ALLEGATO 1
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora», adottata quale testo base dalla XII Commissione in sede referente, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, come risultante dalle proposte emendative approvate;
rilevato che:
la proposta di legge è finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero;
attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulti senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso;
l'obiettivo dell'intervento è pertanto quello di colmare un vuoto di tutela che contrasta con i princìpi garantiti dagli articoli 3 (princìpi di eguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione e con i princìpi ispiratori della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali;
l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale e universale dell'individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, consentendo alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, al fine di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia;
l'articolo 2 è volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978, al fine di consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano;
l'articolo 3 prevede la definizione di linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali;
tali linee guida sono individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e le disposizioni di copertura degli oneri finanziari;
Pag. 18ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni della proposta di legge appaiono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è improntata l'intera disciplina del settore sanitario, la proposta di legge in esame dispone all'articolo 3 che all'adozione del decreto ministeriale recante le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, si proceda previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:
la proposta di legge in esame, è diretta a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, attuando le disposizioni dell'articolo 32 della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
rilevato che:
la proposta di legge è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché a rilanciare il sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo;
a tal fine la proposta di legge prevede, in favore delle imprese giovanili agricole o dei giovani imprenditori agricoli, agevolazioni fiscali e contributive, erogazione di incentivi, esenzioni dal pagamento delle imposte per trasferimenti di beni costituenti l'azienda agricola;
l'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), alla quale la Corte costituzionale ascrive gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);
con riferimento a singole disposizioni assumono rilievo anche le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «tutela del risparmio» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
rilevano altresì con riferimento a specifiche disposizioni la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le Province autonome; ad avviso della Corte, l'intervento previsto era infatti tale da intercettarePag. 20 anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura;
tali considerazioni possono valere – come già enunciato nel parere reso dalla I Commissione il 30 maggio scorso con riferimento al precedente testo – anche per il richiamato articolo 3 che, pur riconducibile in primo luogo alla competenza esclusiva statale in «materia di tutela della concorrenza», è anche riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza regionale residuale, considerate le finalità del fondo da tale articolo istituito, volto a cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;
appare pertanto opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le Province autonome, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento.