CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mirco CARLONI, presidente, comunica che l'onorevole Francesco Silvestri cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte l'onorevole Susanna Cherchi. Augura all'onorevole Francesco Silvestri un buon lavoro nella nuova Commissione di appartenenza e dà il benvenuto all'onorevole Cherchi.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla X Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame. Evidenzia che il disegno di legge, che reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, consta di 48 articoli.
  Passando al contenuto del provvedimento, segnala che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 7, 12, 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
  Osserva che l'articolo 7 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell'industria per l'arredo, operando su due piani.
  Innanzitutto, rappresenta che si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di Pag. 213imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa, ai sistemi di incollaggio. Segnala che, a tal fine, viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Sottolinea che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura e il soggetto incaricato della relativa gestione. In secondo luogo, fa presente che, con una novella all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, viene soppressa, al comma 3, la necessità di preventiva autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo. Segnala che tale disposizione è stata, peraltro, già inserita nell'ordinamento dall'articolo 5-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136.
  Osserva che l'articolo 12 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, una commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al fine di consentire ai produttori di fornire una corretta informazione ai consumatori nell'etichettatura di tale alimento. Evidenzia che la suddetta commissione è composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del comparto. Segnala che il comma 2 specifica, infine, che per la partecipazione alla Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
  Fa presente che l'articolo 16 stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Sottolinea che, a tal fine, si modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, specificando che tra le competenze del Ministero della cultura in materia di beni culturali, gli stessi debbano essere intesi come riferiti sia ai beni materiali che a quelli immateriali.
  Segnala che l'articolo 24, al comma 1, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. In particolare, per quanto riguarda i mercati rionali, se ne prevede la promozione, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, in quanto luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, quella di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico. Evidenzia che il comma 2 demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con Pag. 214il quale sono definiti, tra l'altro, i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare e le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno a legislazione vigente. Fa presente che, ai sensi del comma 4, l'attuazione degli interventi economici può essere affidata a un soggetto gestore. Osserva che, ai sensi del comma 5, le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  Segnala che l'articolo 25 reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero. Sottolinea, nel dettaglio, che il comma 1 riconosce, ai ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, la possibilità di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo». Fa presente che tale riconoscimento è finalizzato a valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione italiana nonché a contrastare l'utilizzo speculativo dell'italian sounding. Osserva che la stessa disposizione descrive poi la procedura per il rilascio della suddetta certificazione individuando, in particolare, il soggetto competente al rilascio della stessa. Segnala che la certificazione è, infatti, rilasciata, su istanza del ristoratore e previa verifica di determinati requisiti, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute e il Ministro del turismo. Evidenzia che il suddetto decreto individua anche i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT). Rappresenta che il comma 2 specifica che se, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità o di quelli tecnici contenuti nel disciplinare di cui al comma 1, la certificazione viene revocata. Segnala che il comma 3 indica in tre anni la durata della certificazione di cui al comma 1. Osserva, inoltre, che viene stabilito che la stessa è rinnovabile a richiesta, mentre la domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
  Rileva, al riguardo, che la disposizione in esame è volta, come emerge dalla relazione illustrativa, a risolvere le difficoltà applicative riscontrate nell'applicazione dei commi da 1144 a 1149 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che hanno, tra l'altro, disciplinato l'attribuzione dell'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo».
  Fa presente che l'articolo 26, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana e alla loro valorizzazione. Evidenzia che il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero. Segnala che il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. Al riguardo, segnala che sarebbe opportuno indicare il termine di adozione del decreto interministeriale di cui al comma 3. Osserva, poi, che il comma 4 indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.
  Segnala che l'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi dall'Istituto di servizi per il mercato Pag. 215agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese agricole, finalizzati all'acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore. Nel dettaglio, sottolinea che la disposizione in esame, interviene, integrandola, sulla disciplina vigente in materia di interventi finanziari dell'ISMEA in favore delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Evidenzia che si prevede, in particolare, che ISMEA conceda, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Ricorda in proposito che di recente l'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha introdotto apposite misure volte alla promozione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro.
  Osserva che l'articolo 28, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose («II.GG.»), con una dotazione finanziaria iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Segnala che il comma 2 contiene un elenco delle azioni finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., individuandole nelle:

   azioni di registrazione in Paesi terzi, come indicazioni geografiche oppure di marchi privatistici, nei casi di assenza di legislazione analoga a tutela delle «II.GG.», e previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   azioni connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali, dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente;

   azioni dirette alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet ed ogni azione avverso eventuali assegnazioni come nomi a dominio di II.GG. in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

   azioni finalizzate ad aumentare la capacità di riconoscimento delle II.GG. italiane, includendo i nomi a dominio e le piattaforme in internet;

   azioni di comunicazione e promozione delle II.GG., di sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

   azioni volte a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, come elementi del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale.

  Evidenzia che il comma 3 stabilisce che per talune delle azioni di cui al comma 2 può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE–Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Fa presente che il comma 4 statuisce che le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare le camere di commercio all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale ed operativa in Italia. Segnala che il comma 5 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome, il compito di definire i criteri e le modalità di finanziamento delle Pag. 216azioni di cui ai commi 2 e 3. Rappresenta che il comma 6 prevede la copertura finanziaria della disposizione in commento.
  Segnala che l'articolo 29, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato a sostenere i comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, manutenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Sottolinea che il comma 2 prevede che i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 siano stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Evidenzia che il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in commento.
  Osserva che l'articolo 30, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Sottolinea che il comma 2 dell'articolo in esame chiarisce che per «distretti del prodotto tipico italiano» si intendono l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione nei mercati nazionali e internazionali. Fa presente che i distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della regione o della provincia autonoma che tiene conto dei seguenti criteri: potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi; rappresentatività del prodotto rispetto al territorio; ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.
  Segnala che a ciascun distretto, secondo quanto disposto dal successivo comma 4, è concesso un contributo a fondo perduto di 20.000 euro, a valere sulle risorse del relativo Fondo, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che, per favorire la creazione di distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse agevolazioni, a valere sul Fondo per i distretti, nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Osserva che il comma 7 precisa che possono essere riconosciuti quali «distretti del prodotto tipico italiano» i distretti del cibo di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Fa presente che il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Osserva, infine, che il comma 9 prevede che le misure di sostegno in esame siano concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 217

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame.
  Segnala che il disegno di legge in esame, che si compone di 5 articoli, reca la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che è stato firmato dal Governo italiano il 22 maggio 2015. In particolare, evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica designa, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose.
  In merito al contesto in cui è stato siglato l'Atto di Ginevra, rammenta che l'Accordo di Lisbona è stato adottato nel 1958 e che della sua attuazione è responsabile l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), che detiene e gestisce, altresì, il registro internazionale delle denominazioni di origine. Segnala che gli Stati che ne sono Parti formano, nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883, un'Unione particolare che ha lo scopo di realizzare un sistema che permetta alle denominazioni di origine protette in uno degli Stati dell'Unione particolare di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelate da qualsiasi usurpazione o imitazione negli altri Paesi che sono parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.
  Evidenzia che l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si compone di 34 articoli ripartiti in 7 capitoli, recanti «Disposizioni introduttive e generali» (capitolo I), «Domanda e registrazione internazionale» (capitolo II), «Protezione» (capitolo III), «Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale» (capitolo IV), «Disposizioni amministrative» (capitolo V), «Revisione ed emendamenti» (capitolo VI), «Disposizioni finali» (capitolo VII).
  Fa presente che, pur riprendendo le disposizioni di carattere istituzionale, procedurale e sostanziale dell'Accordo di Lisbona, l'Atto di Ginevra contiene una serie di precisazioni e integrazioni concernenti l'ambito di applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema allo scopo di rendere il sistema internazionale più inclusivo.
  Segnala che l'Atto di Ginevra è volto a rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

   a) l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine;

   b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, in modo da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

   c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, tramite la previsione che al sistema di protezione possano partecipare non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative.

  Osserva, in particolare, che l'Atto di Ginevra è volto a garantire:

   a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraversoPag. 218 l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

   b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali «genere», «tipo», «stile» e similari, nonché contro la genericità e l'uso anteriore;

   c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

   d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di Stati membri della WIPO e di organizzazioni intergovernative;

   e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

  Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, segnala, in particolare il capitolo III dell'Atto di Ginevra, che è composto dagli articoli da 9 a 14 e che stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente. Sottolinea che, secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, come emerge dalla relazione illustrativa al provvedimento, il Governo reputa di particolare importanza per l'Italia, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche vengono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. Fa presente che la protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come «stile», «tipo», «genere», «fattura», «imitazione», «metodo», «come prodotto in», «simile», «similare» o altri termini di analoga natura. Segnala, inoltre, che il Governo ritiene di grande importanza per il nostro Paese la previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.