SEDE REFERENTE
Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 10.05.
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2023.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, alla luce del nuovo esame svolto, ritiene che possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative:
Bicchielli 10.53, in quanto la proposta è volta ad estendere i benefici riconosciuti dal provvedimento in esame nell'ambito della ZES unica anche alle Zone economiche ambientali (ZEA), con un intervento che può ritenersi quindi riferibile al contenuto del provvedimento in esame;
D'Alfonso 16.01, che disciplina la possibilità di presentazione di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili nell'ambito dei territori della ZES unica;
Toni Ricciardi 16.08 e 16.09, che, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedono un rifinanziamento per gli anni dal 2024 al 2030 della misura «Resto al Sud»;
Pag. 60Centemero 17.1, in quanto reca disposizioni in materia di accesso ai fondi per la coesione riferiti ai servizi idrici, intervenendo su un settore oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1;
Cannizzaro 17.13, in quanto, al fine di semplificare e accelerare procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzo di risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, consente la nomina di Commissari straordinari competenti in materia di gestione dei rifiuti e risanamento ambientale;
Scerra 018.01, che, rendendo permanente la decontribuzione prevista per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Mezzogiorno, reca interventi assimilabili a quelli contenuti nel provvedimento in esame.
Fa presente che, sulla base di tali valutazioni, deve ritenersi altresì ammissibile l'articolo aggiuntivo Caramiello 17.05, anch'esso riferibile a interventi di agevolazione degli investimenti nel Mezzogiorno.
Con riferimento alle altre richieste di riesame presentate conferma le valutazioni comunicate nella seduta di lunedì 16 ottobre.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
C. 1275 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rammenta che nella seduta dello scorso 1° agosto, dopo l'intervento introduttivo del relatore, il rappresentante del Governo, dopo aver preannunciato la propria contrarietà rispetto all'articolo 7 del testo in esame, si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie delle restanti disposizioni del provvedimento, una volta completata l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.
La sottosegretaria Lucia ALBANO richiama in primo luogo le richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta dal relatore rispetto agli articoli da 1 a 4 della proposta di legge, sottolineando come si fosse richiesto in particolare un approfondimento al fine di escludere che dalle disposizioni in esame, di cui si prevede indistintamente l'applicazione ai datori di lavoro privati e pubblici, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che le predette disposizioni sono finalizzate alla tutela salariale dei dipendenti non soggetti a contratti collettivi nazionali o destinatari di contratti collettivi nazionali con retribuzioni non in linea con i corrispondenti accordi collettivi dei settori di appartenenza e che, pertanto, le stesse non determinano effetti nei confronti dei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione pubblici, assoggettati alla disciplina e alle procedure negoziali regolate dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici sia definito dai rispettivi contratti collettivi. Fa inoltre presente che nel settore pubblico tutti gli ambiti sono contrattualizzati e garantiti dal principio della rappresentatività sindacale e non esiste,Pag. 61 pertanto, il rischio di incorrere in casi di «contratti pirata», ovvero di contratti che siano sottoscritti da una sola sigla sindacale. Per quanto riguarda l'ipotesi prospettata dal relatore stesso nella citata seduta del 1° agosto scorso in ordine al fatto che nel perimetro della pubblica amministrazione fossero eventualmente presenti contratti con retribuzione minima oraria inferiore ai 9 euro lordi previsti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, precisa che tale ipotesi non risulta riscontrabile confrontando nel merito gli elementi che compongono la struttura della retribuzione del settore pubblico, quali, tra gli altri, lo stipendio tabellare, le indennità accessorie di natura fissa e ricorrente previsti dai contratti collettivi di lavoro e gli incentivi correlati alla performance. Assicura, in ogni caso, che nell'ambito della pubblica amministrazione gli importi orari, considerate le diverse voci che compongono le strutture dei trattamenti economici, sono comunque superiori ai 9 euro lordi.
Con riferimento, invece, all'articolo 5, relativo all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario e ai compiti ad essa affidati, conferma che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento della istituenda Commissione con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, con riferimento all'articolo 7 conferma che il dettato normativo dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica non prevede tra le modalità di copertura di nuovi o maggiori oneri il rinvio a leggi successive e che la prassi consolidatasi nel corso degli anni non ha più consentito la previsione di disposizioni di legge che rinviino alla legge di bilancio l'individuazione di specifiche coperture finanziarie.
Tutto ciò premesso, rileva dunque la necessità di sopprimere il citato articolo 7 del provvedimento in esame, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che la richiesta di soppressione dell'articolo 7 testé formulata dalla rappresentante del Governo, motivata con la necessità di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, rappresenti in realtà una scelta che riveste carattere essenzialmente politico, non rispondendo, a suo giudizio, a considerazioni di natura tecnico-contabile, che dovrebbero essere le uniche meritevoli di attenzione nell'ambito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio.
Osserva infatti che, qualora fossero fondate le argomentazioni svolte al riguardo dalla sottosegretaria Albano, allora tanto più il Governo dovrebbe interrogarsi sulla effettiva conformità alla vigente disciplina contabile del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attualmente in discussione al Senato della Repubblica. Ricorda, infatti, che tale ultimo provvedimento comporterà sicuramente in sede attuativa oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, connessi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al trasferimento di funzioni amministrative, che tuttavia risultano allo stato attuale privi di specifica quantificazione, ma non individua già in questa fase le risorse occorrenti alla relativa copertura finanziaria. Rileva peraltro che, come del resto confermato nella seduta odierna della stessa sottosegretaria Albano, la proposta di legge in esame, nel fissare a 9 euro il trattamento salariale minimo, non reca oneri diretti a carico della finanza pubblica, posto che gli unici eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione ricadrebbero esclusivamente in capo a soggetti privati esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, considera totalmente inappropriato il richiamo effettuato dal Governo al rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. A sostegno di ciò, osserva altresì che la legge di bilancio per il 2024, alla quale lo stesso articolo 7 rinvia la definizione del beneficio ivi previsto in favore dei datori di Pag. 62lavoro che abbiano adeguato il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi, non risulterebbe in alcun modo vincolata all'adozione delle conseguenti misure e potrebbe dunque anche disattendere, in ragione del rapporto intercorrente tra provvedimenti normativi del medesimo rango che si susseguano nel tempo, alle previsioni di natura meramente programmatica contenute nello stesso articolo 7.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia preliminarmente che la contrarietà manifestata dal Governo sul testo in esame concerne esclusivamente l'articolo 7, di cui la sottosegretaria Albano ha conseguentemente richiesto la soppressione ai fini di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in ciò rendendo ancora più palese la discrepanza tra quanto rappresentato nell'odierna circostanza dalla stessa rappresentante del Governo e la posizione espressa al riguardo dal relatore nella seduta dello scorso 1° agosto. In quella sede il relatore, richiamandosi all'analisi svolta dagli Uffici della Camera, aveva rilevato che le disposizioni del richiamato articolo 7 non apparivano suscettibili di determinare vincoli a carico della finanza pubblica, stante il carattere non puntuale e non immediatamente precettivo dei loro contenuti, né risultavano giuridicamente idonee a imporre alla prossima legge di bilancio l'adozione delle misure ivi previste.
In tale quadro, osserva infatti che il citato articolo 7, di natura meramente programmatica e privo di un contenuto normativamente vincolante, si limita a rinviare alla legge di bilancio per il 2024 sia per la definizione del beneficio previsto in favore dei datori di lavoro interessati, che, qualora effettivamente previsto, comporterà certamente un onere a carico della finanza pubblica, sia per l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rileva che l'assenza di una clausola di copertura finanziaria dei predetti futuri oneri già nel testo in esame non rappresenta in alcun modo un'anomalia censurabile, dal momento che il suddetto beneficio economico non viene direttamente previsto dal presente provvedimento, rimettendosi piuttosto la concreta specificazione degli incentivi a un successivo provvedimento legislativo.
Ribadisce pertanto che il richiamo operato dalla sottosegretaria Albano al presunto mancato rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 non appare pertinente, posto che, come già evidenziato, il presente provvedimento non rinvia in alcun modo alla successiva legge di bilancio per il 2024 la copertura finanziaria di un onere attuale, già in questa fase quantificato, bensì rimanda la definizione stessa del beneficio per i datori di lavoro e la relativa copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024. Sulla base di tali argomentazioni, considera pertanto inaccettabile la richiesta del Governo di sopprimere l'articolo 7 per mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, auspicando viceversa che il relatore, in un confronto dialettico rispetto alle posizioni manifestate dall'Esecutivo, possa trarre le logiche conseguenze dalle argomentazioni svolte, proprio in relazione all'articolo 7, nella precedente seduta dello scorso 1° agosto, eventualmente differenziando su questo punto il proprio parere rispetto a quello formulato dalla sottosegretaria Albano.
Marco GRIMALDI (AVS) nel rammentare che nella precedente seduta dello scorso 1° agosto il relatore aveva formulato richieste di chiarimento relativamente agli eventuali oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento alla pubblica amministrazione, rileva che la sottosegretaria Albano ha rappresentato che la stragrande maggioranza delle disposizioni dell'articolato non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché per quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente presso la totalità delle pubbliche amministrazioni il trattamento economico minimo orario riconosciuto risulta essere già superiore ai 9 euro lordi previsti dal testo in discussione.
Ritiene, peraltro, una vera e propria assurdità la richiesta di sopprimere l'articolo 7, in quanto le disposizioni ivi contenute non presentano carattere vincolante nei confronti delle scelte che saranno operate dalla prossima legge di bilancio. Alla Pag. 63luce di tali considerazioni, considera pertanto la contrarietà manifestata dal Governo nella presente sede di natura esclusivamente politica, incentrata sul merito della proposta di legge in esame, che come tale esula dalle competenze della Commissione Bilancio, chiamata a compiere una verifica tecnica sui soli profili di ordine finanziario.
Rileva che l'iter del provvedimento in esame presso questa Commissione rivela viceversa la ferma indisponibilità del Governo e della maggioranza parlamentare a discutere nel merito circa l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il salario minimo legale, laddove un simile intervento normativo appare non più procrastinabile, tanto più nell'attuale situazione del nostro Paese in cui oltre quattro milioni di persone lavorano in condizioni totalmente prive di tutela, con retribuzioni che si collocano spesso ben al di sotto dell'importo orario di 9 euro lordi. Osserva, peraltro, che anche taluni contratti collettivi di lavoro, di recente rinnovati, quali ad esempio quello relativo ai servizi fiduciari, prevedono la corresponsione di retribuzioni inferiori al predetto importo orario di 9 euro lordi, così come accade anche nel caso di prestazioni di lavoro svolte presso taluni grandi operatori del settore commerciale.
Tutto ciò considerato, nel ribadire che a suo avviso non sussistono profili critici dal punto di vista della copertura finanziaria del provvedimento in discussione, posto che quest'ultimo non determina oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che il tema della previsione normativa di un salario minimo adeguato costituisca una questione non più eludibile e auspica perlomeno che nel corso del successivo esame parlamentare del testo possano essere approvate proposte emendative in grado di migliorarne ulteriormente i contenuti.
Daniela TORTO (M5S), unendosi alle considerazioni già svolte a vario titolo dai colleghi che l'hanno preceduta, esprime il timore che la richiesta di soppressione dell'articolo 7 da parte della sottosegretaria Albano nasconda in realtà l'ennesimo tentativo da parte del Governo e della maggioranza di non affrontare nel merito un tema di importanza cruciale, quale quello del salario minimo legale.
Evidenzia inoltre che il problema non è rappresentato dall'assenza nel testo di una specifica copertura finanziaria, dal momento che il provvedimento non determina di per sé nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, a suo avviso, sarebbe stato più onesto da parte del Governo ammettere apertamente di fronte al Paese la propria contrarietà nel merito rispetto all'introduzione nel nostro ordinamento di una forma di salario minimo legale.
Dichiara, altresì, di non condividere in alcun modo la richiesta di soppressione dell'articolo 7, rispetto alla cui formulazione si potrebbe peraltro a suo parere ipotizzare anche una riscrittura al fine di meglio declinarne il dispositivo che, comunque, anche nella sua attuale versione non ha carattere prescrittivo.
Ritiene pertanto che la posizione strumentalmente assunta in proposito dal Governo nel corso della presente seduta sia motivata da ragioni di ordine squisitamente politico e invita la sottosegretaria Albano, di cui pure apprezza il senso di responsabilità, a riconsiderare le valutazioni in precedenza formulate sull'articolo 7, evidenziando come queste ultime si discostino da quelle tradizionalmente espresse nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva presso la Commissione Bilancio.
Ylenja LUCASELLI (FDI) nel ricordare che, sin dalle prime fasi dell'iter del provvedimento, la maggioranza si è sempre dichiarata contraria all'introduzione del salario minimo per legge, evidenzia ad ogni modo che il dibattito nel merito spetta alla competente Commissione Lavoro e, ora, all'Assemblea.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, ritiene che la sottosegretaria Albano abbia risposto in modo esaustivo alle richieste di chiarimento riguardanti i profili finanziari recati dal provvedimento, sottolineando che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica non prevede tra le modalitàPag. 64 di copertura il rinvio a leggi successive per il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie. Aggiunge che il contenuto della prossima legge di bilancio non può essere vincolato attraverso un provvedimento legislativo, potendosi eventualmente prevedere impegni nell'ambito di specifici atti di indirizzo. Osserva, inoltre, che anche qualora tale modalità di copertura fosse ritenuta ammissibile, allo stato il disegno di legge di bilancio approvato dal Governo non prevede alcuno stanziamento al riguardo e, pertanto, occorrerebbe individuare ulteriori risorse finanziarie per provvedere alla copertura dei benefici richiamati dall'articolo 7.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa notare che le affermazioni della deputata Lucaselli non tengono conto del contesto in cui si è giunti alla stesura del provvedimento.
Ricorda, infatti, che la discussione sulla proposta di legge per l'istituzione del salario minimo è stata avviata circa otto mesi fa ed è stata preceduta, a novembre dello scorso anno, dall'esame in Assemblea di mozioni sul medesimo tema. Sottolinea che la Commissione Lavoro ha svolto un ampio ciclo di audizioni che hanno incluso sindacati, organizzazioni datoriali, associazioni di categoria, istituti pubblici come l'ISTAT, professori universitari esperti nella materia e il CNEL che ha depositato una memoria scritta, i cui contenuti sono stati sostanzialmente ripresi dal documento approvato in questi giorni dal medesimo Consiglio.
Nel rilevare, pertanto, che anche le valutazioni espresse in questa sede non possono non essere lette come un giudizio politico, con riferimento alle considerazioni della rappresentante del Governo, evidenzia che il rinvio alla legge di bilancio per il 2024 operato dall'articolo 7 riguarda esclusivamente il reperimento di risorse destinate a finanziare l'eventuale concessione del contributo ai datori di lavoro, che sarebbe tuttavia previsto dal medesimo provvedimento. In questo senso, non si pone, quindi, il rischio di una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Cogliendo spunto da quanto evidenziato dalla collega Lucaselli, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea in cui trasfondere il contenuto dell'articolo 7 ovvero riaprire il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, evitando il prospettato rinvio in Commissione del provvedimento.
Sottolinea, infatti, che fino ad ora la maggioranza si è sempre sottratta ad un dibattito sul merito del provvedimento, prima presentando un emendamento soppressivo dell'intero contenuto della proposta di legge e poi affidandosi alle valutazioni del CNEL dopo l'approvazione di una questione sospensiva da parte dell'Assemblea. Esprime, quindi, il timore che anche il parere espresso dalla rappresentante del Governo in questa sede debba leggersi nella medesima ottica, ritenendo che sarebbe grave utilizzare il parere sui profili finanziari per interrompere l'iter del provvedimento.
Chiede, pertanto, alla maggioranza di modificare il proprio orientamento rinviando la discussione sul riconoscimento del contributo ai datori di lavoro all'esame del disegno di legge di bilancio, pur dichiarandosi consapevole che per la maggioranza questa possibilità sarebbe preclusa dalla scelta, anticipata da alcuni esponenti del Governo, di non presentare proposte emendative.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che, qualora il parere della Commissione recepisca le valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, non ci sarebbe alcun effetto preclusivo della discussione del provvedimento in Assemblea.
Valentina BARZOTTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi dei gruppi di opposizione che l'hanno preceduta, ritiene che l'approvazione di un parere contrario sui profili finanziari del provvedimento teso a svuotarne il contenuto rappresenti un fatto grave, soprattutto in considerazione del fatto che la proposta di legge è volta a dare finalmente attuazione all'articolo 36 della Costituzione, rimasto fino ad ora una mera norma programmatica.
Nel ritenere che le valutazioni contrarie espresse sull'articolo 7 siano motivate essenzialmentePag. 65 dalla contrarietà della maggioranza ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia che le premialità in favore dei datori di lavoro che hanno adeguato le retribuzioni all'importo del salario minimo prevista dal medesimo articolo rappresenta una mera facoltà che il legislatore potrà esercitare attraverso la legge di bilancio. Associandosi all'invito della collega Torto a considerare una diversa formulazione della disposizione, fa notare che disposizioni analoghe all'articolo 7 sono contenute, ad esempio, nella legge n. 162 del 2021 in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo e nel disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, in corso di esame al Senato.
Ida CARMINA (M5S), nel dichiarare di condividere le osservazioni svolte dai colleghi, evidenzia che l'articolo 7, non avendo carattere precettivo, non necessita di una copertura finanziaria, in quanto si tratta di una disposizione che reca una indicazione programmatica, che rinvia al disegno di legge di bilancio la definizione dei modi e dei tempi per il riconoscimento del contributo in favore dei datori di lavoro. A tale proposito, osserva che, a suo avviso, il beneficio non dovrebbe essere necessariamente riconosciuto indiscriminatamente a tutti i datori di lavoro, ma potrebbe essere riservato alle sole aziende in difficoltà. In ogni caso, a suo giudizio, la natura programmatica dell'articolo 7 è testimoniata anche dalle previsioni del successivo articolo 8 che stabilisce che tutte le disposizioni del provvedimento, ad eccezione proprio dell'articolo 7, acquistino efficacia a decorrere dal 15 novembre 2024.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel premettere che nel suo intervento si atterrà esclusivamente ai profili di competenza della Commissione Bilancio, si sofferma in particolare sull'esigenza di assicurare che nei pareri espressi questo organo utilizzi sempre il medesimo metro di giudizio.
A tal proposito evidenzia che il parametro dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, richiamato dalla rappresentante del Governo per esprimere parere contrario sull'articolo 7, viene altresì richiamato dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per illustrare le criticità dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, attualmente all'esame della Commissione Bilancio in sede referente. Ricorda che tale disposizione prevede che il credito d'imposta nell'ambito della ZES unica sia concesso entro un limite massimo di spesa non individuato dalla norma, che si limita a demandarne la fissazione a un successivo decreto ministeriale a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione.
Conclude che, se il metro di giudizio adottato oggi dalla rappresentante del Governo sul provvedimento in esame fosse applicato al citato articolo 16, i relatori sul decreto-legge n. 124 non potrebbero non tenerne conto nell'espressione dei propri pareri. Se così non fosse, dovrebbe dedursi che il parere contrario sull'articolo 7 rappresenta soltanto il tentativo di rinviare ulteriormente l'approvazione di una proposta di legge presentata dai gruppi di opposizione.
Marco GRIMALDI (AVS) nel condividere l'osservazione della collega Carmina sull'articolo 8, ribadisce la natura non precettiva dell'articolo 7, che, comunque, anche in caso di entrata in vigore del provvedimento in esame, non determinerebbe oneri per la finanza pubblica, in quanto non sarebbe riconosciuto direttamente alcun incentivo ai datori di lavoro.
Nell'affermare di non comprendere il parere espresso dalla rappresentante del Governo, chiede di rinviare la discussione sul merito della disposizione all'esame del disegno di legge di bilancio.
Ylenja LUCASELLI (FDI) in replica al deputato Ubaldo Pagano, afferma che l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 individua una copertura finanziaria degli oneri derivanti dal credito d'imposta da riconoscere nella ZES unica, richiamando espressamente le risorse europee e nazionali della politica della coesione.Pag. 66
Quanto alla proposta di modificare la formulazione dell'articolo 7, rileva che eventuali proposte al riguardo potranno essere opportunamente valutate dalla Commissione di merito, rilevando comunque che il fatto che l'articolo 7 non identifichi una copertura finanziaria idonea dimostra in modo evidente che tale disposizione rappresenta soltanto una dichiarazione fatta a scopo di propaganda.
Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia discussione che si è svolta sul provvedimento, tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1275 e abb., recante disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che:
l'applicazione a contratti di lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni delle disposizioni degli articoli 2 e 3, volte a garantire ai lavoratori il riconoscimento di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi, non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni non risultano fattispecie di trattamenti orari inferiori a quello minimo indicato dal citato articolo 2;
con riferimento all'articolo 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento della Commissione per l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 7, che, con una formulazione di carattere imperativo, affida alla legge di bilancio per il 2024 il compito di definire un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi, non è formulato in termini conformi alla disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, ai sensi della quale ciascun provvedimento legislativo che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: , ad eccezione dell'articolo 7,».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) chiede se, a questo punto, la Commissione, in presenza di disposizioni di contenuto analogo all'articolo 7, si esprimerà sempre in modo conforme alla proposta testé avanzata dal relatore.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in risposta al deputato Grimaldi, fa presente che la Commissione non potrà che esprimersi sulla base della valutazione del contenuto dei provvedimenti che le saranno sottoposti.
Pag. 67Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rinviare alle considerazioni dianzi svolte, dichiara il voto convintamente contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, che a suo avviso costituisce un precedente assai grave, di cui sarà peraltro possibile misurare la validità già nell'ambito del prossimo esame del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché del disegno di legge in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Ritiene, infatti, che la decisione, oltre ad essere infondata sul piano tecnico, dimostri l'insensibilità della maggioranza rispetto a un tema di estrema importanza e attualità per il nostro Paese. A suo avviso, un simile atteggiamento appare tanto più censurabile se solo si considera l'insussistenza di profili onerosi del provvedimento in discussione, che non richiede pertanto l'inserimento di una puntuale clausola di copertura finanziaria.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, ribadendo come la mancata previsione nell'ambito del provvedimento di una norma di copertura finanziaria non possa costituire, per le ragioni dianzi illustrate, un valido motivo ostativo del suo esame, considerato che il provvedimento medesimo non è suscettibile di per sé di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Evidenzia piuttosto come l'articolo 7 del testo, che, a suo avviso, è privo di un contenuto effettivamente precettivo, risulti funzionale all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, al fine di tenere in particolare conto delle esigenze delle piccole imprese, attraverso l'indicazione di una misura di accompagnamento. In questo senso, la disposizione censurata appare assimilabile a quella relativa ai contratti di riallineamento retributivo previsti in agricoltura al momento dell'adozione delle misure di contrasto al caporalato.
Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo la soppressione dell'articolo 7 una decisione meramente strumentale, al pari del passaggio preliminarmente svolto presso il CNEL, cui il Governo aveva richiesto osservazioni e proposte nella materia oggetto del testo in esame. Rileva quindi che, in tale contesto, il Governo stesso e la maggioranza avrebbero fatto meglio a dichiarare direttamente al Paese la propria contrarietà rispetto all'introduzione del salario minimo legale.
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo al tempo stesso il proprio rammarico per il mancato svolgimento di una discussione seria sul provvedimento in esame che, come più volte evidenziato nel corso della presente seduta, non risulta suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ribadisce, in ogni caso, che sulla valutazione dell'articolo 7 il Governo ha evidentemente compiuto una forzatura di tipo politico.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:
Soumahoro 1.1, che è volta ad includere nell'ambito di applicazione della disciplina relativa al trattamento economico minimo orario recata dalla presente proposta di legge anche i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
Pag. 68Soumahoro 1.2, che è volta a prevedere che la disciplina relativa al trattamento economico minimo orario recata dalla presente proposta di legge si applichi anche ai giovani, non occupati, che si avviino al lavoro nonché ai lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo n. 136 del 2016. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento al riconoscimento del trattamento economico minimo orario anche ai giovani, non occupati, che si avviino al lavoro;
Marattin 2.4, che è volta a prevedere che l'importo del trattamento economico minimo orario, di cui al comma 1 dell'articolo 2, sia almeno pari alla cifra stabilita dalla apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in luogo del valore di 9 euro lordi espressamente indicato al predetto articolo 2, comma 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, non potendosi in linea di principio escludere che l'importo del trattamento economico determinato dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, in sede di prima applicazione possa anche risultare superiore alla cifra di 9 euro lordi attualmente indicata nel testo del provvedimento. In tal caso andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'applicazione della proposta emendativa con riferimento ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
Soumahoro 2.1, che è volta incrementare l'importo del trattamento economico minimo orario da 9 a 12 euro lordi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
Soumahoro 2.3, che è volta a prevedere che la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, provveda all'aggiornamento annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario secondo un criterio di progressività legato ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, che vincola l'aggiornamento annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario all'evoluzione di specifici parametri, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
Soumahoro 3.1, che, includendo nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame anche i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita IVA, è volta in particolare a prevedere che il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale, di cui all'articolo 2225 del codice civile, non possa comunque essere inferiore al valore di 12 euro lordi, stabilendo altresì che tale importo sarà annualmente aggiornato secondo un criterio di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto, in assenza di ulteriori elementi di quantificazione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 17 ottobre 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato.