ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno» (C. 1620 Governo),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021» (C. 1587 Governo, approvato dal Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021» (C. 1589 Governo, approvato dal Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 4.
Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
4.20. Tosi, Sorte.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica)
1. È istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. L'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità e i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione.
4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*4.012. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
*4.03. (Nuova formulazione) Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*4.04. (Nuova formulazione) Sorte, Tosi.
*4.06. (Nuova formulazione) Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.08. (Nuova formulazione) Casu.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)
1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 160n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri.»
b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.»
*5.08. (Nuova formulazione) Pretto, Marchetti, Dara.
*5.09. (Nuova formulazione) Casu.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)
1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;»
b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;»
c) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;»
*5.027. (Nuova formulazione) Ghirra.
*5.028. (Nuova formulazione) Pastorella.
*5.029. (Nuova formulazione) Furgiuele, Dara, Pretto, Marchetti, Amich.
*5.030. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.
*5.031. (Nuova formulazione) Casu.