SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.40.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, concorde la Commissione, avverte che la trattazione in sede consultiva delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recanti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarà rinviato al termine dell'esame degli altri punti all'ordine del giorno, essendo in corso di ultimazione le necessarie verifiche istruttorie sul testo delle citate proposte di legge e sulle proposte emendative ad esse riferite presentate in Assemblea.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il testo originario del provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta dello scorso 24 maggio, con l'espressione di un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Fa quindi presente che, in data 5 luglio 2023, la III Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione senza apportare ulteriori modifiche al testo.
Tutto ciò considerato, nel rilevare che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
C. 1364 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento
Con riferimento all'articolo 1 del decreto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non Pag. 81evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane del settore edile, lapideo e delle escavazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo. Con riferimento alla quantificazione formulata dalla relazione tecnica, rileva che la stima degli oneri risulta sostanzialmente verificabile in base ai parametri forniti dalla medesima relazione tecnica, ossia 50 per cento delle ore di cassa integrazione relative a eventi oggettivamente non evitabili e 20 per cento fruite da aziende che hanno terminato o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili. Peraltro, ritiene utile acquisire chiarimenti circa le ipotesi sottostanti la determinazione del suddetto parametro del 20 per cento. Non ha invece osservazioni da formulare riguardo alla mancata applicazione del contributo addizionale, dal momento che già a legislazione previgente, in base all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, detto contributo non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa quindi presente che il comma 2 del medesimo articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, concernente la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per alcuni settori produttivi, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che nel medesimo Fondo, iscritto nel capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano disponibili, per l'anno 2023, circa 2,2 miliardi di euro, anche tenuto conto dell'utilizzo previsto dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame. In considerazione di tale disponibilità e dell'importo relativamente contenuto delle riduzioni previste dalla disposizione in esame e dal successivo articolo 2, comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili a seguito delle riduzioni risultino sufficienti a far fronte agli interventi finanziati a legislazione vigente a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Sul punto, ritiene in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 2 del decreto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2023, l'erogazione agli operai agricoli a tempo indeterminato del trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Fa presente che i periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro da svolgere presso la stessa azienda nell'anno solare di riferimento. Riguardo alle modalità di quantificazione, osserva che, in base all'articolo 18 della legge n. 164 del 1975, la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli risulta pari all'80 per cento della retribuzione. Utilizzando tale ulteriore parametro, oltre a quelli forniti dalla relazione tecnica, ossia 2.000 soggetti interessati in quanto prossimi al superamento del limite delle 90 giornate riconosciute dalla disciplina vigente, 15 giorni di fruizione e una retribuzione pari a 85 euro giornalieri, corrispondente quindi a circa 68 euro di prestazione, segnala che la stima relativa alla prestazione risulta verificata, ove la stessa sia calcolata al netto della contribuzione figurativa e a condizione che la sua fruizione avvenga in caso di riduzione al 50 per cento dell'orario lavorativo. Al riguardo appare Pag. 82pertanto necessario, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione e, in caso affermativo, un chiarimento riguardo alla prudenzialità della quantificazione, giacché la disposizione sembra invece riconoscere la prestazione oltre i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente, non solo a chi riduce l'attività lavorativa, ma anche a chi la sospende completamente con un conseguente «onere pieno» a carico della finanza pubblica.
Relativamente alla facoltà per le aziende di ricorrere alla cassa integrazione agricola a copertura della metà dell'orario di lavoro, fa presente che il Governo con una propria nota del 2 agosto 2023 ha affermato che l'utilizzo parziale della prestazione consentirebbe un risparmio nei casi in cui l'azienda rinunci a godere dell'intera giornata di integrazione: caso che potrebbe essere tutt'altro che residuale considerando l'esigenza di assicurare il mantenimento delle programmate attività nel settore agricolo. Ciò premesso, osserva che si determinerebbero comunque oneri per la finanza pubblica qualora il numero di giornate indennizzate con la Cassa integrazione agricola al 50 per cento fossero più del doppio di quelle richieste per la sospensione integrale dalle lavorazioni secondo la legislazione previgente, anche per l'effetto di incentivo relativo all'utilizzo della prestazione derivante dalla disposizione in esame. Pertanto, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, evidenzia che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione. Inoltre, considera necessari chiarimenti anche in merito ai parametri utilizzati per il calcolo della contribuzione figurativa, posto che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 41 del 2021 indicava quale importo giornaliero per la cassa integrazione agricola la cifra di 66,60 euro, suddivisa in 49,20 euro di prestazione – comprensiva degli assegni al nucleo familiare – e in 17,40 di contribuzione figurativa, mentre alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica in 85 euro la retribuzione giornaliera, da cui è possibile ricavare una prestazione di 68 euro al netto della contribuzione figurativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 del medesimo articolo 2 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 2, concernenti l'estensione, in via transitoria, dell'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al riguardo, rinvia a quanto già rilevato in merito all'articolo 1, comma 2.
Segnala, infine, di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle restanti disposizioni del decreto in esame.
La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).
Ad integrazione di tale documentazione, precisa altresì che, con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, la stima secondo cui il 20 per cento delle ore di cassa integrazione ordinaria nell'edilizia relative a eventi oggettivamente non evitabili è riferibile ad aziende che hanno terminato o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili è frutto di una valutazione prudenziale basata sulle evidenze statistiche relative all'osservazione dei dati riferiti agli anni precedenti il 2020.
Evidenzia, inoltre, che l'importo della prestazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, al netto della contribuzione figurativa, è pari a 64 euro per effetto delle riduzioni previste dal combinato disposto degli articoli 21 e 26 della legge n. 41 del 1986.
Chiarisce quindi che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2, l'importo giornaliero da riconoscere per la cassa integrazione agricola è superiore rispetto a quello quantificatoPag. 83 a suo tempo con riferimento al decreto-legge n. 41 del 2021, in quanto il dato è stato aggiornato sulla base delle ultime dichiarazioni contributive aziendali.
Rileva, dunque, che la stima degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2 riveste carattere prudenziale, essendo stato ipotizzato l'utilizzo della misura da parte di un'ampia platea di beneficiari, a fronte della circostanza che nel 2022 meno dell'1 per cento dei lavoratori ha raggiunto almeno 75 giornate di prestazione.
Assicura, infine, che l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1364, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, la stima secondo cui il 20 per cento delle ore di cassa integrazione ordinaria nell'edilizia relative a eventi oggettivamente non evitabili è riferibile ad aziende che hanno terminato o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili è frutto di una valutazione prudenziale basata sulle evidenze statistiche relative all'osservazione dei dati riferiti agli anni precedenti il 2020;
l'importo della prestazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, al netto della contribuzione figurativa, è pari a 64 euro per effetto delle riduzioni previste dal combinato disposto degli articoli 21 e 26 della legge n. 41 del 1986;
ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2, l'importo giornaliero da riconoscere per la cassa integrazione agricola è superiore rispetto a quello quantificato a suo tempo con riferimento al decreto-legge n. 41 del 2021, in quanto il dato è stato aggiornato sulla base delle ultime dichiarazioni contributive aziendali;
la stima degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2 riveste carattere prudenziale, essendo stato ipotizzato l'utilizzo della misura da parte di un'ampia platea di beneficiari, a fronte della circostanza che nel 2022 meno dell'1 per cento dei lavoratori ha raggiunto almeno 75 giornate di prestazione;
l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,
esprime
PARERE FAVOREVOLE»
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Pag. 84Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.
C. 1259, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di legge, già approvata senza modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, a sua volta ratificata dalla legge n. 130 del 1985, segnalando che sul provvedimento, durante l'esame in sede consultiva, la 5a Commissione del Senato della Repubblica ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica, depositata nella seduta del 16 maggio 2023.
Segnala, quindi, che la 5a Commissione del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento «nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo».
In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, rileva preliminarmente che l'emendamento alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco prevede una nuova fattispecie di soggetti non sottoposta al principio secondo cui i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. Tale fattispecie consiste nei lavoratori subordinati, e loro assimilati, che esercitano un'attività di telelavoro dal territorio dell'altro Stato contraente rispetto a quello in cui è fissato il domicilio o la sede fiscale del datore di lavoro, a condizione di effettuare almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.
Al riguardo, prende atto che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione dell'esiguità del numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, anche in considerazione della cessazione dell'emergenza da COVID-19. In particolare, la relazione tecnica afferma anche che la stima delle potenziali minori entrate contributive, nella misura di 5 milioni di euro ogni anno, rappresenta il valore massimo che potrebbe essere raggiunto se tutti i 1.000 lavoratori stimati come platea potenziale dalle autorità monegasche, fossero interessati a un telelavoro pari al 50 per cento. La relazione tecnica ritiene inoltre che le motivazioni suindicate, unitamente al graduale ritorno alla normale attività lavorativa a seguito della cessazione dell'emergenza COVID-19, rendano il valore della stima effettiva delle minori entrate praticamente nullo.
In proposito, posto che la relazione tecnica fa risalire all'emergenza da COVID-19 l'esigenza di apportare la modifica in esame, in quanto ha costretto al telelavoro molti lavoratori residenti in Italia che lavorano alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco, ritiene necessario che il Governo chiarisca innanzitutto se negli ultimi anni siano stati rilevati flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto da remoto sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi o se comunque tali flussi siano stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Viceversa, se allo stato attuale non si fossero ancora verificati detti flussi, o se comunque gli stessi non fossero stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica, dalla ratifica dell'Accordo in esame non dovrebbero discendere oneri, ma dovrebbe soltanto derivare una diminuzione di entrate da ritenersi non onerosa in quanto relativa a entrate non considerate ai fini dei saldi di finanza pubblica.
In secondo luogo, ritiene che andrebbero anche stimati gli effetti, in termini sia di maggiori entrate contributive sia di maggiori spese per prestazioni previdenziali – queste ultime almeno per i prossimi dieci anni, come prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – relativi agli eventuali lavoratori monegaschi impiegati Pag. 85in attività di telelavoro alle dipendenze di datori di lavoro italiani.
Non considera invece dirimente, ai fini della valutazione della neutralità finanziaria del provvedimento, la considerazione che sembra evincersi dalla relazione tecnica secondo cui vi sarebbe un presumibile minor ricorso al telelavoro dopo la cessazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, posto che non è escluso che il ricorso a tale forma di lavoro si consolidi a prescindere dall'emergenza pandemica, fermo restando che, in caso contrario, verrebbero sostanzialmente meno le ragioni che sono alla base dell'accordo in esame.
Infine, riguardo alla verifica del rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui trattasi, demandata alle autorità competenti dei due Stati, non formula osservazioni, atteso che le relative spese dovranno comunque essere sostenute nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica.
La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
C. 1260 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019, ed è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento sono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 67.835 annui. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, nel rilevare che le spese per la traduzione di atti e documenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), dell'Accordo, sono qualificate dalla relazione tecnica e dalla disposizione in esame in termini di oneri «valutati» anziché «autorizzati», come di regola indicato in provvedimenti di ratifica di analogo contenuto, non formula osservazioni circa la modalità di copertura utilizzata, nel presupposto che gli oneri previsti a regime abbiano carattere annuo, come peraltro precisato anche dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge S. 676 presentato al Senato della Repubblica.
Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1260, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Pag. 86d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019;
preso atto che le spese per la traduzione di atti e documenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), dell'Accordo, sono qualificate dalla relazione tecnica e dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in termini di oneri “valutati” anziché “autorizzati”, come invece indicato in provvedimenti di ratifica di accordi internazionali di analogo contenuto;
considerato che gli oneri indicati dal medesimo articolo 3, comma 1, devono ritenersi di carattere annuo, come precisato anche dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.
C. 1261 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato, senza modificazioni, dal Senato, ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada – Convention contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. Rileva preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, segnala che secondo la relazione tecnica dall'Adesione dell'Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, concernente la lettera di vettura elettronica, non derivano costi di attuazione per le Amministrazioni interessate, in quanto il Protocollo medesimo non reca disposizioni che impongono un ruolo attivo per le Amministrazioni pubbliche nel funzionamento del sistema di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alla realizzazione o implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, dal momento che sono le imprese di autotrasporto a dover redigere la lettera di vettura. Ciò stante, ritiene comunque necessario che il Governo chiarisca nel dettaglio su quali soggetti graverà l'onere della realizzazione e manutenzione delle predette piattaforme informatiche, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni.
La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che gli eventuali oneri connessi all'autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e al loro utilizzo sono a carico delle parti dei contratti di trasporto internazionale, non essendo previsto il coinvolgimento di Amministrazioni pubbliche nel Pag. 87funzionamento del sistema di comunicazione elettronica delle medesime lettere.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1261, approvato dal Senato della Repubblica, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli eventuali oneri connessi all'autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e al loro utilizzo sono a carico delle parti dei contratti di trasporto internazionale, non essendo previsto il coinvolgimento di Amministrazioni pubbliche nel funzionamento del sistema di comunicazione elettronica delle medesime lettere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, corredato da una specifica clausola di invarianza aggiuntiva rispetto a quella generale prevista dall'articolo 7, prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico ai cui membri non spetta alcun compenso, rimborso spese o emolumento. Ciò posto, evidenzia che, poiché l'articolo 1 specifica anche i compiti dell'Osservatorio, includendovi sia attività di promozione della formazione, di studi e analisi, di buone pratiche, sia attività più concretamente operative, quali il monitoraggio e l'analisi delle segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico o l'incentivazione di iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ritiene necessario che il Governo chiarisca se a tali attività l'Osservatorio possa provvedere nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito disponibili a legislazione vigente.
Evidenzia, inoltre, che l'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano gli oneri che potrebbero derivare da tali iniziative e quale sia l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente cui si possa attingere per farvi fronte senza compromettere programmi di spesa già previsti, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 che assiste l'intero provvedimento.
Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 3, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico giacché le norme specificano che la celebrazione di tale evento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ossia non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro.Pag. 88
Parimenti, non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 atteso che essi recano disposizioni di carattere ordinamentale volte ad inasprire le pene previste per reati commessi nei confronti di un membro del personale scolastico.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 1, nel prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, stabilisce che la partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
Infine, fa presente che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche a tale riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto alle previsioni dell'articolo 1, fa presente che l'Osservatorio per la tutela della sicurezza del personale scolastico svolge attività di promozione della formazione, di studi e analisi, di buone pratiche, di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza a danno del personale scolastico nonché di incentivazione di iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile. Al riguardo, segnala che si tratta, in buona sostanza, dello svolgimento di attività a supporto dei compiti già svolti dal Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, dunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma permettono al medesimo Ministero di svolgere i propri compiti in maniera più puntuale e approfondita, potendosi avvalere di esperti del settore e di elaborazioni di analisi, che consentono di garantire un idoneo supporto alle istituzioni scolastiche nell'adempimento dei loro compiti sul tema della sicurezza del personale scolastico. Osserva, del resto, che la non onerosità delle attività dell'Osservatorio è, altresì, confermata dal fatto che ai componenti non è corrisposta alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Su un piano generale, rileva che la costituzione di un Osservatorio rappresenta una modalità di azione del Ministero dell'istruzione e del merito già utilizzata in precedenza, come nel caso dell'Osservatorio permanente sull'inclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 66 del 2017, costituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto all'articolo 2, conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come espressamente previsto dal medesimo articolo 2, la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico è effettuata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Precisa, in proposito, che il Ministero dell'istruzione e del merito farà fronte alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di tali iniziative attraverso l'utilizzo delle dotazioni dei pertinenti capitoli di bilancio destinati all'informazione e alla comunicazione istituzionale, senza compromettere programmi di spesa già previsti e nel rispetto della clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 835, come risultante dalle proposte emendativePag. 89 approvate in sede referente, recante modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'Osservatorio per la tutela della sicurezza del personale scolastico di cui all'articolo 1 potrà svolgere le proprie attività di monitoraggio e analisi a supporto delle funzioni già esercitate in materia dal Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di competenza del medesimo Dicastero, considerando che si tratta di attività riconducibili ai compiti istituzionali del Ministero stesso;
le attività di promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico previste dall'articolo 2 potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente all'informazione e alla comunicazione istituzionale e iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE»
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel segnalare che il provvedimento prevede l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 1 della proposta di legge prevede che la Repubblica riconosca i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. In occasione della Settimana, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei nazionali della scienza e della tecnica. In merito alle disposizioni dettate dall'articolo 1 la norma precisa che le amministrazioni interessate provvedono alle suddette attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la Settimana non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda l'articolo 2, invece, fa presente che esso individua una serie di finalità per la cui attuazione, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, tra cui quelle relative alla Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» e Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR e al Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari – viene previsto l'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, provvedendosi al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Pag. 90Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Ciò posto, rileva che il perseguimento di alcune delle finalità indicate dall'articolo 2 appaiono determinare oneri di carattere permanente per i soggetti pubblici coinvolti. Relativamente, in particolare: alla promozione di campagne di sensibilizzazione, di corsi di formazione, di incontri e giornate di orientamento, di percorsi di studio, formazione e ricerca anche attraverso la previsione di borse di studio, di iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico; al sostegno di iniziative anche extrascolastiche; all'attivazione di percorsi formativi per il reinserimento nel mercato del lavoro promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile; alla previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati. A tali oneri, per altro non quantificati, la norma in parola provvede mediante l'utilizzo di risorse limitate nel tempo quali quelle del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari nonché quelle derivanti dall'incremento di 2 milioni di euro per il solo 2024 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
In questo quadro, ravvisa l'esigenza che il Governo, da un lato, fornisca una stima degli oneri, anche al fine di verificare la possibilità di farvi fronte ogni anno con le risorse indicate dal testo del provvedimento, senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente, dall'altro esprima il proprio avviso in ordine alla evidenziata discrasia tra la dinamica degli oneri stessi e quella delle risorse previste a copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2, al fine di dare attuazione alle finalità previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di cui al precedente comma 2, prevede che, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, comprese quelle relative alla Missione 4, Componenti 1 e 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelle del Fondo per la Repubblica digitale nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sia incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 233 del 2006 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Al riguardo, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento iniziale di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141 euro. Ciò premesso, essendo l'onere riferito al secondo anno del triennio di programmazione finanziaria, andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Quanto, invece, alle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare all'attuazione del provvedimento in esame, rileva che la Componente 1, denominata «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», e la Componente 2, denominata «Dalla ricerca all'impresa» sono le sole due componenti della Missione 4 «Istruzione e ricerca» del PNRR e presentano una dotazione pari, rispettivamente, a 19,436 miliardi di euro e a 11,44 miliardi di euro. Il Fondo per la Repubblica Digitale di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 152 del 2021, invece, è stato istituito in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari ed è alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. In proposito, ritiene andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'ammontare delle risorse disponibili a legislazionePag. 91 vigente che possono essere destinate all'attuazione delle finalità del provvedimento in esame, anche al fine di identificare le risorse della Missione 4 del PNRR e del Fondo per la Repubblica Digitale, che potrebbero essere utilizzate allo scopo. In particolare, ritiene necessario verificare se le risorse disponibili da utilizzare abbiano carattere permanente, posto che tanto le risorse del PNRR e quanto quelle del Fondo per la Repubblica digitale hanno carattere temporaneo e anche il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle parti opportunità disposto dal comma in esame è limitato all'esercizio 2024.
La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende, quindi, la seduta al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sulle implicazioni finanziarie del testo unificato delle proposte di legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e delle relative proposte emendative.
La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 16.05.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2023.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa di ricevere la relazione tecnica sul provvedimento in esame, richiesta nella seduta dello scorso 11 luglio.
La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dalle competenti amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2). A tale riguardo, fa tuttavia presente che non è stato possibile verificare positivamente la citata relazione tecnica in relazione alle criticità poste da talune disposizioni.
Per quanto concerne, in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), osserva infatti che la novella ivi contenuta, riferita al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, deve essere riformulata al fine di considerare che tale ultima disposizione già reca un'autorizzazione di spesa, di importo pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzata alla realizzazione di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo e, pertanto, l'ulteriore copertura finanziaria dovrebbe avere carattere aggiuntivo.
In secondo luogo, con riferimento all'articolo 3 del provvedimento in esame, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rileva che le attività previste dai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), e), g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo 3, nella loro attuale formulazione, risultano passibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.
Tutto ciò considerato, ritiene pertanto che, ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento, sia necessario apportare al testo le modifiche necessarie a superare le criticità di ordine finanziario dianzi rilevate.
Andrea MASCARETTI (FDI), anche tenuto conto dei rilievi critici testé esposti dalla rappresentante del Governo e richiamando le osservazioni da lui già espresse con riferimento al testo del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 536 e abb.-A, recante disposizioni Pag. 92in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica elaborata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
è necessario riformulare le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che recano novelle alla legge n. 71 del 2017, al fine di considerare che l'articolo 3, comma 7, della medesima legge già reca un'autorizzazione di spesa, di importo pari a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2017, finalizzata alla realizzazione di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), e) e h) del comma 1 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;
rilevata la necessità di:
precisare all'articolo 3, comma 1, lettera g), che alle periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi si provvederà nell'ambito delle risorse destinate alle attività di comunicazione istituzionale disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in considerazione del finanziamento previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
specificare al comma 4 del medesimo articolo 3, che dall'attuazione della delega ivi prevista non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando l'operatività del meccanismo di copertura di eventuali oneri non quantificabili in sede di conferimento della delega, disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
riformulare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, al fine di precisare che restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, ai sensi delle quali, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti di cui al medesimo articolo 3 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE»
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), alinea, sostituire le parole: commi da 4 a 7 con le seguenti: commi da 4 a 6
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 4), sopprimere il capoverso comma 7;
2) aggiungere, in fine, il seguente numero: 5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di Pag. 93parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5).
All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b), e) e h);
b) al comma 1, lettera g), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale;
c) al comma 4, premettere i seguenti periodi: Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
Luigi MARATTIN (A-IV-RE), rammenta preliminarmente che già prima della pausa estiva dei lavori parlamentari aveva formalmente sollecitato una riflessione in merito alla necessità di procedere ad una revisione della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, anche al fine di evitare un abuso nel ricorso al meccanismo contenuto all'articolo 17, comma 2, della citata legge, che consente di rinviare al momento dell'adozione dei decreti delegati la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle leggi di delega.
A tal proposito, osserva che taluni dei principi e criteri direttivi relativi alla delega contenuta all'articolo 3 del presente provvedimento, quali ad esempio quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, inerenti rispettivamente alla promozione di iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e alla predisposizione di piattaforme di formazione e monitoraggio destinate alle scuole medesime, risultano chiaramente di per sé onerosi, rendendo pertanto arduo prefigurare il ricorso al predetto meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, segnala che nella proposta di parere in formulata sul testo del provvedimento è prevista una condizione che dispone la soppressione dei principi e criteri direttivi relativi alla delega conferita dall'articolo 3 da ultimo richiamati dall'onorevole Marattin.
Luigi MARATTIN (A-IV-RE) osserva che, anche alla luce della citata proposta di parere, resterebbero comunque in vita i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c) e f) del comma 1 del medesimo articolo 3, anch'essi con ogni evidenza suscettibili di determinare oneri diretti a carico della finanza pubblica, sottolineando ad esempio che la prima di tali lettere prevede il potenziamento del servizio telefonico finalizzato all'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo.
La sottosegretaria Sandra SAVINO osserva che, secondo una procedura ampiamente impiegata anche nel passato più recente, il richiamo dell'articolo 17, comma Pag. 942, della legge n. 196 del 2009 consente al Governo di procedere alla quantificazione puntuale degli eventuali effetti finanziari dei singoli princìpi e criteri direttivi in sede di adozione dei relativi schemi dei decreti delegati. Rileva, in ogni caso, che, in conformità alle osservazioni formulate in sede di verifica della relazione tecnica del provvedimento, si è prevista la soppressione dei principi e criteri direttivi evidentemente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti nonché l'emendamento 3.200 e il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a talune proposte emendative.
Segnala, in primo luogo, l'emendamento Bonetti 1.16, che, nel sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, le parole «possono adottare» con la parola «adottano», obbliga le regioni all'adozione di iniziative per fornire, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, un servizio di sostegno psicologico agli studenti e un servizio di coordinamento pedagogico, restando ferma la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale a tali iniziative si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione oggetto di modifica;
Richiama, poi, l'emendamento Zanella 3.101, che aggiunge, tra i principi e i criteri definiti dall'articolo 3 per l'esercizio della delega conferita al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, l'introduzione di un permesso non retribuito per le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima di quindici ore annue, allo scopo di agevolare la partecipazione agli incontri ed eventi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti i figli minorenni o i minori nei confronti dei quali esercitano la responsabilità genitoriale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto del meccanismo di copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 3, che consente di quantificare al momento dell'adozione dei decreti legislativi eventuali nuovi o maggiori oneri non determinabili al momento del conferimento della delega, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
Segnala, quindi, l'articolo aggiuntivo Montaruli 3.0100, che, nell'istituire la Giornata del rispetto, prevedono che le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado svolgano attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sui temi del rispetto degli altri, della non violenza psicologica e fisica e del contrasto ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La proposta emendativa prevede altresì che la Giornata, qualora cada in giorni feriali, non determini la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituisca giorno di vacanza o comporti riduzione di orario per le scuole, stabilendo inoltre che le modalità di svolgimento della Giornata stessa saranno determinate dal Governo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva, poi, che il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni modifica l'articolo aggiuntivo Montaruli 3.0100 al fine di configurare la riserva di spazi adeguati da parte degli istituti scolastici in termini di facoltà, prevedendo altresì che la clausola di invarianza sia riferita all'aggregato della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa 3.0100 non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario a condizione che sia approvato il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni. Sul punto Pag. 95ritiene in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo;
Da ultimo, richiama l'emendamento Bonetti 4.100, che, nel modificare l'articolo 4, concernente l'adeguamento del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevede che, qualora le istituzioni scolastiche non aggiornino il proprio regolamento di istituto alle modifiche del citato regolamento, l'ufficio scolastico regionale nomini un commissario ad acta che le sostituisca. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5 del provvedimento, con particolare riferimento ad eventuali compensi da riconoscere ai commissari ad acta.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle proposte emendative sulle quali il relatore ha richiesto l'avviso del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Montaruli 3.0100, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia approvato il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni, dal momento che quest'ultimo, da un lato, rende facoltativi gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche nella settimana che precede la Giornata del rispetto e, dall'altro, riferisce la previsione di neutralità finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica.
Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede delucidazioni in merito alla contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento Bonetti 1.16 che, stante la sua formulazione, non pregiudicherebbe comunque il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis del provvedimento in esame.
La sottosegretaria Sandra SAVINO osserva che l'emendamento Bonetti 1.16 è volto comunque ad attribuire alle regioni in via obbligatoria, anziché facoltativa, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, il compito di adottare specifiche iniziative in materia di servizio di sostegno psicologico agli studenti e di servizio di coordinamento pedagogico, risultando pertanto passibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del principio generale che ordina la gestione della finanza pubblica secondo cui le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono provvedere a reperire la necessaria copertura finanziaria.
Luigi MARATTIN (A-IV-RE) ritiene che il chiarimento reso dalla sottosegretaria Savino si ponga in contraddizione rispetto ad assai numerosi precedenti normativi sottoposti all'esame del Parlamento, che hanno previsto l'attribuzione di ulteriori compiti a carico degli enti territoriali nel presupposto che gli enti medesimi avrebbero comunque dovuto farvi fronte nell'ambito delle risorse allocate nei relativi bilanci.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Savino a sostegno della contrarietà espressa sull'emendamento Bonetti 1.16 non appaiano convincenti, tanto più che le previsioni in esso contenute dovranno comunque essere attuate nel rispetto di una specifica clausola di invarianza finanziaria. A suo avviso, l'orientamento negativo espresso da parte del Governo è motivato da ragioni attinenti al merito della citata proposta emendativa e invita, pertanto, a voler riconsiderare le valutazioni espresse.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva come l'emendamento Bonetti 1.16 sia sostanzialmente volto ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico un ulteriore livello essenziale di assistenza, affidandone l'attuazionePag. 96 alle regioni stesse, ragione per cui non comprende la contrarietà su di esso espressa da parte di un Governo che si è dichiaratamente impegnato nella promozione e realizzazione dell'autonomia differenziata.
Valentina D'ORSO (M5S), nel rammentare che l'attuale formulazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, già rappresenta una soluzione di compromesso, trasversalmente sostenuta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni II e XII, rispetto alla versione iniziale del testo, dichiara di non comprendere le motivazioni di ordine finanziario a sostegno della contrarietà espressa sull'emendamento Bonetti 1.16, stante la clausola di neutralità finanziaria prevista con riferimento all'intero provvedimento. A suo avviso, l'espressione di un parere contrario su tale proposta emendativa costituisce un ulteriore passo indietro rispetto all'esigenza di assicurare un servizio indispensabile alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel richiamare le considerazioni critiche in precedenza espresse sull'emendamento Bonetti 1.16, ribadisce che l'attribuzione alle regioni di ulteriori compiti, che implicano un aggravio di spesa, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ipotesi in cui gli enti territoriali interessati non siano in grado di farvi fronte attingendo a risorse già disponibili nei rispettivi bilanci.
Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonetti 1.16 ed alla luce del testo licenziato dalle Commissioni di merito, auspica che per il futuro possa realizzarsi nell'esame dei provvedimenti discussi in sede referente un maggiore coordinamento tra gli uffici legislativi dei singoli Dicasteri di volta in volta interessati e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare il verificarsi di incongruenze tra i pareri resi nelle diverse sedi.
Andrea MASCARETTI (FDI) formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché l'emendamento 3.200 e il subemendamento 0.3.0100.200,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'articolo aggiuntivo 3.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Sia approvato il subemendamento 0.3.0100.200 delle Commissioni
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.16, 3.101, 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 16.30.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 15.
Pag. 97Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.
Atto n. 56.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento ai profili di competenza della Commissione, non ha osservazioni da formulare sul testo dello schema di decreto in discussione posto che si tratta di norme in gran parte riproduttive della legislazione vigente.
Rileva, infatti, che le norme potenzialmente di rilievo finanziario, come l'istituzione dell'albo delle associazioni presso il Ministero della difesa e presso il Ministero dell'economia e le attività di accertamento di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo attribuite ai ministeri, l'esenzione dall'imposta di bollo dei contributi sindacali ovvero l'istituzione presso i due ministeri di commissioni di conciliazione per la risoluzione in via bonaria di controversie, sono già previste dalla legge n. 46 del 2022. Anche sull'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa e del distacco sindacale che dà diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni, ricorda che la legge citata ha già previsto tali figure e che ha rinviato ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, di cui agli articoli 9 e 16, comma 4, della legge n. 46 del 2022.
Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.
La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI