UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 14 marzo 2024.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 8.45 alle 8.50 e dalle 14.15 alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
C. 1730 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Paolo FORMENTINI, presidente, invita i relatori ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo per i profili di competenza.
Giangiacomo CALOVINI (FDI), relatore per la III Commissione, in premessa, segnala che, d'intesa con il collega della Commissione Difesa, si soffermerà sul quadro normativo vigente; quanto all'articolato – che si compone di 1 solo articolo – si limiterà ad illustrare la disposizione di cui al comma 1, lettera a), che riguarda più strettamente le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lasciando al collega Bagnasco il compito di commentare le altre norme del provvedimento.
In via generale, rileva che il controllo della movimentazione dei materiali di armamento da e verso l'estero è disciplinato dalla legge n. 185 del 1990, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 105 del 2012 (di recepimento della direttiva 2009/43/CE), ed integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale (esteri e difesa) n. 19 del 2013.
Ricorda, inoltre, che con la legge n. 118 del 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty– ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in Pag. 19vigore il 24 dicembre 2014, che, nel regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali, prevede ipotesi di tassativo rifiuto di concessione della licenza e ipotesi nelle quali è richiesta una specifica valutazione del rischio.
Osserva che la legge n. 185 del 1990 individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore. Fissa, inoltre, dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. In particolare, stabilisce il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. Vieta, altresì, l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con i princìpi della Costituzione italiana che ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi.
Precisa che i divieti si applicano, inoltre, quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il Governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.
Evidenzia che l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è consentita solo alle imprese iscritte nell'apposito registro. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.
Fa presente che, poiché la legge n. 185 del 1990 non operava alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito di Unione europea e quelli attuati nei confronti Paesi terzi, si è reso necessario un aggiornamento normativo dopo l'adozione della citata direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato (successivamente modificato dalla direttiva 2010/80 UE).
In particolare, la direttiva in questione ha stabilito il principio generale in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti, salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti, autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento.
Ricorda che la normativa europea ha stabilito, altresì, un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione europea. In particolare, sancisce, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune – fino alla revoca del certificato – nei Pag. 20casi in cui riscontrino che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità.
Sottolinea che a livello nazionale la direttiva 2009/43/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, che ha introdotto una serie di modifiche alla legge n. 185 del 1990.
La disciplina prevede pertanto ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati.
Osserva che il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro dell'UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. Viceversa, l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché il transito dei materiali d'armamento previsti dalla legge 185 del 1990 con Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione del Ministero degli affari esteri, che ne dà notizia al Ministero della difesa.
Precisa che il decreto legislativo ha, inoltre, introdotto una serie di modificazioni riguardo le competenze in capo al Ministero degli affari esteri. L'autorità nazionale competente per il coordinamento delle attività interministeriali afferenti il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni alle imprese, nonché l'irrogazione delle sanzioni ed i controlli, è stata individuata nell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – UAMA. Il decreto legislativo ha inoltre sancito che il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità di definire, d'intesa con l'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della difesa e delle imprese e del made in Italy, gli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento. Inoltre, all'UAMA, d'intesa con la Difesa, è affidata anche la funzione della certificazione, ossia la definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti.
Sottolinea che sono previsti anche meccanismi di controllo sull'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella legge n. 185, al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
Sul piano del controllo parlamentare, segnala che il 4 maggio 2023 il Governo ha presentato al Parlamento la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento riferita all'anno 2022.
Venendo ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera a) attribuisce il compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, che non derivino da obblighi internazionali, al costituendo Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.
I divieti vengono applicati dal CISD su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della difesa, e decorrono dal giorno successivo alla deliberazione del Comitato. Qualora il Comitato non si esprima entro quindici giorni, la proposta si intende accolta.
Evidenzia che il provvedimento in esame non modifica, dunque, nel merito la disciplina dei divieti all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, che rimane quella stabilita dalla legge n. 185 del 1990. Viene invece precisato che l'applicazione di tali divieti può essere disposta solo dal CISD, in via espressa o in virtù del silenzio assenso.
Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore per la IV Commissione, riferisce sulle modifiche apportate dal provvedimento al quadro normativo vigente in materia di importazione ed esportazione di materiali d'armamento, poc'anzi illustrato dal relatore per la III Commissione, ricordando che il disegno di legge in esame è stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dal Senato, nella seduta dello scorso 21 febbraio. Evidenzia, quindi, che oltre all'attribuzione al costituendo Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) del compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185/1990 che non derivino da obblighi internazionali, le novità normative concernono, in primo luogo, la modifica del contenuto e della tempistica della relazione che il Governo è tenuto a presentare in Parlamento con riguardo alle attività disciplinate dalla stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera b)). In particolare, la disposizione prevede che entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente del Consiglio invii al Parlamento la relazione in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte l'anno precedente. Lo stesso Presidente del Consiglio riferisce alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione del documento. Al proposito, ricorda che la disciplina vigente prevede che la relazione venga presentata entro il 31 marzo di ogni anno e stabilisce un obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione della relazione. Segnala, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera c), che reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 537 del 1993. Sottolinea che la relazione illustrativa trasmessa con il disegno di legge del Governo, chiarisce che la reintroduzione del Comitato interministeriale ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento. Tale attività infatti, continua la relazione, richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e di definire i criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali. L'articolo 1, comma 1, lettera d), contiene norme di mero aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei ministeri che partecipano al comitato consultivo previsto dall'articolo 7 della legge n. 185/1990, senza tuttavia modificarne la composizione. Inoltre, nell'ottica di semplificare i trasferimenti di materiali all'interno dell'Unione europea o nell'ambito di programmi UE, l'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere g) e h), cancella la necessità di autorizzazione all'avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Paesi dell'Unione europea e stabilisce che i termini del procedimento autorizzatorio sono ridotti della metà se la domanda di autorizzazione individuale riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. L'autorizzazione resta comunque necessaria nel momento in cui le trattative siano finalizzate e si intenda procedere al trasferimento di materiali all'interno dell'UE (legge n. 185/1990 articoli 10-bis e seguenti). Come conseguenza di questo intervento, la modalità di autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 185/1990 rimane in vigore per le sole trattive con Paesi NATO non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 1, comma 1, lettera l) reca disposizioni che ampliano il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazionePag. 22 di trasferimento mentre, alla lettera m) inasprisce le sanzioni amministrative per la mancata produzione della documentazione. Più nel dettaglio, il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione del trasferimento è ampliato da 180 giorni a 12 mesi e la sanzione amministrativa per la mancata produzione della prescritta documentazione è aumentata nel minimo da 150 a 500 euro e nel massimo da 1.500 a 2000 euro. La lettera n), al numero 1 chiarisce che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie riferite ad operazioni di trasferimento di materiali d'armamento incombono sulle banche e sugli intermediari finanziari, di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, mentre al numero 2 abroga il comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 185/1990, che prevede che la relazione al Parlamento prescritta dall'articolo 5 contenga un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano attivi nell'importazione, esportazione e transito di armamenti, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Segnala poi le abrogazioni disposte dal disegno di legge in esame e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2, che abroga l'articolo 7, comma 3, della legge n. 185/1990, che prevede che il comitato consultivo istituito presso il MAECI si avvalga della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministero stesso, di concerto con altri dicasteri, e di esperti designati di volta in volta; la lettera e) che abrogato l'articolo 7-ter, introdotto dopo la soppressione del CISD, che ha attribuito la funzione di definire gli indirizzi per l'applicazione della legge al MAECI, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la lettera f), che abroga l'articolo 8, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali; infine, la lettera i) che abroga l'articolo 13, comma 4, che prevede che «decorsi 60 giorni dalla data di presentazione al MAECI della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva».
Conclude segnalando che il comma 2, dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria essendo previsto che all'attuazione della presente legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.