CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2023
180.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 78

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini e altri.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari)

  1. Al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. L'accordo quadro di cui al comma 3 non è richiesto nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro»;

   b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis. – 1. In caso di estrema fluttuazione dei prezzi delle materie prime o dei prezzi di fattori primari di produzione quali, ma non solo, l'energia, gli imballaggi e i trasporti, perdurante per oltre tre mesi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi convoca un tavolo di concertazione tra tutti gli attori della filiera per analizzare la situazione e valutare la necessità di eventuali misure di intervento e sostegno alle filiere interessate».
1.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: , nonché di tutelare le filiere connesse.

  Conseguentemente:

   prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché tra fornitori e pubblici esercizi, come definiti dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287».

   sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
1.4. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché tra fornitori e imprenditori agricoli».
1.5. Gadda, Castiglione.

Pag. 79

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

  0a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi» sono inserite le seguenti: «tra imprenditori agricoli, nonché»
1.6. Gadda, Castiglione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso o-bis) con il seguente:

   o-bis) «costi di produzione»: i costi sostenuti dal produttore nell'ambito del ciclo produttivo di ciascun prodotto agroalimentare.
1.7. Gadda, Castiglione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), dopo le parole: i costi aggiungere le seguenti: , sostenuti dal fornitore, e dopo le parole: delle materie prime aggiungere le seguenti: , dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione,.
*1.9. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.
*1.10. Carloni, Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), dopo la parola: elaborati aggiungere le seguenti: da ISMEA e dopo le parole: delle materie prime, aggiungere le seguenti: del costo dei mezzi tecnici,.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), dopo le parole: devono tenere conto dei costi di produzione aggiungere le seguenti: ; nel caso di violazione trovano applicazione i costi elaborati da ISMEA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis);

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis)».
1.11. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: devono tenere conto dei costi di produzione con le seguenti: non possono in alcun modo essere inferiori ai costi di produzione.
*1.14. Schullian.
*1.16. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: devono tenere conto fino alla fine della lettera, con le seguenti: devono coprire almeno i costi di produzione sostenuti dai produttori agricoli.
1.17. Soumahoro, Schullian, Caramiello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis)».
*1.21. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*1.22. Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».
1.24. Cerreto.

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ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1 sopprimere le parole: , riduzione dell'uso di pesticidi, salute e benessere animale.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi.
2.3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: , riduzione dell'uso di pesticidi, salute e benessere animale.
2.4. Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: diritti dei lavoratori, aggiungere le seguenti: alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro,.
*2.5. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.
*2.6. Carloni, Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi.
2.8. Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di editing genomico di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità ivi previste.
2.9. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) previsione di un accordo con il sistema finanziario di parziale pagamento anticipato alla stipula dei contratti di filiera da sottoscrivere prima della campagna agraria, ovvero della semina, su una previsione di quantità, qualità e prezzo, nonché con un saldo immediato alla raccolta, su quantità e qualità verificabili; nel caso di cooperative e consorzi, il prezzo è determinato a fine campagna vendita.
2.10. Soumahoro, Schullian, Caramiello.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti : , con il Ministro della salute.
2.11. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) introduzione della patente del cibo, quale strumento per garantire la giusta ed equa remunerazione del lavoro svolto dai produttori e/o contadini ed un salario dignitoso ai braccianti, in tal modo garantendo un cibo etico.
2.12. Soumahoro, Caramiello.

Pag. 81

  Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti : , con il Ministro della salute.
2.14. Davide Bergamini, Pierro, Carloni, Bruzzone.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

  1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali.
  2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
  3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui al comma 1 può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  4. La Cabina di regia di cui al comma 1 provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 1 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1.
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2.01. Gadda, Castiglione.
*2.03. Schullian.
*2.04. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**2.05. Gadda, Castiglione.
**2.06. Schullian.
**2.07. Cerreto.
**2.08. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini e altri.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: , nonché di tutelare le filiere connesse.
1.4. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), dopo le parole: i costi aggiungere le seguenti: , sostenuti dal fornitore, e dopo le parole: delle materie prime aggiungere le seguenti: , dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione,.
*1.9. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.
*1.10. Carloni, Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), dopo le parole: delle materie prime, aggiungere le seguenti: del costo dei mezzi tecnici,.

  Conseguentemente:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis)».
**1.11. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.
**1.21. (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Arruzzolo.
**1.22. (Nuova formulazione) Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «in particolare, con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».
1.24. (Nuova formulazione) Cerreto, Almici, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

ART. 2.

  Al comma 1 sopprimere le parole: , riduzione dell'uso di pesticidi, salute e benessere animale.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi.
*2.3. Caretta, Ciaburro.
*2.4. (Nuova formulazione) Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.
*2.8. (Nuova formulazione) Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone.

Pag. 83

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: diritti dei lavoratori, aggiungere le seguenti: alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro,.
**2.5. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.
**2.6. Carloni, Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di editing genomico di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità ivi previste.
2.9. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , con il Ministro della salute.
2.11. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2.05. Gadda, Castiglione.
*2.06. Schullian.
*2.07. Cerreto.
*2.08. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 167 Cattoi, C. 136 Bruzzone e altri, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.2. Zanella, Evi, Bonelli, Piccolotti, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Grimaldi.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.3. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Borrelli, Dori.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Ferma la competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché della riserva di legge statale in materia di tutela degli animali prevista dagli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettuano un periodico censimento dei grandi carnivori presenti nel proprio territorio, anche in accordo con le regioni confinanti individuando gli esemplari appartenenti alla specie autoctona del lupo o a quella generale dei canidi.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.4. Evi, Zanella, Zaratti, Fratoianni, Bonelli, Grimaldi, Ghirra, Borrelli, Mari, Piccolotti, Dori.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e Pag. 85delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.5. Zanella, Evi, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Fratoianni, Bonelli, Mari, Piccolotti, Dori, Ghirra.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo recupero fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.6. Zanella, Evi, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Dori, Ghirra, Zaratti.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica)

  1. Gli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.7. Bonelli, Zanella, Ghirra, Evi, Zaratti, Fratoianni, Dori, Piccolotti, Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle regioni è conferita la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione, nel proprio territorio, delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativamente alle specie animali Canis lupus e Ursus arctos di cui agli allegati II, IV e V della medesima direttiva e per la conservazione dei relativi habitat naturali e seminaturali, anche ai fini della salvaguardia della biodiversità delle zone frequentate da tali animali, nel rispetto dei princìpi, dei criteri e delle condizioni disposti dalla citata direttiva, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e di pubblica sicurezza nonché delle particolarità regionali e locali.
  2. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, anche al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano, adottano le misure idonee a garantire la gestione, la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui al medesimo comma 1 e dei relativi habitat di interesse europeo, e regolamentano i prelievi degli esemplari delle medesime specie e le relative deroghe ai divieti disposti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, anche con riferimento all'autorizzazione, previo parere del Comando di cui al comma 3, delle deroghe previste dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.
  3. Limitatamente alle finalità di cui ai commi 1 e 2, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, esercitante funzioni sul territorio regionale, nell'ambito Pag. 86delle competenze e delle attribuzioni ad esso assegnate ai sensi dell'articolo 15, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono affidate le competenze del parere previsto dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, anche avvalendosi di un apposito Ufficio, da istituire presso la regione stessa, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvedono:

   a) ad adottare linee guida per la gestione delle specie di cui al comma 1 e, se necessario, piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo, nonché opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, conformi alle esigenze ecologiche delle citate specie. I piani di gestione individuano strategie di conservazione complete volte a sviluppare una cultura della coesistenza e a risolvere i conflitti con gli interessi umani, definendo, ove necessario, piani adattati localmente alle caratteristiche specifiche delle specie e delle attività colpite, che possono includere deroghe in linea con l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

   b) ad effettuare un periodico censimento degli animali appartenenti alle specie Canis lupus e Ursus arctos presenti nel proprio territorio, anche in accordo con le regioni confinanti, individuando anche gli esemplari ibridi;

   c) ad effettuare un monitoraggio sistematico dello stato di conservazione della specie e compilare un registro sugli eventuali danni gravi provocati dagli animali di cui al comma 1 e sulle misure di prevenzione attuate, con particolare riguardo alla conservazione della popolazione ai sensi di quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea;

   d) a redigere, sulla base dei dati di cui alle lettere a), b) e c), qualora sia rilevato un danno grave e qualora siano adottate idonee misure di prevenzione che siano risultate inefficaci, una relazione tecnico-scientifica al fine di identificare gli animali che possono essere sottratti senza compromettere lo stato di conservazione della popolazione;

   e) ad individuare i casi in cui è necessario attuare il prelievo tramite l'abbattimento degli esemplari pericolosi per l'incolumità pubblica, nel perseguimento delle finalità della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, previo parere del Comando di cui al comma 3, qualora non sussistano altre soluzioni valide e sia garantito il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

  5. Le regioni, ogni due anni, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del comma 2 del presente articolo, finalizzata alla predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della relazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

  Conseguentemente sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Conferimento alle regioni della facoltà di adottare, per le specie animali di Canis lupus e Ursus arctos, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
1.8. Davide Bergamini, Cerreto, Nevi, Carloni, Pierro, Almici, Gatta, Caretta, Arruzzolo, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Sopprimere il comma 1.
1.9. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

Pag. 87

  Al comma 1, sostituire le parole: In deroga alle disposizioni con le seguenti: Nel pieno rispetto delle disposizioni e sostituire le parole: alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è conferita la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione, nel proprio territorio, delle con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nel proprio territorio, previo parere dell'ISPRA, le.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole da: e regolamentano i prelievi fino alla fine del comma, con le seguenti: nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

   al comma 3, sopprimere la lettera d).
1.10. Evi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Bonelli, Grimaldi, Ghirra, Dori, Borrelli, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è conferita la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione, nel proprio territorio, con le seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano l'attuazione.
1.11. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sostituire le parole: In deroga alle con le seguenti: Nel rispetto delle.
1.12. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.13. Schullian.

  Al comma 1 sostituire le parole: in modo autonomo con le seguenti: , d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e previo parere dell'ISPRA,.
1.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1 sostituire le parole: tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e di pubblica sicurezza nonché delle particolarità regionali e locali con le seguenti: per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la gravità dei danni registrati o dei rischi di sicurezza pubblica, per motivi sanitari, per la selezione biologica e per prevenire gravi danni all'allevamento zootecnico, tenendo conto delle particolarità regionali e locali.
1.15. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sopprimere il comma 2.
1.16. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.17. Schullian.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , in attuazione di quanto disposto dal comma 1,.
1.18. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, sopprimere le parole: la gestione,.
1.19. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: le Pag. 88specie di cui alla direttiva direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
1.20. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: , e regolamentano fino alla fine del comma.
1.21. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, dopo la parola: prelievi inserire le seguenti: con metodi incruenti.
1.22. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e le relative deroghe fino alla fine del comma.
1.23. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sopprimere il comma 3.
1.24. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2.
1.25. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.26. Schullian.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: proprio territorio, aggiungere le seguenti: , in collaborazione con gli enti di ricerca e le università,.
1.27. Cerreto, Almici, Caretta, Marchetto Aliprandi.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: anche.
1.28. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: relazione tecnico-scientifica inserire le seguenti: effettuata dall'ISPRA.
1.29. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: minimi con la seguente: massimi ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la determinazione di cui alla presente lettera può avvenire anche in accordo con le regioni confinanti e tiene conto della popolazione complessiva della relativa specie di grandi carnivori.
1.30. Schullian.

  Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
1.31. Evi, Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Mari, Zaratti, Piccolotti, Dori, Ghirra.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1.32. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: un'accurata analisi, sono aggiunte le seguenti: anche per aree omogenee opportunamente definite, e sostituire le parole: il ricorso anche a tecniche di sterilizzazione o di prelievo forzoso con messa in cattività con le seguenti: le condizioni necessarie per individuare e quantificare gli esemplari da sottoporre a tecniche di sterilizzazione, di cattura con successiva captivazione, o di abbattimento, con motivazioni rigorosamente riferite al disposto dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), Pag. 89della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1.33. Ferrari.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: prevedendo il ricorso anche a tecniche di sterilizzazione o di prelievo forzoso con messa in cattività.
1.34. Schullian.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: anche a tecniche di sterilizzazione o di prelievo forzoso con messa in cattività con le seguenti: esclusivamente a tecniche di sterilizzazione.
1.35. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine possono anche prevedere, assumendosi l'onere del mantenimento, di dotare gli allevatori che ne facciano richiesta di cani da guardiania.
1.36. Cerreto, Almici, Caretta, Marchetto Aliprandi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*1.37. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.
*1.38. Zanella, Evi, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Fratoianni, Bonelli, Mari, Piccolotti, Dori, Ghirra.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: ritenuti.
1.39. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: ritenuti pericolosi fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui pericolosità per l'incolumità pubblica sia accertata a seguito di valutazione scientifica effettuata dall'ISPRA.
1.40. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: ritenuti pericolosi fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui pericolosità per l'incolumità pubblica sia conclamata e manifesta.
1.41. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: per l'incolumità pubblica con le seguenti: e/o dannosi ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
1.42. Schullian.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

   e) promuovono l'introduzione di personale debitamente formato e nominalmente incaricato abilitato all'attuazione dei piani di controllo, all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza, sotto il diretto coordinamento di personale istituzionale;

   f) elaborano, d'intesa con l'ISPRA e con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   g) promuovono campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo;

Pag. 90

   h) prevedono la stipula di convenzioni, sentiti gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini direttamente interessati, con le associazioni venatorie riconosciute presenti nei medesimi territori. Le convenzioni sono dirette a coinvolgere i cacciatori dotati della necessaria specializzazione nell'assunzione di compiti relativi al mantenimento di livelli di densità della fauna selvatica compatibili con gli indici stabiliti nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

   i) coinvolgono le organizzazioni territoriali agricole maggiormente rappresentative nella definizione degli strumenti e delle misure di contenimento dei danni.
1.43. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) individuano zone pascolive protette per la tutela dei compendi malghivi, in particolare per la loro gestione sostenibile nell'interesse pubblico e per la connessa esigenza di salvaguardia della biodiversità, nonché per la loro conservazione e cura come elemento essenziale del panorama culturale, economico e ricreativo; nella determinazione delle zone pascolive protette indicano anche i compendi malghivi nei quali sia impossibile provvedere a misure di protezione delle greggi e delle mandrie da eventi di predazione, non risultando ragionevolmente possibile la predisposizione di adeguate misure di prevenzione.
1.44. Schullian.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.45. Schullian.

  Al comma 4, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.
1.46. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 4, dopo le parole: ogni due anni inserire le seguenti: , e in ogni caso ogni qualvolta venga effettuata una circostanziata richiesta da parte del Ministero,.
1.47. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1.48. Schullian.

  Sopprimere il comma 6.
1.49. Schullian.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituti regionali per la fauna selvatica)

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 7-bis. – (Istituti regionali per la fauna selvatica) – 1. Ogni regione può istituire, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, le attività di studio, censimento e monitoraggio dello stato di salute e della consistenza numerica della fauna selvatica regionale, anche in collaborazione con i servizi faunistici di altre regioni italiane, con istituti scientifici europei e dipartimenti e centri di ricerca universitari. Gli istituti regionali svolgono, altresì, l'attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in merito all'autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento, nonché alla predisposizione di piani di prelievo o controllo della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena o invasiva.
   2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della regione. Gli IRFS collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, Pag. 91nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli IRFS si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme.
   Art. 7-ter. – (Composizione degli Istituti regionali per la fauna selvatica). – 1. Gli istituti di cui all'articolo 7-bis prevedono la presenza di:

   a) un rappresentante, con provata esperienza, indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il presidente della regione;

   b) un rappresentante, con provata esperienza, indicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il presidente della regione;

   c) un docente di una Università della regione esperto in scienze naturali;

   d) un docente di una Università della regione esperto in scienze forestali;

   e) un docente di una Università della regione esperto zoologo;

   f) un laureato in scienze biologiche;

   g) un tecnico faunistico.

   2. Gli IRFS possono avvalersi di collaborazioni esterne con rilevatori ambientali.
   3. I componenti degli IRFS sono nominati con decreto del presidente della regione».
1.01. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di tutelare chiunque si trovi in presenza di specie animali di Canis lupus e Ursus arctos da possibili aggressioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno individua, con proprio decreto, le categorie destinatarie del presente provvedimento e detta la disciplina per la vendita e l'utilizzo di nebulizzatori contenenti un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, finalizzati a dissuadere l'attacco animale e, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, individua i confini delle aree nelle quali ne è consentito il porto e l'uso.
1.02. Urzì, Cerreto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.
  2. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento, sentito il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare per le specie animali Canis lupus e Ursus arctos, di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e, per le altre specie, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.»
2.2. Davide Bergamini, Cerreto, Nevi, Carloni, Pierro, Almici, Gatta, Caretta, Arruzzolo,Pag. 92 Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: compatibili con le disposizioni della presente legge.
2.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo le parole: emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inserire le seguenti: e sottoposto a parere delle competenti commissioni parlamentari,.
2.4. Schullian.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per i risarcimenti dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la prevenzione dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
  3. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e Pag. 93le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.