ALLEGATO 1
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO
E DAI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 1.
All'articolo aggiuntivo 1.039 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: cinque mesi.
0.1.039.2. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Donno, Penza, Torto, Alifano.
All'articolo aggiuntivo 1.039 dei Relatori, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole, per la tutela e la sicurezza dei minori.
0.1.039.1. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Donno, Penza, Torto, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga dei termini in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)
1.All'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
1.039. I Relatori.
ART. 3.
All'emendamento 3.209 dei Relatori, aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a sottoscrivere una transazione, nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con la regione Molise, per l'importo di euro 25.917.014,69, con rinuncia della regione all'attivazione di ogni pretesa ulteriore per capitale, interessi ed eventuali ulteriori oneri in attuazione del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
0.3.209.1. Ottaviani.
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tenuto conto di quanto previsto dal primo periodo, per la regione Molise, il termine di assegnazione dei contributi relativi all'annualità 2024 di cui all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2024 e i termini, di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'Accordo 9 settembre 2021, sono prorogati al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo il contributo è revocato.
3.209. I Relatori.
All'emendamento 3.204 del Governo, comma 12-bis, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 3, terzo periodo, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 3, terzo periodo, e 9 e le parole: si applica con le seguenti: si applicano.
0.3.204.1. Fenu, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica fino al 31 dicembre 2024.
3.204. Il Governo.
All'emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-quater. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».
12-quinquies. Agli oneri di cui al comma 12-quater, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.3.205.1. Comaroli.
All'emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo:
1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»
b) al comma 534, primo periodo, le parole «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2024».
0.3.205.2. Ottaviani.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo pari a 350 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.205. Il Governo.
All'emendamento 3.206 dei Relatori, comma 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento;
Pag. 60b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021;
c) al quinto periodo sostituire le parole: si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024, con le seguenti: si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma.
0.3.206.1. Guerra.
All'emendamento 3.206 dei Relatori, comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.
0.3.206.2. Guerra.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si dà luogo a rimborso.
3.206. I Relatori.
All'emendamento 3.207 dei Relatori, sostituire le parole: 30 aprile 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
0.3.207.1. D'Attis.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
3.207. I Relatori.
All'emendamento 3.208 dei Relatori, comma 12-bis, dopo le parole: entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, aggiungere le seguenti: per gli immobili aggiudicati in sede di asta giudiziaria siano sottoscritti i verbali di aggiudicazione, purché il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile sia emesso entro il 31 dicembre 2024, nonché nei casi in cui.
0.3.208.1. Matera.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore Pag. 61dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipulazione del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024.
12-ter. Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla compensazione delle imposte corrisposte dagli acquirenti in eccesso ai sensi del periodo precedente, secondo modalità fissate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3.208. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, capoverso ART. 3-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.
0.3.036.1. Guerra.
All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.
0.3.036.2. Curti, Manzi.
All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a sottoscrivere una transazione, nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con la regione Molise, per l'importo di euro 25.917.014,69, con rinuncia della regione all'attivazione di ogni pretesa ulteriore per capitale, interessi ed eventuali ulteriori oneri in attuazione del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
0.3.036.3. Ottaviani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della «Rottamazione-quater» al 15 marzo 2024)
1. Il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con Pag. 62modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.
3.036. I Relatori.
ART. 7.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
7.26. Il Governo.
All'emendamento 7.27 del Governo, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
6-quater. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
0.7.27.1. Lai, Manzi, Roggiani, Mauri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 183, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
6-ter. All'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023».
7.27. Il Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, per le quali, alla data del 31 dicembre 2023 non sussistono obbligazioni giuridicamente perfezionate, è prorogato, per le medesime finalità, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
7.28. I Relatori.
ART. 8.
All'emendamento 8.124 del Governo, comma 9-bis, sopprimere la lettera a).
0.8.124.1. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le parole: «e lo sviluppo sostenibile»;
c) la parola: «CIPE» è sostituita con la parola: «CIPESS».
8.124. Il Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 marzo 2024» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8.125. I Relatori.
All'emendamento 8.126 dei Relatori, comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*0.8.126.1. Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.
*0.8.126.2. Gadda, Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di pianificare, senza pregiudizio per la stabilità economica, la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli, in linea con le previsioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) n. 2, lettera c), lettera d) e lettera l), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 è sospesa fino al 30 giugno 2024. Durante il periodo di sospensione trova applicazione la disciplina previgente.
8.126. I Relatori.
ART. 10.
All'emendamento 10.5 dei Relatori, comma 1-bis, sostituire le parole da: disponibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: proroga di tali contratti per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.10.5.2. Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la disponibilità, l'utilizzo e l'impiego delle risorse residue stanziate dal medesimo comma per gli anni 2022 e 2023 anche nell'esercizio finanziario 2024.
10.5. I Relatori.
ART. 11.
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per i concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzandoPag. 64 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
d) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».
11.34. Il Governo.
All'emendamento 11.36 dei Relatori, sostituire il comma 11-ter con il seguente:
11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».
b) all'articolo 4:
1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;
2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;
3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.Pag. 65
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».
d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all'articolo 12:
1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;
2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;
g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».
Conseguentemente, al medesimo emendamento 11.36 dei Relatori dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:
11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-ter del presente articolo.
0.11.36.1. Bonafè.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le elezioni dei suddetti organi sono differite fino a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede.
11.36. I Relatori.
ART. 12.
All'articolo aggiuntivo 12.06 dei Relatori, capoverso ART. 12-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
0.12.06.2. Comaroli.
All'articolo aggiuntivo 12.06 dei Relatori, capoverso ART.12-bis, comma 1,sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2024.
0.12.06.1. Pavanelli, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 66 dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono aggiunte le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».
12.06. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 12.07 dei Relatori, capoverso ART.12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non oltre il 31 luglio 2024.
0.12.07.1. Pavanelli, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC e dal PNRR nell'ambito della riduzione delle emissioni e della fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, la scadenza dell'attuale organo di amministrazione della società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è allineata a quella degli organi di amministrazione delle altre società del gruppo in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.07. I Relatori.
ART. 13.
All'emendamento 13.122 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni;
b) al comma 3-quater, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.13.122.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
All'emendamento 13.122 dei Relatori, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
3-quinquies. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
0.13.122.1. Caroppo, D'Attis, De Palma.
All'emendamento 13.122 dei Relatori, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
0.13.122.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previstoPag. 67 dalla Politica Comune della Pesca in materia di conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2024.
3-ter. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 3-bis.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 4 milioni, per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.122. I Relatori.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
17.017. Il Governo.
ART. 18.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «1° marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2025».
18.72. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-ter.1. Gli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.»;
b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1».
2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024»;
1.13. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo.
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori, a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse disponibili, a valere su quelle stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.
*1.27. (Nuova formulazione) Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
*1.28. (Nuova formulazione) Pisano, Romano.
*1.29. (Nuova formulazione) Calderone, Gallo.
*1.63. (Nuova formulazione) Messina, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».
1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
*1.118. Pella.
*1.119. Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.120. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.121. Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.122. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.123. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.124. Steger, Manes.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)
1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
**1.09. Pella.
**1.011. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**1.012. Roggiani.
**1.013. Steger, Manes.
**1.014. Faraone.
**1.015. Cattaneo, Mulè, Pella.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, Pag. 70con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024.».
*1.025. (Nuova formulazione) Roggiani.
*1.026. (Nuova formulazione) Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)
1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
1.039. I Relatori.
ART. 2.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.
2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
2.20. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2.36. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
ART. 3.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
Pag. 71 b) dopo il comma 927 è inserito il seguente: «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma precedente, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali, extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale procedono con la verifica delle domande presentate e provvedono a inviare alla Gestione Commissariale specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica procedono a comunicare alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al successivo comma 930 è presentata entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al comma 927».
3.13. (Nuova formulazione) Mancini, Morassut, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzì, Barelli, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Zaratti, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Andrea Rossi, Trancassini, Tremaglia, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Grimaldi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.22. (Nuova formulazione ) Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), sono Pag. 72differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato.
3.209. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
*3.146. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.147. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*3.148. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*3.149. Pella.
*3.164. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
3.150. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono aggiunte le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022»;
12-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822è inserito il seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».
*3.156. (Nuova formulazione) Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.
*4.43. (Nuova formulazione) Bonafè, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:
12-bis. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
**3.177. Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
**3.178. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
**3.179. Romano.
**3.180. Urzì, Lucaselli, Cerreto.
**3.181. Steger, Manes.
**3.182. Pella, Tassinari, Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
**3.183. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**3.184. Gadda, Boschi.
**3.185. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
**3.186. Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Roggiani.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
3.204. Il Governo.
All'emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
0.3.205.2. Ottaviani.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.205. Il Governo.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
3.206. I Relatori.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
3.207. I Relatori.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)
1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
3.036. I Relatori.
ART. 4.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.2. Bagnai.
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
*4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.18. Nevi.
*4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente:
«164-bis. Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il Ministero della salute e le Università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.».
4.22. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: Pag. 76«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*4.32. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
*4.30. (Nuova formulazione) Urzì, Tremaglia, Maccari.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.
**4.42. (Nuova formulazione) Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**4.107. (Nuova formulazione) Faraone.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione».
4.65. (Nuova formulazione) Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4.66. (Nuova formulazione) Madia, Boschi, Richetti, Di Lauro, Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024».Pag. 77
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*4.50. (Nuova formulazione) Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.51. (Nuova formulazione) Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.
*4.44. (Nuova formulazione) Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*4.46. (Nuova formulazione) Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.47. (Nuova formulazione) Boschi, Gadda, Marattin.
*4.48. (Nuova formulazione) Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*4.49. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.
*4.52. (Nuova formulazione) Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.
*4.54. (Nuova formulazione) Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
**4.73. (Nuova formulazione) Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.
**4.75. (Nuova formulazione) Malavasi.
**4.77. (Nuova formulazione) Faraone.
**4.80. (Nuova formulazione) Girelli.
**4.81. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, relativo al periodo di operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».
4.100. (Nuova formulazione) Rosso, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) è differito al 31 dicembre 2024.
*4.102. (Nuova formulazione) Nevi, Gatta.
*4.104. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*4.105. (Nuova formulazione) Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.106. (Nuova formulazione) Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.
ART. 5.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale»; al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3- quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».
*5.37. (Nuova formulazione) Cannata, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*5.38. (Nuova formulazione) Sasso, Latini.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 Pag. 79dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».
5.45. (Nuova formulazione) Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
ART. 6.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro».
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.37. (Nuova formulazione) Giorgianni.
*6.38. (Nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*6.39. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*6.40. (Nuova formulazione) Cattaneo.
*6.36. (Nuova formulazione) Boschi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
**6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D'Attis.
**6.47. (Nuova formulazione) Milani, Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.
**6.48. (Nuova formulazione) Lupi, Romano.
ART. 7.
All'articolo 7, comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
*7.4. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*7.6. (Nuova formulazione) Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.
*7.08. (Nuova formulazione) Mollicone, Amorese, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto al quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».
**7.22. (Nuova formulazione) Michelotti, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**7.5. (Nuova formulazione) Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*7.17. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*7.18. Lai, Roggiani, Mauri, Grimaldi.
*7.24. Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di Pag. 81esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
7.26. Il Governo.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023».
7.27. Il Governo.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)
1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri , di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7.014. Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Carfagna, Magi, Zaratti, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Sottanelli, Steger, Grimaldi.
ART. 8.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
*8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
*8.13. (Nuova formulazione) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani, Lai.
*8.16. (Nuova formulazione) Pastorino.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**8.39. (Nuova formulazione) Cannata.
**8.40. (Nuova formulazione) Lucaselli.
**8.41. (Nuova formulazione) Romano.
**8.42. (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis, Pella.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.44. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.59. (Nuova formulazione) Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.60. (Nuova formulazione) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.61. (Nuova formulazione) Andrea Rossi.
*8.58. (Nuova formulazione) Patriarca.
*8.80. (Nuova formulazione) Cangiano, Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.115. (Nuova formulazione) Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.116. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».
8.124. Il Governo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8.125. I Relatori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis Sino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
8.126. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 10.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
10.5. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
10.05. Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Alfonso Colucci, Carfagna, Magi, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Torto, Sottanelli, Steger.
ART. 11.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 84l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
d) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».
11.34. Il Governo.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
6-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».
*11.7. Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.
*11.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
*11.9. Morrone, Bisa, Cavandoli.
*11.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*11.17. (Nuova formulazione) Dori, Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
**11.11. Dori, Zaratti, Grimaldi.
**11.12. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**11.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
**11.14. Morrone, Bisa, Cavandoli.
**11.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Pag. 85Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**11.16. Michelotti, Varchi, Maschio, Zucconi.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il voto si esprime da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.
11.36. I Relatori.
ART. 12.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*12.3. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*12.4. (Nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. (Nuova formulazione) Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi, Cannata, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.7. (Nuova formulazione) Boschi, Marattin.
*12.8. (Nuova formulazione) Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. (Nuova formulazione) Romano.
*12.10. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. (Nuova formulazione) Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.
*12.52. (Nuova formulazione) Simiani.
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: al 31 dicembre e le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741»
**12.27. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
**12.28. (Nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**12.29. (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Pella.
**12.30. (Nuova formulazione) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**12.31. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
**12.32. (Nuova formulazione) Gadda, Marattin, Boschi.
**12.33. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
**12.34. (Nuova formulazione) Caramiello, L'Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6-ter. All'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».
6-quater Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
12.90. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Barelli, Paolo Emilio Russo, D'Attis, Pella.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».
*12.56. Mazzetti.
*12.59. Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.
*12.92. (ex 13.61) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.82. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
**12.63. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
**12.64. (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri.
**12.65. (Nuova formulazione) Cannata.
**12.66. (Nuova formulazione) Marattin.
**12.67. (Nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**12.68. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, le parole: «termine di centottantaPag. 87 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
*12.72. Pella.
*12.73. Lucaselli.
*12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
12.83. (Nuova formulazione) Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)
1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».
12.06. I Relatori.
ART. 13.
Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura.
*13.5. Gatta.
*13.7. Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*13.10. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.12. Zucconi.
*13.1. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**13.30. Nevi, Gatta, Mazzetti.
**13.31. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**13.32. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**13.33. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**13.34. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**13.35. (Nuova formulazione) Pastorino.
**13.36. (Nuova formulazione) Mazzetti, Nevi, D'Attis, Pella, Gatta.
**13.37. (Nuova formulazione) Simiani.
**13.38. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, zero per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».
3-ter. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
13.123. Il Governo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 dicembre 2021, n. 677287, unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla Politica Comune della Pesca in materia di conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2024.
3-ter. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 3-bis.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 4 milioni, per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.122. (Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 14.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito con il seguente:
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».
Pag. 89 2-ter. All'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 26 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.
2-quinquies. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2-quater, all'atto del pagamento l'atleta rilascia al sostituto d'imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l'applicazione delle ritenute alla fonte.
2-sexies. Il sostituto d'imposta, entro il secondo mese successivo all'erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate.
2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater pari a 1,15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1,15 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
14.1. (Nuova formulazione) Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
ART. 16.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
*16.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
*16.2. Patriarca, Pella, Barelli, Cannizzaro.
*16.3. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*16.4. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*16.5. Mancini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani.
ART. 17.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.
*17.3. (Nuova formulazione) Pella, Carloni, Marchetti, Latini, Battistoni.
*17.4. (Nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*17.5. (Nuova formulazione) Pella, Rubano.
*17.6. (Nuova formulazione) Baldelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*17.7. (Nuova formulazione) Curti, Manzi, Roggiani.
*17.8. (Nuova formulazione) L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
17.017. Il Governo.
ART. 18.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*18.69. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*18.70. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.