ALLEGATO 1
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: in modo non prevalente.
1.1. Almici, Cerreto.
Al comma 5, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: al comma 4.
1.2. Almici, Cerreto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'ippoterapia, o terapia per mezzo del cavallo, è riconosciuta dal Ministero della salute come prestazione terapeutica riabilitativa che rientra tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei centri che possono svolgere attività di terapia per mezzo del cavallo.
1.3. Almici, Cerreto.
ALLEGATO 2
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: in modo non prevalente.
1.1. Almici, Cerreto.
Al comma 5, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: al comma 4.
1.2. Almici, Cerreto.
ALLEGATO 3
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo le parole: «dell'agricoltura in generale» sono inserite le seguenti: «nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo».
1.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
ART. 2.
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
2.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) miele: le definizioni indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179».
2.2. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 0a), inserire, in fine, le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.
2.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 0a), aggiungere i seguenti:
1a) pappa reale o gelatina reale: secrezione naturale delle giovani api, usata come integratore alimentare;
2a) servizio di impollinazione: azione svolta dalle api al fine di consentire il trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee.
2.4. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al miele immesso sul mercato si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179».
2.5. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo con le seguenti: è vietato aggiungere qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2.6. Caretta, Cerreto.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: né alcun additivo con le seguenti: , ivi compresi gli additivi, né può essere effettuata qualsiasi altra aggiunta se non di miele, così come disposto da articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.
2.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci)
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.
1-ter. Le regioni possono:
a) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;
b) individuare, al fine della salvaguardia delle api, zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;
c) escludere, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api.
1-quater. I casi di mortalità delle api per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura di cui al decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2003, n. 81.
1-quinquies. Le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, si applicano contestualmente a quelle stabilite dalle regioni nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.».
2.01. Deborah Bergamini.
ART. 3.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 4-bis».
3.1. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, aggiungere, in fine, la seguente parola: «territoriale».
3.2. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, lettera r-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione del miele italiano di qualità certificata e riconosciuta (DOP, IGP, Biologico, UNI, SQN, Marchi collettivi).
3.3. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, lettera r-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mettendo in condizione l'apicoltore di effettuare la segnalazione della eventuale moria in modo rapido e tempestivo, utilizzando il sistema della Banca Dati Nazionale (BDN) del MinisteroPag. 108 della salute, valorizzando la figura dell'agronomo fitopatologo e coinvolgendo il Ministero della salute per i riscontri in campo da affidare al servizio veterinario territorialmente competente.
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) individuazione di meccanismi che consentano all'apicoltore di effettuare la segnalazione della eventuale moria in modo rapido e tempestivo, secondo modalità che evitino il blocco delle attività.
3.4. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «, in un raggio massimo di 200 metri» sono soppresse.
3.01. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
ART. 4.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: associazioni di apicoltori con le seguenti: organizzazioni di apicoltori.
*4.1. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*4.2. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
*4.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: apicoltori, imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici aggiungere le seguenti: , figure professionali che operano in apicoltura e loro organizzazioni.
4.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: imprenditori apistici aggiungere le seguenti: , tecnici apistici.
4.5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire la parola: arnie con la seguente: alveari.
4.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le predette attività devono in ogni caso attenersi a linee di indirizzo definite ogni tre anni d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le predette linee di indirizzo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.7. Caretta, Cerreto.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi recanti con le seguenti: un decreto legislativo recante.
Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con le seguenti: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato.
5.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi recanti con le seguenti: un decreto legislativo recante.
5.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) redazione di un testo unificato delle disposizioni in materia di apicoltura.
5.3. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: apicoli con la seguente: apistici.
*5.4. Caretta, Cerreto.
*5.5. L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in locali d'uso temporaneo.
5.6. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313».
5.7. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero».
5.8. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
5.9. La Relatrice.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
*5.10. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
*5.11. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) adeguamento della normativa in materia di apicoltura, in relazione, in particolare, al sistema dei controlli e alla registrazione delle movimentazioni, al nuovo sistema della Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della salute, adattando la gestione e l'utilizzo dello stesso alle peculiarità del settore apistico.
5.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) previsione di un sistema di etichettatura più dettagliato, che consenta di distinguere il prodotto nazionale da quello importato e di stabilire la composizione Pag. 110delle eventuali miscele, prevedendo altresì l'espresso divieto dell'utilizzo della parola miele per i prodotti frutto di sintesi industriale e di ricette brevettate o di mescole tra detti prodotti e miele, nonché eventuale introduzione, previa notifica alla Commissione europea, di un'etichettatura che faccia riferimento all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata.
5.13. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.
5.14. Caretta, Cerreto.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo.
5.15. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) potenziamento dei piani di controllo sui mieli di importazione in modo almeno equivalente alla consistenza dei controlli previsti ed effettuati per il prodotto nazionale.
5.16. Caretta, Cerreto.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori a indirizzo imprenditoriale.
5.17. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introduzione di un adeguato piano di controlli su miele di importazione anche integrando nuove tecnologie di screening disponibili e lo sviluppo e la ricerca di nuove, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi.
5.18. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sostegno, previa notifica alla Commissione europea, della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica.
5.19. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.
5.20. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 6.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 13, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 7, per il settore apicoltura non si applicano se avvengono tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura nell'ambito della regione di appartenenza».
*6.1. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*6.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
*6.4. Caretta, Cerreto.
*6.5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la pappa o gelatina reale è fissata una percentuale di compensazione dell'8,8 per cento.
**6.6. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
**6.7. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
**6.8. L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Tutela delle api da trattamenti antiparassitari)
1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Tutela delle api da trattamenti antiparassitari). – 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari o biocidi ad attività insetticida, acaricida o erbicida, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, sulla vegetazione spontanea, su quella ornamentale e su qualunque tipo di coltura in ambienti sia naturali sia urbani, industriali e agricoli.
2. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura è altresì vietato eseguire trattamenti con prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono altresì vietati nelle aree in cui sono presenti sostanze extrafiorali di interesse mellifero. Durante il periodo della fioritura, eventuali trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati al comma 1 possono essere eseguiti esclusivamente in giorni o in orari in cui le api non volano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ogni caso, possono:
a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti antiparassitari con tutti o con determinati prodotti al fine della salvaguardia delle api;
b) escludere, in caso di comprovata necessità, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api;
c) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti antiparassitari.
5. I casi di mortalità delle api per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2009, n. 225.Pag. 112
6. La vigilanza e il controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni del presente articolo sono integrati nei sistemi di monitoraggio ambientale e opportunamente codificati nei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132».
*6.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
*6.02. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
ART. 7.
Al comma 2 sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.
7.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7.01. Schullian.
ALLEGATO 4
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo le parole: «dell'agricoltura in generale» sono inserite le seguenti: «nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo».
1.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
ART. 2.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della definizione di miele si applica l'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.».
*2.2. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*2.3. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 0a), aggiungere i seguenti:
1a) pappa reale o gelatina reale: secrezione naturale delle giovani api;
2a) servizio di impollinazione: azione svolta dalle api al fine di consentire il trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee.
2.4. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al miele immesso sul mercato si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179».
2.5. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci)
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.Pag. 114
1-ter. Le regioni possono:
a) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;
b) individuare, al fine della salvaguardia delle api, zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;
c) escludere dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api.
1-quater. Le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura di cui al decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2003, n. 81.».
2.01. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini.
ART. 3.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 4-bis».
3.1. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
Al comma 1, lettera r-quater), aggiungere, infine, le seguenti parole: che prevedano l'intervento immediato e congiunto dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali per i riscontri in campo valorizzando a tal fine la figura dell'agronomo fitopatologo;.
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) individuazione di meccanismi che consentano di determinare le possibili cause delle morie delle api in modo rapido e tempestivo, anche al fine di limitare l'eventuale blocco delle attività ai casi di rischio per la salute pubblica.
3.4. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 4.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: associazioni di apicoltori con le seguenti: organizzazioni di apicoltori.
*4.1. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*4.2. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
*4.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: imprenditori apistici aggiungere le seguenti: , tecnici apistici.
4.5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le predette attività devono, in ogni caso, attenersi a linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano strategico della Politica agricola comune – PAC 2023-2027 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico.
4.7. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.
ART. 5.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) riordino, in un testo unico, della disciplina relativa al settore apistico nazionale;
5.3. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: apicoli con la seguente: apistici.
*5.4. Caretta, Cerreto.
*5.5. L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: in locali d'uso sopprimere la parola: temporaneo e inserire le seguenti: , purché siano garantiti i requisiti minimi di igiene sia in fase di lavorazione che di conservazione del prodotto alimentare,.
5.6. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313».
5.7. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero».
5.8. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
*5.9. La Relatrice.
*5.10. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
*5.11. (Nuova formulazione) Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.
5.14. Caretta, Cerreto.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo Pag. 116gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo.
5.15. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione in modo almeno equivalente alla consistenza dei controlli previsti ed effettuati per il prodotto nazionale.
5.16. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori a indirizzo imprenditoriale.
5.17. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione anche integrando nuove tecnologie di screening disponibili e lo sviluppo e la ricerca di nuove, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi.
5.18. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica.
5.19. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.
5.20. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 6.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 13, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 7, per il settore apicoltura non si applicano se le movimentazioni avvengono tra apiari dello stesso operatore, con stesso codice aziendale, nell'ambito della provincia di appartenenza, fatta salva la vigenza di disposizioni locali di sanità animale e in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari. Gli operatori beneficiari della deroga, che deve essere registrata in BDN, sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza:
a) hanno l'obbligo di effettuare i censimenti almeno ogni sei mesi;
b) sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.».
*6.1. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*6.2. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
*6.4. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.
*6.5. (Nuova formulazione) Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la pappa o gelatina reale è fissata una percentuale di compensazione dell'8,8 per cento.
**6.6. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
**6.7. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
**6.8. L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 7.
Al comma 2 sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.
7.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7.01. Schullian.