SEDE REFERENTE
Martedì 13 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.
La seduta comincia alle 13.05.
Modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l'erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare.
C. 1283 Carrà.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Anastasio CARRÀ (LEGA), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1283, a sua prima firma, interviene in materia di differimento e rateizzazione della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS) spettanti ai dipendenti delle Forze armate cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.
Evidenzia, quindi, che nella relazione illustrativa che accompagna l'iniziativa legislativa si legge che «l'attuale disciplina in materia, come ribadito di recente nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente essenziale». Ricorda, poi, che la stessa Corte, nella sentenza n. 159 del 2019, ha affermato che il principio di giusta retribuzione, di cui all'articolo 36 della Costituzione, si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione e che le prestazioni in questione costituiscono un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una stagione dell'esistenza umana particolare e più vulnerabile, precisando come spetti al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore.
Ciò premesso, rileva che la proposta di legge C. 1283 interviene sull'articolo 1908 del Codice dell'ordinamento militare al fine di escludere il personale delle Forze armate dall'applicazione delle disposizioni che Pag. 106disciplinano, da un lato, il differimento del pagamento del trattamento di fine servizio, attualmente stabilito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 in ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di servizio, e, dall'altro, il pagamento rateale, fino ad un massimo di tre importi annuali, a sua volta previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al riguardo evidenzia che l'articolo 1 della proposta in esame introduce due nuovi commi nel citato articolo 1908 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. In particolare, il comma 1-bis stabilisce che la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per il personale militare, ovvero per i superstiti o aventi causa che vi abbiano titolo, avvenga entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, da corrispondere in unico importo annuale entro il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale sono dovuti gli interessi; il comma 1-ter provvede, invece, a sottrarre il personale militare dalla disciplina vigente in materia.
L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore e prevede l'applicazione delle nuove disposizioni anche al personale militare, compresi eventuali superstiti o aventi causa, che – alla data di entrata in vigore della legge – sia già cessato dal rapporto di lavoro ma non abbia ancora ricevuto la corresponsione integrale del trattamento di fine servizio.
Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).
Considerate, quindi, le meritorie finalità del provvedimento, auspica che su questo si possa realizzare un'ampia convergenza.
Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo PEREGO DI CREMNAGO rileva che la proposta di legge in esame ha una finalità certamente positiva per il personale delle Forze armate e consentirebbe di allineare la normativa in materia di liquidazione del trattamento di fine servizio a quanto sancito dalla Corte costituzionale nelle due pronunce, rispettivamente, del giugno 2019 e del giugno 2023.
Piero FASSINO (PD-IDP) preannuncia il sostegno del gruppo del Partito democratico all'iniziativa legislativa sottolineando, tuttavia, il pericolo per la tenuta del bilancio dello Stato che potrebbe sorgere da un effetto di emulazione da parte di tutte le altre categorie di lavoratori.
Antonino MINARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009 n. 162.
C. 1535 Furgiuele ed altri, C. 1542 Bicchielli ed altri.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle abbinate proposte di legge.
Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che tra i compiti del contingente italiano impegnato nella missione Antica Babilonia, avviata in Iraq sotto l'egida delle Nazioni Unite, vi era quello di mantenere la sicurezza e riattivare i servizi essenziali, nonché di addestrare le forze di sicurezza irachene sciite e che il 12 novembre 2003, alle 10:40 ora locale, un'autocisterna piena di esplosivo scoppiò all'ingresso della base Maestrale, presidiata dai carabinieri italiani dell'Unità specializzata multinazionale (MSU), uccidendo 19 cittadini italiani (12 carabinieri di stanza nella base, 5 militari e 2 civili) e 9 iracheni, fra cui i due attentatori. Inoltre, furono feriti altri 20 italiani e almeno un centinaio di civili iracheni.
Evidenzia, quindi, che a distanza di venti anni, i tempi appaiono maturi affinché venga conferito il doveroso riconoscimento Pag. 107alla memoria dei caduti italiani e che, a tal fine, l'articolo 1 delle proposte di legge C. 1535 Furgiuele e C. 1542, di cui è primo firmatario, dispone la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Segnala, al riguardo, che mentre la proposta di legge C. 1535 Furgiuele non si pronuncia in merito al procedimento di conferimento, la proposta di legge C. 1542 prevede espressamente che la medaglia d'oro sia conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
Osserva, inoltre, che la proposta di legge C. 1535 Furgiuele reca una seconda disposizione volta a integrare il titolo della legge 12 novembre 2009, n. 162, recante «Istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» aggiungendo, in fine, le parole «nell'anniversario della strage di Nassiriya». Come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, scopo della modifica è quello di specificare la ragione della scelta del 12 novembre quale giorno per celebrare la suddetta Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Infine, ricorda che le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare, originariamente contenute nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, sono successivamente confluite nel Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e, in particolare, negli articoli da 1410 a 1432, che individuano la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Inoltre il codice dell'ordinamento militare prevede anche, all'articolo 1925, che, a ciascuna medaglia al valor militare, sia annesso un assegno straordinario annuo, esente da ogni imposizione fiscale, fissandone anche il relativo ammontare. Ai sensi del successivo articolo 1926, tali assegni straordinari sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del D.P.R. n. 915 del 1978 (recante il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
Pertanto, in considerazione del riconoscimento del predetto assegno straordinario annuo in favore di titolari di medaglie al valor militare e dei conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che le proposte di legge in esame potrebbero comportare, andrebbe valutata l'opportunità di un approfondimento in relazione all'introduzione di una apposita copertura finanziaria.
Piero FASSINO (PD-IDP), nel condividere le finalità delle proposte di legge in esame, evidenzia che i caduti nei vari Paesi in cui i contingenti militari italiani di pace hanno operato, dalla Bosnia, all'Afghanistan o al Kosovo, sono circa 280 ed auspica, quindi, che si tenga in considerazione l'esigenza di non trascurare nessuno.
Antonino MINARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20.