CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini normativi. C. 1633 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1633, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi;

   preso atto delle norme recate all'articolo 1, volte alla proroga di termini per le assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, nelle pubbliche amministrazioni, in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'interno, l'Amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia, la Guardia di finanza, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e il Ministero della cultura;

   fatto notare che alcune delle richiamate disposizioni recate all'articolo 1 sono altresì volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   preso atto del contenuto del comma 6 del medesimo articolo 1, che, alla lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente;

   osservato che il comma 16 del citato articolo 1, alla lettera a), modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici, nonché, secondo la lettera b), ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria;

   preso atto delle norme recate dall'articolo 4, volte a far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario, e di quelle contenute negli articoli 5 e 6, mirate a rafforzare il personale docente ed educativo, nonché il personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e nell'ambito della ricerca;

   segnalato che l'articolo 18, al comma 4, interviene, quindi, sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell'aggiornamento e dell'efficientamento del sistema, tenuto conto delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio;

   osservato che il provvedimento in esame, individuando puntualmente i territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia, mira alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica di quei territori, anche al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate;

   rilevato, in particolare, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3, nel prefigurare una serie d'interventi, ammessi al finanziamento, destinati all'area della Magna Grecia, prevede, tra l'altro, alla lettera f), programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati;

   ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, alla predetta lettera f), che si tratta di programmi strategici tra loro interdipendenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 3, comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro con le seguenti: programmi strategici tra loro interdipendenti di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro.

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ALLEGATO 3

5-01883 Soumahoro: Sulla necessità di modificare i criteri basati sulla residenza per usufruire dell'assegno unico universale in modo da rispettare il diritto dell'UE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano abbia risposto al parere motivato della Commissione europea che contesta il requisito della residenza, previsto dalla normativa italiana sull'assegno unico e universale.
  Preliminarmente, rappresento che gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con le altre strutture competenti, hanno preso parte al tavolo istituito dalla Struttura di Missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'assegno unico e universale per i figli a carico è una misura rivolta a tutti i nuclei familiari con figli, di natura non previdenziale né assistenziale, deputata a sostenere la natalità e la genitorialità in un Paese attraversato da una profonda crisi demografica.
  Il decreto legislativo n. 230 del 2021, che ha istituito il predetto assegno unico universale, introduce, infatti, un contributo per ogni figlio a carico (contributo progressivamente crescente a partire dal secondo figlio) a favore di tutti coloro che presentino particolari requisiti soggettivi.
  In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto prevede tra i requisiti, che il richiedente deve anche essere (o essere stato) residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
  Come già esposto dall'interrogante, nel mese di febbraio del 2023, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione in cui si contesta la compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con il diritto dell'Unione europea.
  Tutto ciò premesso, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione europea espresso nel parere motivato del 16 novembre 2023, rappresento che sono in corso, con le strutture tecniche competenti, specifici approfondimenti sul requisito della residenzialità pregressa biennale.
  Concludo, rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valuterà – con gli altri soggetti istituzionali coinvolti – possibili soluzioni adeguate che siano in grado di coniugare l'esigenza di incremento della demografia e della natalità in Italia senza pregiudicare l'effettività della libertà di circolazione garantita dalle norme europee.

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ALLEGATO 4

5-01884 Sarracino: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali dei punti vendita Ipercoop di Afragola e Nola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie, signor Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono adottare in merito alla vicenda che vede coinvolti i lavoratori dell'azienda di grande distribuzione GDM s.r.l. afferenti all'ex sito dell'Ipercoop di Afragola.
  In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalla regione Campania.
  Come già rappresentato dagli Onorevoli interroganti, l'azienda di grande distribuzione GDM s.r.l. ha dichiarato lo stato di crisi con la collocazione in cassa integrazione straordinaria per 148 lavoratrici e lavoratori.
  Sul punto, come già comunicato nella seduta di interpellanze urgenti del 12 gennaio 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 (per un totale di n. 48 settimane), è stata autorizzata in favore dei lavoratori della società citata – con decreto direttoriale n. 594 del 31 marzo 2023 – la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  In data 22 dicembre 2023, la società ha presentato un'istanza volta alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024, ma non è stato possibile accoglierla, perché la misura di sostegno al reddito, di cui all'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 148/2015 era finalizzata a fronteggiare processi di riorganizzazione o ipotesi di grave difficoltà economica di imprese, esclusivamente nel biennio 2022-2023.
  Mi preme evidenziare che, fino ad ora, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, in merito alla segnalata vertenza, alcuna comunicazione né richiesta di intervento e che presso la regione Campania è comunque attivo un tavolo istituzionale che vede coinvolti tutti gli attori interessati.
  Ciò posto, rassicuro gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta valutando con il Ministero delle imprese e del made in Italy e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, anche in relazione all'evolversi degli eventi, la possibilità a prendere parte ad iniziative volte a individuare soluzioni e strumenti che possano dare risposte efficaci.
  Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda segnalata al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 5

5-01885 Barzotti: Iniziative volte a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in appalto presso la Cooperativa produttori suini Prosus sita in Vescovato (CR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie signor Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono adottare in merito alla vicenda che vede coinvolti i lavoratori della cooperativa produttori suini «Pro Sus» sita a Vescovato, in provincia di Cremona.
  In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Lombardia.
  Come già rappresentato dagli Onorevoli interroganti, la cooperativa – che conta 348 soci lavoratori nel settore della macellazione di suini, commercio e lavorazione della carne – ha avviato nel mese di giugno 2021 una procedura di composizione negoziata della crisi finalizzato ad ottenere un intervento straordinario di integrazione salariale.
  Sul punto, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, con decreto direttoriale n. 869 del 25 maggio 2023, per il periodo dall'8 maggio 2023 al 7 maggio 2024, è stata autorizzata la cassa integrazione per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti delle unità produttive site in Cremona e Mantova (per un totale di 306 lavoratori) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  La cooperativa «Pro Sus», secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, si avvale anche della collaborazione di altre cooperative collegate per servizi accessori alla macellazione (come il servizio di facchinaggio e di pulizia) e la situazione di crisi della cooperativa si è inevitabilmente riverberata sulle realtà produttive satelliti che hanno in appalto alcuni di questi servizi.
  In proposito, rappresento che la regione Lombardia segue l'evolversi della vicenda oggetto della presente interrogazione, anche per il tramite del nucleo di crisi territoriale della provincia di Cremona che ha effettuato diversi incontri con le parti sociali coinvolte finalizzati in particolare all'attivazione di percorsi di politica attiva nei confronti dei lavoratori coinvolti.
  Sempre secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, comunico che a breve inizieranno i percorsi di riqualificazione dei dipendenti dell'unità di Vescovato.
  Con riferimento alla società cooperativa 3T, citata dall'Onorevole interrogante, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che è stato sottoscritto un apposito verbale di accordo tra le parti finalizzato ad utilizzare un trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione parziale di attività, per il periodo dal 18 agosto al 31 dicembre 2023, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori occupati in regime di appalto.
  Ciò posto, concludo e rassicuro gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mantiene alta l'attenzione sulla situazione aziendale segnalata e – anche in raccordo con gli altri attori istituzionali coinvolti – garantirà il massimo impegno per salvaguardare i livelli occupazionali.

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ALLEGATO 6

5-01886 Mari: Sulle problematiche emerse in sede di applicazione della incumulabilità della pensione «quota 100» con redditi da lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro.
  Rappresento che è stata effettuata un'approfondita istruttoria con la competente direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INPS.
  In via preliminare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la pensione quota 100 non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  Per conseguenza, l'INPS ha comunicato che, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, provvede a trasmettere ai pensionati, nella relativa comunicazione di liquidazione, l'informazione sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.
  Sempre relativamente alla questione dell'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro, l'Istituto ha emanato la circolare n. 117 del 2019 dove è stato precisato che i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, rilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
  Pertanto, sempre secondo quanto riferito dall'INPS, risulta diversa l'ipotesi di percezione di redditi derivanti dai diritti d'autore afferenti ad opere dell'ingegno realizzate anteriormente alla decorrenza della pensione quota 100, nel qual caso non trova applicazione il regime di incumulabilità della pensione quota 100.
  Nel prendere atto che la vicenda segnalata è meritevole di attenzione e del giusto approfondimento istruttorio, concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con gli altri attori istituzionali coinvolti e nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valuterà possibili interventi utili a superare le criticità sollevate con il presente atto di sindacato ispettivo.