CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2023
209.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
C. 1086 Miele.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Cede la parola alla relatrice on. Miele che ha chiesto di intervenire.

  Giovanna MIELE (LEGA), relatrice, chiede alla presidenza se sia possibile rinviare il previsto termine per la presentazione di proposte emendative dal momento che a seguito degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni intende depositare un nuovo testo del provvedimento. Evidenzia, al riguardo, che a seguito di un'interlocuzione con gli uffici del Ministero ha potuto acquisire la disponibilità a prevedere l'utilizzo di ulteriori risorse finanziarie per le finalità della proposta.

  Rossano SASSO (LEGA) chiede alla presidenza se sia possibile adottare il nuovo testo base nella seduta odierna.

  Federico MOLLICONE, presidente, comunica che a seguito della proposta della Pag. 84relatrice di adottare un nuovo testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, il termine per la presentazione delle proposte emendative, già fissato per domani alle ore 10, si intende rinviato a data da definire.
  Avverte, quindi, che la Commissione procederà, nel corso della prossima settimana, all'adozione del nuovo testo base proposto dalla relatrice.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea.
Atto n. 95.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte quindi che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato a martedì 12 dicembre prossimo. Cede quindi la parola alla relatrice, on. Matteoni, per la relazione introduttiva.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea che si compone di 7 articoli ed un allegato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento segnalo che, il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1997 (recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»).
  Nello specifico, l'articolo 17, comma 95 della predetta legge prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti dell'attuale Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con altri Ministri interessati.
  Come ricorda la relazione illustrativa, il provvedimento ha la finalità di attuare la riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alle classi di laurea. Tale riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, al fine di ridurre i rigidi confini esistenti che limitano la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.
  In relazione ad essa – un primo traguardo, con scadenza 31 dicembre 2021 – risulta conseguito con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021), che ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Pag. 85Inoltre, tale articolo ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. L'articolo 14, comma 6-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022), ha poi sostituito l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, in materia di gruppi e settori scientifico-disciplinari.
  Un secondo traguardo della Riforma 1.5, al 31 dicembre 2023, prevede l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. In tale ottica, si colloca il provvedimento in esame (come l'analogo atto del Governo 96, relativo alle classi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sempre all'esame della VII Commissione).
  Come anticipato, la denominazione di tali classi di laurea (che, si ricorda, sono una sorta di «contenitori» che raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili) resta invariata, mentre mutano i contenuti delle stesse, indicati nelle tabelle dell'allegato riferite a ciascuna delle 45 classi.
  Si ricorda, infatti, che l'allegato in esame (richiamato nell'articolato, con il quale costituisce parte integrante) presenta anzitutto l'elenco di 45 classi di laurea (L).
  Nell'allegato allo schema di decreto, per ciascuna delle 45 classi di laurea sono successivamente riportate, nell'ordine sopra indicato, delle tabelle che indicano:

   A) gli obiettivi formativi qualificanti a loro volta suddivisi tra:

    a) obiettivi culturali della classe;

    b) contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe;

    c) competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe;

    d) possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe;

    e) livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe;

    f) conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe;

    g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe;

    h) attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe;

    i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe;

   B) le attività formative indispensabili. Queste ultime sono suddivise tra «attività formative di base» e «attività formative caratterizzanti», con l'indicazione, per entrambe: degli ambiti disciplinari, della descrizione di tali attività formative, dei crediti formativi universitari (CFU), con l'indicazione del numero minimo di CFU riservati alle attività formative di base, del numero minimo di CFU riservati alle attività formative caratterizzanti e della loro somma.

  L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca, ai sensi dell'articolo 4 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato allo schema in esame (un elenco di tabelle – come anticipato – che segue l'articolato), che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
  Il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, prevede che le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, procedono all'istituzione – ove necessario – e all'attivazione dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
  Ai sensi del comma 3, qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea Pag. 86come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
  Il comma 4, poi, prevede che i regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.
  Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 in commento, poi, è previsto che, in applicazione del precedente comma 4, le università attuino le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.
  Il successivo comma 6, inoltre, prevede che le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico.
  Il comma 7, infine, prevede che le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.
  L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, composto di un solo comma, prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede che, per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente schema di decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del DM 270/2004, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
  Si ricorda che il suddetto articolo 10 del DM 270/2004, in materia di obiettivi e attività formative qualificanti delle classi, prevede al comma 1, che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
  Ai sensi del successivo comma 3, si dispone che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
  Il comma 4 del medesimo articolo 3, poi, prevede che i regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabellePag. 87 almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
  Ai sensi del comma 5, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, riservando un numero di crediti non inferiore a 12 alle attività ivi previste alla lettera a), e non inferiore a 18 a quelle previste alla lettera b).
  Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3, le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.
  Il comma 7 prevede poi che i regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
  I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è redatta in lingua straniera (comma 8).
  Il comma 9, inoltre, prevede che, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
  Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 3, relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
  Il successivo comma 11 prevede che, esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.
  L'articolo 4, poi, prevede, al comma 1, che le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
  Ai sensi del successivo comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più (di) 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più Pag. 88insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) (in relazione – come anticipato – alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) (in relazione alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
  Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.
  Il comma 3 del medesimo articolo 5, infine, dispone che gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
  L'articolo 6, al comma 1, prevede che le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del DM 270/2004, il titolo di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
  Ai sensi del comma 2, i regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
  Il comma 3, infine, prevede che le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del DM 270/2004, e con le modalità indicate nel DM 25 settembre 2017, n. 692 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti), come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
  L'articolo 7, prevede, al comma 1, che ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente schema di decreto.
  Ai sensi del comma 2, infine, si dispone che, nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
Atto n. 96.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 89

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a martedì 12 dicembre prossimo. Cede quindi la parola alla relatrice, on. Di Maggio, per la relazione introduttiva

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, trasmesso ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  Il provvedimento si compone di 8 articoli.
  Nel rinviare alla documentazione elaborata dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, sul versante del contesto normativo di riferimento ricorda che l'articolo 11 della legge n. 341 del 1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con D.M. 509/1999 e poi con D.M. 270/2004, che ha sostituito il precedente.
  Ricorda, altresì, che le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Sussistono, inoltre, per talune discipline come giurisprudenza e medicina e chirurgia, titoli di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale (300 CFU) o esennale (360 CFU). I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza (articolo 4 del D.M. 270/2004). Le classi di laurea sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, mentre le classi di laurea magistrale sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Rispetto ad entrambi i decreti ministeriali sono state emanate linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei corsi di studio con D.M. 26 luglio 2007.
  Successivamente è intervenuto l'articolo 4 del D.M. n. 270/2004, da ultimo modificato dal D.M. 36/2023, che stabilisce che le classi dei corsi di studio sono individuate, modificate o istituite con decreto ministeriale, anche su proposta delle università, sentito il CUN.
  Occorre, inoltre, evidenziare che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione n. 4 («Istruzione e ricerca»), Componente 1 («Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università»), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5). Con riguardo alla tempistica, si prevede l'adozione della riforma entro il quarto trimestre 2021, e l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario, entro il quarto trimestre 2023 (M4C1-10).
  In particolare, il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità – tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica – richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentire una specializzazione durante i percorsi di laurea magistrale o di dottorato. A questo proposito, sottolinea che la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette l'ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre, quindi, allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali.
  La riforma prevede, pertanto, l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari.Pag. 90
  La riforma, inoltre, amplierà le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).
  Al riguardo segnala che l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (come convertito dalla legge n. 233 del 2021) ha modificato il quadro normativo primario, entro il 2021, per il conseguimento del traguardo previsto dalla citata riforma M4C2-1. Esso interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, stabilendo che, nell'ambito dei criteri generali cui devono conformarsi gli atenei, una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative – comunque relative a SSD o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del «corso di studio» –, che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo «corso di studio». Inoltre, dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei SSD, con la procedura di cui al comma 99 dello stesso articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
  Successivamente, per la piena attuazione dei traguardi del PNRR in tale materia, l'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022) ha innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari recata dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari.
  Passando al contenuto dello schema in esame si rileva che l'articolo 1, prevede che le disposizioni in esame si applichino a tutte le università, statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
  L'allegato allo schema di decreto, individua le classi dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (CdLM e CdLMCU).
  Le università provvedono all'attivazione dei corsi di laurea magistrale individuandone la classe di appartenenza. I corsi di laurea magistrale, istituiti nella medesima università e appartenenti alla medesima classe, devono differenziarsi per almeno 30 crediti.
  Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire tale corso quale appartenente a due diverse classi. In tali casi, lo studente, in sede di immatricolazione, deve indicare una delle classi, potendo comunque modificare la propria scelta successivamente, purché tale scelta diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno. Con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, le università sono chiamate ad adeguare i regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e comunque danno attuazione a tali adeguamenti entro l'anno accademico 2023/2026.
  I regolamenti didattici (articolo 2) dovranno disciplinare le modalità da seguire ove più dipartimenti (della medesima o di più università) concorrano a realizzare il corso di laurea.
  L'articolo 3, comma 1, demanda ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione di un numero intero di crediti da assegnare a ciascuna attività formativa, indicando quali, tra questi crediti, siano assegnati ai fini del rispetto delle condizioni poste dall'allegato al presente provvedimento. Riguardo agli obiettivi formativi qualificanti – e alle attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli – richiamati dall'articolo 10, comma 4, del DM 270/2004, si prevede l'obbligo di indicare il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento.
  Si rammenta che il richiamato articolo 10, comma 4, del DM n. 270 prevede che i decreti ministeriali individuino preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti Pag. 91indispensabili per conseguirli, in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.
  I commi da 2 a 4 dell'articolo 3 recano vari criteri da seguire per l'assegnazione del numero di crediti in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari. In ogni caso (commi 5 e 6) gli ordinamenti didattici dovranno assicurare una solida preparazione sulle discipline di base ed evitare l'eccessiva dispersione in un numero eccessivo di discipline. Dovranno inoltre assicurare agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 270/2004. Alle attività formative autonomamente scelte dallo studente (articolo 10, comma 5, lettera a)) non dovranno essere assegnati meno di 8 crediti; a quelle afferenti a uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (comma 5, lettera b)) non si dovranno assegnare meno di 12 crediti.
  Il comma 6, inoltre, reca disposizioni specifiche su talune classi di laurea magistrale a ciclo unico. In particolare, si prevede che possano essere erogati, oltre agli 8 CFU a scelta dello studente, ulteriori 8 CFU a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in «Medicina e chirurgia» (classe LM-41) e in «Odontoiatria e protesi dentaria» (classe LM-46), nell'ambito dei 30 crediti. Nel settore Architettura e Ingegneria edile-architettura – a ciclo unico quinquennale – i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui al citato articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del DM n. 270.
  L'articolo 3, comma 7, specifica che le attività affini o integrative sono definite dalle università nella loro autonomia, anche con riferimento alla cultura di contesto e alla formazione interdisciplinare. La medesima disposizione reca, inoltre, taluni criteri di carattere generale per la definizione di tali attività. Il comma 8 prevede la possibilità, a certe condizioni, di approntare un piano di studio individuale mentre il comma 9 stabilisce che i regolamenti didattici debbano determinare i casi in cui la tesi venga redatta in lingua straniera. Gli obiettivi formativi devono essere specificati anche in termini di risultato di apprendimento attesi e individuando gli sbocchi professionali (comma 10). I commi 11 e 12 recano disposizioni inerenti al riconoscimento di crediti già maturati in caso di trasferimento da un corso di laurea ad un altro. Si prevede, in linea generale che i regolamenti didattici assicurino il riconoscimento del maggior numero di crediti e che il mancato riconoscimento debba essere adeguatamente motivato.
  L'articolo 4, comma 1, demanda al regolamento didattico, la definizione degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del DM n. 270. Tale comma 2 stabilisce che il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
  Il comma 2 stabilisce che le università debbano garantire l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti a ciascun insegnamento, evitando l'eccessiva parcellizzazione e prevedendo comunque un totale di esami o valutazioni di profitto non superiore a 12, fatti salvi specifici insegnamenti regolati direttamente da disposizioni dell'Unione europea.
  Per i corsi di laurea a ciclo unico il comma 3 fissa il numero massimo di esami a 30 (per i corsi di 5 anni) e 36 (per i corsi Pag. 92di 6 anni). Il comma 4 disciplina il riconoscimento di abilità maturate in attività formative a cui l'università abbia concorso, prevedendo un numero massimo di crediti riconoscibili pari a 12. Tale possibilità è peraltro prevista dall'articolo 5, comma 7, del DM n. 270, esplicitamente richiamato dalla disposizione in oggetto.
  L'articolo 5, comma 1, prevede che un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
  I regolamenti didattici determinano, per ciascun corso di laurea, l'impegno orario che deve rimanere a disposizione dello studente e che non deve essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo quando siano previste attività formative ad alto contenuto sperimentale o pratico (comma 2).
  Gli studenti che abbiano maturato 120 crediti sono ammessi a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (comma 3).
  L'articolo 6 dispone in ordine ai requisiti curricolari di ammissione al corso di laurea. Tali requisiti sono stabiliti dai regolamenti didattici sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM n. 270. Quest'ultimo prevede che per l'ammissione al corso di laurea magistrale lo studente debba aver conseguito la laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ove non sia previsto l'accesso con numero programmato, l'università stabilisce specifici criteri di accesso.
  L'articolo 7 prescrive che il titolo di laurea magistrale debba contenere le denominazioni della classe di appartenenza e del corso di laurea. Si prevede, tra l'altro, che le università rilascino (secondo le modalità stabilite dal DM n. 692/2017 sull'Anagrafe Nazionale Studenti) un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente che ha conseguito il titolo di studio.
  Segnala, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 7 dello schema richiama l'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM n. 270. Tale lettera fa riferimento al rilascio del titolo di laurea (L) e non al titolo di laurea magistrale (LM), richiamato dalla lettera b) del medesimo comma.
  L'articolo 8 prevede che le università assicurino la conclusione dei corsi e il rilascio dei titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti. Demanda altresì a decreto ministeriale, sentito il CUN, le modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.