COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 10.25.
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 911, approvata dal Senato, che introduce il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto invita ad esprimere su di essi nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge C. 835, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, è composta da 7 articoli ed è volta a modificare il codice penale e ad introdurre altre disposizioni al fine di tutelare la sicurezza del personale scolastico.
Evidenzia in particolare che l'articolo 1 introduce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito. L'organo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. All'Osservatorio sono attribuite diverse funzioni, tra le quali il monitoraggio delle segnalazioni di violenze ai danni del personale scolastico e di eventi comunque indicatori del rischio di tali atti di violenza; la promozione di studi per la formulazione di proposte per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie, la vigilanza sull'attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione di buone prassi per prevenire dispersione scolastica, bullismo o violenza e in materia di sicurezza del personale scolastico. L'Osservatorio dovrà inoltre proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico e a promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa. L'Osservatorio dovrà infine incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva in episodi di violenza. La disposizione prevede poi che il Ministro dell'istruzione e del merito trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.
Rammenta poi che l'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale, mentre il successivo articolo 3 istituisce, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
Passando a descrivere l'articolo 4, evidenzia che la disposizione interviene sull'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, per inserirvi al numero 11-novies l'aggravante consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. Fa presente che la disposizione presenta significative analogie con le misure già introdotte dal legislatore a tutela degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Descrive poi l'articolo 5, che interviene sul delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale, prevedendo una aggravante a effetto speciale – pena aumentata fino alla metà – se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.Pag. 27
Fa presente che l'articolo 6 modifica l'articolo 341-bis del codice penale, che reca la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, per introdurre anche in questo caso una aggravante a effetto speciale – pena aumentata da un terzo a due terzi – se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Rammenta, infine, che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, prevista dall'articolo 1, attiene prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione e ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2013 ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione. Evidenzia come assuma rilievo evidentemente anche la materia concorrente dell'istruzione, alla luce della proiezione dell'attività dell'Osservatorio nei settori ad essa riconducibili. Al riguardo segnala che l'articolo 1 prevede, opportunamente, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente sul decreto ministeriale istitutivo dell'organo. Sottolinea poi che le disposizioni dell'articolo 2 attengono all'esercizio di funzioni del Ministero dell'istruzione e del merito e appaiono anch'esse da ascriversi, in prevalenza, all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, mentre l'articolo 3, istituendo una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede per sua natura una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nella materia ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ritiene che i successivi articoli della proposta di legge siano riconducibili alla materia ordinamento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Istituzione del Museo della Shoah in Roma.
C. 1295, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Ministro della cultura ed approvato con limitate modifiche dal Senato lo scorso 11 luglio, consta di un solo articolo composto di 5 commi.
Tale articolo prevede, al comma 1, che al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah», con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Ai sensi del comma 2, alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo della Shoah, sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero, in base al comma 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 reca le relative disposizioni finanziarie, autorizzando la spesa di 4 milioni di euro nel 2023 per la realizzazione e il funzionamento del Museo, di 3,05 milioni di euro per il 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e provvedendo alla Pag. 28copertura di tali oneri. Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il testo è prevalentemente riconducibile alla materia valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come indicato anche dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, che collega in modo esplicito l'intervento normativo agli articoli 112 e 113 del Codice dei beni culturali. Tali disposizioni, infatti, disciplinano, rispettivamente, la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni alla luce della dimensione dell'interesse perseguito, come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione dello Stato alla Fondazione Museo della Shoah nonché sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale. Sul punto richiama ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze «viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità».
Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 10.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.25.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento. Rammenta dunque che la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza e che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Segnala peraltro che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamentePag. 29 presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
Ricorda che come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione è fissato per giovedì 21 settembre, alle ore 12.
In sostituzione della relatrice, onorevole Gardini, impossibilitata a partecipare ai lavori, illustra dunque il provvedimento, ricordando preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria annuale già prevista dalla legge n. 11 del 2005. In base alla riforma introdotta dalla citata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Evidenzia che per quanto riguarda, in particolare, lo strumento della legge di delegazione europea 2022-2023, il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Fa presente quindi che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Evidenzia che tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 1342, fa presente che esso consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.
In particolare, rileva che l'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della Pag. 30delega, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Riguardo al contenuto dell'Allegato A, richiamato dal comma 1, evidenzia che le dieci direttive elencate non assumono particolare rilievo per quanto concerne gli ambiti di stretta competenza della I Commissione.
Fa presente che i temi di competenza della I Commissione sono affrontati dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge, relativi all'attuazione di direttive nel settore della cybersicurezza, e dall'articolo 13 del disegno di legge, relativo all'adeguamento della normativa nazionale a un regolamento europeo in tema di governance europea dei dati.
Più nel dettaglio, rileva che l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. direttiva NIS 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva NIS 2, stabilisce un quadro normativo comune per la cybersicurezza volto a migliorarne il livello nell'Unione, richiedendo agli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di cybersicurezza ed introducendo misure di gestione dei rischi e di segnalazione nei settori critici (organismi di medie e grandi dimensioni che operano in specifici settori economici – es. energia, trasporti, infrastrutture digitali, pubbliche amministrazioni, banche e sanità – definiti negli allegati I e II della direttiva), insieme a norme sulla cooperazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l'esecuzione delle norme. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per quanto concerne la ricostruzione del quadro normativo vigente, evidenzia che oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo dovrà rispettare anche princìpi e criteri direttivi specifici (lettere da a) a n) del comma 1), che gli impongono di: individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva e delineare così l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina europea; confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi della direttiva, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva; fare salve le disposizioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 (cosiddetto decreto legislativo NIS) ampliandone l'applicazione prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica e prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 65 del 2018, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva NIS2; introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità; definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS; rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2018, che attualmente individua i poteri di controllo dell'autorità NIS sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, sia dei fornitori di servizi digitali, prevedendo poteri di verifica e di ispezione oltre che l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti. In proposito, la lettera l) prevede un primo specifico criterio di delega che prevede che le nuove sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva NIS 2, «anche in deroga ai Pag. 31limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234/2012 e alla legge n. 689/1981» ed introducendo strumenti deflattivi del contenzioso. Ricorda che la relazione illustrativa motiva la necessità di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – che, si rammenta, definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea – con riferimento all'attuazione delle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro. Un secondo criterio di delega stabilisce che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Fa presente che un ulteriore principio di delega impone di assicurare il coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) NIS 2, quelle della direttiva (UE) 2022/2557 (c.d. direttiva CER) relativa alla resilienza dei soggetti critici, la cui delega è contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, nonché del regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. regolamento DORA) e della direttiva (UE) 2022/2556 in materia di servizi finanziari, la cui delega è contenuta nell'articolo 11 del medesimo disegno di legge.
Passando ad analizzare l'articolo 4, e come in parte anticipato, evidenzia che esso reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. La Direttiva si propone in particolare di ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici nell'Unione al fine di garantire la prestazione ininterrotta di servizi essenziali per l'economia e la società nel suo complesso nonché di aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi. Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 4 stabilisce che, nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo osservi ulteriori principi e criteri direttivi specifici (lettera da a) a o) del comma 1) volti a: delineare il perimetro di applicazione della Direttiva, escludendo gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto alla criminalità nonché specifici soggetti critici operanti nei suddetti settori; con riferimento ai settori critici individuati dalla direttiva, istituire o designare una o più autorità competenti ovvero un punto di contatto unico che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera e il collegamento con la Commissione europea e i Paesi terzi oltre che di coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, ricevendo le notifiche degli incidenti; prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali; introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e dalla legge n. 689 del 1981, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. Evidenzia che anche in questo caso, la relazione illustrativa giustifica la possibile deroga sulla base del considerando 40 della direttiva, che invita gli Stati membri a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del Pag. 32soggetto interessato nonché del numero di utenti che dipendono dal servizio e dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica e dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Fa presente che un ulteriore principio di delega impone al Governo di coordinare le disposizioni recanti il recepimento della direttiva in esame con quelle di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, la cui delega è contenuta all'articolo 3 del disegno di legge, nonché con il regolamento (UE) 2022/2554, e curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse.
Infine, sottolinea che l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione anche se in base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è prevista dal 24 settembre 2023.
Ricorda che il regolamento sulla governance dei dati mira a rendere disponibili un maggior numero di dati per il loro riutilizzo e ad agevolare la condivisione dei medesimi in settori come la salute, l'ambiente, l'energia, l'agricoltura, la mobilità, la finanza, l'industria manifatturiera, la pubblica amministrazione e le competenze, a beneficio dei cittadini e delle imprese dell'Unione, creando posti di lavoro e stimolando l'innovazione. In particolare, fa presente che il regolamento stabilisce: le condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici; le regole per le società che forniscono servizi di intermediazione dei dati; un quadro normativo per l'altruismo dei dati, cioè la condivisione dei dati su base volontaria e senza compenso; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati; misure per consentire il flusso sicuro di dati non personali al di fuori dell'Unione. Specifica che il decreto legislativo di adeguamento della legislazione nazionale dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale e che il Governo dovrà rispettare gli specifici principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la delega richiede: la designazione delle autorità e degli organismi competenti ai sensi del Regolamento; il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia; l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare «l'altruismo» dei dati e la previsione delle informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati; l'individuazione dei presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo; l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione nonché l'adeguamento del sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dal Regolamento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Alfonso COLUCCI (M5S) sottopone alla presidenza tre distinte questioni attinenti ai lavori della Commissione.
Anzitutto rammenta che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente aveva preannunciato l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Atto del Governo n. 4, relativo alla nomina a Presidente dell'ISTAT del professor Blangiardo; rileva come poi, per le vie brevi, gli sia stato comunicato che tale argomento non sarebbe stato più inserito. Chiede dunque, per esigenze di trasparenza, di sapere quale gruppo parlamentarePag. 33 avesse sollecitato l'espressione del parere su tale provvedimento e quale gruppo, e per quale ragione, abbia poi invece chiesto l'eliminazione dell'argomento dalle convocazioni.
Sempre in relazione all'Atto del Governo n. 4, ricorda che l'articolo 143, comma 4, del Regolamento dispone che in ordine agli atti di nomina la Commissione deve deliberare il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Evidenzia dunque come tali termini siano ampiamente scaduti e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di esprimere comunque il parere.
Infine, fa presente alla presidenza che è stato presentato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 (C. 1416), assegnato alla V Commissione. Evidenzia che il provvedimento, giornalisticamente ribattezzato decreto-legge «Meridione», contiene importanti disposizioni in tema di immigrazione e ricorda come quello dell'immigrazione sia un argomento di competenza della I Commissione, con il quale la Commissione si è già confrontata più volte nella legislatura. Chiede dunque che la Commissione evidenzi un conflitto di attribuzioni e sottoponga quindi alla Presidenza della Camera la valutazione su un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite I e V.
Nazario PAGANO, presidente, quanto alla questione dei termini per l'espressione del parere sull'atto di nomina, evidenzia che si tratta di termini non perentori. Per quanto riguarda invece la calendarizzazione dell'Atto del Governo n. 4, sottolinea come il provvedimento non sia stato mai inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, e come dunque non sia corretto affermare che tale argomento sia stato cancellato: ricorda infatti come semplicemente il tema sia stato affrontato in Ufficio di presidenza, su sollecitazione di un gruppo di maggioranza. Infine, per quanto riguarda l'assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023, avverte che la questione sarà posta all'attenzione di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Alessandro URZÌ (FDI) comunica che la richiesta di inserimento della proposta di nomina all'ordine del giorno della Commissione era stata avanzata in Ufficio di presidenza dal suo gruppo e che anche la successiva richiesta di non procedere più con la trattazione dell'argomento è stata da lui avanzata. Si dice stupito dalle domande poste formalmente alla presidenza dall'onorevole Colucci, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto trovare pronta risposta rivolgendosi per le vie brevi ai deputati di maggioranza. Ricorda come il tema della nomina del Presidente dell'ISTAT dovrà comunque prima o poi essere affrontato dalla Commissione e fa presente che nel suo ruolo di capogruppo aveva inizialmente ritenuto opportuno che la Commissione lo facesse oggi; rivendica la legittimità della successiva decisione di soprassedere, che lo ha indotto a ritirare la richiesta.
Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), pur sottolineando come l'onorevole Alfonso Colucci non abbia bisogno di avvocati d'ufficio, fa presente che le domande da lui poste sono perfettamente legittime. Evidenzia infatti che se in Ufficio di presidenza, e non per le vie brevi, la maggioranza avanza richiesta di trattazione di un provvedimento, che poi non viene più trattato, è legittimo chiedersi, nelle sedi opportune, formali, quale sia la ragione del cambiamento degli orientamenti della maggioranza. Quanto alla richiesta di chiarimenti sulla procedura da seguire per gli atti di nomina, rammenta come in Ufficio di presidenza lo stesso presidente della Commissione si fosse riservato un approfondimento; auspica dunque che il Presidente fornisca i chiarimenti preannunciati. Infine, si associa alla richiesta dell'onorevole Colucci affinché la Commissione rivendichi nelle sedi opportune l'assegnazione del c.d. decreto-legge Mezzogiorno.
Matteo MAURI (PD-IDP) stigmatizza la reazione dell'onorevole Urzì a semplici e Pag. 34legittime domande poste dall'opposizione al Presidente della Commissione sul calendario dei lavori, e si chiede se la reazione sopra le righe del capogruppo di Fratelli d'Italia in relazione alla nomina del Presidente dell'ISTAT non nasconda un nervosismo della maggioranza su questo argomento. Ritiene che l'onorevole Colucci intendesse porre, più che una questione di metodo, una questione di merito, trattandosi di un tema che dovrà essere affrontato dalle forze politiche prendendosi un po' di tempo in più.
Nazario PAGANO, presidente, per quanto riguarda le procedure di nomina evidenzia che il parere che deve esprimere la I Commissione per la nomina del Presidente dell'ISTAT è vincolante e come ciò comporti che fintanto che il Governo non ritira la richiesta di parere, la Commissione sia legittimata ad esprimersi. Ricorda poi come per questa nomina la legge richieda in Commissione la maggioranza dei due terzi e come conseguentemente non sia possibile per la maggioranza parlamentare procedere senza l'accordo almeno di una parte dell'opposizione. Per quanto riguarda l'assegnazione dell'atto C. 1416, di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023, si riserva di effettuare un approfondimento sui contenuti del provvedimento, per capire le ragioni della mancata assegnazione alla I Commissione, rilevando come peraltro negli ultimi mesi non siano mancate le assegnazioni di provvedimenti d'urgenza alla Commissione Affari costituzionali, che sta lavorando prevalentemente su disegni di legge di conversione; ribadisce comunque che sull'argomento sarà convocato un apposito Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia che alla ripresa dei lavori dell'Assemblea il suo gruppo porrà in quella sede il tema dell'assegnazione del decreto-legge Mezzogiorno anche alla Commissione Affari costituzionali.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta di assegnazione del decreto-legge n. 124 del 2023 anche alla Commissione Affari costituzionali; evidenzia infatti che il provvedimento tratta i temi dell'immigrazione, con particolare riferimento alla durata della permanenza degli immigrati nei centri di permanenza per i rimpatri, e come conseguentemente della sua conversione debba occuparsi la Commissione Affari costituzionali.
Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che il tema sarà affrontato in un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta termina alle 14.45.