CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2024
263.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, invita la relatrice Matera a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, illustra il provvedimento in esame.
  Al riguardo evidenzia che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate in Commissione Agricoltura, si compone di 3 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2).
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 1, che prevede che alle attività di ippicoltura si applichino le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Il comma 4 considera connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali Pag. 73e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; promozione e insegnamento delle attività di mascalcia. Il comma 5 prevede che, se le attività di cui al menzionato comma 3 siano svolte a favore di terzi, il reddito da esse derivanti è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, un coefficiente di redditività del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 – TUIR). Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento, ai sensi del comma 6.
  Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8). Rammenta che l'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e, infine, l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie, quantificando gli oneri derivanti dall'articolo 1 in 5 milioni di euro annui e disponendo che a essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
  Rileva infine che il provvedimento in esame, per quanto attiene ai profili fiscali, presenta numerose criticità. In primo luogo, l'articolo 1 prevede una generalizzata applicazione alle attività di ippicoltura, come ivi definite, dell'insieme delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo; inoltre, la definizione di ippicoltura risultante dal testo approvato dalla Commissione di merito appare travalicare i confini delineati dal sistema fiscale con riferimento all'attività agricola, oggetto di regime fiscale agevolato. Le norme in esame rischiano inoltre di estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto per le imprese agricole, anche ad attività commerciali operanti in settori diversi, quali il turismo, lo sport e la ricerca scientifica. Ritiene pertanto opportuno circoscrivere la nozione di ippicoltura a fini fiscali ad attività che rientrino a pieno titolo tra le attività agricole, applicando in misura selettiva e mirata le agevolazioni previste; inoltre, come già evidenziato, osserva che l'istituzione di una nuova aliquota IVA agevolata al 5,5 per cento rischia di non rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in ordine al numero di aliquote IVA agevolate e al novero dei beni e servizi assoggettabili alle medesime.
  Evidenzia dunque l'opportunità che al parere espresso dalla Commissione siano apposte alcune osservazioni.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel condividere le criticità evidenziate dalla relatrice, riterrebbe opportuno che i rilievi formulati fossero espressi nella forma di condizioni anziché di osservazioni.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, condivide quanto evidenziato dal Governo e formula dunque una proposta di parere favorevole con condizioni, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere formulata, in quanto ritiene meritevole circoscrivere il perimetro delle attività cui si applicano le agevolazioni fiscali previste per l'agricoltura, circostanza che tutela coloro che svolgono onestamente la propria attività imprenditoriale. Chiede alcuni chiarimenti in ordine alla permanenza, alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, del divieto di destinazione alla filiera alimentare di equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, rileva che tra le condizioni apposte al parere Pag. 74vi è l'assoggettamento ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento delle sole cessioni di equidi non destinati alla produzione di alimenti, fermo restando il divieto menzionato dal collega Stefanazzi, previsto all'articolo 1, comma 8 del provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni, formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.