ALLEGATO 1
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 2.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, salva diversa valutazione, impone il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3.
Conseguentemente
a) Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente:
Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
b) aggiungere infine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: «, comprensiva del monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,».
*2.2. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
*2.3. (Nuova formulazione) Varchi.
*2.4. (Nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.
*2.5. (Nuova formulazione) Varchi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AutoritàPag. 49 politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, , predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
5.1. (Nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)
1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano Linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.
*14.020. (Nuova formulazione) Dori.
*14.021. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;
b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
**14.027. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis.
**14.028. (Nuova formulazione) Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini.
ALLEGATO 2
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023;
il comma 2 del citato articolo 4 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi della disposizione in esame non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria;
l'articolo 6 reca l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di precisare che devono intendersi operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI. Atto n. 77.
PARERE APPROVATO
La Commissione II,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI;
tale schema è adottato in attuazione della delega conferita all'articolo 11 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), che definisce ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
il citato Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018, riforma, in particolare, le competenze, le funzioni, la struttura, nonché lo status e i poteri dei membri nazionali di Eurojust, regolando altresì i rapporti con altri organismi, tra cui, in particolare, la Procura europea (EPPO);
l'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto;
l'articolo 2 definisce la struttura operativa italiana presso l'Eurojust;
l'articolo 3 attribuisce il potere di nomina al Consiglio superiore della magistratura (CSM), specificando che possono essere nominati magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa e che a essi non si applichi il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario che vieta il trasferimento o l'assegnazione ad altre funzioni – con esclusione di incarichi apicali presso la Corte di cassazione – per il magistrato destinato ad una sede prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia;
in particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 del medesimo articolo 3, possono assumere l'incarico anche i magistrati collocati fuori ruolo o in aspettativa e che, in questo caso, ne è disposto il ricollocamento in ruolo. Ciò avviene anche per gli attuali titolari dell'incarico, atteso che l'articolo 13 (disposizioni transitorie), ne prevede il ricollocamento in ruolo;
l'articolo 4 ne disciplina il trattamento economico;
l'articolo 5 riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede;
l'articolo 6 disciplina il procedimento di nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto che è nominato dal CSM fra magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa, prevedendo altresì il relativo trattamento economico;
l'articolo 7, prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive;
l'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico Pag. 52della magistratura annessa alla legge n. 71 del 1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto;
l'articolo 9 disciplina i poteri del membro nazionale, definendoli negli stessi termini previsti dall'articolo 8, par. 1, 3 e 4, del Regolamento;
l'articolo 10 disciplina le modalità di scambio di informazioni del membro nazionale con l'autorità nazionale giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi;
gli articoli 11 e 12 prevedono l'istituzione presso determinati uffici giudiziari e ministeriali di corrispondenti nazionali per Eurojust e la creazione del Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento;
l'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto;
l'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust;
infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto;
preso atto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio in data 11 ottobre 2023,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.