di controllo accessi affinché tutti gli operatori che vogliono accedere siano preventivamente identificati e autenticati, ne sia verificata sui sistemi l'autorizzazione all'accesso e gli accessi siano tracciati.
Tanto rappresentato, l'Agenzia costantemente adegua le misure di sicurezza alle più evolute tecnologie e le rafforza laddove emergano ulteriori esigenze.
In ultimo, il Comando Generale della Guardia di finanza fa presente che, per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza, sulla specifica vicenda segnalata dagli Interroganti sono tuttora in corso di svolgimento indagini di polizia giudiziaria sotto la direzione della Procura della Repubblica di Perugia, unica deputata a valutare possibili comunicazioni in merito.