ALLEGATO 1
DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;
rilevato che:
il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 55 articoli in luogo degli originari 24, suddivisi in 5 Capi;
in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8-quinquies, reca misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali; il Capo II, composto dagli articoli da 9 a 10-bis, prevede misure in favore degli enti territoriali; il Capo III, composto dagli articoli da 10-ter a 16, reca norme in materia di investimenti e in materia di sport; il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-bis, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza; il Capo V, infine, composto dagli articoli da 23 a 24, detta le disposizioni finanziarie e finali;
l'articolo 9 reca disposizioni in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, disponendo in particolare al comma 11 l'incremento, pari a 50 milioni di euro, delle risorse del Fondo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
il medesimo comma 11 stabilisce che il fondo venga ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;
l'articolo 10-bis incrementa di 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di predisporre interventi per garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale;
in particolare il comma 3 dell'articolo 10-bis stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico;
l'articolo 13-ter reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi;
in tale ambito, il comma 13 stabilisce che, con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in Pag. 31esame, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali in materia di locazioni turistiche;
l'articolo 21 al comma 1 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
ai sensi del medesimo comma 1, i criteri e le modalità di riparto della suddetta somma sono definiti, nel rispetto del limite di spesa posto dallo stanziamento, da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;
il medesimo articolo 21, al comma 3, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 i criteri e le modalità di concessione di tale contributo straordinario sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alla materia di esclusiva competenza statale «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo le competenze esclusive in materia di «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e), l) ed o)); le competenze concorrenti in materia di «tutela della salute», «istruzione», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma) e le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma);
in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze legislative, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento: all'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni (articolo 9, comma 11); all'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta (articolo 10-bis, comma 3); all'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche (articolo 13-ter, comma 13); ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 21, comma 1); ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori (articolo 21, comma 4),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502, Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1502, presentato dal Governo e recante «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015»;
rilevato che:
l'Atto di Ginevra del 2015 introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo;
il disegno di legge consta di 5 articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; l'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, individuandole nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose e nel Ministero delle imprese e del made in Italy per tutte le altre denominazioni e indicazioni geografiche; l'articolo 4 reca la copertura finanziaria; l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1550, approvata dal Senato, recante «Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana»;
rilevato che:
la proposta di legge approvata dal Senato consta di un solo articolo e non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione della Camera;
la proposta, al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, concede all'Istituto un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 prevedendo che lo stesso ente debba riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto attraverso tale finanziamento statale;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
in tale materia, per costante giurisprudenza costituzionale, il diretto intervento statale risulta ammissibile quando sia rinvenibile una dimensione nazionale dell'interesse perseguito e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana è qualificato dalla legge n. 123 del 1980 come ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale;
più in generale, la Corte costituzionale ha evidenziato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (cfr., ad esempio, le sentenze n. 478/2002, n. 307/2004 e n. 140/2015),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.