SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 10.30.
DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea inizierà nella giornata odierna, alle ore 12.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma di seguito su talune disposizioni che investono i profili di competenza e di interesse della VIII Commissione.
L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'approvazione del progetto di tali opere, impianti e infrastrutture equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Merita di essere citato il progetto Einstein Telescope (di seguito ET) che prevede la costruzione di una grande infrastruttura sotterranea che ospiterà un rivelatore di onde gravitazionali tra i 100 e i 300 metri di profondità per preservarlo in condizioni di «silenzio», isolandolo dalle vibrazioni prodotte sia dalle onde sismiche, sia dalle attività umane, che costituiscono quello che viene chiamato «rumore», in quanto fonte di disturbo per le misure che ET dovrà realizzare.
L'articolo 11-ter modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto dimostri di svolgere attività diverse da quelle di tiro. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, viene definito l'elenco delle zone umide che sono suddivise in tre tipologie.
L'articolo 12-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, stabilisce che qualora si sia in presenza di un nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), relativamente all'area oggetto di intervento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.
L'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, prevedendo, tra l'altro, la nomina di Commissari straordinari e il rilascio di un'autorizzazione unica, che può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.
L'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economiaPag. 128 e delle finanze (comma 4). Ulteriori disposizioni riguardano lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile (comma 4-bis) e l'aggiunta, tra le condizioni per far riacquistare efficacia ai contratti caducati, della restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (comma 4-ter).
L'articolo 16, comma 1, reca disposizioni riguardanti i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati nell'Allegato IV-bis del D.L. 77/2021, disponendo che, qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, si prevede che la relazione che li accompagna debba essere verificata da appositi organismi accreditati e viene altresì disposto che il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sia più richiesto. Al Senato sono stati inseriti ulteriori commi, che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-bis) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A., anche relativamente all'adeguamento dello statuto e all'affidamento di attività di realizzazione e di gestione di ulteriori infrastrutture (commi 1-ter e 1-quater).
L'articolo 17, comma 3, attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma anche i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Al fine di accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare, eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A.
L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche attraverso misure semplificatorie e acceleratorie. Nel citato articolo sono inoltre state inserite disposizioni relative al Commissario straordinario con compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova (comma 3-bis).
L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano, attraverso l'aggiornamento dei valori della tariffa incentivante, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
L'articolo 19 istituisce il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni» con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. Nell'ambito di tale articolo inoltre sono previste risorse per il rifacimento e la ristrutturazione delle zone alluvionate della Regione Sardegna colpite da eventi atmosferici rilevanti a partire dal 30 maggio del 2023 (commi 9-bis e 9-ter), nonché sono introdotte disposizioni concernenti i Commissari straordinari per la realizzazione di opere e di progetti di particolare complessità, relativamente alla richiesta di svolgimento della VIA (comma 9-quater) e all'interpretazione della norma concernente la cessazione della struttura commissariale del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 9-quinquies).
L'articolo 19-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, al fine di consentire la celere attuazione del piano di Pag. 129sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo.
L'articolo 21-ter, introdotto al Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici – verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 – la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
L'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La disposizione è stata introdotta, nel provvedimento in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.
L'articolo 23, comma 1, apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità (lett. a), n. 1)); a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati (lett. a), n. 2)); ad incrementare, per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (lett. b)). La copertura degli oneri recati dalla lettera b), anche attraverso la rimodulazione di risorse previste dal D.L. 61/2023, è disciplinata dalle lettere 0b) e 0c) del comma 1 e dal comma 1-bis, introdotti al Senato. Ulteriori disposizioni recate dal comma 1, integrative del D.L. 61/2023, che sono state introdotte al Senato, riguardano: agevolazioni disposte dall'ARERA per le utenze colpite dall'alluvione (lettera 0a)); precisazioni in merito all'ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione (lettera 0d)); ulteriori strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario (lettera 0e)); l'autorizzazione di assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall'alluvione (lettera b-bis)); le modalità di redazione e verifica della scheda di rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati (lettera b-bis)); la proroga del termine di approvazione dei piani di ricostruzione pubblica (lettera b-ter)); l'attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica (lettera b-quater)).
Ulteriori disposizioni introdotte al Senato, ai commi da 1-ter a 1-quinquies dell'articolo 23, riguardano la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.
L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione, anche introdotte nel corso dell'esame al Senato. Si tratta dell'ennesimo decreto che non ha ad oggetto un unico settore, una sorta di omnibus, nel quale sono presenti questioni relative all'economia italiana che presentano però numerose debolezze di carattere economico ma soprattutto ambientale.
In primo luogo, cita la questione del granchio blu, rispetto alla quale il Ministro Lollobrigida ha proposto – a suo avviso in maniera errata – di autorizzare la pesca a Pag. 130strascico entro le tre miglia. Osserva che si tratta di un innegabile momento di crisi per la pesca italiana, anche a causa della normativa europea, ma anche la fauna marina è in pericolo, essendo i mari italiani invasi da questa specie aliena, che ha un ritmo riproduttivo molto veloce. Il sostegno alla pesca, con forme diverse da quelle proposte dal Ministro, deve andare di pari passo con il sostegno alla ricerca, per individuare le modalità per moderare la riproduzione della specie del granchio blu.
Quanto alle disposizioni relative alla caccia, ricorda che il proprio gruppo aveva formulato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, successivamente ritirato in ragione della presenza nel decreto in esame di una disposizione analoga. Si tratta di una questione importante, sulla quale discutere con attenzione, per riuscire a sviluppare una caccia sostenibile, che permetta di coniugare tale attività con la necessaria difesa dell'ambiente.
Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, che dovrebbe partecipare ai lavori delle Commissioni. Ritiene che tale assenza sottolinea nei fatti una disattenzione nei confronti del lavoro del Parlamento e chiede alla presidenza che intervenga affinché sia assicurata l'opportuna presenza del Governo nelle sedute della Commissione.
Quanto al metodo osserva che il Parlamento si sta abituando a lavorare in modo monocamerale, senza che la camera ricevente possa entrare di fatto nel merito dei provvedimenti. Al riguardo fa presente, infatti, che l'imminente avvio dell'esame del decreto in Assemblea comprime in modo inaccettabile la discussione delle Commissioni al riguardo.
Quanto al merito del provvedimento, rispetto al quale preannuncia la posizione contraria del proprio gruppo, segnala che si tratta dell'ennesima occasione persa, nella quale il Governo ha deciso di fare cassa svendendo gli asset strategici per il Paese. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato nella Commissione di merito due emendamenti soppressivi rispettivamente degli articoli 5-bis e 11-ter, il primo che dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica per le aree di interesse pubblico anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, di fatto consentendo che i boschi in alcune aree potranno essere tagliati senza alcun vaglio della Sovrintendenza, e il secondo che, intervenendo sulla legge 157 del 1992, ha introdotto, senza discussione di merito e pertanto con metodi discutibili, contenuti estranei all'oggetto del decreto che incidono negativamente sulla biodiversità e, di conseguenza, sulla salute umana.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 10.45.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 10.45.
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.
(Deliberazione di una ulteriore proroga del termine).
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che la Commissione, in data 15 marzo 2023, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, il cui termine inizialmente fissato al 30 giugno 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023.
Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, è stata acquisita l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga del medesimo termine fino al 15 novembre 2023.
Pone, quindi, in votazione la proposta di ulteriore proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.
La Commissione approva.
La seduta termina alle 10.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 10.50.
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana.
C. 1179 Braga.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabrizio ROSSI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta a promuovere il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, temi all'attenzione da tempo della normativa europea e internazionale.
Rinviando per un'analisi più dettagliata della normativa di riferimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030» (COM(2021)699) adottata dalla Commissione europea nel novembre 2021 ha fissato come obiettivo di lungo periodo un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050, mentre il tema della rigenerazione urbana trova un suo riferimento nell'Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 dell'ONU, concernente il traguardo di città e comunità urbane sostenibili, più durature, ed efficienti.
Su tale Strategia si è espresso anche il Ministro dell'ambiente in risposta ad atti di sindacato ispettivo svolti in Assemblea, affermando che essa verrà declinata in proposte concrete. Come ricordato dal Ministro, segnala inoltre che il Governo ha già stanziato importanti risorse finanziarie nell'ultima legge di bilancio, istituendo un fondo volto al contenimento del consumo del suolo e al ripristino di aree degradate, con una dotazione economica complessiva di 160 milioni di euro.
Passando ad una breve disamina del contenuto della proposta di legge, e anche qui rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per i necessari approfondimenti, il comma 1 dell'articolo 1, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che svolge funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.
In base al disposto del comma 2, il riuso, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo stesso comma dispone che, fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Sono inoltre previsti regimi differenziati per la valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, a seconda che si tratti di opere sottoposte a VIA, VAS o verifica di assoggettabilità ovvero di opere non strategiche non sottoposte a tali procedimenti.
Il comma 3 dispone che, al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.
In base al comma 4, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa Pag. 132contenute, si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo.
Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola dei suoli e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.
L'articolo 2 reca al comma 1 l'elenco delle definizioni, specificando cosa si intende per consumo di suolo, impermeabilizzazione o copertura artificiale del suolo, rigenerazione urbana, mitigazione e compensazione ambientale o ecologica.
Il comma 2 interviene a modificare il cosiddetto Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), nella parte in cui è riportata la definizione di «suolo», precisando che il suolo è una risorsa ambientale non rinnovabile.
Il comma 3 modifica l'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), che elenca i principi e i criteri da assicurare nella progettazione in materia di lavori pubblici, al fine di introdurre il criterio della valutazione in via prioritaria delle alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere.
L'articolo 3 disciplina una serie di misure sul contenimento del consumo di suolo di natura prescrittiva che non modificano disposizioni vigenti in materia.
Il comma 1 prescrive che sia definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea di conseguire un consumo di suolo pari a zero entro il 2050.
I commi da 2 a 4 prevedono il divieto di incremento di consumo di suolo. In particolare il comma 2 stabilisce il divieto per i comuni e le regioni di adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano un incremento netto di consumo di suolo aggiuntivo rispetto ai piani già vigenti. Il comma 3 fa salvi, rispetto alla disciplina di cui al comma 2, gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica previste dall'articolo 28 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, che prevede che l'autorizzazione allo sfruttamento di terreni non urbanizzati è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda determinati requisiti. Il comma 4 definisce nulle le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con quanto sopra stabilito, e conseguentemente nulli anche i titoli edilizi rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.
I commi 5 e 6 introducono limiti temporali delle previsioni urbanistiche vigenti. In particolare, il comma 5 introduce il termine temporale di dieci anni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Trascorso il termine di dieci anni, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente: a) del 40 per cento allo scadere del decimo anno; b) del 60 per cento allo scadere del quindicesimo anno; c) del 100 per cento allo scadere del ventesimo anno. Decorso il suddetto termine le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente, fatte salve riduzioni maggiori da parte degli strumenti urbanistici. Il comma 6 introduce un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno e non inferiore al 20 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno.
Il comma 7 prevede la riduzione dell'utilizzo di superfici libere edificabili, prevedendo la possibilità per i comuni di effettuare permute tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà Pag. 133comunale destinate al riuso e alla rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di una stima del valore delle aree medesime. L'efficacia di tali permute è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica, che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta.
Il comma 8 impone ai comuni di fornire alle regioni e alle province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della legge, affinché si pervenga alla definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo. Il comma 13 vieta ai comuni che non forniscono i suddetti dati di approvare nuovi strumenti di pianificazione.
Il comma 9 prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di adottare criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo indicato al comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e ai fini della redazione dei nuovi strumenti urbanistici. L'adozione di tali criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo sono da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, anche ubicati in diverse province. A tal fine è necessario valutare: le specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali; le caratteristiche qualitative dei suoli e le loro funzioni ecosistemiche; le potenzialità agricole, lo stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, l'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, l'estensione del suolo già urbanizzato e la presenza di edifici inutilizzati, indicando criteri di compensazione ambientale o ecologica. La norma in esame fa salve: le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo previsti dalla legge e i relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
Il comma 10 consente la stipula d'intese in sede di Conferenza unificata (Stato, regioni ed enti locali), su iniziativa di una o più regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, finalizzate ad una compensazione tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse regioni.
Il comma 11 disciplina le previsioni urbanistiche, approvate successivamente alla data di entrata in vigore della legge, che consentono nuovo consumo di suolo, fermo restando il divieto indicato dal comma 2 di prevedere un incremento netto della superficie totale consumata. Le suddette nuove previsioni urbanistiche devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, senza che sia stata presentata istanza di adozione del piano attuativo, il nuovo consumo di suolo previsto dai medesimi piani è ridotto progressivamente: a) del 30 per cento allo scadere del decimo anno; b) del 45 per cento allo scadere del quindicesimo anno; c) del 70 per cento allo scadere del ventesimo anno; d) del 100 per cento allo scadere del venticinquesimo anno, perdendo di efficacia decorso il suddetto termine.
Il comma 12 introduce, in caso di nuovo consumo di suolo, un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire: non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno; non inferiore al 15 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno; non inferiore al 25 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del ventesimo anno. Il comma 12 stabilisce, inoltre, che l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico fa decadere automaticamente tutte le previsioni che comportano consumo di suolo contenute in uno strumento di pianificazione urbanistica.
Il comma 14 disciplina il monitoraggio del consumo di suolo, che è assicurato dall'ISPRA e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle provincie autonome, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e Pag. 134l'analisi dell'economia agraria (CREA). I dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale.
Il comma 15 esclude dal computo del consumo di suolo a livello comunale gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 della proposta di legge in esame.
Il comma 16 esclude dal computo del consumo di suolo le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo.
L'articolo 4, avente ad oggetto la priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione, al comma 1 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Per le finalità di cui al comma 1, viene stabilito dal comma 2 che è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.
Il comma 3 dispone che: i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati; tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei comuni; decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, l'esecuzione del censimento costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.
Il comma 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato. Ai sensi del comma 11, ai comuni che eseguono tempestivamente il censimento è riconosciuta priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche.
Sulla base di detto censimento (comma 5) sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e nell'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, sui quali sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Il comma 6 prevede che l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano, precisando che i lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.
Il comma 7 stabilisce che i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione di immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore degli immobili medesimi considerando l'effettivo stato in cui si trovano.Pag. 135
Il comma 8 dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione dell'approvazione del piano di rigenerazione urbana i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano.
Il comma 9 disciplina il procedimento che i comuni sono tenuti a seguire qualora si associno, attraverso la sottoscrizione di un atto d'intesa che contenga l'indicazione del comune capofila e definisca, per ciascuno dei comuni, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione urbana.
Vengono, poi, introdotte, dal comma 10, misure di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana e al contempo di disincentivazione di nuovo consumo di suolo, attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura, nonché ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o servizi pubblici e l'incremento del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.
L'articolo 5, che si compone di un unico comma, reca una clausola di salvaguardia delle competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che queste provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi restando il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.
Patty L'ABBATE (M5S), nel sottolineare positivamente la discussione in Commissione di temi a suo giudizio fondamentali come la rigenerazione urbana e il consumo di suolo, a suo avviso inscindibili, già affrontati al Senato nel corso della passata legislatura e non giunti a conclusione, chiede che possa essere valutato dalla Presidenza l'abbinamento delle proposte di legge C. 1430 a propria firma e Ascari C. 531, augurandosi che si riesca a svolgere un lavoro sinergico.
Mauro ROTELLI, presidente, fa presente alla deputata L'Abbate che la proposta di legge C. 1430 non è stata ancora assegnata alla Commissione. Ricorda in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato e che, nel caso di progetti di legge testualmente identici, l'abbinamento sarà disposto «d'ufficio». A tale valutazione si potrà procedere all'atto dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione. Segnala, inoltre, che ai sensi della citata disposizione regolamentare, l'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente. Quanto invece alla proposta C. 531, fa presente che risulta assegnata alle Commissioni riunite VIII e XIII.
Gianangelo BOF (LEGA) osserva che il provvedimento in esame insiste su un ambito di legislazione concorrente e fa presente che molte regioni hanno adottato provvedimenti aventi ad oggetto il consumo di suolo. Segnala inoltre che, in presenza di una pianificazione urbanistica la cui attuazione è prolungata nel tempo, persiste un fattore di potenzialità edificatoria molto importante che concorre in modo latente al consumo di suolo.
Rachele SCARPA (PD-IDP) rileva che alla base della proposta di legge vi è la convinzione che il suolo rappresenta un bene comune non rinnovabile, che merita una riflessione su una legge di principi attuabili dalle regioni. La struttura della proposta prevede una riduzione progressiva del consumo di suolo, attraverso la perdita della capacità edificatoria dei suoli edificabili, l'inibizione all'incremento del consumo di suolo e la fissazione di un termine massimo per l'edificazione delle aree. Sottolinea come sia facile «aggirare» le leggi regionali sul consumo di suolo con deroghe di vario tipo, come dimostra l'esperienzaPag. 136 della propria provincia in Veneto in cui sono state edificate opere che hanno comportato un consumo importante di suolo malgrado la vigenza di una legge regionale al riguardo. Occorre invece promuovere il riuso e la rigenerazione urbana. Osserva che i danni conseguenti all'eccessivo consumo di suolo sono sotto gli occhi di tutti come dimostra l'esperienza di Ischia, dove il consumo di suolo negli ultimi quindici anni è stato completamente fuori controllo, e da ultimo quanto sta accadendo nei Campi Flegrei. I territori sono quindi drammaticamente esposti a eventi calamitosi, in tempi in cui il cambiamento climatico amplifica l'entità di tali eventi.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà domani si potrà discutere del seguito dell'esame del provvedimento anche tenuto conto del fatto che sono in corso di esame al Senato progetti di legge concernenti la rigenerazione urbana.
Marco SIMIANI (PD-IDP), nel sottolineare l'importanza della proposta all'esame della Commissione, riporta i dati drammatici che vedono 19 ettari al giorno oggetto di consumo di suolo. Osserva che compito del Parlamento è di effettuare un lavoro serio, un dibattito non ideologico, ma che tenga conto degli importanti elementi di riflessione legati al tema del rinnovo del patrimonio immobiliare, di quanto c'è di invenduto, di edificabile ma non costruito, che possa dare risposte concrete ai cittadini.
Graziano PIZZIMENTI (LEGA) ritiene che sia necessario distinguere tra il consumo di suolo con finalità abitative e con finalità infrastrutturali. Al riguardo osserva, infatti, che la realizzazione di una terza corsia autostradale, come avvenuto nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, porta la regione ad essere classificata come quella con maggiore consumo di suolo, che però non impatta sotto il profilo urbanistico, sul bilancio delle città. Ribadisce che è quindi importante capire che genere di consumo di suolo si intende inibire, per non trovarsi un domani nell'impossibilità di realizzare le grandi opere necessarie al Paese.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 3 ottobre 2023.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti dell'Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico‐Economica (OICE).
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di Legambiente.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 3 ottobre 2023.
Pag. 137Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell’esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di Casartigiani, Confederazione nazionale artigiani (CNA), Confartigianato.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell’esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell’esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti dell’ Unione Province d’Italia (UPI).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.35.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell’esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti del Dipartimento Casa Italia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 15.
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianni LAMPIS (FDI), relatore, segnala preliminarmente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF) è accompagnata della Relazione al Parlamento per l'autorizzazione a un maggior ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
La premessa della Nota evidenzia come nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana abbia subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale, fattori che portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.
Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell'indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell'anno in corso hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti d'imposta legati al superbonus (1,1 per cento del PIL) causa una revisione in aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per quest'anno, dal 4,5 per cento al 5,2 per cento del PIL.
In una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dall'onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi di interesse e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, nella premessa si sottolinea che il Governo ha optato per misure che affrontino i problemi più impellenti del Paese – l'inflazione, la povertà energetica e alimentare, la decrescita demografica – promuovendo al contempo gli investimenti, l'innovazione, la crescita sostenibile e la capacità di reagire dell'economia. In particolare, si sottolinea come la strategia del Governo si basi sull'individuazione di un punto di equilibrioPag. 138 tra sostegno alla crescita, agli investimenti e al potere d'acquisto delle famiglie italiane, da un lato, e disciplina di bilancio e riduzione del rapporto debito/PIL, dall'altro. Ciò sarà possibile anche attraverso la dismissione di partecipazioni societarie pubbliche oppure la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria a mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico.
Nella premessa della nota si segnala che la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. In tale ambito, un ruolo centrale sarà giocato dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, nonché dall'adozione di politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture.
Nel documento si delinea il quadro macroeconomico nazionale nell'ambito del quale si riportano i dati riguardanti il settore delle costruzioni, che scontano una riduzione per il 2023 (-3,6 per cento), attestandosi comunque intorno ai livelli più alti dell'ultimo decennio, con previsioni di lieve recupero nella parte finale dell'anno. In ogni modo, la Nota rileva come il livello dell'attività resti ampiamente al di sopra dei livelli pre-pandemici.
Particolare attenzione è dedicata dalla Nota ai bonus edilizi, richiamati in più parti e al superbonus, oggetto di uno specifico focus. Quanto agli investimenti, la Nota sottolinea che i contributi agli investimenti scontano anche il maggiore impatto finanziario dei bonus edilizi scaturente dai dati di monitoraggio più recenti. In linea con i nuovi criteri contabili adottati dall'Istat a marzo, in accordo con Eurostat, il maggiore costo emerso è registrato all'interno di questa voce di spesa nel 2023, per l'intero importo. Inoltre, per il biennio successivo viene effettuata una riclassificazione dei crediti d'imposta connessi al superbonus, da crediti pagabili a non pagabili. Dalle informazioni di monitoraggio più recenti emerge una stima dei costi connessi ai bonus edilizi superiore rispetto a quanto considerato nelle previsioni del DEF. Il focus dedicato al Superbonus 110 illustra le dinamiche che hanno portato ad una progressiva revisione verso l'alto nella quantificazione dei costi collegati alla misura.
Segnala inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo ha dichiarato come collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che rilevano per le competenze della Commissione: misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli; misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; misure in materia di economia blu.
Quanto alle Raccomandazioni europee, la Commissione ha continuato a porre enfasi sugli investimenti pubblici, in particolare quelli che favoriscono la transizione verde e digitale. Coerentemente, invita a salvaguardare questo tipo di spesa finanziata con risorse nazionali e ad assicurare il pieno utilizzo delle sovvenzioni erogate dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'Unione in particolare per le transizioni verde e digitale.
L'azione del Governo dedicata alla attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è resa necessaria in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica.
La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea. A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le RaccomandazioniPag. 139 del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.
In particolare la Raccomandazione n. 3 invita il Paese a: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; razionalizzare le procedure di concessione per accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive e sviluppare interconnessioni delle reti elettriche per assorbirla; accrescere la capacità di trasporto interno del gas al fine di diversificare le importazioni di energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, anche attraverso sistemi di incentivi maggiormente mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione di stazioni di ricarica; intensificare le iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.
La NADEF sottolinea che alla terza Raccomandazione, dedicata alla sostenibilità ambientale, risponde dettagliatamente la proposta di inserimento di un capitolo REPowerEU nel PNRR, che amplifica la portata innovativa del PNRR nel campo dell'energia, della transizione verde e della sostenibilità.
Le proposte di investimento e riforme contenute nel REPowerEU italiano sono suddivise in tre capitoli tematici uno dedicato alle reti, il secondo destinato alla transizione verde e all'efficientamento energetico (produzione di energie rinnovabili e riduzione della domanda di energia e riqualificazione) e il terzo avente ad oggetto le filiere industriali strategiche, in cui si propongono investimenti per supportare la transizione ecologica in un'ottica di filiera strategica e per l'approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche. Nel secondo capitolo tematico vengono proposti crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e strumenti analoghi ai contratti di sviluppo per incentivare, tra l'altro, gli investimenti delle imprese nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella realizzazione di impianti di autoproduzione Alcuni degli interventi proposti rafforzano inoltre le misure per lo sviluppo dell'idrogeno. Tra le riforme allo studio si evidenziano, tra l'altro, un Testo unico per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e la definizione di un percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti connessi ai combustibili fossili.
Nel richiamare infine i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2023, la Nota menziona gli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui si richiamano i principali elementi (stanziamento di specifiche risorse da destinare alla ricostruzione dei beni pubblici e privati, rifinanziamento del fondo emergenze nazionali e nomina di un Commissario straordinario, misure di sostegno per i lavoratori residenti, domiciliati ovvero impiegati presso un'impresa avente sede nei territori alluvionati e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi).
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto anche di quanto emergerà nel corso del dibattito.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.