SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 13.55.
Pag. 68Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo che ha fatto più volte presente l'esigenza di completare l'iter istruttorio presso le amministrazioni competenti.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice circa i profili finanziari del provvedimento, anche alla luce delle relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, fa presente che le attività di mototerapia disciplinate dalla proposta di legge non determinano un'integrazione dei livelli essenziali di assistenza assicurati a legislazione vigente dal Servizio sanitario nazionale.
Segnala, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2 hanno lo scopo di promuovere, attraverso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di una disciplina degli interventi e dei progetti di mototerapia che già sono realizzati a legislazione vigente sul territorio nazionale, al fine di garantire una loro regolamentazione uniforme anche con riferimento ai protocolli di sicurezza e alle misure igienico-sanitarie da adottare nell'ambito delle richiamate attività.
Con riferimento alla definizione delle linee guida di cui all'articolo 2, evidenzia che, al fine di garantire, in fase di attuazione della disciplina legislativa, il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, è necessario prevedere l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, anche al fine di consentire una valutazione delle implicazioni delle medesime linee guida sull'organizzazione delle attività nell'ambito delle strutture sanitarie, nonché prevedere l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sottolinea, quindi, che la partecipazione del personale sanitario ai progetti di mototerapia, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), sarà assicurata nell'ambito dell'orario ordinario di servizio già garantito dal medesimo personale, coerentemente con quanto avviene per i progetti che già risultano attivati sul territorio nazionale, e, dunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa presente che la promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia, prevista dall'articolo 3, è configurata in termini di facoltà per le amministrazioni interessate, le quali potranno provvedere alle relative attività a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di fare ricorso anche a risorse private.
Rileva, infine, che, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4, riferita all'intero provvedimento, è opportuno esplicitare nell'articolo 3 che all'eventuale promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 113, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, anche alla luce delle relazioniPag. 69 tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, ha rappresentato che:
le attività di mototerapia disciplinate dalla proposta di legge in esame non determinano un'integrazione dei livelli essenziali di assistenza assicurati a legislazione vigente dal Servizio sanitario nazionale;
le disposizioni dell'articolo 2 hanno lo scopo di promuovere, attraverso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di una disciplina degli interventi e dei progetti di mototerapia che già sono realizzati a legislazione vigente sul territorio nazionale, al fine di garantire una loro regolamentazione uniforme anche con riferimento ai protocolli di sicurezza e alle misure igienico-sanitarie da adottare nell'ambito delle richiamate attività;
con riferimento alla definizione delle linee guida di cui all'articolo 2, al fine di garantire, in fase di attuazione della disciplina legislativa, il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, è necessario prevedere l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, anche al fine di consentire una valutazione delle implicazioni delle medesime linee guida sull'organizzazione delle attività nell'ambito delle strutture sanitarie, nonché prevedere l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
la partecipazione del personale sanitario ai progetti di mototerapia, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), sarà assicurata nell'ambito dell'orario ordinario di servizio già garantito dal medesimo personale, coerentemente con quanto avviene per i progetti che già risultano attivati sul territorio nazionale, e, dunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia, prevista dall'articolo 3, è configurata in termini di facoltà per le amministrazioni interessate, le quali potranno provvedere alle relative attività a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di fare ricorso anche a risorse private;
ferma restando la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4, riferita all'intero provvedimento, è opportuno esplicitare nell'articolo 3 che all'eventuale promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;
dopo le parole: in materia di disabilità, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,
dopo le parole: l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze,
All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Pag. 70Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
C. 1306, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala preliminarmente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame riconosce il 4 novembre quale giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate precisando che tale riconoscimento non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, di cui all'articolo 1. In particolare fa presente che, in virtù dell'espressa non applicazione della suddetta legge, la disposizione in esame non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici e sull'orario scolastico. Verrebbero, pertanto, esclusi, con riferimento alla giornata del 4 novembre, l'osservanza dell'orario festivo, il riconoscimento di un giorno di vacanza e la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, rileva che per la celebrazione di tale giornata si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, di cui all'articolo 2. Fa presente, quindi, che dall'attuazione di tali norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.
In proposito non formula osservazioni, considerato che all'istituzione della Giornata non sono ricondotti gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che dunque essa non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici e sull'orario scolastico, e tenuto conto del fatto che le attività di promozione e organizzazione sono configurate come aventi carattere facoltativo e non obbligatorio e che quindi le amministrazioni pubbliche interessate potranno darvi seguito nel rispetto dei vincoli di bilancio e al sussistere delle necessarie disponibilità, conformemente alla generale clausola di invarianza finanziaria che assiste il provvedimento in esame. Fa presente che dovrebbe comunque essere valutata l'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, di coordinare il presente provvedimento con la legge n. 54 del 1977 che, all'articolo 1, secondo comma, primo periodo, prevede che la celebrazione della festa dell'Unità nazionale abbia luogo nella prima domenica di novembre e che, al successivo articolo 3, già stabilisce che la citata celebrazione, qualora cada nei giorni feriali, non costituisce giorno di vacanza né può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Ciò posto, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che è tuttora in corso l'istruttoria sulle richieste di chiarimento riferite agli Pag. 71aspetti finanziari del provvedimento formulate dal relatore. Chiede, pertanto, un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il Protocollo è stato redatto al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione sulla «Protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali», firmata a Helsinki il 17 marzo 1992, che costituisce il primo accordo internazionale finalizzato a promuovere l'integrazione delle politiche sull'acqua e i servizi igienico-sanitari mediante un approccio olistico e preventivo finalizzato alla protezione della salute, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.
Rileva preliminarmente che il disegno di legge di ratifica è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3. Segnala, quindi, che la relazione tecnica premette che la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, e ciò sia perché il Protocollo «Acqua e Salute» è strumento attuativo della Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 e ratificata dall'Italia nel 1996, e pertanto si inserisce in un contesto già contemplato nel bilancio dello Stato per consentire il rispetto degli impegni assunti con l'adesione alla Convenzione, sia perché gli adempimenti derivanti dal Protocollo sono già previsti a legislazione vigente. Segnala che, oltre a tali indicazioni di carattere generale, la relazione tecnica indica poi, partitamente e analiticamente per ciascuna delle disposizioni del Protocollo, le ragioni della neutralità finanziaria, facendo riferimento, di volta in volta, alla normativa vigente, agli uffici già competenti, agli atti pianificatori e programmatori già previsti o alle risorse di bilancio attualmente stanziate.
Evidenzia come ciò sia confermato, sul piano più strettamente normativo, anche dall'analisi tecnico-normativa, ATN, che correda il disegno di legge in esame, secondo la quale il quadro normativo nazionale e unionale di riferimento reca già tutti gli elementi necessari e idonei a dare attuazione agli impegni del Protocollo. Rileva che, a dimostrazione di ciò, l'ATN enumera quindi il complesso delle normative applicabili ed informa, conclusivamente, che non si ravvisa la necessità di adottare specifici provvedimenti diretti all'attuazione del Protocollo, in quanto gli obblighi specifici sono già contemplati dalle norme in vigore. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, ribadisce che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione delle disposizioni. Ciò posto, formula la proposta di parere favorevole sul provvedimento.
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.
Pag. 72La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Atto n. 116.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella precedente seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)».
Atto n. 117.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento riguardanti i profili finanziari dello schema di decreto formulate dal relatore nella seduta del 7 febbraio scorso, evidenzia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.
Segnala, quindi, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Rileva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro Pag. 73utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato “Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)” (Atto n. 117);
premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la conclusione nell'anno 2026, comporterà un onere complessivo di 300 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui Pag. 74all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto.».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione».
Atto n. 118.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento riguardanti i profili finanziari dello schema di decreto formulate dal relatore nella seduta del 7 febbraio scorso, evidenzia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.
Rileva, quindi, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Fa presente che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato “Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione” (Atto n. 118);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio Pag. 75nell'anno 2023 e si prospetta la conclusione nell'anno 2040, comporterà un onere complessivo stimato in 2.000 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.940 milioni di euro;
il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà contrattualizzato subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa coperturaPag. 76 finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre».
Atto n. 119.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento riguardanti i profili finanziari dello schema di decreto formulate dal relatore nella seduta del 7 febbraio scorso, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Segnala che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente, quindi, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato “Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre” (Atto n. 119);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2037, comporterà un onere complessivo di 8.246 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 4.090 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 4.156 milioni di euro;
il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo Pag. 77limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 3 e n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre, per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 14 febbraio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.