ALLEGATO 1
DL 145/2023 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;
considerato che l'articolo 8-quater prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato;
evidenziato che il comma 12-bis dell'articolo 9 richiede l'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la stipula da parte degli enti locali di particolari contratti di mutuo, tra l'altro, con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di adeguare la disciplina del testo unico degli enti locali alla normativa sui livelli progettuali in materia di contratti pubblici;
rilevato che l'articolo 10-ter reca previsioni per l'affidamento delle attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova;
valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 13-quater e all'articolo 21, che recano misure rispettivamente di sostegno alle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio e a novembre 2023, nonché volte al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023;
preso atto con favore dell'incremento delle risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali disposto dal comma 5 del citato articolo 13-quater e dal comma 9-bis dell'articolo 21,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.
PROPOSTA DI NUOVO TESTO FORMULATA DALLA RELATRICE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)
1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata «Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.
Art. 2.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di:
a) individuare eventuali carenze e criticità della normativa vigente in materia di microzonazione sismica, di messa in sicurezza del territorio nazionale e di difesa del suolo, anche valutando, a tale fine, le eventuali conseguenze negative derivanti dall'evoluzione e dai cambiamenti della stessa normativa e dei diversi soggetti di volta in volta competenti in materia;
b) individuare gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio;
c) accertare il livello di controllo, di capacità d'intervento e di prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti;
d) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali;
e) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le infrastrutture idriche;
f) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza;
g) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa Pag. 126in relazione ai tempi di intervento e verificare iniziative per garantire la copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;
h) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione;
i) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi;
l) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, ricostruzione, protezione civile e gestione dell'emergenza;
m) valutare la funzionalità della vigente disciplina legislativa e regolamentare, nazionale e sovranazionale, in materia di contratti pubblici, affidamenti e appalti.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
Art. 3.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti,Pag. 127 nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.
6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
7. La Commissione può ottenere altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 6.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al presente comma.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.