ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.
La seduta comincia alle 14.30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
C. 1364 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1364 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 12 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale; in proposito, andrebbe pertanto approfondita la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 4, comma 2-bis, che differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo per le famiglie in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, devono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
Pag. 4con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuna disposizione del decreto-legge in esame richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche; in proposito, potrebbe essere in primo luogo approfondita l'effettiva portata normativa dell'utilizzo del verbo “favoriscono”; si ricorda inoltre che, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 per “linee guida”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z) del medesimo decreto legislativo, si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; rilevato che la disposizione in esame non specifica che le predette intese recanti le linee guida siano adottate con il coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente, appare utile, ai fini di una maggiore coerenza della normativa in esame, disporre il coordinamento tra il comma 1 dell'articolo 3 e le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 ribadendo il coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente nella definizione delle predette linee guida;
il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1».
Bruno TABACCI rileva che sull'articolo 1, comma 3, è intervenuto in sede emendativa il Senato, specificando che i ministeri del lavoro e delle politiche sociali non solo «favoriscono» ma anche «assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Gianfranco ROTONDI, presidente, ringrazia i colleghi per il proficuo lavoro svolto insieme durante il suo turno di presidenza che volge al termine e formula i più sinceri auguri di buon lavoro al collega Tabacci che dal 10 settembre assumerà la presidenza del Comitato e alla collega Polidori che svolgerà a partire dalla stessa data le funzioni di vicepresidente.
La seduta termina alle 14.35.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 75 dell'8 marzo 2023, a pagina 4, prima colonna, alla riga undicesima sostituire la parola: «favorevole» con le parole: «senza condizioni né osservazioni».
Sopprimere la parola: «favorevole» nei seguenti Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari:
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 78 del 15 marzo 2023, pagina 4, prima colonna, decima riga;
Pag. 5Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 91 del 12 aprile 2023, a pagina 3, prima colonna, sedicesima riga e a pagina 5, seconda colonna, trentaseiesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 95 del 18 aprile 2023, pagina 3, prima colonna, quindicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 99 del 26 aprile 2023, pagina 3, prima colonna, tredicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 103 del 3 maggio 2023, pagina 3, prima colonna, dodicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 111 del 17 maggio 2023, pagina 3, prima colonna, dodicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 114 del 23 maggio 2023, pagina 3, prima colonna, undicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 119 del 31 maggio 2023, pagina 3, prima colonna, decima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 131 del 22 giugno 2023, a pagina 3, prima colonna, dodicesima riga; a pagina 5, prima colonna, trentaduesima riga e a pagina 6, seconda colonna, ventitreesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 138 del 5 luglio 2023, pagina 3, prima colonna, quattordicesima riga;
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 141 del 12 luglio 2023, a pagina 3, prima colonna, tredicesima riga e a pagina 5, seconda colonna, trentesima riga.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 150 del 26 luglio 2023, a pagina 4, prima colonna, alla quattordicesima riga sopprimere la parola: «favorevole» e a pagina 6, prima colonna, alla sedicesima riga sopprimere le seguenti parole: « – Parere favorevole».