CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 febbraio 2024
259.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM».
Atto n. 126.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame dell'atto del Governo n. 126, recante lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM». Avverte, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 22 marzo prossimo.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VII Commissione riferisce che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», emanato in attuazione dell'articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  Ricorda, preliminarmente, che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai sensi della citata legge n. 508 del 1999, sono le seguenti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Pag. 21Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
  Evidenzia, inoltre, che l'esigenza di intervenire sul sistema di reclutamento delle istituzioni AFAM è avvertita da oltre venti anni: l'attuale sistema, censurato anche dall'Unione Europea (procedura d'infrazione 2014/4231), è caratterizzato da una forte componente di lavoro a tempo determinato, sia sul fronte del personale docente che sul fronte del personale tecnico-amministrativo, e da una scarsa attenzione all'elemento del merito dei candidati, sia per quanto riguarda le procedure di reclutamento iniziali a tempo determinato, espletate a livello di singola istituzione AFAM e solo sulla base dei titoli, che per quanto riguarda la successiva stabilizzazione, operata dal Ministero dell'università e della ricerca solo in base all'anzianità del servizio prestato a tempo determinato.
  Ricorda quindi che una prima attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sul fronte del reclutamento delle istituzioni AFAM è stata operata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui concreta applicazione però, inizialmente prevista per l'anno accademico 2020/2021, è stata poi progressivamente rinviata, nel corso degli ultimi anni, di anno accademico in anno accademico, avendo ricevuto un giudizio sostanzialmente negativo sia da parte dei rappresentanti delle istituzioni AFAM che delle organizzazioni sindacali.
  Evidenzia che negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, anche su impulso dell'apposito Tavolo di lavoro istituito nel 2020, diverse norme hanno modificato l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, proprio nella parte in cui definisce i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti attuativi in materia di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Osserva che è proprio dalle citate modificazioni che scaturiscono i principali elementi di innovazione che caratterizzano lo schema di decreto che le Commissioni riunite si apprestano ad esaminare, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 1999, suo diretto predecessore. Essi riguardano in particolare:

   l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale, quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti;

   l'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, del profilo professionale del ricercatore;

   la previsione di un ciclo di reclutamento dalla durata corrispondente a quella dell'offerta formativa, tale da non ingenerare ritardi cronici;

   la riforma della mobilità del personale, in modo da renderla compatibile con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM;

   l'istituzione delle cattedre a tempo definito;

   previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

  Venendo al contenuto specifico del provvedimento, rileva che esso si compone di 19 articoli, e reca in allegato 2 tabelle.
  L'articolo 1 reca le definizioni dei principali concetti ricorrenti nel testo dello schema di decreto.
  L'articolo 2 reca la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti, e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle istituzioni AFAM. La durata dell'abilitazione è fissata in nove anni. L'articolo 2 definisce inoltre il quadro giuridico di fondo sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e le modalità di costituzione delle commissioni giudicanti.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni Pag. 22AFAM, stabilendo che tale attività consiste nella redazione di piani triennali. Esso fissa i limiti che la spesa per il reclutamento non può superare, corrispondenti, per ciascun anno accademico, al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno accademico precedente, e determina i margini di autonomia di cui godono le istituzioni AFAM nella predisposizione del proprio fabbisogno di personale, attribuendo loro talune facoltà in termini, ad esempio, di conversione dei posti vacanti da una categoria professionale all'altra o da un settore artistico-disciplinare all'altro. Tra le facoltà innovative attribuite alle istituzioni, vi è quella di istituire cattedre a tempo definito, caratterizzate da un impegno orario dimezzato rispetto a quelle a tempo pieno.
  L'articolo 4 reca il ciclo del reclutamento e della mobilità delle istituzioni AFAM. In particolare, disciplina la scansione cronologica dei vari passaggi in cui si articolano l'attività di programmazione e di esecuzione delle procedure di reclutamento nel corso dell'anno, nonché le rinnovate procedure di mobilità del personale, chiarendo che esse debbano svolgersi prima di quelle di reclutamento.
  L'articolo 5 prevede che le istituzioni AFAM possano mettere in atto collaborazioni tra loro nelle procedure di reclutamento del personale, tramite la stipulazione di specifiche convenzioni.
  L'articolo 6 reca la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella redazione dei regolamenti con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami. Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 90 per cento del punteggio, mentre il restante 10 per cento è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.
  L'articolo 7 prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione sia reclutato dall'istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.
  L'articolo 8 prevede che le istituzioni AFAM disciplinino, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di determinati criteri e modalità. Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 75 per cento del punteggio, mentre il restante 25 per cento del punteggio è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.
  L'articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante procedure selettive, effettuate per soli titoli, disciplinate con proprio regolamento, da redigere attenendosi a determinati criteri e modalità.Pag. 23
  L'articolo 10 prevede che, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM provvedano, con oneri a carico del proprio bilancio, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi.
  L'articolo 11 prevede che, per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni AFAM possano stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca.
  L'articolo 12 disciplina i casi e le procedure relativi ai transiti a domanda dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare.
  L'articolo 13 stabilisce i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario.
  L'articolo 14 disciplina il reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, anche con riferimento al contenuto dei bandi di concorso, e prevede la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell'area di destinazione (nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche); tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico.
  L'articolo 15, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle istituzioni AFAM, pena l'invalidità delle medesime procedure, l'ulteriore obbligo di pubblicazione anche sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca e sul sito internet ufficiale dell'istituzione AFAM.
  L'articolo 16 prevede l'attribuzione delle funzioni di bibliotecario ai docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale», che, alla data di entrata in vigore del regolamento in esame, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni. Al contrario, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente, nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio.
  L'articolo 17, composto da 21 commi, reca un complesso di disposizioni finali e transitorie.
  L'articolo 18 reca l'abrogazione decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché l'abrogazione o la cessazione dell'efficacia limitatamente al comparto AFAM, di ulteriori norme incompatibili con lo schema di decreto medesimo. Le abrogazioni e le disapplicazioni in parola decorrono dall'anno accademico 2024/2025.
  L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del regolamento in esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.