SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.
La seduta comincia alle 13.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.
Salvatore DEIDDA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.
Andrea DARA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE esprime orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Questo non tanto per la parte di competenza della Commissione, anche se qualcosa avrebbe da dire sul riutilizzo dei materiali derivanti dal dragaggio del fondale dei porti, quanto piuttosto per il contenuto complessivo del provvedimento, il quale fa ripartire le trivellazioni e ridetermina le modalità di individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Sarebbe invece indispensabile che il Governo si impegnasse maggiormente nel supporto alla transizione energetica e agli investimenti in energie rinnovabili, temi su cui al contrario il testo è assai debole. Ricorda che fra l'altro, quanto alla decarbonizzazione, si statuisce che chi produce energia da fonti rinnovabili deve contribuire economicamente alle installazioni necessarie. In termini di metodo, infine, lamenta che alla Commissione sia stato richiesto di esprimere il parere prima che le Commissioni di merito abbiano terminato l'esame, su un testo dunque non ancora definitivo.
Eliana LONGI (FDI) preannunzia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ricordando – in relazione all'articolo 14 – come il suo gruppo sia impegnato nella salvaguardia dei circa 2500 lavoratori dei servizi inbound e outbound delle società energetiche. L'obiettivo di Fratelli d'Italia, argomenta, è garantire l'applicazione della clausola sociale nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero.
Antonino IARIA (M5S) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, soprattutto per la concezione di politica energetica contenuta nel provvedimento nel suo complesso. È erroneo, a suo avviso, definire tale politica come volta al sostegno delle fonti rinnovabili, visto il recupero delle estrazioni delle fonti fossili nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo con costi ambientali enormi e il ritorno al nucleare già bocciato dagli elettori nel referendum degli anni Ottanta. La maggioranza sta anzi ostacolando misure importanti ai fini del risparmio energetico, quali il superbonus o le comunità energetiche che solo ora stanno cominciando a funzionare. Menziona ancora i mancati investimenti sulla motorizzazione elettrica, tema che investe le competenze della Commissione, e la poca attenzione al grande consumo energetico dei data center e delle server farm, argomento ugualmente di interesse della Commissione. La maggioranza, conclude, ha operato in modo semplicistico, senza un piano strategico su una materia che nel futuro avrà un'importanza per l'economia progressivamente crescente.
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, soprattutto per il contenuto complessivo del provvedimento: si tratta di un testo frammentario, insufficiente nel contenimento del consumo energetico e nell'utilizzo delle risorse del PNRR. Non convincenti appaiono inoltre le politiche sulle fonti rinnovabili, sul contenimento del consumo di suolo, il ritorno alle trivellazioni e i ritardi nella riduzione delle emissioni.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).
Pag. 44Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.
Salvatore DEIDDA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 10 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) chiede al relatore di ricordare quale siano gli articoli del provvedimento che specificamente interessano gli ambiti di competenza della Commissione.
Salvatore DEIDDA, presidente e relatore, risponde che il punto principale è contenuto all'articolo 10, e in particolare alla lettera e) del comma 1. Essa pone fra i compiti dello Stato quello di favorire la destinazione alle rievocazioni storiche di spazi idonei all'interno della programmazione radiotelevisiva e definisce specifici obblighi di informazione al riguardo da prevedersi nel contratto di servizio fra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Antonino IARIA (M5S) argomenta che, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione, il voto potrebbe essere favorevole. In Commissione Cultura la sua parte politica ha però sollevato numerose obiezioni quanto all'utilizzo di armi storiche nell'ambito delle rievocazioni, sulla base di istanze manifestate da alcuni associazioni che appunto organizzano tali rievocazioni: preannunzia dunque l'astensione dal voto del Movimento 5 Stelle.
Andrea CASU (PD-IDP) preannunzia l'astensione dal voto del Partito Democratico.
Osserva quindi che l'articolo 14 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, la cui importanza è stata sottolineata anche dal presidente della Commissione Cultura. Si chiede dunque se non sarebbe opportuno spostare la focalizzazione del provvedimento su tale Codice, che offre una tutela organica a una molteplicità di manifestazioni diverse.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 13.20.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.
La seduta comincia alle 13.20.
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta del 10 gennaio sono stati esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 1, 2 e 3 fino all'emendamento Cantone 3.13.
Ricorda altresì che sono state accantonate le proposte emendative Casu 1.8, Tosi 1.22 e 1.23, Casu 1.25, Barbagallo 2.3, Gaetana Russo 2.5, Ghirra 2.6, Pastorino 2.7, Casu 2.8, Pastorella 2.10, Barbagallo 2.11, Pag. 45Gadda 2.12, Gaetana Russo 2.4 e 2.02, Tosi 2.05, Pastorino 3.12, Cantone 3.13, Tosi 3.22 e 3.23, Casu 3.24, Barbagallo 3.26 e 3.27, Tosi 3.31, Lupi 3.32, Tosi 3.35, Lupi 3.37 e 3.38, Sorte 3.39, Pastorino 3.41, Furgiuele 3.44 e Gaetana Russo 3.09.
Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, illustra una ulteriore proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Casu 3.45, Casu 3.40, Iaria 3.46, Pastorella 3.47 e Ghirra 6.029, Casu 6.030 e Marchetti 6.031 (vedi allegato 3). Si tratta di un gruppo di proposte emendative relative alle campagne di richiamo di sicurezza; la riformulazione è nel senso dello snellimento e della chiarezza, come richiesto soprattutto dal gruppo del Partito Democratico.
Illustra quindi una ulteriore proposta di riformulazione in identico testo degli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015 (vedi allegato 4). Il gruppo di proposte emendative è relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada e la riformulazione, che va nel senso di una maggiore incisività del principio di delega, è stata particolarmente sollecitata dal gruppo Forza Italia.
La Commissione approva l'emendamento Tosi 3.14 (vedi allegato 3).
Salvatore DEIDDA, presidente, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Sorte 3.15 e 3.16 e Tosi 3.17, nonché dei successivi emendamenti del gruppo di Forza Italia sui quali i relatori hanno formulato un invito al ritiro.
Gaetana RUSSO (FDI) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.19. Osserva poi che tale emendamento è in qualche modo alternativo al proprio articolo aggiuntivo 3.06: entrambi sono volti a tutelare gli autotrasportatori, per i quali l'eventuale sospensione della patente costituirebbe impedimento al lavoro. Vista l'importanza della materia chiede un supplemento di riflessione ai relatori, con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.06.
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) non accede all'invito al ritiro del proprio emendamento 3.18 e ne chiede la votazione. Il tema delle sanzioni per gli autotrasportatori è emerso anche nel corso delle audizioni; in alcuni emendamenti del PD è stata anche proposta la soluzione della «doppia patente», personale e professionale. Auspica dunque una maggiore attenzione da parte dei relatori.
Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, reitera l'invito al ritiro dell'emendamento Barbagallo 3.18. Fa però presente che la tematica è certamente rilevante e che appunto per questo una cospicua serie di emendamenti ad essa attinenti è stato accantonato, nel tentativo di trovare un punto utile di mediazione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 3.18 e Pastorino 3.20.
Salvatore DEIDDA, presidente, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Gaetana Russo 3.25.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.28.
Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che gli identici emendamenti Pastorino 3.42 e Ghirra 3.43 risultano preclusi dall'approvazione nella seduta di ieri degli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08.
Andrea CASU (PD-IDP) accetta la riformulazione dei propri emendamenti 3.45 e 3.40, nonché del proprio articolo aggiuntivo 6.030. Osserva che il testo della riformulazione è comunque molto ampio e che in generale i testi di legge dovrebbero essere più sintetici, lasciando la disciplina di dettaglio ad atti gerarchicamente inferiori. La riformulazione va comunque nel senso della sicurezza dei mezzi in circolazione e Pag. 46collega la normativa nazionale a quella dell'Unione europea, semplificando la vita delle motorizzazioni: ringrazia dunque i relatori per l'attenzione dimostrata.
Antonino IARIA (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.46, vista l'ampia convergenza tra forze politiche che si sta producendo, pur notando che il testo originario dell'emendamento aveva un'impostazione diversa.
Francesca GHIRRA (AVS) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.029. Lamenta poi che non sia stato possibile svolgere un dibattito su.
Salvatore DEIDDA, presidente, precisa che la prima parte degli identici emendamenti Pastorino 3.42 e Ghirra 3.43 verte sulla stessa materia oggetto degli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08: la loro votazione risulta dunque preclusa dall'approvazione di tali articoli aggiuntivi.
Prende poi atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Marchetti 6.031 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione approva le proposte emendative Casu 3.45 e 3.40, Iaria 3.46, Pastorella 3.47, Ghirra 6.029, Casu 6.030 e Marchetti 6.031, riformulate in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Salvatore DEIDDA, presidente, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Raimondo 3.01.
Gaetana RUSSO (FDI) accetta la riformulazione proposta dai relatori del proprio articolo aggiuntivo 3.02.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sulla ulteriore proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015, osserva come il tema della destinazione dei proventi delle sanzioni era stato lungamente dibattuto nel corso della precedente legislatura e che alla fine era stato richiesto ai comuni e agli enti locali di rendere noto sui propri siti quale fosse il loro utilizzo. Aver trasferito tale materia nell'articolo 17, contenente la delega al Governo, rappresenta uno scarico di responsabilità da parte del Parlamento, che non è più neppure in condizione di porre dei paletti o degli indirizzi alle scelte dell'Esecutivo. Avrebbe dunque preferito una riformulazione in questo senso più coraggiosa.
Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.010. Fa presente che la sua proposta emendativa era stata suggerita dall'ANCI e che ad esempio oggi, con i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, non è possibile procedere ad asfaltare il manto stradale.
Flavio TOSI (FI-PPE) si dichiara d'accordo con il collega Iaria e, vista l'importanza del tema, chiede ai relatori l'accantonamento delle proposte emendative in esame.
Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara che la materia in argomento, ad avviso della sua forza politica, dovrebbe essere normata a livello tecnico: alla luce del testo della riformulazione è chiaro che ciò dovrebbe essere esplicitamente statuito. Accetta dunque la riformulazione proposta dai relatori del proprio articolo aggiuntivo 3.012 e dell'articolo aggiuntivo Morassut 3.013; tuttavia, stante lo svolgimento del dibattito, l'ipotesi di un accantonamento non gli appare inopportuna.
Salvatore DEIDDA, presidente, dichiara di accettare la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.014.
Francesca GHIRRA (AVS), richiamando quanto anticipato in proposito nel corso della seduta del 10 gennaio, dichiara che, visto che è emersa l'intenzione di svolgere Pag. 47un ciclo di audizioni, il ricorso alla delega può essere uno strumento valido. Si associa in proposito alla richiesta di accantonamento e, in subordine, accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.011.
Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, dichiara che ci si trova in un momento di transizione: è solo da qualche anno, grazie a una battaglia dell'onorevole Baldelli di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, che i comuni rendono noto sul loro sito i dati relativi ai proventi delle sanzioni. L'articolo 208 è certamente da modificare; i relatori propongono di indicare dei principi nella delega al Governo e poi in un momento successivo aprire un dibattito in Commissione. Deve essere il Parlamento a decidere, ma può farlo solo avendo un quadro chiaro della situazione per intervenire in modo organico, magari anche con lo strumento degli atti di indirizzo. Entrare subito in una norma di dettaglio le appare precipitoso e affrettato e questo è l'esito di una riflessione approfondita in cui anche le opposizioni sono state coinvolte. Ciò detto, se la Commissione vuole accantonare le proposte emendative in oggetto, anche questa le appare un'opzione percorribile.
Salvatore DEIDDA, presidente, prende atto della volontà della Commissione di accantonare gli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015.
Prende poi atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gaetana Russo 3.06, ai fini di una sua successiva trasformazione in un ordine del giorno.
Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, anche a nome della collega Maccanti, propone l'accantonamento delle proposte emendative Gadda 4.1, Casu 4.2, Amorese 4.3, Gaetana Russo 4.4, Tosi 4.5, Casu 4.6, Tosi 4.7, Cangiano 4.8 e 4.9, Pretto 4.19, Gaetana Russo 4.11, Barbagallo 4.15, Gadda 4.21, Barbagallo 4.22, Pastorella 4.23, Casu 4.26, Barbagallo 4.29, Pretto 4.09 e Amorese 4.011.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Tosi 4.20; esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Traversi 4.03, Sorte 4.04, Cangiano 4.06 e Casu 4.08, a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo Dara 4.012, sul quale il parere è favorevole.
Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.
Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello dei relatori.
Salvatore DEIDDA, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.
Antonino IARIA (M5S) illustra il proprio emendamento 4.10, facendo notare come esso vada a vantaggio a chi partecipa a corsi extracurriculari di mobility management. Onde evitare disparità con altre categorie cui è stata prestata particolare attenzione, chiede ai relatori di accantonare anche la proposta emendativa in esame.
La Commissione respinge l'emendamento Iaria 4.10.
Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
La seduta comincia alle 13.55.
Pag. 48Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Atto n. 108.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunico che la richiesta di parere sull'atto in esame, il cui termine è fissato per il 31 gennaio, non è corredata dal previsto parere della Conferenza unificata; la Commissione non sarà pertanto chiamata a pronunciarsi sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere in tal senso.
Comunico che le funzioni di relatrice sono state conferite alla deputata Longi.
Eliana LONGI (FDI), relatrice, dichiara che riferirà in modo sintetico sull'atto del Governo n. 108.
Esso reca lo schema di decreto legislativo derivante dal combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di emanare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.
Si tratta di un decreto legislativo correttivo del vigente decreto legislativo n. 259 del 2003, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. 207 del 2021, relativo alle comunicazioni elettroniche.
Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che «le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto. La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
Premette che il testo all'esame è denso di puntuali e minute modifiche legislative, per cogliere le quali il metodo migliore è esaminare con attenzione il testo a fronte.
Al riguardo, un raffronto è fornito sia del Governo medesimo, che lo ha allegato allo schema trasmesso, sia dagli uffici della Camera, che ne hanno elaborato uno a fini di miglior chiarezza per l'esame della Commissione. Si limiterà quindi a una sommaria esposizione dei punti salienti e rinvierà per il resto al testo a fronte appena menzionato.
L'articolo 1, nei commi da 1 a 7, reca un corposo pacchetto di modificazioni testuali, in larga parte di carattere manutentivo, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
Più in dettaglio, all'articolo 1 del citato codice, in tema di ambito di applicazione: al comma 1, lettera c), viene soppressa la parola «servizi», sicché il codice medesimo si applica alle reti private ma non anche ai servizi meramente privati; al comma 2, lettera b), in materia di esclusioni dall'ambito di applicazione, viene soppresso il riferimento espresso alle radio e alle TV digitali, restando chiarito che queste ultime sono ricomprese nell'ambito di applicazione del codice; al comma 7, il riferimento al decreto-legge n. 22 del 2021 è completato con la legge di conversione (n. 55 del 2021).
All'articolo 2 del citato codice, in tema di definizioni, sono apportate 18 modifiche, le principali delle quali sono: la menzione Pag. 49espressa delle torri come infrastruttura fisica delle comunicazioni elettroniche (articolo 2, comma 1, lettera b)). La novella è volta a prendere atto degli sviluppi produttivi e di mercato e ha riflessi applicativi essenzialmente sull'articolo 43 del medesimo codice, in tema di disciplina dell'esame, da parte delle competenti autorità, delle domande d'installazione delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche (rimanda anche all'articolo 1, commi da 17 a 20).
L'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto correttivo è volto proprio a sostituire – ovunque ricorra nell'articolo 11 – la parola «dichiarazione» con «segnalazione», onde richiamare esplicitamente il regime giuridico della SCIA. Analogamente, la parola «notifica» presente nel comma 9 dell'articolo 11 viene sostituita con «segnalazione»; così anche la parola «istanza», presente nel comma 10. La segnalazione deve essere conforme al modulo presente nell'allegato 13-bis al decreto (e non più nell'allegato 14).
L'articolo 1, comma 9, dello schema apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, attinente alla sperimentazione nelle comunicazioni elettroniche, in particolare riproponendo la sostituzione di «dichiarazione» con «segnalazione» e raddoppiando i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione all'impresa segnalante. In dettaglio, è allungato da 2 a 4 settimane il periodo per dare la numerazione e da 4 a 8 settimane il periodo per assegnare le frequenze.
Il comma 10 modifica, a sua volta, l'articolo 13 del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cybersicurezza ma anche quello dell'AGCOM.
L'articolo 1, nei commi da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di ingresso nel mercato e diffusione (vale a dire agli articoli da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Per una completa cognizione di tali modifiche si rinvia al testo a fronte; qui è di rilievo evidenziare le seguenti.
All'articolo 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all'allegato 12, che viene anch'esso modificato.
All'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito nel senso di prevedere che l'autorizzazione all'installazione di una rete pubblica comprende la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per l'installazione (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'articolo 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'installazione di infrastrutture è soggetta a vera e propria autorizzazione amministrativa, sia pure con la procedura del silenzio-assenso).
All'articolo 44 risulta sostituito interamente il comma 2, in virtù del quale ora l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di tale portale l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il comma 11 dell'articolo 44 è novellato, prevedendo l'obbligatoria comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici.
All'articolo 45, in tema di procedure semplificate per impianti minori e di tipologia particolare, sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta.
Più in dettaglio: il comma 1 è sostituito: la finalità di accelerare gli investimenti per la banda larga è confermata nei termini attualmente vigenti, ma si aggiunge che alla procedura si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 44.Pag. 50
Il comma 2 è (formalmente) sostituito, con l'indicazione che l'avviso alle autorità competenti sull'esposizione al campo elettromagnetico deve essere inviato per PEC in mancanza di portale telematico.
Dopo il comma 4, sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter, che ineriscono agli impianti minori volti alla diffusione della banda ultralarga. Quando si tratti di impianti radio-elettrici punto-punto o punto-multipunto o impianti di accesso con potenza massima al connettore d'antenna fino a 10 watt e con area radiante non superiore a mezzo metro quadrato, l'installazione e la comunicazione alle autorità competenti per i controlli sui campi elettromagnetici si ha con autocertificazione di attivazione. Inoltre, nessuna comunicazione è dovuta se si tratti d'installare e attivare apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.
I commi da 31 a 34 dell'articolo 1 modificano gli articoli 77, 78, 80 e 91 del codice, in materia di analisi di mercato, potere significativo di mercato e relativi obblighi di trasparenza, apportando mere modifiche formali o di aggiornamento e correzione di rinvii normativi.
Ribadisce di non aver esposto dettagliatamente tutte le modifiche testuali apportate dallo schema di decreto correttivo, poiché si tratta di interventi letterali che si comprendono meglio con il testo sottomano, cui pertanto ha creduto più opportuno rinviare.
Dà altresì atto che il Ministero delle imprese e del made in Italy, nei mesi di maggio e giugno 2023, ha indetto una pubblica consultazione sui temi oggetto di revisione del codice delle comunicazioni elettroniche. A detta consultazione hanno partecipato numerosi operatori di mercato, stakeholder associativi ed esponenti accademici. La sintesi di detta consultazione è disponibile sul sito internet istituzionale del MIMIT. Alcuni contenuti emersi nella consultazione sono riscontrati nel testo dell'atto in esame, mentre ad altri non è stato dato riscontro.
Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.