CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2024
263.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 329 Gadda, recante: «Disciplina dell'ippicoltura»;

   preso atto che l'articolo 1 del provvedimento prevede una generalizzata applicazione alle attività di ippicoltura, come ivi definite, dell'insieme delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo;

   osservato che la definizione di ippicoltura risultante dal testo approvato dalla Commissione di merito appare travalicare i confini delineati dal sistema fiscale con riferimento all'attività agricola, oggetto di regime fiscale agevolato;

   preso atto che le norme in esame rischiano di estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto per le imprese agricole, anche ad attività commerciali operanti in settori diversi, quali il turismo, lo sport e la ricerca scientifica;

   rilevata pertanto l'opportunità di circoscrivere la nozione di ippicoltura a fini fiscali ad attività che rientrino a pieno titolo tra le attività agricole, applicando in misura selettiva e mirata le agevolazioni previste;

   preso atto che il comma 6 dell'articolo 1 istituisce una nuova aliquota IVA agevolata al 5,5 per cento, da applicare alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla proposta medesima, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera;

   richiamata sul punto l'esigenza di rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in ordine al numero di aliquote IVA agevolate e al novero dei beni e servizi assoggettabili alle medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) provveda la Commissione di merito ad escludere dal novero delle attività di ippicoltura cui si applicano le agevolazioni fiscali per l'agricoltura le seguenti attività:

    l'allevamento svolto in forma imprenditoriale;

    quelle aventi ad oggetto gli equidi che hanno raggiunto la maturità e, previa selezione, sono avviati all'esercizio agonistico e l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione;

    la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre;

    la gestione di scuole di equitazione o l'utilizzo dell'equide per scopi sociali;

    la gestione di equidi per conto terzi, anche non allevatori;

    la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie;

   2) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 5 dell'articolo 1, al fine di circoscrivere la determinazione agevolata del reddito imponibile prevista dall'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle seguenti attività:

    la doma, l'addestramento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

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    l'utilizzo dell'equide per ippoterapia;

    la gestione e il mantenimento di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

    le attività di mascalcia;

   3) provveda la Commissione di merito a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle attività di ippicoltura solo se dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso che utilizzano o possono utilizzare il fondo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 34-bis del medesimo decreto n. 633 del 1972 alle attività connesse a quella di ippicoltura se dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

   4) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 6 dell'articolo 1, assoggettando ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sole cessioni di equidi non destinati alla produzione di alimenti;

   5) provveda la Commissione di merito a specificare che, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività che comprendono, nell'ambito dell'allevamento, la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento ai sensi dell'articolo 2135, commi 1 e 2, del codice civile.