CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 settembre 2023
161.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, ricorda preliminarmente che l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore in esame è stato sottoscritto in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, unitamente all'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra: l'esame del disegno di legge riguardante quest'altro accordo – sul quale la Pag. 213nostra Commissione si è espressa favorevolmente – è stato concluso dalla III Commissione il 5 luglio scorso, in vista dell'approvazione definitiva da parte dall'Assemblea.
  Singapore è il primo partner commerciale dell'UE nel sud-est asiatico, con un interscambio commerciale che supera i 50 miliardi di euro; avendo un'economia fortemente orientata ai servizi, Singapore è anche il quinto partner dell'UE a livello mondiale nel settore dei servizi, con oltre 10 mila imprese europee che hanno creato i propri uffici/hub regionali nella città-Stato.
  L'APC– che sostituisce il precedente del 1980 – è stato fin qui ratificato da 20 Stati membri dell'UE ed intende contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.
  Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.
  Sottolinea come tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figuri altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).
  Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.
  Rammenta che nella richiamata relazione illustrativa il Governo fa altresì presente che, una volta in vigore, l'APC porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.
  Quanto alla struttura dell'APC, esso si compone di 52 articoli e si articola in nove titoli, riguardanti rispettivamente: natura ed ambito di applicazione dell'intesa, cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, cooperazione in materia di scambi e di investimenti, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, cooperazione in altri settori, strumenti di cooperazione, quadro istituzionale e disposizioni finali.
  Fa presente che, in considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la sottoscrizione da parte dell'Unione europea in occasione del predetto vertice, si è resa necessaria una pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'Unione.
  A tale riguardo sottolinea che gli accordi misti costituiscono lo strumento giuridico del quale gli Stati membri e l'Unione europea – ciascuno nei limiti delle rispettive competenze – si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Ciò significa che, oltre alla stessa UE, i Paesi dell'UE diventano parti contraenti nei confronti delle Parti contraenti extra-UE.
  Gli accordi misti rilevano sotto il profilo del diritto internazionale poiché creano una obbligazione che è al tempo stesso degli Stati membri e dell'Unione, ma sono rilevanti anche sotto il profilo del diritto europeo in quanto s'inseriscono nell'ordine giuridico europeo.
  Quanto infine al disegno di legge di ratifica, rileva che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.Pag. 214
  Evidenzia conclusivamente che l'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto si tratta di un'intesa conclusa sulla base giuridica e sulle procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione di trattati con Paesi terzi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
C. 1364 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 3 agosto scorso, reca alcune norme transitorie nelle more della definizione di nuove misure emergenziali in materia di trattamenti d'integrazione salariale e prevede la promozione di linee guida e procedure concordate tra le parti sociali a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Il comma 2 reca la valutazione dell'onere finanziario derivante dal comma 1 e definisce la relativa copertura.
  La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, inoltre, si conferma esplicitamente il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale). Il comma 2 reca la valutazione dell'onere finanziario derivante dal comma 1 e definisce la relativa copertura.
  L'articolo 2, al comma 1, estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; si estende dunque, limitatamente alle riduzioni di attività lavorative comprese nel periodo tra il 29 luglio 2023 – data di entrata in vigore del presente decreto – e il 31 dicembre 2023 (e limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali), l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai).
  Il successivo comma 2 ammette i trattamenti in esame – per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale. Il comma 3 reca una deroga procedurale, relativa ai trattamenti Pag. 215di cui ai commi 1 e 2. Il comma 4 reca la valutazione dell'onere finanziario derivante dai commi 1 e 2 e definisce la relativa copertura.
  L'articolo 3, nel testo modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
  L'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  Il comma 2 dell'articolo 4 proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.
  L'articolo 4, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
  Segnala da ultimo che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è anzi pienamente coerente con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi che accoglie con favore le politiche sociali in tutti gli Stati membri che proteggono i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro ed incoraggia gli Stati membri a integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle loro politiche occupazionali e sociali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
(C. 1343 Governo, approvato dal Senato).
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.
(C. 1344 Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a svolgere l'esame congiunto – ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento – ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, dei disegni di legge C. 1343 Governo, approvato dal Senato, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e C. 1344 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero Pag. 216dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 (Tabella n. 2 – limitatamente alle parti di competenza).
  Segnala che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 4 agosto scorso si è convenuto all'unanimità di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative riguardanti i due provvedimenti. L'esame in sede consultiva si concluderà pertanto con la votazione delle due proposte di relazione, iniziando da quella relativa al disegno di legge recante il rendiconto generale dello stato per il 2022, passando successivamente a quella relativa al disegno di legge di assestamento 2023.
  Fa altresì presente che potranno essere presentate relazioni di minoranza; le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.
  In qualità di relatore ricorda che nel Rendiconto generale per l'anno 2022 i dati riguardanti le politiche nell'ambito dell'Unione europea sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, che comprende, oltre al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, anche il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.
  Nelle previsioni iniziali 2022, il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, prevedeva una dotazione di risorse pari a 81.441 milioni di euro sia in competenza che in cassa, moderatamente incrementata in assestamento (83.958 milioni in competenza e 83.953 milioni in cassa).
  Più in dettaglio, il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, include a sua volta due azioni volte rispettivamente:

   a definire il concorso nazionale al finanziamento del bilancio europeo, mediante l'azione «Partecipazione al bilancio UE» dotata di risorse iniziali pari a 22.070 milioni, che si sono infine attestate a 23.170 milioni;

   ad individuare le risorse disponibili per il finanziamento delle politiche europee sul territorio nazionale, mediante l'azione «Attuazione politiche comunitarie in ambito nazionale». Tale azione risulta dotata di risorse iniziali per il 2022 pari a 59.371 milioni, lievemente aumentate a consuntivo a 60.788 milioni. Ricordo che dal 2021 l'azione in esame ha visto accrescere notevolmente le proprie dotazioni finanziarie grazie all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2021, del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia. Tale erogazione di spesa costituisce peraltro una posta meramente contabile, in quanto il finanziamento delle opere del PNRR utilizza una contabilità speciale fuori bilancio cui sono stornate le somme del capitolo in esame.

  Passando al secondo programma della Missione 3 in esame – «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» – esso include tre azioni:

   la prima riguarda le politiche di cooperazione economica in ambito internazionale, con risorse iniziali limitate a 6,4 milioni, che sono state notevolmente accresciute nello stanziamento finale arrivando a 206,7 milioni;
   la seconda azione, che riguarda capitoli di spesa destinati a finanziare la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali, assorbe una dotazione iniziale pari a circa 1.690 milioni, aumentati a 1.698 in assestamento;
   la terza azione riguarda la cancellazione del debito dei Paesi poveri e assorbe risorse iniziali pari a 111,9 milioni, rimaste invariate in assestamento.

  Rileva poi che uno specifico Allegato al Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 reca l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventiPag. 217 di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
  Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE indicata in tale Allegato risulta che nel 2022 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 19.908 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 19.692 milioni di euro (con una diminuzione di 216 milioni di euro), contribuendo in misura pari al 12,79 per cento del bilancio complessivo UE, che ammonta a 153.928 milioni di euro.
  Il totale dei versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2022 è stato pari a circa 20.000 milioni, con un incremento dell'1,56 per cento (circa 308 milioni di euro), rispetto alla previsione definitiva. Ricordo che il totale generale dei versamenti non comprende i versamenti al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey, per un importo pari a 19,3 milioni per il 2021 e 19 milioni per il 2022.
  Ponendo a confronto i versamenti effettivi dell'Italia al bilancio UE negli anni 2021 e 2022 (Tabella 5 del citato allegato), si evidenzia una riduzione complessiva di circa 285,3 milioni di euro, pari all'1,41 per cento: le Risorse proprie tradizionali (R.P.T.) presentano un aumento della contribuzione del 48 per cento, dovuto all'incremento del gettito dei dazi, a seguito della forte ripresa economica dopo la pandemia da COVID-19; anche per la Risorsa IVA, il lieve aumento rispetto lo scorso anno del 2,3 per cento è dipeso da incremento della base imponibile su cui si calcola la contribuzione al bilancio UE; infine, la Risorsa RNL registra una riduzione di oltre 1,2 miliardi di euro (-8,27 per cento), dovuta ad una maggiore contribuzione a titolo di R.P.T., che ha determinato un conseguente minore onere sulla Risorsa RNL.
  Per quanto riguarda invece la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, nella Tabella 7 del citato Allegato si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2022 sono stati accreditati all'Italia contributi europei per 56.596 milioni di euro, comprensivi di 42.000 milioni a valere sul dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF) per il finanziamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui 22.000 milioni a titolo di prestiti e 20.000 milioni a titolo di sovvenzioni.
  A conclusione dell'esercizio 2022, le risorse imputabili al RRF, rappresentano, dunque, il 74,22 per cento delle entrate totali, mentre i Fondi per la Coesione, pari a circa 7.919,91 milioni di euro, rappresentano il 13,6 per cento delle entrate totali; a seguire, i Fondi della Politica agricola comune (FEASR e FEAGA), con circa 6.008 milioni, rappresentano il 10,6 per cento delle entrate totali.
  Venendo sinteticamente ai contenuti del disegno di legge di assestamento, i dati riguardanti le politiche UE sono esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, in massima parte nel Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
  Nelle previsioni iniziali 2022, alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti 88.529 milioni, di cui 87.760 milioni al citato Programma 3.1. Le previsioni iniziali sopra ricordate possono subire nel corso della gestione alcune modifiche, derivanti potenzialmente da due ordini di fattori: variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame e variazioni introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2022.
  Con riferimento al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – il disegno di legge di assestamento 2023 registra limitate variazioni in ragione di modifiche introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2022, con una riduzione di 10,3 milioni di euro; assai più significativo risulta essere il decremento di 1.500 milioni di euro proposto con il disegno di legge di assestamento, sul quale incide la riduzione degli stanziamenti inerenti al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie RNL e IVA.Pag. 218
  Risultano inoltre apportate variazioni in aumento in conto residui per circa 7,2 milioni, corrispondenti a spese obbligatorie derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE.
  Pertanto, in conseguenza delle variazioni descritte, nel disegno di legge di assestamento 2023 sono riportate le seguenti previsioni assestate per il triennio di competenza, uguali sia in termini di competenza che di cassa (salvo diversamente specificato), per i capitoli inclusi nel Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE:

   cap. 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie RNL e IVA, con una riduzione di 1.240 milioni rispetto alle previsioni iniziali, reca uno stanziamento pari a 17.625 milioni per il 2023, 18.950 milioni per il 2024 e 19.050 milioni per il 2025;
   cap. 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali, con una variazione in riduzione di 300 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2023, reca uno stanziamento di 3.400 milioni per il 2023, e 3.700 milioni per il 2024 e per il 2025;
   cap. 2814 – Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma «Phare» dell'UE, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2023, reca uno stanziamento di 105 mila di euro annui per il triennio 2023-2025;
   cap. 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea, che, rispetto alle previsioni iniziali 2023, registra una riduzione per atti amministrativi di 10,3 milioni, con uno stanziamento di 145 milioni per il 2023, 177,9 milioni per il 2024 e 182,8 milioni per il 2025;
   cap. 2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, che, rispetto alle previsioni iniziali 2023, registra – come menzionato – una variazione in aumento in conto residui per circa 7,2 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti ammontano a 161 milioni per il 2023 e 100 milioni per il 2024 e il 2025;
   cap. 2817 – Somme da corrispondere per il ripiano delle anticipazioni di tesoreria per aiuti PAC, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2023, reca uno stanziamento di 700 milioni annui per il triennio 2023-2025;
   cap. 7493 – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2023, reca stanziamenti pari a 8.093 milioni per il 2023, 8.088 milioni per il 2024 e 6.183 milioni per il 2025;
   cap. 8003 – Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia, istituito dalla legge di bilancio per il 2021, reca stanziamenti, invariati rispetto alle previsioni iniziali, pari a 53.623 milioni per il 2023.

  Presenta quindi due proposte di relazione favorevole su entrambi i disegni di legge, di cui dà lettura (vedi allegati 3 e 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2022 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per il 2023, formulate dal relatore. Nomina quindi il Presidente Giglio Vigna quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.