SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.10.
Pag. 54Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976 cost.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, reca modifiche allo Statuto speciale della medesima regione, adottato con la legge costituzionale n. 1 del 1963.
Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di una relazione tecnica redatta a cura del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale si limita ad affermare che la presente proposta di legge costituzionale non comporta oneri finanziari.
Ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, che si compone di dieci articoli.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il testo dell'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'individuazione delle materie di competenza legislativa concorrente della Regione, sostituendo il riferimento all'edilizia popolare con quello all'edilizia residenziale pubblica.
Sottolinea che l'articolo 1 introduce la possibilità di istituire, mediante legge regionale, nuovi enti di area vasta ai quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 2, sono attribuite funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e ulteriori funzioni conferite con legge regionale. Rileva che in questo modo si consente di costituire nuovi enti di area vasta, a seguito della soppressione delle province disposta, per la Regione Friuli Venezia Giulia, dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1. Osserva che l'articolo 4 consente al Consiglio regionale di assegnare a tali enti una quota delle entrate regionali al fine di adeguarne le finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Evidenzia, quindi, che l'articolo 5 demanda alla legge regionale la disciplina degli enti di area vasta, con riferimento in particolare alla loro prima istituzione, alle circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, alle funzioni, alla forma di governo e alle modalità di elezione diretta degli organi. Da ultimo, l'articolo 7 della proposta prevede che agli enti di area vasta si applichino, in quanto compatibili, le norme di attuazione dello Statuto previste per gli enti locali.
Per quanto riguarda le altre disposizioni del provvedimento, rileva che l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, nel sostituire l'articolo 8 dello Statuto, attribuisce alla Regione, oltre alle funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, anche funzioni di programmazione, prevedendo che l'esercizio di tali funzioni sia conforme ai principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto medesimo.
Segnala poi che l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul procedimento di approvazione della legge regionale di definizione della forma di governo della Regione, di cui all'articolo 12 dello Statuto, rimettendo integralmente alla legge regionale la disciplina della sottoposizione di tale legge a referendum, mentre allo stato lo Statuto fissa i requisiti per la richiesta, prevedendo che essa sia formulata da un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
Fa presente che l'articolo 3 introduce un numero fisso di consiglieri regionali, pari a quarantanove, in luogo di quanto attualmente previsto dall'articolo 13 dello Statuto, secondo il quale il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale. Al riguardo, ricorda che nella presente legislatura regionale i componenti del Consiglio regionale sono quarantotto, mentre nella Pag. 55precedente legislatura i componenti erano quarantanove.
Constata, infine, che l'articolo 6 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni dello Statuto, riguardanti i controlli ex ante del Governo sulle leggi regionali e i poteri legislativi e amministrativi della regione in materia di controlli sugli atti degli enti locali, che risultano superate a seguito della riforma costituzionale del 2001.
Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, nel prendere atto del rango costituzionale delle disposizioni in esso contenute, non rileva elementi di criticità, anche considerando che alla disciplina dell'istituzione degli enti di area vasta, delle modalità per la loro elezione e all'eventuale assegnazione di entrate regionali in loro favore si provvederà con successivi provvedimenti legislativi regionali.
Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo se la Ragioneria generale dello Stato abbia espresso un parere riguardo agli effetti finanziari dell'articolo premissivo 01 del provvedimento, concernente la sostituzione del riferimento all'edilizia popolare con quello all'edilizia residenziale pubblica tra le materie di competenza legislativa concorrente dalla regione Friuli Venezia Giulia, nonché agli effetti finanziari dell'articolo 6 che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni dello Statuto speciale. Con riguardo a quest'ultimo articolo, chiede se l'abrogazione, da esso prevista, dell'articolo 29 dello Statuto speciale, riguardante i controlli del Governo sulle leggi regionali, non faccia venire meno la possibilità per il Governo di impedire l'approvazione di leggi regionali suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Dell'Olio, conferma che sul provvedimento è stato acquisito l'avviso della Ragioneria generale dello Stato e che le disposizioni dell'articolo 01 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Riguardo all'articolo 6, invece, ricorda che i controlli preventivi del Governo sulle leggi regionali sono stati abrogati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda l'impugnazione da parte del Governo dell'articolo 96 della legge di bilancio per il 2023 della regione Puglia, riguardante l'elezione del consiglio regionale.
La sottosegretaria Lucia ALBANO osserva, con riferimento a quanto rappresentato dal deputato Dell'Olio, che nel caso citato si trattava di un ricorso in via principale per illegittimità costituzionale, presentato dal Governo successivamente all'entrata in vigore della legge regionale menzionata.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il testo originario del disegno di legge, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che hanno modificato e integrato il provvedimento in esame, non risultano corredati di relazione tecnica.Pag. 56
Passando ad esaminare le disposizioni del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una più puntuale disamina dei relativi profili finanziari, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, comma 1, lettera b), il quale, nell'aggravare il regime sanzionatorio riferito alla guida in stato di alterazione determinato dall'assunzione di stupefacenti, modifica, tra l'altro, mediante la sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 187 del codice della strada con un nuovo testo, le modalità di acquisizione dei campioni biologici del conducente fermato per accertamenti da parte degli organi della polizia stradale. Al riguardo, evidenzia che la novella del suddetto comma 2-bis espunge dal testo vigente della medesima norma la previsione che demanda all'adozione di un decreto interministeriale la definizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità di effettuazione dei suddetti accertamenti, nonché delle caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Sul punto, pur considerato che la relazione tecnica riferisce che tali accertamenti sono già svolti dalle amministrazioni competenti che vi provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo del comma 2-bis, come novellato dalla norma in esame, un'espressa previsione di invarianza finanziaria, analogamente a quanto già previsto nel testo della disposizione vigente.
Relativamente all'articolo 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica. Con decreto sono definiti i termini e le modalità per l'iscrizione al registro nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve frequentare per confermare la validità dell'iscrizione. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'istituzione del registro possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica relativi alla eventuale dotazione informatica occorrente e alla necessità di assicurare gli adempimenti connessi alla sua gestione. Infine, osserva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire in proposito un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
In riferimento all'articolo 6, segnala che le disposizioni in esame modificano alcune norme del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, relative all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. In particolare, con disposizioni introdotte in sede referente è previsto che nei casi di accertamento con dispositivi di controllo automatico di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino ad un'ora, si applichino le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. In secondo luogo, si prevede l'applicazione di una sola sanzione per ciascun giorno se sono accertate violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto. In terzo luogo, si prevede, altresì, che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, con i dispositivi elettronici, debba essere attivato solo in casi ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree. Infine, è esteso il novero dei casi in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. È previsto, altresì, che i dispositivi di telerilevamentoPag. 57 possano accertare contemporaneamente due o più violazioni. È stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata per alcune violazioni su autostrade o strade extraurbane principali. In questo caso, se le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada, come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Con decreto interministeriale sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni che prevedono la sospensione della patente di guida sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile.
Al riguardo, con particolare riferimento alle violazioni plurime accertate con dispositivo automatico di controllo, introdotte nel corso dell'esame in sede referente e non considerate dalla medesima relazione tecnica, reputa utile acquisire conferma dal Governo riguardo all'assenza di effetti per la finanza pubblica. Riguardo all'estensione delle modalità di rilevazione dell'assenza di copertura assicurativa dei veicoli, introdotta in sede referente, mediante l'accesso all'elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai comuni e ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale, rileva, inoltre, la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che eventuali interventi relativi alla dotazione informatica dei soggetti pubblici interessati siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, osserva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire in proposito un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
In relazione all'articolo 6-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua, possano essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato. Rileva che viene previsto, in via sperimentale e transitoria, che possono essere utilizzate, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apparecchiature corredate di specifiche certificazioni. Al riguardo, rileva come appaia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che eventuali adempimenti aggiuntivi in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricato di approvare o omologare le attrezzature o di esaminare quelle per le quali è richiesto l'utilizzo in via provvisoria, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In riferimento all'articolo 6-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono l'articolo 80-bis al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di campagne di richiamo di sicurezza. Osserva che il nuovo articolo prevede che i costruttori dei veicoli garantiscano l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione ai veicoli di categoria M, N od O, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Constata che l'operatore economico che, dopo una campagna di richiamo, riscontri che su un veicolo non sono ancora state effettuate le misure correttive, inserisce i relativi dati nell'elenco telematico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'inosservanza di tali obblighi è punita con sanzioni amministrative pecuniarie, mentre la circolazione con un veicolo presente nell'elenco telematico è punita con le sanzioni previste per la circolazione con un veicolo non in regola con le norme sulla revisione. Al riguardo, in merito alle modalità di accesso al portale telematico, rileva la necessità che il Governo fornisca chiarimenti idonei ad assicurare che eventuali interventi relativi alle strutture informatiche coinvolte, ove necessari,Pag. 58 siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 6-quater, evidenzia che la norma, introdotta in sede referente, sostituisce con un nuovo testo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 che disciplina specifiche operazioni in materia di motorizzazione da effettuare presso le sedi della Direzione generale della motorizzazione civile con spese a carico dei soggetti interessati alle medesime operazioni. Osserva, inoltre, che la novella, nel confermare che le spese relative a tali operazioni sono interamente a carico dei soggetti interessati, al comma 1, lettera a), modifica i criteri di determinazione dei compensi del personale. Evidenzia che l'applicazione di tali nuovi criteri di determinazione dei corrispettivi viene estesa – al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater – anche alle attività rese dal personale della motorizzazione civile che esercita funzioni ispettive e di vigilanza e – al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis – al personale incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al personale titolare delle attività, entro specifici limiti. In funzione dei medesimi nuovi criteri viene, altresì, disciplinata la remunerazione delle operazioni svolte in particolari orari di servizio. Osserva che la norma al comma 3 dispone, altresì, per i controlli periodici sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore e sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime officine effettuati da personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la remunerazione, a carico delle officine, si basi sulla nuova disciplina introdotta dal comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, sopra menzionato, in materia di remunerazione delle funzioni ispettive e di vigilanza e che, a tal fine, con decreto ministeriale siano determinati gli importi, a carico delle officine. Rileva, inoltre, che al comma 4 viene demandata all'emanazione di un decreto interministeriale la determinazione degli importi utili a compensare il personale per l'esercizio delle suddette attività ispettive. Al riguardo, in merito al comma 1, lettera b), che estende i nuovi criteri di remunerazione ad ulteriori fattispecie, cioè alle attività rese dal personale della motorizzazione civile che esercita funzioni ispettive e di vigilanza, al personale incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al personale titolare delle attività e alle operazioni svolte in specifici orari di servizio, rileva che andrebbe chiarito se anche dette remunerazioni siano a carico dei soggetti interessati, posto che il testo della norma non appare prevederlo esplicitamente. In merito al comma 4, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da chiarire che gli importi dovuti dalle officine, che saranno determinati con decreto interministeriale, devono comunque essere tali da assicurare la remunerazione del personale che svolge le attività ispettive. Non ha osservazioni da formulare circa i restanti commi.
Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano alcune disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari. Osserva, in dettaglio, che il comma 1, lettera a) demanda a una convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture la definizione del segnalamento dell'attraversamento, nel caso in cui quest'ultimo abbia un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni. La successiva lettera c) prevede che, in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, possa essere collocato, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, e che la suddetta installazione di tali dispositivi sia obbligatoria in caso di visibilità insufficiente. La lettera e) del medesimo comma 1 disciplina, poi, i comportamenti da tenere in prossimità dei passaggi a livello, inasprendo contestualmente la quasi totalità delle sanzioni comminate ai trasgressori della disciplina in esame – da 200 a 800 euro, in luogo di limiti compresi tra 87 e 344 euro attualmente vigenti – e consente, infine, che l'installazione dei dispositiviPag. 59 luminosi sia consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada. Fa presente che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 9 reca, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione. Al riguardo, anche al fine di valutare la formulazione della disposizione in esame, rileva l'utilità di acquisire dal Governo un chiarimento circa l'esatta individuazione dei citati enti gestori, in modo da verificare se essi debbano essere identificati nei soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie ovvero comprendano, altresì, soggetti gestori dell'infrastruttura stradale. Analogamente, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'esatta individuazione delle risorse destinate alle attività di manutenzione, considerando che la relazione tecnica fa riferimento a quelle previste in apposita voce del Contratto di programma – parte servizi stipulato con l'ente gestore dell'infrastruttura, anche al fine di valutare l'opportunità di richiamare espressamente tali ultime risorse nell'ambito della disposizione in esame. Osserva, in ogni caso, che il presente disegno di legge già contiene, all'articolo 18, comma 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.
Con riferimento all'articolo 9-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020, prevedendo che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale recante linee guida in materia di sicurezza ferroviaria, di cui al primo periodo del medesimo articolo 13, comma 17-bis, in caso di incidente i gestori assicurino, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, segnala che i gestori predispongono, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco.
Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca se la disposizione in esame sia suscettibile di determinare oneri a carico dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, non fronteggiabili nell'ambito del Contratto di programma-parte servizi, dovuti alla necessità di provvedere all'adeguamento di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche.
Con riferimento all'articolo 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile debbano essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Rileva che di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1, capoverso 19-quater, dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dei commi 19-bis e 19-ter dell'articolo 41 del codice della strada, introdotti dal medesimo comma 1 dell'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.
Al riguardo, ravvisa l'utilità di acquisire dal Governo un chiarimento circa l'esatta Pag. 60individuazione dei citati enti gestori, nonché in merito ad una più puntuale perimetrazione delle risorse destinate alle predette attività di manutenzione, considerando in proposito che la relazione tecnica fa riferimento alle risorse di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate e, in caso di società, a quelle del contratto di servizio. Osserva, in ogni caso, che il presente disegno di legge già contiene, all'articolo 18, comma 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.
Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di disciplina della sosta. Le novelle prevedono, tra l'altro: la possibilità per i comuni di riservare spazi temporanei di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici; la possibilità per i comuni di destinare aree temporanee all'accompagnamento dei passeggeri in arrivo o partenza da stazioni ferroviarie, porti, aeroporti e altri nodi di interscambio; relativamente alle aree di sosta a pagamento, il rinvio a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto concerne l'individuazione delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie dei veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe; la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità, di sostare sempre gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, e non solo qualora risultino occupati i posti loro riservati.
Al riguardo, per quanto attiene all'individuazione per la sosta a pagamento delle modalità di riscossione, delle categorie dei veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, rileva la necessità di acquisire ulteriori elementi idonei a garantire che dalla futura disciplina di fonte regolamentare non derivino, per i comuni, entrate minori rispetto a quelle già iscritte nei loro bilanci.
Per quanto riguarda la facoltà dei veicoli al servizio di persone con disabilità di sostare comunque gratuitamente nei posteggi a pagamento, rileva che detta facoltà è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 121 del 2021. Segnala che la disposizione ora introdotta si limita a rimuovere la condizione che la facoltà sia esercitabile «qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati». Evidenzia, in altre parole, che essa generalizza una facoltà già prevista a legislazione vigente rimuovendo una condizione per il suo esercizio. Sul punto, considerato che la relazione tecnica motiva la neutralità della disposizione ora introdotta facendo riferimento ad un'altra disposizione, osserva che andrebbe chiarito se dalla generalizzazione ora introdotta derivino minori entrate rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-sexies all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo che per straordinarie e motivate esigenze, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, regioni e province autonome, nonché gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, possano istituire zone a traffico limitato territoriali. Conseguentemente, viene sostituito il comma 8 al suddetto articolo 6, introducendo, tra l'altro, la previsione che l'accesso a determinate categorie di zone a traffico limitato non possa in ogni caso essere a titolo oneroso. Al riguardo, ritiene necessario che sia chiarito se il divieto di rendere oneroso l'accesso a determinate categorie di zone a traffico limitato possa comportare riduzioni di proventi per gli enti interessati rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 14-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione in caso di ritardo di pagamento non possa comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti della disposizione in esame sulle entrate derivanti da sanzioni eventualmente già Pag. 61scontate nei saldi di finanza di finanza pubblica, posto che la previsione di un limite all'importo della sanzione, nell'ipotesi di ritardato pagamento, potrebbe comportare un rallentamento dei pagamenti previsti.
Con riferimento all'articolo 15-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incidono sulla definizione delle macchine agricole e sui loro utilizzi. In particolare, oltre a confermare sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente, fa presente che la norma ora introdotta sembra volta a definire «macchina agricola» anche un mezzo adibito al trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola. Al riguardo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se detta estensione possa comportare effetti per la finanza pubblica connessi al riconoscimento di eventuali benefici fiscali riferibili all'acquisto o sostituzione di macchine agricole, nonché del relativo carburante.
Con riferimento all'articolo 17, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Segnala che i suddetti decreti legislativi sono improntati sia a princìpi di carattere generale sia a princìpi e criteri direttivi. Fa presente inoltre che si autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e dalle altre norme di settore vigenti, relativamente a diverse materie.
In proposito, osserva che alcuni tra i suddetti principi, sia generali che direttivi, e criteri, nonché alcune tra le materie indicate per la regolamentazione appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare: al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione ed automazione delle procedure; alla previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; all'armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità; alla semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione; all'adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, anche attraverso, tra l'altro, la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, inclusa l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani; al riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati; all'aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale; alla modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso; alle disposizioni per favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione; per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, all'adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendendo altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce; all'introduzione e implementazione di dispositivi adeguatiPag. 62 e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti; all'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, inclusa l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e arredi urbani; all'aggiornamento della segnaletica stradale; alla disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici; alla disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti e ad altre infrastrutture di completamento.
Evidenzia che le disposizioni, a tal riguardo, prevedono una clausola di salvaguardia disponendo che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, prende atto che la relazione tecnica non reca dati ed elementi di valutazione che consentano una quantificazione di tali fattispecie, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte da parte dei medesimi decreti. Alla luce di tali elementi, non formula osservazioni relativamente ai profili di quantificazione, pur evidenziando l'opportunità di acquisire una valutazione, sia pur di massima, riguardo al potenziale impatto finanziario delle disposizioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, rileva che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, rileva che la predetta clausola di invarianza finanziaria si riferisce all'attuazione non solo delle deleghe conferite dal presente articolo, ma anche delle ulteriori disposizioni in esso contenute, che ai commi 4 e 5 disciplinano l'adozione di uno più regolamenti di delegificazione, mentre ai commi 6 e 7 prevedono la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e la definizione, con decreti ministeriali, di istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai precedenti commi 4 e 6 e alla dematerializzazione della relativa documentazione.
Segnala che la disposizione in esame precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATAPag. 63. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare.
Atto n. 123.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (Atto n. 123).
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Osserva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale è finalizzato al potenziamento delle unità navali attraverso l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della classe leggeri e tattici, che affianchino i mezzi aerei tradizionali attualmente imbarcati, al fine di rendere maggiormente efficiente e flessibile l'impiego dello strumento aeronavale.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, il cui avvio era previsto nell'anno 2023 e di cui si prospetta una durata di quattordici anni, fino all'anno 2036, reca un onere complessivo di 191,7 milioni di euro alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023.
Sottolinea che la scheda tecnica evidenzia che la prima fase del programma ha ad oggetto lo studio per l'integrazione fisica e funzionale di sistemi di velivoli a pilotaggio remoto (RUAV) su unità navali della classe pattugliatori polivalenti di altura (PPA) e l'acquisizione di una prima aliquota di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), integrati con le unità navali. Fa presente che ai relativi oneri, pari complessivamente a 21,59 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa, utilizzando, in particolare le risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.
In proposito evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
Osserva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, che prevede spese pari a 2,59 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 1 milione di euro per l'anno 2026, è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva Pag. 64esigenza di pagamento. Precisa che la scheda specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Rileva che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
Riguardo al completamento del programma, fa presente che la scheda afferma che le fasi successive, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, sono da finanziare per il restante valore previsionale complessivo di 170,11 milioni di euro. In proposito ritiene opportuno che il Governo confermi che, come espressamente indicato nelle schede tecniche allegate a schemi di decreto di analogo tenore, le fasi successive del programma potranno essere contrattualizzate subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento.
Nello stesso senso, reputa necessario rilevare che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, riterrebbe opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
Segnala che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Infine, considerato che l'esercizio finanziario 2023 è ormai concluso, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità nell'ambito del cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto non comporti l'esigenza di un suo aggiornamento, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. Pag. 65In tale ambito, ritiene opportuno, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera «f») ovvero essere oggetto – sempre in qualità di somme non impegnate – di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi per mezzo della seconda sezione della legge di bilancio, conformemente alla vigente disciplina contabile, secondo quanto del resto già precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, facendo ricorso, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate.
Osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Garantisce che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Assicura che il completamento del programma, per il restante valore di 170,11 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.
Segnala che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato “Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali”, relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (Atto n. 123);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e si prospetta la conclusione nell'anno 2036, comporterà un onere complessivo stimato in 191,7 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 21,59 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2023 al 2026, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 170,11 milioni di euro;
Pag. 66il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, facendo ricorso, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate;
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
il completamento del programma, per il restante valore di 170,11 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Pag. 67Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo.
Atto n. 124.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri» (Atto n. 124).
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria del provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Osserva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'acquisizione di un simulatore di volo del tipo Full Flight Simulator (FFS) – Level D, comprensivo di supporto logistico integrato quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo dell'Arma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, segnala preliminarmente che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, il programma pluriennale in esame, di presumibile avvio nell'anno 2024 e conclusione nell'anno 2029, reca un onere complessivo stimato in 29 milioni di euro.
Osserva, altresì, che il programma sarà finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella citata scheda tecnica, gli oneri saranno pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
Segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà attualizzato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Rileva, inoltre, che si specifica che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Sottolinea che la medesima scheda tecnica chiarisce altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio »,Pag. 68 programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal Governo, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Garantisce che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato “Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri”, relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supportoPag. 69 logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (Atto n. 124);
premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2029, comporterà un onere complessivo stimato in 29 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al relatore per quale motivo non abbia ritenuto di inserire, nella proposta di deliberazione che ha testé formulato, un rilievo di contenuto analogo a quello espresso sull'atto n. 123.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, rispondendo alla deputata Guerra, evidenzia che, mentre lo schema di decreto n. 124 in esame ha ad oggetto lo svolgimento dell'intero programma pluriennale di armamento, lo schema di decreto n. 123, esaminato in precedenza, concerne soltanto la prima fase di un programma pluriennale la cui realizzazione è articolata in più fasi temporali.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE.
Atto n. 109.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che, all'atto dell'assegnazione del provvedimento in esame, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Pag. 70Commissioni non si pronuncino definitivamente sul medesimo provvedimento prima della trasmissione dei prescritti pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato.
Al riguardo, fa presente che sono stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato.
In considerazione di tale circostanza, avverte che la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo schema in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel ricordare che, nella seduta del 6 febbraio scorso, la Commissione aveva deliberato di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo della proposta di legge n. 153 e abbinate-A concernente i lavoratori affetti da malattie oncologiche, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione, chiede che la Commissione sia aggiornata in proposito, considerato che la sottosegretaria Albano aveva assicurato che l'iter istruttorio necessario per la redazione della relazione tecnica sarebbe stato completato in breve tempo.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), rispondendo alla deputata Guerra, ricorda che, in seguito al rinvio in Commissione della citata proposta di legge, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024, la Commissione Lavoro ha nominato un Comitato ristretto per valutare in modo approfondito le modifiche da apportare al testo per superare le criticità relative agli effetti finanziari del provvedimento. Fa presente che il predetto Comitato ha elaborato un nuovo testo sul quale sono in corso interlocuzioni informali con l'INPS e con il Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando che la Commissione Bilancio si potrà quindi esprimere sul testo che sarà elaborato dalla Commissione competente in sede referente.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 28 febbraio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.