CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti 4.500, 8.500 e delle proposte emendative riferite agli articoli da 15 a 36 del provvedimento, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea, rinviato nella seduta del 12 marzo 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'Assemblea ha comunicato che le proposte emendative Gaetana Russo 35.1015 e 35.01014 sono state ritirate.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore nella precedente seduta, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 15.66, 15.03, 15.016, 16.01, 16.02, 16.03, 16.01002, 19.01, 19.06, 23.30, 24.01000, 27.1000, 27.09, 27.010, 27.011, 27.012, 32.01000, 32.01001, 32.01002, 35.31, 35.71, 35.89, 35.145, 35.1002, 35.1008 e 35.1010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative esaminate.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ricorda che alcune disposizioni concernenti prescrizioni per i veicoli in circolazione, di contenuto analogo a talune delle proposte emendative in esame, sono state introdotte nel Pag. 117codice della strada senza la previsione di oneri per la finanza pubblica. In particolare, non reputa fondato il parere contrario espresso sugli identici articoli aggiuntivi Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02, dal momento che tali proposte emendative, nel prescrivere l'obbligo di dotare alcuni tipi di veicoli di segnaletica adesiva per individuare gli angoli ciechi e di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, non prevedono in modo diretto alcun onere a carico della finanza pubblica destinato a coprire le spese che derivano dal suddetto obbligo.
  Osserva, al contrario, che altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, di contenuto analogo a quelle da lei richiamate, sono state ritenute suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché prevedono anche l'istituzione di un fondo destinato a rimborsare parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza.

  Marco GRIMALDI (AVS), condividendo le osservazioni esposte dalla collega Roggiani, ritiene che sia le proposte emendative volte a introdurre obblighi di dotazioni dei veicoli, come i richiamati articoli aggiuntivi Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02, sia le proposte emendative che dispongono obblighi nei confronti dei comuni, come l'emendamento Ghirra 15.66 che consente ai comuni di vietare la violazione dei velocipedi sulle strade riservate a servizi pubblici di trasporto, non debbano prevedere compensazioni finanziarie, dal momento che in riferimento a disposizioni di contenuto analogo, approvate dalla maggioranza, non sono stati quantificati oneri né indicate le relative coperture finanziarie.
  In conclusione, come rilevato anche in precedenti occasioni, invita la maggioranza e il Governo a non addurre motivazioni attinenti ai profili finanziari delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione allo scopo di evitare di dover esprimere, in altra sede, la contrarietà sul merito politico delle proposte medesime.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, a seguito di un approfondimento istruttorio, ribadisce il parere contrario sulle identiche proposte emendative Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02 e sull'emendamento Ghirra 15.66.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), per quanto attiene alle identiche proposte emendative Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02, non contesta che esse possano in astratto determinare oneri per le amministrazioni pubbliche che siano chiamate a far fronte all'adeguamento ai nuovi obblighi di dotazione dei veicoli di cui sono titolari. Tuttavia, nel ritenere che le spese da fronteggiare siano di entità limitata, reputa che esse possano essere agevolmente sostenute mediante le risorse già a disposizione delle pubbliche amministrazioni medesime.
  In considerazione della gravità della questione degli incidenti stradali, anche mortali, riconducibili alla mancata visibilità degli angoli ciechi, e tenuto conto della rilevanza delle prescrizioni contenute nelle proposte emendative, invita pertanto il relatore e la rappresentante del Governo a modificare il parere poc'anzi espresso, considerando che agli oneri che derivano dalle identiche proposte emendative Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02 si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel condividere le considerazioni della deputata Guerra riguardanti l'importanza della questione della visibilità dei veicoli su strada, ritiene tuttavia che non si possa negare che le identiche proposte emendative Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02 determinano oneri per le pubbliche amministrazioni connessi all'adeguamento delle dotazioni dei propri veicoli. Fa presente, in ogni caso, che il Comitato dei nove della Commissione competente per il merito potrebbe valutare l'opportunità di presentare una nuova formulazione delle proposte emendative appena richiamate al fine di garantirne la neutralità finanziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un breve ulteriore approfondimento istruttorio, ribadisce il parere contrario sulle Pag. 118identiche proposte emendative Pastorella 16.01 e Gianassi 16.02.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2024.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica richiesta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze sono ancora impegnati nella verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 132.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 133.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 134.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto n. 135.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 132, 133, 134 e 135).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvedono alla ripartizione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2019, riferiti all'anno 2018.
  In proposito, ricorda preliminarmente che le disposizioni vigenti in materia prevedonoPag. 119 che una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Quanto all'impiego dei fondi, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrato, da ultimo, dal decreto-legge n. 105 del 2023, ricorda che la quota di gestione statale può essere destinata a cinque categorie di intervento: interventi straordinari per fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica. Segnala che dal prossimo anno si aggiungerà una sesta categoria di intervento, relativa al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Rileva che il piano di ripartizione delle risorse 2022 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale è stato elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le già citate categorie di interventi ammesse a contributo. Segnala come questo sia l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2023, la scelta della categoria di intervento sarà rimessa direttamente al contribuente, sulla base di quanto disposto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Fa presente che, secondo quanto riportato nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a 176,7 miliardi e, come indicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille IRPEF è quindi pari a 1.434.336.721 euro. Segnala che, rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 237.121.752 euro, lo stanziamento definitivo di competenza della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale, è risultato pari a 103,3 milioni di euro, in ragione di decurtazioni effettuate da pregressi interventi normativi che ne hanno ridotto l'autorizzazione legislativa di spesa, destinandone le risorse ad altre finalità. Da tale importo, affluito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125. Le risorse effettivamente disponibili ripartite con gli schemi di decreto in esame risultano pertanto pari a 82.663.441 euro. Tale cifra, in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stata suddivisa in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 16.532.688 euro.
  Fa presente che ai fini del riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale dell'annualità 2022, il Governo ha presentato uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ogni categoria di intervento, ad eccezione della categoria relativa all'edilizia scolastica, per la quale la competenza in merito al riparto è assegnata al Ministero dell'istruzione e del merito, cui vengono trasferite le risorse per essere destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, agli interventi di edilizia scolastica individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, con priorità per quelli che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili.
  Segnala che per le restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2022 è Pag. 120stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
  Riguardo all'ammontare delle risorse prese in considerazione dai decreti di riparto per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria, sottolinea che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità, pari a 16.532.688 euro, si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi erogati negli anni precedenti, di ammontare complessivamente pari a 610.646 euro. Tali risparmi, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono stati riversati sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. In particolare, 22.109 euro sono stati riassegnati alla categoria «Calamità naturali»; 11.491 euro alla categoria «Assistenza ai rifugiati» e 577.046 euro alla categoria «Beni culturali».
  Inoltre, fa presente che la dotazione spettante alla categoria «Conservazione di beni culturali» per l'annualità 2022 è risultata ulteriormente incrementata della somma non esaurita dagli interventi ammessi a contributo per tale categoria lo scorso anno, pari a 16.373.357 euro, riassegnata alla Presidenza del Consiglio per essere ripartita l'anno successivo in favore della medesima categoria, la cui dotazione ha raggiunto pertanto, per il 2022, un importo da ripartire pari a 33.483.091 euro.
  Analogamente, sottolinea come un residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2021 si era determinato anche per la categoria «Calamità naturali». Tale residuo, pari a 66.679 euro, è stato destinato alla ripartizione del 2022. Rileva che la dotazione spettante a quest'ultima categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, ammonta quindi a 16.621.476 euro.
  Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2022 sono pervenute, entro la scadenza del 30 settembre 2022, 316 istanze. Di queste, 166 istanze hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Commissioni tecniche e sono state inserite nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati, per l'anno 2022, per ciascuna categoria. Segnala che le istanze ammesse al finanziamento, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria, sono pari a 124.
  In dettaglio, osserva che delle 138 istanze relative alla categoria «Fame nel mondo», 84 sono state ammesse in graduatoria e 58 progetti sono risultati finanziabili.
  Rileva che delle 42 istanze per la categoria «Conservazione dei beni culturali», 20 sono state ammesse in graduatoria e a finanziamento, di cui 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e altri 8 progetti rientranti nella categoria estranei all'area interessata dal sisma. In proposito, ricorda che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata agli schemi in esame, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria della «Conservazione dei beni culturali», ha previsto che le risorse della categoria siano destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, e che, esaurita la graduatoria di tali interventi, si proceda all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati per la medesima categoria. Delle 35 istanze riferite alla categoria «Calamità naturali», 25 sono state ammesse in graduatoria e i primi 8 progetti sono stati ammessi a finanziamento. Infine, delle 101 istanze relative alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», tutti i 37 progetti ammessiPag. 121 in graduatoria sono risultati finanziabili.
  Riguardo all'assegnazione delle risorse agli interventi ammessi in graduatoria, segnala che all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» e «Conservazione dei beni culturali», tutti gli interventi ammessi in graduatoria sono stati finanziati, ma questi non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna delle due categorie per il 2022. Al contrario, osserva che nel caso delle categorie di intervento «Calamità naturali» e «Fame nel mondo», la dotazione disponibile è risultata sufficiente a finanziare solo parte dei progetti ammessi in graduatoria.
  Come riportato nello schema di decreto relativo alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», segnala che a seguito dell'istruttoria svolta sono risultati finanziabili tutti i 37 interventi ammessi in graduatoria, per un importo complessivo di 4.014.239 euro. Essendo tale cifra inferiore a quella disponibile, pari a 16.544.179 euro, viene a determinarsi un residuo di ripartizione pari a 12.529.940 euro, che può essere distribuito in favore delle altre tipologie di intervento.
  Con riferimento alla categoria «Conservazione dei beni culturali», rileva che nel preambolo dello schema si riporta che, in base alle valutazioni effettuate dalla competente Commissione, tutti i 20 interventi ammessi in graduatoria, 12 correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 8 interventi estranei all'area interessata dal sisma, risultano finanziabili, per un ammontare complessivo di 12.412.491 euro. Fa presente che tale importo non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a 33.483.091 euro, con un residuo non distribuito pari a 21.070.600 euro. Tale importo residuo è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della ratio della norma introdotta dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  Fa presente che, con riferimento alle categorie di intervento la cui dotazione disponibile consente di finanziare solo parte dei progetti ammessi in graduatoria, la Relazione sottolinea che, per la categoria «Calamità naturali», la dotazione disponibile, pari a 16.621.475 euro, consente il finanziamento integrale solo dei primi 8 progetti dei 25 in graduatoria, con una somma residua di 550.192 euro. Poiché tale residuo non consente il finanziamento integrale del progetto collocatosi al nono posto nella graduatoria, per il quale è stato richiesto un contributo di 3.408.797 euro, segnala come si è ritenuto opportuno destinare a tale categoria quota parte del residuo della ripartizione della categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», pari a 2.858.605 euro, al fine di ampliare la platea dei beneficiari e finanziare il progetto collocatosi nono in graduatoria, che altrimenti non risulterebbe sufficientemente e utilmente finanziato. Di conseguenza, sottolinea che la dotazione della categoria «Calamità naturali» raggiunge l'importo definitivo distribuito di 19.480.081 euro.
  Per la categoria «Fame nel mondo», invece, fa presente che la relazione illustrativa sottolinea che non si è ritenuto opportuno ampliarne lo stanziamento 2022, con l'assegnazione di parte dei residui di ripartizione della categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», in quanto la dotazione disponibile per il 2022 consente già il finanziamento di 58 progetti, ai quali si vengono ad aggiungere anche gli altri progetti finanziati con i fondi destinati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, alla quale è assegnata la quota del 20 per cento del totale dello stanziamento dell'otto per mille IRPEF, pari a circa 20,67 milioni di euro. Pertanto, rileva come il residuo che si determina per la categoria «Fame nel mondo», pari a 74.745 euro è assegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio,Pag. 122 per la sua ripartizione nel prossimo anno 2023.
  Segnala che il restante importo residuo della Categoria «Assistenza ai rifugiati», non assegnato alla categoria «Calamità naturali», pari a 9.671.335 euro, è stato destinato anch'esso ad incrementare lo stanziamento del capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini del suo utilizzo nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF dell'anno 2023.
  Fa presente che la relazione sottolinea come tali riassegnazioni risultino coerenti con il nuovo impianto normativo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale che verrà applicato a partire dal riparto 2023, per effetto dell'entrata in vigore del già citato articolo 8 del decreto-legge n. 105 del 2023, che introduce l'ulteriore categoria di interventi del «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», nonché dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 146 del 2019, che consente al contribuente di scegliere la destinazione dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale.
  In considerazione delle somme riportate al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini del loro utilizzo nell'anno successivo, segnala che l'importo assegnato per le finalità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2022 è risultato pari a circa 52,36 milioni di euro.
  Infine, per la ricostruzione dettagliata della normativa che attualmente disciplina la materia, degli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, dei riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passerà alla votazione delle proposte di parere su ciascuno degli atti del Governo all'esame della Commissione.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 132:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria “Fame nel mondo” (Atto n. 132);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 (Atti nn. 132, 133, 134 e 135), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 103.329.302 euro;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 82.663.441,60 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 16.532.688,32 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma Pag. 1231, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 610.645,53 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    per la categoria “Fame nel mondo” non si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti;

    l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pari a 12.529.940,24 euro, è stato ripartito parzialmente, destinando 2.858.604,88 euro alla categoria “Calamità naturali”, per consentire il finanziamento del nono progetto inserito nella graduatoria, che altrimenti non risulterebbe sufficientemente e utilmente finanziato, mentre non sono state attribuite ulteriori risorse alla categoria “Fame nel mondo”, al fine di non determinare uno squilibrio tra le categorie, anche alla luce delle risorse attribuite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    gli importi residui delle categorie “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” e “Fame nel mondo”, pari rispettivamente a 9.671.335,36 euro e 74.745,23 euro, saranno riassegnati al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro ripartizione nel prossimo anno, quando la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sarà ripartita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti;

   rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

    sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 58 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 16.457.943,09 euro;

    a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 74.745,23 euro, che, essendo insufficiente a finanziare integralmente il successivo progetto inserito nella graduatoria, sarà riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della sua ripartizione nel prossimo anno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 132.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 133:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventiPag. 124 relativi alla categoria “Calamità naturali” (Atto n. 133);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 (Atti nn. 132, 133, 134 e 135), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 103.329.302 euro;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 82.663.441,60 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 16.532.688,32 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 610.645,53 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    per la categoria “Calamità naturali” sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 22.108,79 euro;

    l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pari a 12.529.940,24 euro, è stato ripartito parzialmente, destinando 2.858.604,88 euro alla categoria “Calamità naturali”, per consentire il finanziamento del nono progetto inserito nella graduatoria, che altrimenti non risulterebbe sufficientemente e utilmente finanziato, mentre non sono state attribuite ulteriori risorse alla categoria “Fame nel mondo”, al fine di non determinare uno squilibrio tra le categorie, anche alla luce delle risorse attribuite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    gli importi residui delle categorie “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” e “Fame nel mondo”, pari rispettivamente a 9.671.335,36 euro e 74.745,23 euro, saranno riassegnati al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro ripartizione nel prossimo anno, quando la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sarà ripartita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti;

    la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria “Calamità naturali” per l'anno 2022 ammonta a 19.480.080,69 euro;

   rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, sulla Pag. 125base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 19.480.080,69 euro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 133.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 134:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” (Atto n. 134);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 (Atti nn. 132, 133, 134 e 135), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 103.329.302 euro;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 82.663.441,60 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 16.532.688,32 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 610.645,53 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 11.490,60 euro;

    l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati Pag. 126e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 12.529.940,24 euro, è stato ripartito parzialmente, destinando 2.858.604,88 euro alla categoria "Calamità naturali", per consentire il finanziamento del nono progetto inserito nella graduatoria, che altrimenti non risulterebbe sufficientemente e utilmente finanziato, mentre non sono state attribuite ulteriori risorse alla categoria "Fame nel mondo", al fine di non determinare uno squilibrio tra le categorie, anche alla luce delle risorse attribuite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    gli importi residui delle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "Fame nel mondo", pari rispettivamente a 9.671.335,36 euro e 74.745,23 euro, saranno riassegnati al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro ripartizione nel prossimo anno, quando la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sarà ripartita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti;

   rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

    sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 37 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 4.014.238,68 euro;

    a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento e della ripartizione delle somme non utilizzate tra le altre categorie, residua un importo pari a 9.671.335,36 euro, che sarà riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della sua ripartizione nel prossimo anno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 134.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 135:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria “Conservazione dei beni culturali” (Atto n. 135);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 (Atti nn. 132, 133, 134 e 135), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 103.329.302 euro;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 82.663.441,60 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie Pag. 127di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 16.532.688,32 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 610.645,53 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    i risparmi di spesa riassegnati alla categoria “Conservazione dei beni culturali” sono risultati pari a 577.046,14 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2021, per un importo pari a 16.373.356,92 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria “Conservazione dei beni culturali” in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

    la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2022 destinata alla categoria “Conservazione dei beni culturali” ammonta, pertanto, a 33.483.091,38 euro;

    ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante l'approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2022, le risorse della categoria “Conservazione dei beni culturali” sono destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, e successivamente, esaurita la graduatoria di tali interventi, le somme restanti sono destinate agli altri progetti presentati per la medesima categoria;

   rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

    sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 12 istanze di accesso al contributo relative a interventi correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 8 istanze relative ad altri interventi, per un importo complessivo di 12.412.490,54 euro;

    rispetto alle somme assegnate alla categoria “Conservazione dei beni culturali” residua un importo non utilizzato pari a 21.070.600,84 euro, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, è riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 128

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 135.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Atto n. 122.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 5 marzo 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'istruttoria sulle richieste di chiarimento formulate dal relatore riguardanti i profili finanziari del provvedimento è tuttora in corso.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, considerata l'esigenza manifestata della rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.
Atto n. 109.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, essendo pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, la Commissione può pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto in esame.
  Quindi invita la sottosegretaria Albano a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 17 gennaio scorso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari dello schema di decreto legislativo, fa presente che, con riferimento alle novelle recate dall'articolo 1, comma 4, lettera b), la sperimentazione relativa alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e alla realizzazione di progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video si svolgerà negli anni 2024 e 2025.
  Segnala che le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 6 e commi da 8 a 13, al regime delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Divisione IX della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle imprese e del made in Italy potrà provvedere ai relativi adempimenti, che rientrano tra le competenze ad essa attribuite a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
  Sottolinea che le attività connesse al funzionamento del Comitato consultivo interistituzionalePag. 129 con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, introdotto dalla novella di cui all'articolo 1, comma 7, determineranno adempimenti equivalenti a quelli associati al funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dal vigente articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021.
  Evidenzia che l'introduzione, da parte della novella di cui all'articolo 1, comma 16, lettera d), di un termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione non determina aggravi delle procedure o dei carichi di lavoro che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 22, ai sensi delle quali i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a predisporre strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non determinano oneri aggiuntivi a carico dalla RAI, che già assicura adeguati strumenti di assistenza tecnica e idonee procedure di gestione dei reclami.
  In relazione alle novelle introdotte dai commi 29 e 30 dell'articolo 1, che comportano la sottoposizione dei fornitori dei servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audio, anche in via esclusiva, alle attività di regolazione e di vigilanza previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento, rileva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà all'esercizio delle funzioni di propria competenza senza necessità di stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a valere sui contributi versati all'Autorità medesima da parte dei soggetti regolati, ivi compresi i fornitori di contenuti audio, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005.
  Con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 35, lettere b) e c), fa presente che la citata Autorità potrà provvedere all'adozione e all'aggiornamento dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di attività riconducibili a funzioni già attribuite alla competenza della medesima Autorità.
  Assicura che l'esenzione dal pagamento dei diritti amministrativi, disposta dalla novella introdotta dall'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso 11-ter, in favore dei soggetti ivi puntualmente indicati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/22/CONS, non determina conseguenze negative a carico della finanza pubblica, atteso che ai predetti pagamenti non erano stati prudenzialmente associati effetti in termini di maggiori entrate.
  Ritiene infine necessario integrare l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, al fine di prevedere l'espressa abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2021, che detta la disciplina del pagamento dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali, giacché tale ultima disposizione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, risulta superata dalla novella di cui all'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso 11-ter, del provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/Pag. 1301808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle novelle recate dall'articolo 1, comma 4, lettera b), la sperimentazione relativa alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e alla realizzazione di progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video si svolgerà negli anni 2024 e 2025;

    le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 6 e commi da 8 a 13, al regime delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Divisione IX della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle imprese e del made in Italy potrà provvedere ai relativi adempimenti, che rientrano tra le competenze ad essa attribuite a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

    le attività connesse al funzionamento del Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, introdotto dalla novella di cui all'articolo 1, comma 7, determineranno adempimenti equivalenti a quelli associati al funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dal vigente articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021;

    l'introduzione, da parte della novella di cui all'articolo 1, comma 16, lettera d), di un termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione non determina aggravi delle procedure o dei carichi di lavoro che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 22, ai sensi delle quali i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a predisporre strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non determinano oneri aggiuntivi a carico dalla RAI, che già assicura adeguati strumenti di assistenza tecnica e idonee procedure di gestione dei reclami;

    in relazione alle novelle introdotte dai commi 29 e 30 dell'articolo 1, che comportano la sottoposizione dei fornitori dei servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audio, anche in via esclusiva, alle attività di regolazione e di vigilanza previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà all'esercizio delle funzioni di propria competenza senza necessità di stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a valere sui contributi versati all'Autorità medesima da parte dei soggetti regolati, ivi compresi i fornitori di contenuti audio, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005;

    con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 35, lettere b) e c), la citata Autorità potrà provvedere all'adozione e all'aggiornamento dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di attività riconducibili a funzioni già attribuite alla competenza della medesima Autorità;

    l'esenzione dal pagamento dei diritti amministrativi, disposta dalla novella introdotta dall'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso 11-ter, in favore dei soggetti ivi puntualmente indicati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/22/CONS, non determina conseguenze negative a carico della finanza pubblica, atteso che ai predetti pagamenti non Pag. 131erano stati prudenzialmente associati effetti in termini di maggiori entrate;

    appare necessario integrare l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, al fine di prevedere l'espressa abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2021, che detta la disciplina del pagamento dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali, giacché tale ultima disposizione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, risulta superata dalla novella di cui all'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso 11-ter, del provvedimento in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso comma 3, sostituire le parole: per il triennio 2023-2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025 e sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  All'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è abrogato.»

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 126.
(Rilievi alle Commissioni VII e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI, relatrice, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il nuovo regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge n. 508 del 1999.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 di cui viene corrispondentemente disposta l'abrogazione, lo schema di regolamento sulle procedure e le modalità di programmazione e reclutamento del personale – docente, ricercatore, nonché amministrativo e tecnico – delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il provvedimento è assistito, altresì, da una clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 19. Fa presente che le norme, tra l'altro, intervengono sulla disciplina dell'abilitazione artistica nazionale che costituisce requisito per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e il cui conseguimento non dà diritto all'assunzione in ruolo. Rileva che, ai fini del riconoscimento delle abilitazioni, vengono previste presso le Istituzioni, per ciascun settore concorsuale, delle Commissioni di valutazione che operano nelle strutture e col supporto di segreteria delle medesime Istituzioni nei limiti delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala che ai componenti delle Commissioni non Pag. 132spettano compensi e rimborsi spese comunque denominati, che quelli che svolgono attività di docenza presso le Istituzioni sono esentati, a richiesta, dall'attività didattica per tutta la durata dell'impegno e che, in tal caso, le Istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento della medesima attività didattica, di cui all'articolo 2. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce della predetta espressa esclusione di compensi e rimborsi spese ai Commissari e considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che conferma che degli oneri a tale riguardo sostenuti dalle Istituzioni si terrà conto in sede di ripartizione tra le medesime dei fondi di funzionamento AFAM.
  Con riferimento agli oneri relativi agli incarichi di supplenza in sostituzione dei commissari docenti, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che questi graveranno sul bilancio delle singole istituzioni interessate e, in particolare, sulle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca; ciò in quanto il rimborso delle spese per supplenza non è garantito dal Ministero, essendo al contrario vincolato alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. A tale riguardo andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione con specifico riguardo alla compensatività degli effetti finanziari relativi ai maggiori oneri per personale supplente da un lato e alle richiamate risorse proprie di bilancio derivanti da attività in favore di terzi e dalla contribuzione studentesca dall'altro. Rappresenta che vengono, altresì, dettate disposizioni in materia di programmazione del reclutamento del personale – docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato –, in funzione dell'accertato fabbisogno, nei limiti della dotazione organica e, con specifico riguardo al reclutamento a tempo indeterminato, nell'ambito del budget assunzionale come definito annualmente dai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno precedente, calcolati secondo i parametri di costo medio equivalente (COE) riferiti a ciascuna qualifica come riportati nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare considerate le ipotesi e i parametri assunti dalla relazione tecnica che, ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali nei termini di cui alle suddette tabelle, riferisce che questi sono analoghi a quelli previsti per le università statali, e consentiranno alle istituzioni AFAM di esercitare l'autonomia loro riconosciuta assicurando al contempo il controllo della spesa per le finalità del reclutamento. Con riguardo al reclutamento delle specifiche categorie di personale individuate dal provvedimento viene previsto che quello dei docenti, di cui all'articolo 8, e dei ricercatori, di cui all'articolo 6, a tempo indeterminato possa essere preceduto da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni mediante la nomina di una Commissione tecnica di valutazione, di cui all'articolo 4. Fa presente che ulteriori Commissioni vengono previste, con funzioni giudicatrici, nell'ambito della procedura di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'articolo 6, e dei docenti a tempo indeterminato, di cui all'articolo 8. Rileva che l'articolo 7 disciplina, altresì, il transito dei medesimi ricercatori AFAM a tempo indeterminato nell'ambito della docenza. Vengono quindi disciplinate le modalità di reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato prevedendo, tra l'altro, il ricorso a specifiche Commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 9, nonché la possibilità di ricorrere – con oneri a carico del bilancio delle rispettive istituzioni – a incarichi di insegnamento a tempo, di durata massima di un anno accademico rinnovabili fino ad un massimo di quattro anni o cinque anni in ulteriori specifici casi, in relazione ad esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, di cui all'articolo 10. È analogamente consentito stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente, di cui all'articolo 11. Viene, altresì, disciplinato il reclutamento del personale Pag. 133amministrativo e tecnico prevedendo, tra l'altro, che i bandi di concorso siano preceduti dalle procedure di mobilità. Per la valutazione delle relative domande di mobilità viene prevista la nomina di una Commissione tecnica. Inoltre, le istituzioni possono, con riferimento alle Aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le Aree nell'ambito di procedure affidate a una Commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate. Per quanto concerne la formazione delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento viene fatto rinvio alla vigente normativa prevista con riferimento alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14. Quanto al ricorso alle suddette Commissioni, osserva che solo alcune trovano riscontro nell'ambito dell'assetto vigente – le Commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato, di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, e del personale ATA, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, rappresenta che in nessuno dei predetti casi viene esplicitata la natura gratuita o onerosa della partecipazione dei Commissari alle attività delle Commissioni medesime né il regime degli eventuali rimborsi spese, peraltro con esclusivo riferimento alla Commissione giudicatrice per il personale ATA la norma si limita ad effettuare il rinvio alla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche. Sul punto, osserva, inoltre, che nell'assetto vigente, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2019 con riguardo alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato prevede il ricorso a Commissioni giudicatrici, per i cui componenti non sono previsti compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni. Tanto premesso, andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità della disposizione e pertanto a ricondurre gli eventuali oneri derivanti dalle attività dei Commissari nelle suddette Commissioni nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alle Istituzioni AFAM, valutando l'opportunità di inserire nel testo specifiche clausole di neutralità finanziaria, analogamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2019. Quanto al transito dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato nell'ambito della docenza, di cui all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che tale transito venga comunque disposto nell'ambito e nei limiti dei budget assunzionali disponibili a normativa vigente. In merito all'articolo 10, che consente incarichi di insegnamento a tempo, di durata massima di un anno accademico rinnovabili fino ad un massimo di quattro anni o cinque anni in ulteriori specifici casi, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, rileva l'opportunità di acquisire una valutazione circa la compatibilità della stessa con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni; ciò al fine di escludere, in particolare, effetti di onerosità indiretta derivanti da eventuali profili sanzionatori discendenti dalla medesima norma e soprattutto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri legati all'eventuale stabilizzazione del personale interessato. Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle medesime disposizioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 2 prevede che per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, nominata per l'espletamento delle procedure di conferimento dell'abilitazione artistica nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Infine, segnala che l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del regolamento in esame Pag. 134non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, allo scopo di assicurare la precettività della disposizione, appare necessario, a suo avviso, modificare la formulazione del primo periodo del comma 1 del citato articolo 19, prevedendo che dall'attuazione dello schema di regolamento in esame non «devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL (in videoconferenza), UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI e UNCEM, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.20.