CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 236

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia, ed è corredato di una relazione tecnica. Rileva altresì che il premio, costituito da una medaglia di bronzo recante una specifica dicitura, è conferito annualmente, nel limite di uno per ciascuna categoria di merito – gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura – il cui elenco può essere integrato con decreto ministeriale.
  Passando ad esaminare i profili finanziari del provvedimento, fa presente inoltre che l'articolo 11 quantifica i relativi oneri in 2.000 euro annui a decorrere dal 2024. Al riguardo, pur rilevando l'esiguità dell'importo degli oneri, osserva l'utilità di acquisire conferma che l'eventuale incremento delle categorie premiate e, quindi, del numero delle medaglie in bronzo conferite, in attuazione dell'articolo 3, possa comunque essere contenuto nei limiti dello stanziamento previsto. Riguardo all'istituzione del comitato di selezione, previsto dall'articolo 7, preso atto che ai suoi componenti non viene erogato alcun compenso comunque denominato, fa presente che andrebbe acquisita conferma che anche agli oneri di funzionamento, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa provvedersi con le risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula invece osservazioni riguardo alle disposizioni dell'articolo 9, che prevedono l'eventuale affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera per i vincitori del premio, atteso il carattere facoltativo della disposizione, che incide sui requisiti professionali degli esperti e non sul loro numero ed onere complessivo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 prevede che ai componenti del Comitato di selezione, istituito ai sensi del precedente comma 1, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Al riguardo, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, al fine di precisare che ai componenti del predetto Comitato non spettano «compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
  Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 11 autorizza la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, stabilendo altresì che le predette risorse siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, nel rinviare a quanto già in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, segnala l'opportunità di specificare più puntualmente le disposizioni oggetto di copertura, in linea con le previsioni della vigente disciplina contabile. In particolare, rileva che nel caso di specie gli oneri a carico della finanza pubblica sembrerebbero potersi ricondurre, secondo quanto appare desumibile dalla relazione tecnica, al solo articolo 4, in relazione ai costi di realizzazione delle decorazioni da conferire ai vincitori del premio. Su tali aspetti fa comunque presente l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ciò posto, segnala che il comma 2 provvede ai citati oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Rilevato che l'accantonamento utilizzato a fini Pag. 238di copertura presenta le occorrenti disponibilità, segnala tuttavia che, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, appare necessario modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare l'accantonamento previsto nel bilancio triennale 2024-2026.
  Osserva, infine, che il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) sottolinea in maniera critica la scarsa rilevanza del contenuto del provvedimento che prevede uno stanziamento annuo di soli 2,000 euro.
  Osserva che, piuttosto, che tenere impegnate le Commissioni parlamentari e l'Assemblea con l'esame di un disegno di legge di iniziativa governativa di così trascurabile entità, sarebbe stato probabilmente più opportuno presentare proposta emendativa da inserire nella legge di bilancio recentemente approvata o in uno dei tanti decreti presentati dal Governo.
  Rileva, peraltro, che il Ministro Lollobrigida, che ha presentato questo disegno di legge, evidentemente predilige la presentazione di progetti di legge che producono carta a mezzo di carta, avendo promosso l'approvazione del disegno di legge concernente il divieto di produzione e di immissione sul mercato della cosiddetta «carne sintetica», la cui effettiva attuazione tuttavia dipende dalla decisione che sarà assunta in materia dalle istituzioni dell'Unione europea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, assicura che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che prevedono che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» possa essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, troveranno applicazione nei limiti delle risorse stanziate dal successivo articolo 11.
  In riferimento agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7, osserva che ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Rileva quindi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, è finalizzata ad assicurare la copertura dei complessivi oneri derivanti dall'istituzione e dal riconoscimento del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» di cui agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento.
  Concorda, infine, con la relatrice sulla necessità di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4, e le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11 al fine di aggiornare la clausola di copertura finanziaria.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di precisare a quali spese sia riferito l'onere pari a 2.000 euro annui a decorrere dal 2024, previsto dall'articolo 11, comma 1, e, nel caso in cui tale onere attenga ai costi di realizzazione delle decorazioni, domanda se tale onere non debba essere incrementato qualora vengano istituiti nuovi premi riferiti ad altre categorie.
  In riferimento all'eventuale affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera per i vincitori del premio di cui all'articolo 9, chiede con quali risorse si intende far fronte agli oneri che ne derivano, per quanto si tratti di spese a carattere facoltativo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia che gli esperti chiamati a prestare la propria opera negli istituti professionali possono anche provvedere a proprie spese agli oneri che ne derivano, come avviene in casi analoghi.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea che gli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera dispongono di risorse autonome e, pertanto, potranno conferire gli incarichi di esperto agli insigniti del premio solo ove Pag. 239dispongano delle occorrenti risorse finanziarie.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel condividere le osservazioni della deputata Comaroli, ribadisce che spetta agli istituti professionali, nell'ambito della propria autonomia anche di natura finanziaria, conferire gli incarichi di esperto agli insigniti del premio e provvedere ai relativi costi, sottolineando in ogni caso il carattere facoltativo della disposizione di cui all'articolo 9. Per quanto attiene alla richiesta formulata con riferimento agli oneri indicati dall'articolo 11, conferma quanto in precedenza evidenziato in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1419, recante l'istituzione del premio di “Maestro dell'arte della cucina italiana”;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che prevedono che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di “Maestro dell'arte della cucina italiana” possa essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, troveranno applicazione nei limiti delle risorse stanziate dal successivo articolo 11;

    agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, è finalizzata ad assicurare la copertura dei complessivi oneri derivanti dall'istituzione e dal riconoscimento del premio di “Maestro dell'arte della cucina italiana” di cui agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento;

   segnalata l'opportunità di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4, al fine di allinearla a quella comunemente utilizzata nella prassi;

   rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11 del provvedimento, al fine di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento agli stanziamenti iscritti nel bilancio triennale 2024-2026,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024

  e con la seguente condizione:

   All'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoniPag. 240 di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.
Atto n. 105.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze stanno ancora completando l'istruttoria necessaria a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, considerato che il termine di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto scadrà il prossimo venerdì 12 gennaio, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il predetto termine prima di approvare in via definitiva il provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che l'atto del Governo in esame viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 17 giugno 2022 n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 della medesima legge, che prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  In particolare, fa presente che è previsto che il Governo sia tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: l'individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo; l'individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari per i quali è ammesso il ricorso all'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la previsione che il collocamento Pag. 241fuori ruolo sia autorizzato previa valutazione della sussistenza di un interesse dell'amministrazione di appartenenza e delle possibili ricadute sulla imparzialità e indipendenza del magistrato; la previsione che la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione proceda secondo un ordine di rilevanza degli incarichi, ordine indicato dalla stessa norma; la previsione che – al termine di un incarico fuori ruolo durato più di 5 anni – il magistrato non possa essere ricollocato fuori ruolo se non sono decorsi almeno 3 anni dal rientro in ruolo; la previsione che il collocamento fuori ruolo non possa avvenire se non dopo il decorso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni e comunque quando la sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico; la previsione che il termine massimo del collocamento fuori ruolo non possa superare i 7 anni, salvo che per talune tipologie di incarico per le quali il termine è elevato a 10 anni; la riduzione del numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo; la disciplina autonoma degli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale.
  Passando ad esaminare i profili finanziari dello schema di decreto, in merito all'articolo 2, commi 1 e 2, non ha nulla da osservare.
  In merito al comma 3 del medesimo articolo 2, laddove si fa salva la possibilità, per gli organi di governo autonomo degli ordini giudiziari, di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche senza garanzia dell'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, trattandosi dei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede il contestuale esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie – a titolo di esempio, l'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 160 del 2006, per i componenti della commissione di concorso per l'accesso alla magistratura – ritiene che andrebbero fornite delucidazioni in merito all'ambito applicativo delle predette espresse deroghe.
  Relativamente all'articolo 3, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'assenza di aspetti innovativi derivanti dall'articolo in esame in quanto l'istituto dell'aspettativa senza assegni è già previsto dalla normativa vigente. Posto che con l'aspettativa non viene neutralizzata una posizione organica che sia equivalente sotto il profilo finanziario, rileva che l'utilizzo di tale istituto potrebbe determinare un incremento dei fabbisogni per incarichi direttivi che però dovrebbe essere più che compensato dai risparmi conseguenti l'aspettativa.
  Per quanto concerne l'articolo 6, per i profili di quantificazione, premesso che con la norma si dà attuazione alla lettera f) della norma di delega, con cui si prevede che il collocamento del magistrato fuori ruolo non possa comunque essere autorizzato quando la sua sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno della magistratura interessata, non ha nulla da osservare.
  Per i profili di quantificazione degli articoli 9, 10 e 12, poiché si tratta di adempimenti e attività istruttorie sostenibili dagli organi e amministrazioni avvalendosi delle risorse umane e strumentali per essi già previsti in bilancio dalla legislazione vigente, non ha nulla da osservare.
  Quanto all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente i 7 anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni – incarichi presso la Presidenza della Repubblica, presso la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, per gli incarichi di Capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della giustizia e gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo nonché, per la Presidenza del Consiglio dei Pag. 242ministri, agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale – ritiene che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura.
  Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, ritiene che andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.
  Riguardo all'articolo 13, per i profili di quantificazione, osserva che il comma 1 fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità rispetto alle 194 unità previste attualmente – in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182 – e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Segnala che il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati.
  Al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica in merito agli ipotizzabili effetti d'impatto della disposizione, ritiene che andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi previsti in deroga al massimale in quanto destinati per legge esclusivamente a magistrati o previsti a livello internazionale: ciò al fine di valutare più precisamente se, alla luce di tali deroghe, il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente venga ridotto o ampliato.
  Anche con riferimento alle magistrature amministrativa e contabile ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito alle posizioni fuori ruolo già previste dalla legislazione vigente, nonché dati aggiornati in merito a quelle ad oggi effettivamente attivate.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.
Atto n. 103.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Pag. 243

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, inerente all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'ampliamento dell'attuale parco di sistemi d'arma di artiglieria terrestre per il supporto generale di grandi unità da combattimento, tramite in particolare l'acquisizione di 21 esemplari dei nuovi lanciatori ruotati HIMARS. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che, da un lato, il programma pluriennale reca un costo complessivo di 960 milioni di euro, e, dall'altro, l'annessa scheda tecnica, che costituisce parte integrante del presente schema di decreto, indica gli importi da sostenere e le corrispondenti modalità di copertura finanziaria solo in rapporto alla spesa prevista per la realizzazione della prima fase del programma stesso, pari a 137 milioni di euro nell'arco temporale 2024-2030.
  A tale proposito, occorre rilevare, a suo avviso, che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, osserva che sembrerebbe opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fermo restando quanto premesso, osserva che la prima fase del programma – che concerne, in particolare, l'acquisizione di una prima aliquota di lanciatori ruotati, unitamente al relativo supporto logistico, nonché all'attivazione dei corsi di formazione per operatori e manutentori – sarà finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi alla prima fase del programma è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Segnala che la scheda tecnica chiarisce infine che, in considerazione della Pag. 244priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, considera, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Rileva che la scheda tecnica stabilisce, altresì, che il completamento del programma, per il restante importo previsionale di 823 milioni di euro, dovrebbe concludersi nel 2033 e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, precisando che gli interventi da attuare potranno comunque essere contrattualizzati solo subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento. Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma – pari, come detto, a 960 milioni di euro –, alla necessaria integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame, con specifico riferimento alla prima fase dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, sino all'anno 2030, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Osserva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Assicura, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentantePag. 245 del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (Atto n. 103);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 960 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 137 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 823 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 823 milioni di euro, rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programmaPag. 246 e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche.
Atto n. 104.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha l'obiettivo di dotare l'Aeronautica militare di aeromobili a pilotaggio remoto, con ampio spettro di capacità di missione, per assicurare un'adeguata capacità di Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance (ISTAR) al fine di acquisire e mantenere la consapevolezza della situazione necessaria al processo decisionale a livello strategico, operativo e tattico. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che il programma, di cui si prevede il presumibile avvio nel 2023 e la conclusione nel 2030, comporta un onere complessivo di 76 milioni di euro alle condizioni economiche presenti nel 2023, alla cui copertura si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale n. 2, relativo a spese di investimento. In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
  Evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2030, fermo restando che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattualePag. 247 dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia come la scheda tecnica chiarisca infine che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla necessaria integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò posto, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, segnala che appare opportuno verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, cosiddetti residui di lettera «f», secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.
  Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, osserva che risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, dovrebbe essere assicurato, a suo avviso, che, per ogni singola annualità, l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Rileva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.Pag. 248
  Segnala che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Osserva che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Assicura che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche (Atto n. 104);

   premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede il presumibile avvio nel 2023 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 76 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 2;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamentiPag. 249 militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Atto n. 106.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame, ai fini della deliberazione di rilievi alla VIII Commissione, non è corredato del previsto parere della Conferenza unificata.
  Segnala che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Ciò premesso, in sostituzione del relatore ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, che disciplina gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, emanato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020.
  Con specifico riferimento all'articolo 1, rileva che esso, nel novellare il citato decreto legislativo, include fra i rifiuti prodotti dalle navi anche i sedimenti; rinvia per il calcolo della capacità di stoccaggio dei rifiuti nelle navi alla pertinente disciplina unionale; ribadisce che dalla presente disciplina, oltre alle navi militari e da guerra già elencate a legislazione vigente, sono esonerate anche le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile; specifica che solo le navi militari, da guerra ed ausiliarie di dimensioni maggiori devono conformarsi alla disciplina dei rifiuti delle navi. In proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le modificazioni introdotte incidono su norme cui non sono stati ascritti effetti finanziari; che l'esenzione delle navi delle forze di polizia è non solo già prevista a legislazione vigente ma anche considerata esplicitamente dalla relazione tecnica riferita al medesimo decreto legislativo; che il richiamo alla disciplina unionale per il metodo di calcolo dello stoccaggio non innova rispetto alla legislazione vigente e che l'esclusione delle navi militari minori da una serie di obblighi procedurali ed informativi non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che il predetto articolo consente ai gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti di sottoscrivere accordi per la gestione di particolari categorie di rifiuti; sottopone i piani di gestione degli impianti portuali a VAS – valutazione ambientale strategica; prevede che le informazioni trasmesse dalle autorità marittime confluiscano in due banche dati sovranazionali, GISIS e SafeSeaNet. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la prima disposizione è di carattere facoltativo e pertanto potrà essere attuata al sussistere delle pertinenti disponibilità economiche; che la sottoposizionePag. 250 dei piani di gestione a VAS è già prevista a legislazione vigente e che il popolamento delle banche dati GISIS e SafeSeaNet è già operato a legislazione vigente, come si evince dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che il citato articolo interviene sulle tariffe, poste a carico delle navi, che sono finalizzate a coprire i costi di gestione dei rifiuti conferiti dalle navi medesime. In particolare, esso dispone che la determinazione, il calcolo e la pubblicizzazione delle tariffe, nei porti in cui non risulta competente l'Autorità di Sistema Portuale, spettino all'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti delle navi, sentite le autorità marittime e che, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, nella determinazione delle tariffe, si tenga conto di adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra i diversi impianti portuali interessati dagli scali. In proposito non ha osservazioni da formulare considerato che le norme lasciano invariato il meccanismo, previsto a legislazione vigente, sulla cui base gli oneri delle amministrazioni cui compete la gestione dei rifiuti sono finanziati a valere sulle tariffe, limitandosi a modificare parzialmente i soggetti che intervengono nella loro determinazione e ad imporre meccanismi di ripartizione congrui nell'ipotesi di navi di linea che fanno più scali su base regolare.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che la disposizione prevede che – fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, recante la determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziate per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Rileva che a legislazione vigente, invece, è previsto che alle suddette attività ispettive si applichino le tariffe previste dal citato decreto. Segnala che per effetto della previsione ora introdotta, come sembra desumersi oltre che dal testo della norma anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, gli oneri per le ispezioni sarebbero posti a carico del soggetto ispezionato se dall'ispezione derivi un provvedimento di fermo, mentre rimarrebbero a carico del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera negli altri casi. Osserva che effettivamente il decreto ministeriale approvato nel 2020 che fissa le tariffe delle ispezioni risulta applicabile alle sole ispezioni da cui derivi un provvedimento di fermo. Tuttavia, rileva che l'innovazione ha l'effetto di porre a carico delle risorse di bilancio l'onere di attività ispettive che – ai sensi del decreto legislativo approvato nel 2021, successivo al decreto ministeriale del 2020 e di rango sovraordinato – sono, invece, state poste integralmente a carico dei soggetti ispezionati, ciò peraltro in attuazione del principio generale fissato dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai cui sensi nelle leggi di delegazione europea e nelle leggi europee gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
  Rammenta altresì che la relazione tecnica del decreto legislativo approvato nel 2021 considerava neutrale l'articolo 10, sulle ispezioni della Guardia costiera, non solo in quanto riproduttivo della legislazione allora vigente bensì anche in quanto i relativi oneri erano posti a carico dei soggetti ispezionati. In proposito, dunque, risulta necessario, a suo avviso, chiarire quali siano gli effettivi riflessi finanziari del trasferimento degli oneri di quota parte delle ispezioni dai soggetti interessati, mediante il sistema tariffario, alle ordinarie risorse di bilancio, che dovrebbero invece essere state quantificate, secondo il criterio della legislazione vigente, assumendo che tutte le ispezioni siano a carico dei soggetti ispezionati mediante il sistema tariffario. Non ha invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.
  Con riferimento, infine, all'articolo 5, rinvia a quanto osservato in merito ai profiliPag. 251 di quantificazione riferiti alle altre disposizioni dello schema di decreto ora in esame. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, osserva che tale disposizione reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (vedi allegato).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 227 del 9 gennaio 2024, a pagina 28, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire la parola: «favorevole» con la seguente: «contrario».