CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2024
263.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 13

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO

  La Commissione II,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

    in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

    l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

    l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

    l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

    l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

    l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

    l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

    l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

    l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

    l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile e deposito di idonea documentazione;

    l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

    l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

    l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

    l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistratiPag. 14 ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

    l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

    l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

    gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

   preso atto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio in data 17 gennaio 2024,

   rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

Pag. 15

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

PARERE APPROVATO

  La Commissione II,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 71 del 2022, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge;

    in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

    l'articolo 1 interviene in materia di tabelle degli uffici giudicanti;

    l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sui consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di partecipazione dei componenti non togati alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, dando loro la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni, nonché di esprimere il voto nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

    l'articolo 3 introduce tra i compiti della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo;

    l'articolo 4 interviene sulla predisposizione del progetto organizzativo degli uffici del pubblico ministero di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006;

    l'articolo 5 riguarda l'accesso in magistratura, nonché la valutazione di professionalità e la progressione economica, disciplinando il fascicolo personale del magistrato, il procedimento di valutazione, l'espressione dei giudizi positivi e negativi nonché le relative conseguenze e quindi il conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi;

    l'articolo 6 modifica la disciplina sulla formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza, consentendo l'accesso anche agli studenti che hanno superato gli esami ma non abbiano ancora conseguito la laurea, lasciando il conseguimento della laurea come titolo di preferenza;

    l'articolo 7 interviene, tra le altre, sulle disposizioni riguardanti la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con specifico riguardo al conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo e di numero dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (3 in luogo dei 2 attualmente previsti), nonché ai criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione medesima;

    l'articolo 8 reca disposizioni transitorie;

    l'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria,

   rilevato che:

    1. l'articolo 1, comma 1 lettera c), della citata legge n. 71 del 2022, delega il Pag. 16Governo ad adottare decreti legislativi in relazione «alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza» e che il requisito dell'idoneità psico-fisica e attitudinale all'impiego è già richiesto per l'accesso a funzioni di particolare rilevanza, appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

    2. l'articolo 5, comma 2, lettera a), capoverso «Articolo 10-bis, comma 2, lettere c) e d)» prevede che nel fascicolo per la valutazione del magistrato siano inseriti «gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno; [...] i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura»; al riguardo appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione;

    3. l'articolo 5, che reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, potrebbe essere integrato con una novella dell'articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del citato decreto n. 160, al fine di consentire che siano ammessi al concorso per esami anche i candidati che non siano stati dichiarati per cinque volte non idonei nel concorso, in luogo del limite attuale di tre volte;

   preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 24 gennaio 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in relazione all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente disposizione: «all'articolo 2, comma 2, lettera b-ter, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: “tre volte”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque volte”»;

   c) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante:

   «Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura»,

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 110) reca disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e) della legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario), in attuazione della legge Delega n. 71 del 2022;

   considerato che:

    la richiamata legge delega contiene disposizioni volte a riformare l'ordinamento giudiziario, prevedendo, da un lato, una delega al Governo, individuando principi e criteri direttivi e, dall'altro, norme immediatamente precettive;

    in particolare, la delega mira alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità; alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura; nonché al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

   considerato, in particolare, che:

    l'articolo 2 dello schema di decreto in commento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge delega, reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, prevedendo, segnatamente, che i componenti non togati (avvocati e professori universitari) abbiano facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, previo accesso alla documentazione necessaria (comma 1-bis);

    il comma 1-ter prevede, inoltre, che qualora il Consiglio nazionale forense abbia segnalato fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità (articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 160 del 2006, inserito dall'articolo 5 dello schema in commento) e abbia deliberato che questi debbano comportare una valutazione positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato debba esprimere il proprio voto in senso conforme;

    nel caso in cui il componente avvocato non intenda conformarsi alle indicazioni del Consiglio nazionale forense, il consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di 10 e non più di 30 giorni dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense, in modo da consentire a Pag. 18quest'ultimo di procedere a una nuova deliberazione, in conformità alla quale il componente avvocato esprime il proprio voto;

    se il Consiglio nazionale forense non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta del consiglio direttivo, si intende confermata la precedente indicazione;

    all'articolo 16, allo stesso modo, si stabilisce che i componenti avvocati dei Consigli giudiziari abbiano facoltà di partecipare alle deliberazioni, esprimendo un voto, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

    tuttavia, le richiamate disposizioni (articoli 2 e 16) non prevedono in modo chiaro ed inequivocabile quali siano le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense rispetto all'espressione del voto dell'avvocato componente del consiglio direttivo;

    l'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, sotto altro profilo, reca talune modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 in materia di prove del concorso per l'accesso in magistratura. In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina della prova scritta, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, mentre la lettera b) interviene sulla disciplina della prova orale, modificando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

    il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge delega, delegava il governo a prevedere: «una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera». Tuttavia, le modifiche proposte si limitano a sostituire il diritto fallimentare con il diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea, pertanto, non è stata operata alcuna riduzione di materie e non è stato di conseguenza dato seguito al relativo criterio di delega;

    l'articolo 5 comma 2, lettera a) – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), – nell'ambito della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ha, inoltre, inserito in relazione all'indicatore della capacità del magistrato, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio. In base al vigente comma 2, la valutazione di professionalità attiene a quattro parametri: alla capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Ai fini della valutazione di professionalità non si tiene conto – in nessun caso – dell'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove al fine di non compromettere la libera interpretazione delle norme nonché l'indipendenza del giudizio del magistrato;

    secondo la nuova formulazione della lettera a) – invece – possono costituire gravi anomalie: il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;

    si consideri, tuttavia, che la lettera h) della legge delega, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del richiamato decreto legislativo, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 prevede «l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la Pag. 19documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione»;

    l'articolo 46-quater (introdotto sempre dall'articolo 5), in l'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fissa il principio generale secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi siano trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno la precedenza. Il comma 3 del richiamato articolo introduce, inoltre, delle deroghe nei casi in cui la decisione definitiva sulla procedura precedente sia preclusa da motivi oggettivi e nei casi in cui sussista una situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, determinata dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento, oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio;

    sotto altro profilo, il nuovo articolo 46-quinquies, – introdotto sempre dall'articolo 5 in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – prevede che, la commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, durante la fase di trattazione del procedimento per la copertura dei posti direttivi, debba procedere all'audizione di tutti i candidati. Tuttavia, se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno;

   considerato, in fine, che:

    in relazione al provvedimento in oggetto, il Relatore avrebbe presentato una proposta di parere favorevole avente quale osservazione la possibilità di prevedere l'introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

    tale osservazione contenuta nel parere di maggioranza sembrerebbe esorbitare rispetto a quanto disposto dalla legge delega 17 giugno 2022, n. 71. Il principio di conformità tra la legge delegante e quella delegata è stato riconosciuto fin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 1957. Il controllo di conformità della legge delega, in rapporto al conseguente decreto legislativo, deve sottintendere un duplice confronto: il primo relativo all'oggetto e ai principi e criteri direttivi indicati dal legislatore delegante e il secondo in capo all'organo delegato, il quale dovrà necessariamente attenersi ad un significato compatibile con i principi e criteri direttivi indicati nella delega (sentenza n. 210 del 2015). I principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega, oltre a costituire la base ed il limite delle norme delegate, rappresentano anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; vanno quindi riletti avendo riguardo alla ratio complessiva della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si iscrivono (sentenza n. 59 del 2016). Tuttavia per quanta ampiezza possa essere riconosciuta al legislatore delegato, il suo libero apprezzamento deve necessariamente essere vincolato ai margini di quanto espresso dal delegante, infatti le disposizioni del decreto legislativo non potranno mai assurgere ad autonomi principi o criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli previsti in origine, in quanto ultronei rispetto ad una legislazione vincolata, qual è per definizione, la legislazione su delega (sentenza n. 340 del 2007);

    le medesime considerazioni possono valere, sotto altro profilo, anche in merito all'osservazione contenuta nella lettera b) del parere di maggioranza, che sembra esorbitare rispetto a quanto disposto dalla legge delega 17 giugno 2022, n. 71, in quanto – al netto del merito – rappresenta un eccesso di delega, posto che attribuisce al Governo l'opportunità di estendere da 3 a 5 volte le possibilità di accesso Pag. 20al concorso in magistratura, modificando l'articolo 2 comma 2 lettera b-ter) del decreto legislativo n. 160 del 2006,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 in relazione alle modifiche all'articolo 8 e all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in merito alla partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, chiarire esplicitamente che, in assenza di segnalazione di fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità recepiti in una conseguente deliberazione del Consiglio Nazionale Forense o del Consiglio dell'ordine territorialmente competente, il componente avvocato non possa esprimere alcun voto.

  Conseguentemente, nel richiamato caso, si specifichi, altresì, che sia impedito l'accesso alla documentazione relativa al magistrato, in quanto verrebbe meno la necessità di avere cognizione dei fatti a quest'ultimo relativi;

   b) all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativo alla valutazione di professionalità – come novellato dall'articolo 5 del presente decreto, – al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari alla luce del provvedimento definitivo ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari.
   Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il reiterato rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la reiterata riforma e il reiterato annullamento delle decisioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, totale mancanza di motivazione, l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato e sempre che si rilevino fatti di particolare gravità»;

   c) con riferimento al nuovo articolo 46-quater, introdotto dall'articolo 5, si specifichi il contenuto dei «motivi oggettivi» che giustificherebbero una deroga, attraverso una casistica specifica, in quanto tale locuzione appare eccessivamente generica e foriera di incertezze interpretative;

   d) per quanto riguarda l'articolo 46-quinquies, introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, si elimini la deroga che consente l'audizione di soli tre candidati, nel caso in cui il numero di candidati superi le 5 unità, atteso che la suddetta previsione non sembra allinearsi pienamente a quanto contenuto nella legge delega, in cui la deroga alla regola per cui tutti i candidati devono essere auditi sarebbe ammessa esclusivamente ove il numero dei candidati sia eccessivamente elevato;

   e) escludere l'approvazione di qualsivoglia strumento normativo volto a consentire la previsione di test psicoattitudinali da effettuarsi ai candidati in ingresso nei ruoli della magistratura e, nel caso di specie, evitare di adeguare il testo del decreto legislativo in materia di Riforma ordinamentale della magistratura, all'osservazione indicata dal Relatore, al fine di scongiurare ipotetici giudizi di costituzionalità in ragione dell'evidente non conformità della legge delegante rispetto a quella delegata.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.