CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 gennaio 2024
243.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  Pietro PITTALIS, presidente, a nome della relatrice, onorevole Patriarca, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato 1).

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé presentata.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo Alternativa Verdi e Sinistra sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI) relatrice, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato 2).

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Precisa infatti che il Movimento 5 Stelle ritiene particolarmente gravi le disposizioni contenute nel provvedimento che consentono in modo indiscriminato di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e agli affidamenti diretti.
  Ritiene, infatti, che tali ampie deroghe, giustificabili in precedenti provvedimenti dalla necessità di procedere con urgenza anche per far fronte a gravi calamità, siano invece del tutto ingiustificate per interventi legati a un appuntamento prevedibile come quello della presidenza del G7.
  Si conferma quindi un indirizzo da stigmatizzare dell'Esecutivo, che già con altri provvedimenti ha intaccato nel codice degli appalti i principi di trasparenza e di legalità delle procedure.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 102.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, anche a nome della collega Bisa, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3) sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Valentina D'ORSO (M5S) pur rilevando che si tratta di interventi correttivi al decreto legislativo attuativo della cosiddetta «riforma Cartabia», alcuni di carattere meramente formale, altri di natura sostanziale comunque condivisibili, dichiara l'astensione del Movimento 5 stelle.
  Ritiene infatti che il provvedimento in questione avrebbe rappresentato l'occasione per introdurre ulteriori correttivi, di cui il suo gruppo aveva evidenziato la necessità già nella proposta alternativa di parere presentata in occasione dell'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia sul decreto legislativo 150 del 2022.
  Evidenzia, in particolare, l'opportunità di modificare l'articolo 129-bis del codice di procedura penale, al fine di esplicitare che il consenso della vittima del reato costituisce presupposto necessario per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa.
  Al riguardo, rileva come l'attuale formulazione della disposizione – ed in particolare i commi 1 e 3 – non soltanto non appare univoca sul punto, ma sembrerebbe addirittura andare nel senso contrario a quello auspicato, facendo riferimento al potere dell'autorità giudiziaria di disporre l'avvio di un programma di giustizia riparativa anche d'ufficio e alla – mera – facoltà di audire la vittima del reato nel relativo procedimento, ove ritenuto necessario.
  Segnala come ulteriori criticità che avrebbero meritato un ripensamento l'eccessiva estensione del regime di procedibilità a querela, anche in relazione a fattispecie che presentano – a suo avviso – un elevato disvalore, nonché l'eccessiva estensione, in materia di patteggiamento, della facoltà dell'imputato di eliminare le conseguenze negative della condanna dopo la sentenza.
  Nell'evidenziare che gli interventi auspicati rientrano pienamente nel perimetro della delega, ribadisce come lo schema di decreto rappresenti un'occasione mancata per apportare tali correttivi.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara l'astensione del gruppo del Partito Democratico, sottolineando come lo schema di decreto, pur riferendosi a un decreto legislativo ampiamente condiviso, presenti alcune criticità.
  In primo luogo, evidenzia come il richiamo contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 415-ter del codice di procedura penale ai termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, del medesimo codice, potrebbe dare adito a criticità nonché a ritardi nella discovery.
  Al riguardo, rammenta che è nella fisiologia del sistema che il pubblico ministero disponga la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari entro il termine di conclusione delle indagini medesime.
  Una volta concluse le indagini, infatti, per un verso, la difesa ha diritto alla discovery e, per altro verso, è interesse del sistema che la riflessione sulla scelta effettiva di esercitare l'azione penale avvenga anche alla luce del contributo offerto dall'indagato ed eventualmente dalla persona offesa.
  Ritiene dunque più opportuno fare riferimento, nel suddetto articolo 415-ter, non al termine di cui all'articolo 407-bis, ma a quello previsto dall'articolo 405, comma 2, che stabilisce il termine di conclusione delle indagini.
  In secondo luogo, osserva che lo schema di decreto inserisce nell'articolo 415-ter, comma 2, una nuova ipotesi di differimento quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) della medesima disposizione ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12, o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.
  Ritiene che tale intervento sia privo di una esplicita copertura della legge delega.Pag. 115
  Afferma che, in merito al rapporto tra discovery «patologica» di cui all'articolo 415-ter e all'avviso di conclusione delle indagini cui all'articolo 415-bis, sia doveroso considerare che, laddove il pubblico ministero non opti per l'archiviazione, sarà indispensabile far precedere l'azione penale dall'avviso di conclusione delle indagini, con una conseguente moltiplicazione degli avvisi e delle relative notificazioni.
  Sottolinea come parrebbe più opportuno e funzionale sancire la piena equiparazione del nuovo avviso a quello dell'articolo 415-bis ai fini dell'esercizio dell'azione penale, intervenendo sugli articoli 416, comma 1 e 552, comma 2, oppure introducendo una specificazione nell'articolo 415-ter.
  Ritiene che la stasi procedimentale potrebbe inoltre trovare migliore definizione e regolamentazione con la previsione di un'autonoma disposizione, diretta a disciplinare in modo più puntuale l'intervento di chiusura del giudice, sia su richiesta di parte che d'ufficio.
  Osserva che un'ulteriore modifica rilevante introdotta dal provvedimento è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera v), che riscrive completamente l'udienza di sentencing disciplinata dall'articolo 545-bis che introduce uno spazio nuovo per l'applicazione delle pene sostitutive.
  Esprime perplessità per tale intervento, con riferimento, in particolare, al superamento dell'obbligatorietà dell'avviso alle parti della possibilità di sospendere la pena, nonché alla soppressione del riferimento ai casi in cui la pena irrogata non può essere sospesa.
  Evidenzia come la vigente formulazione della disposizione ha una funzione pedagogica, volta a chiarire il rapporto tra gli istituti della sospensione condizionale e delle pene sostitutive.
  Reputa che le modifiche introdotte vadano invece verso una malintesa finalità di efficienza ed evidenzia la necessità che tale obiettivo sia valutato non con riguardo alla singola fase, bensì estendendo l'analisi all'intero sistema.
  Ribadisce quindi l'esigenza di non indebolire il meccanismo dell'articolo 545-bis, facendo presente che nel 2023 – secondo uno studio recentissimo del Garante delle persone detenute – si è registrato un aumento della popolazione detenuta di 3.985 persone, con un tasso quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti.
  Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, lettera b), del testo, che mira a estendere la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, al procedimento nei confronti degli enti, sottolinea l'opportunità di non affiancare, bensì di sostituire la nuova regola – secondo cui la sentenza viene emanata quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna – alla vecchia, che fa invece riferimento al caso in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.
  Infine, fa presente che l'articolo 71, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nel novellare l'articolo 62 della legge n. 698 del 1981, ha previsto che il magistrato di sorveglianza competente verifichi l'attualità delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, imposte con la sentenza di condanna.
  Rileva come, tuttavia, non sia disciplinata l'ipotesi, già presentatasi nella prassi, in cui nel periodo intercorrente tra la sentenza di condanna e la valutazione del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti fatti nuovi, che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale, tale da non poter essere neutralizzata attraverso una mera modifica di modalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva.

  Devis DORI (AVS) dichiara l'astensione del suo gruppo, rilevando come a fronte di condivisibili correttivi di natura tecnica, lo schema di decreto contenga anche interventi che presentano criticità, evidenziate anche dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 14.55.

  Pietro PITTALIS, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte, altresì, che le interrogazioni 5-01936 Pittalis e 5-01939 Lupi saranno svolte congiuntamente vertendo sulla medesima materia.

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte.

  Devis DORI (AVS) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Devis DORI (AVS) nel prendere atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea come Oumar Dia era sottoposto a un provvedimento di intensificazione del livello di attenzione (ILA) con monitoraggio multidisciplinare.
  Ritiene che sarebbe particolarmente grave la conferma che le telecamere nell'area ove il giovane era detenuto erano spente o disattivate e comprende l'impossibilità del Governo in questa fase di rendere informazioni dettagliate sul punto.
  Rimane tuttavia in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi dell'indagine e sollecita il Ministero a effettuare tutte le opportune verifiche per fare finalmente chiarezza sulla vicenda.

5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei target del PNRR in materia di giustizia.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giandonato LA SALANDRA (FDI) esprime soddisfazione per la risposta resa, che conferma nuovamente come l'Esecutivo abbia una chiara consapevolezza su come intervenire nel comparto giustizia, offrendo soluzioni di ampio respiro, che contemperano le esigenze dei magistrati, degli avvocati e degli altri operatori, tra i quali, in particolare, un'attenzione degna di nota è stata riservata al Governo dai magistrati onorari, riconoscendo l'importanza della funzione svolta.
  Manifesta altresì soddisfazione per quanto attiene alle priorità definite in relazione alla giustizia minorile.
  Da ultimo, esprime il proprio compiacimento anche rispetto all'opportuna rimodulazione del PNRR per quanto attiene al sistema giustizia ed evidenzia come il suo gruppo avesse giustamente richiesto tale rimodulazione già nella precedente legislatura, ritenendola necessaria per rispondere alle esigenze fissate nella dead line del 2026.

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5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza.

  Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Stefania ASCARI (M5S) ribadisce la drammaticità della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione e sottolinea come essa non si riferisca ad un criminale ma ad un bambino di soli otto anni strappato a forza dalle braccia della madre per essere portato via dalla sua abitazione e collocato in una casa famiglia.
  Ritiene che la modalità utilizzata sia stata drastica e disumana e sottolinea come la stessa abbia provocato dei traumi gravi al minore. Il prelievo forzato di un minore è sempre un orrore e sottolinea come non si dovrebbe mai fare ricorso a tale pratica, che contrasta con il rispetto della dignità delle persone.
  Auspica pertanto che lo Stato si faccia garante dell'interesse dei minori, anche contrastando quei comportamenti di alcuni funzionari pubblici che pregiudicano l'integrità psicofisica dei minori e delle loro famiglie.
  Sottolinea quindi come siano requisiti imprescindibili per tutti gli operatori che svolgono i propri compiti a contatto con i bambini, oltre la competenza, anche la sensibilità, l'empatia e l'umanità.
  Rammenta in fine che l'ordinanza della Cassazione n. 9691 del 2022 ha sancito che l'esecuzione con la forza dell'allontanamento dei minori da un genitore contro la loro volontà e in assenza di concreto pregiudizio è da ritenersi fuori dai principi dello Stato di diritto.

5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come il suo gruppo, nonostante la vicenda sia nota da molti mesi, non abbia percepito da parte del Governo una decisa azione volta a pretendere che fosse garantito a Ilaria Salis un trattamento umano e non degradante come quello che, invece, si è potuto tristemente constare attraverso le immagini che la ritraggono in catene nel corso del processo.
  Rileva come solo da quel momento si è potuto cogliere un differente approccio – comunque insufficiente – alla questione da parte dell'Esecutivo.
  Evidenzia come anche l'Ungheria, essendo un Paese europeo, sia tenuta a rispettare i diritti fondamentali delle persone e rammenta che l'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo prevede il divieto per ogni autorità pubblica di attuare azioni inumane e degradanti nei confronti dei detenuti.
  Sottolinea pertanto come quella che l'Ungheria sta attuando nei confronti della concittadina oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame sia una palese violazione dello stato di diritto e, a nome del suo gruppo, chiede che il Governo agisca con maggiore intraprendenza, rammentando come la stessa Presidente del Consiglio abbia più volte rivendicato di avere delle ottime relazioni politiche con il presidente Orban.
  Ritiene che una così grave situazione debba essere affrontata da parte di tutto l'Esecutivo e non soltanto dal Ministro degli esteri.
  A suo avviso, infatti, anche il Ministro della giustizia deve essere coinvolto e deve impegnarsi per ottenere, nell'ambito della cooperazione giudiziaria, una modifica a questa inaccettabile situazione. Osserva infattiPag. 118 che la decisione quadro europea 829/2009, citata dal rappresentante del Governo, prevede la possibilità di attivare meccanismi che consentano l'applicazione nel nostro Paese di una misura meno afflittiva rispetto a quella carceraria.

5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.
5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

  Pietro PITTALIS, presidente, rammenta che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. In qualità di interrogante, illustra l'interrogazione da lui presentata.

  Maurizio LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si associa all'illustrazione del contenuto dell'atto di sindacato ispettivo già svolta dal collega Pittalis, essendo la sua interrogazione del medesimo tenore. Sottolinea, al riguardo, il passaggio relativo alla necessità di far luce su quanto accaduto, al fine di verificare eventuali responsabilità di coloro che avrebbero dovuto evitare un così grave errore giudiziario.

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Maurizio LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara di condividere pienamente i contenuti della risposta del Governo, ponendo l'accento su tre questioni di fondamentale importanza.
  La prima attiene alla oggettiva impossibilità di risarcire in modo adeguato un soggetto al quale – utilizzando l'efficace espressione utilizzata dal quotidiano «il Foglio» – è stata letteralmente «rubata la vita» per un gravissimo errore giudiziario.
  La seconda questione attiene all'inspiegabile ritardo con cui, pur essendo di fronte a macroscopiche evidenze, si è pervenuti alla revisione della sentenza, che ha richiesto più di tre anni.
  La terza questione riguarda la verifica delle responsabilità dei giudici, riaffermando il principio della necessaria responsabilità civile di coloro che gestiscono delicati poteri pubblici, quali sono i magistrati che, senza nessuna logica punitiva, devono tuttavia essere chiamati – anche in termini di progressione di carriera – a rispondere del loro operato al pari degli altri pubblici funzionari e di altre categorie professionali.

  Pietro PITTALIS, presidente, in qualità di interrogante, replica sottoscrivendo integralmente le riflessioni del collega Lupi, soprattutto per quanto concerne l'esigenza di dare piena attuazione al principio della responsabilità civile dei magistrati, anche a fronte di notevoli esborsi da parte dell'erario per risarcimenti legati ad errori giudiziari e ingiusta detenzione.
  Rimarca che nessun risarcimento potrà mai essere minimamente adeguato rispetto a 33 anni di ingiusta reclusione, così come non è realmente possibile riparare al danno di coloro che sono ingiustamente sottoposti a misura cautelare di custodia in carcere.
  Apprezza quindi le recenti iniziative del Governo volte a rafforzare le garanzie di contraddittorio e di valutazione collegiale in sede di adozione di provvedimenti di questo tipo, al fine di renderli più meditati.

  Pietro PITTALIS, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.