CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024 e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.
  Chiede pertanto alla relatrice, onorevole Matone, di formulare la proposta di parere, che sarà votata nella seduta di domani.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo del PD (vedi Pag. 30allegato 2) del gruppo di Azione (vedi allegato 3).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura.
Atto n. 110.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che non sono ancora concluse le interlocuzioni in merito alla predisposizione della proposta di parere e che pertanto è necessario rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce l'esigenza del suo gruppo di disporre di tempo adeguato per valutare la proposta di parere, anche alla luce della possibile presentazione di una proposta alternativa.

  Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce l'intenzione anche del suo gruppo di valutare la possibile presentazione di una proposta di parere alternativo sottolineando che la stessa potrà essere definita soltanto dopo aver esaminato il contenuto della proposta di parere del relatore.

  Ciro MASCHIO, presidente, assicura che la proposta di parere sarà tempestivamente messa a disposizione dei commissari.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 13.25.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione completa del testo in esame, composto da 35 articoli – di cui 17 introdotti nel corso dell'esame in sede referente – ne descrive sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della Commissione.
  L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce nell'articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) i commi 9-ter e 9-quater. Il primo prevede l'apposizione di appositi codici sulla patente di guida come conseguenza della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nella duplice ipotesi in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (articolo 186, comma 2, lettera b) – e in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto da 6 mesi e un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, nonché la sospensione della patente da uno a due anni (articolo 186, comma 2, lettera c).
  Il comma 9-quater aumenta di un terzo le sanzioni di cui al citato articolo 186, comma 2, lettere da a) a c) se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei suddetti codici sulla patente e le raddoppia se il conducente manomette o rimuove il dispositivo di blocco di tipo alcolock (che impedisce l'avviamento del motore laddove Pag. 31sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a zero) o i relativi sigilli.
  La lettera b) novella l'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti.
  La principale novità è la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico (lettera b, n. 2). Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intento dell'iniziativa governativa – pertanto – è di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito.
  Significativa è anche la modifica in tema di controlli, in quanto si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente, oltre alla mucosa del cavo orale, comprenda anche la saliva.
  Infine, con la novella del comma 8 dell'articolo 187 – che prevede sanzioni per chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli previsti tra cui la sospensione della patente – si dispone che vi sia in ogni caso la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.
  Il comma 2 apporta modifiche agli articoli 589-bis (Omicidio stradale o nautico) e 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del codice penale. Tali modifiche sono conseguenti alle modifiche arrecate all'articolo 187 del codice della strada, che ha eliminato il riferimento all'alterazione psicofisica.
  L'articolo 1-bis interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (Abbandono di animali) aumentandone di un terzo la pena quando il reato avviene su strada o nelle relative pertinenze e prevedendo che, ove il fatto sia commesso con uso di veicoli, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
  Il comma 2 interviene sul citato articolo 589-bis del codice penale per punire con la pena ivi prevista chi abbandoni animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando tale condotta provochi un incidente stradale dal quale deriva la morte di una persona.
  Il comma 3 modifica l'articolo 590-bis del codice penale prevedendo che le pene ivi previste si applichino se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'alcolock, prevedendo, tra l'altro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro, nonché o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi per il titolare di patente di guida recante i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte in tali casi. Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco cosiddetto alcolock, ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione.
  L'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante.
  L'articolo 5-bis disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da irrogare in caso di violazione di tali prescrizioni.
  L'articolo 6, alla lettera c), integra l'articolo 198, al fine di prevedere che, se sono accertate delle violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero quand'anche il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo.Pag. 32
  L'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari disponendo il divieto di circolazione in mancanza di un apposito contrassegno identificativo stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni è un illecito amministrativo sanzionato con la medesima sanzione prevista per la produzione e distribuzione abusiva di targhe. Sono inoltre previste le sanzioni in caso di circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato o la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.
  L'articolo 10, lettera b), n. 4, introduce una sanzione (da 167 a 665 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi, e da tre a sei mesi se l'autore è un neopatentato) per la violazione del divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione «safety car»).
  L'articolo 12, comma 1-bis, integra le sanzioni previste dall'articolo 143 del codice della strada riferite alla circolazione contromano prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo se ne consegua un incidente con morti o lesioni gravi o gravissime.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano inoltre le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in ZTL e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. Vengono rafforzate inoltre le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate dall'art. 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.
  L'articolo 14-bis introduce la sanzione da 87 a euro 344 euro per chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione adottati ai sensi della nuova previsione del medesimo articolo che autorizza taluni soggetti ad istituire ZTL per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno.
  L'articolo 14-ter modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento. Viene invece salvaguardato l'attuale meccanismo di maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e la previsione secondo cui la maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti.
  L'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura: la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera c); la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera d) – tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha Pag. 33commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi; la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera d-bis); la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera g).

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea alcune criticità di natura tecnico-giuridica contenute nel testo del provvedimento in esame.
  In primo luogo, evidenzia che l'articolo 1-bis, ai commi 2 e 3 integra in modo simmetrico gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale per applicare la medesima pena vi prevista ai casi in cui la morte o le lesioni derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.
  Comprende che l'intento della disposizione sia quello di punire chi abbandona un animale su strada quando tale condotta, provoca un incidente stradale con conseguenze gravi. Osserva tuttavia che la formulazione delle citate disposizioni non sia tecnicamente corretta. Sottolinea infatti che il primo periodo di entrambi le disposizioni codicistiche si riferiscono a chi cagiona l'incidente con il proprio veicolo, mentre il periodo che si intende aggiungere non indica il soggetto al quale la pena si applica.
  Inoltre, si potrebbe arrivare all'effetto paradossale di contestare il reato al conducente che, per evitare un animale abbandonato su strada, sbandando provochi un incidente stradale, pur non avendo lo stesso alcuna responsabilità.
  Sarebbe stato a suo avviso più coerente modificare l'articolo 727, ma comprende che la difficoltà in questo caso è la natura contravvenzionale della condotta punita. Chiede quindi di riscrivere in modo più adeguato tali previsioni.
  La seconda questione riguarda la nuova disciplina in tema di controlli, con riguardo alla riscrittura dell'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti. Poiché è stato eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti, diventa determinante comprendere la natura dei controlli, anche con riguardo alla loro capacità di asseverare l'assunzione di stupefacenti per un lungo lasso di tempo.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.