SEDE REFERENTE
Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 36 Ciro MASCHIO, presidente e relatore, preliminarmente all'illustrazione dei contenuti, evidenzia come sia il disegno di legge governativo, sia le altre proposte di legge in esame, intervengano in maniera efficace e stringente sulle misure volte a prevenire il compimento di fatti violenti particolarmente gravi.
Sottolinea come il provvedimento sia stato inserito al primo punto del calendario della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, al fine di manifestare quanto il tema – come anche i tristi e recenti episodi di cronaca dimostrano – sia di priorità assoluta.
Auspica quindi che il provvedimento possa essere approvato celermente, pur assicurando il necessario approfondimento.
Venendo ai contenuti delle iniziative legislative fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame di quattro proposte di legge, una delle quali di iniziativa governativa (C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari, C. 1294 Governo) aventi ad oggetto misure per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
Precisa che, per comodità espositiva, i contenuti dei provvedimenti abbinati saranno illustrati seguendo l'ordine del disegno di legge di iniziativa governativa e, successivamente, gli argomenti ulteriori recate dalle altre proposte.
L'articolo 1, comma 1, novella la disciplina in materia di misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013.
Il citato articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 prevede infatti che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile all'articolo 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'articolo 581 (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, possa disporre l'ammonimento dell'autore del fatto.
La lettera a) del disegno di legge estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore anche ai fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di: violenza privata (articolo 610 c.p.), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.) di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e di danneggiamento (articolo 635 c.p.).
La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età.
Le proposte di legge C. 439 e C.1245 appaiono sostanzialmente coincidenti, in questa parte, con il testo del Governo, da cui si differenziano soltanto per la mancata inclusione del reato di atti persecutori e di revenge porn tra quelli che consentono l'applicazione dell'ammonimento, mentre non intervengono sulla definizione di violenza domestica.
La lettera b) novella il comma 5 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 nel senso di ampliare il novero di reati per cui scatta l'obbligo da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio nonché di metterla in contatto con i centri medesimi ove essa ne faccia espressamente richiesta.
La lettera c) prevede che l'ammonimento non possa essere revocato prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione dell'ammonito ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.
La medesima lettera prevede, poi: un aumento di pena se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito; la procedibilità d'ufficio per alcuni reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora siano commessi da soggetto già ammonito.
L'ambito applicativo di tali disposizioni – delineato mediante il riferimento a un catalogo di reati – non appare, tuttavia, perfettamente sovrapponibile nei tre testi, mentre la proposta di legge a prima firma Pag. 37dell'on. Ascari non reca un'analoga disposizione.
Il comma 2 del disegno di legge del Governo interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, recante la disciplina dell'ammonimento per il reato di atti persecutori, al fine di estenderla anche ai reati di violenza sessuale e revenge porn. In relazione ai medesimi reati, quando il fatto è commesso da soggetto ammonito si introduce da un lato un aumento di pena, dall'altro si prevede la procedibilità d'ufficio.
Infine, la disposizione in esame estende l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime sui centri antiviolenza presenti sul territorio ai reati di: tentato omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Un ampliamento dell'ambito applicativo del citato articolo 8 è previsto altresì dalla proposta C. 439, con riferimento al solo reato di violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.).
L'articolo 2 del disegno di legge del Governo modifica il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia).
La lettera a) del comma 1 estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di omicidio (articolo 575 c.p.), lesioni gravi (articolo 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.).
Anche le proposte di legge C. 439 (articolo 4, c. 1, lettera a) e C.1245 (articolo 7, c. 1, lettera a) recano modifiche di analogo tenore al codice antimafia, differenziandosi dal testo del Governo unicamente in relazione ad alcuni reati richiamati.
La lettera b) del comma 1 introduce nel codice antimafia previsioni relative alla misura della sorveglianza speciale, prevedendo che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, del cd. braccialetto elettronico (o altro strumento tecnico) ex articolo 275-bis c.p.p., richieda la verifica di fattibilità tecnica (in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi). Qualora i destinatari neghino il proprio consenso o si verifichi la manomissione degli stessi, si prevede che la durata della misura non può essere inferiore a due anni e l'interessato deve presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, nei giorni e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza.
Analoghe disposizioni sono contenute nelle proposte C. 439 (articolo 4, c. 1, lettera b) e C. 1245 (articolo 7, c. 1, lettera b).
La lettera c) e d) introducono la possibilità per il tribunale che dispone la misura di sorveglianza di disporre il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione e al suo presidente è poi attribuito il potere di disporre con decreto la temporanea applicazione del suddetto divieto, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura della sorveglianza speciale.
La lettera e), modificando l'articolo 75-bis del codice antimafia, prevede che in caso di mancato rispetto dei divieti e obblighi imposti, il contravventore sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e che l'arresto sia consentito anche fuori dai casi di flagranza.
L'articolo 3 amplia le fattispecie per cui l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale assicura priorità nella trattazione dei processi, introducendovi «reati spia» di situazioni di pericolo per l'integrità psicofisica nel contesto delle relazioni familiari e affettivi e, segnatamente: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis c.p.); costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis c.p.); lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni Pag. 38permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.); stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, c.p.).
L'articolo 4 prevede che, in relazione a tali reati, sia assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. A tal fine, si dispone che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
L'articolo 5, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione di questa particolare tipologia di processi, prevede che nel caso il procuratore capo eserciti la facoltà di delega a procuratori aggiunti o sostituti, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
L'articolo 6 del disegno di legge introduce l'articolo 362-bis nel codice di procedura penale, in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere ivi richiamati, il PM debba valutare senza ritardo – e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato – la sussistenza dei presupposti l'applicazione della misura cautelare e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei trenta giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
Al fine di assicurare il rispetto dei predetti termini, l'articolo 7 del provvedimento del Governo introduce l'obbligo per il procuratore generale presso la corte di appello di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p.
Anche la proposta di legge Ascari C. 603 interviene sui tempi di trattazione delle richieste di misure cautelari nell'ambito dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, prevedendo che il giudice debba intervenire «senza ritardo» quando la misura cautelare abbia ad oggetto tali reati.
L'articolo 8 estende la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. Disposizioni identiche sono contenute nelle proposte C. 439 (articolo 8) e C. 1245 (articolo 9).
Sempre in materia di ordini di protezione, la proposta Ascari C. 603 apporta modifiche all'articolo 342-bis c.c. (ordini di protezione contro gli abusi familiari), ampliando l'ambito soggettivo di applicazione di tali misure anche al coniuge legalmente separato o che è parte di un'unione civile nonché ad altro convivente o persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva. Per il caso di violazione delle prescrizioni contenute negli ordini di protezione, la proposta in esame prevede l'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento (articolo 282-ter c.p.p.), della custodia cautelare (articolo 285 c.p.p.) e la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (articolo 384-bis c.p.p.).
L'articolo 9 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 382-bis, in materia di arresto in flagranza differita. In particolare, la nuova disposizione prevede che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamentePag. 39 ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.
Nel prevedere l'arresto in flagranza differita, le proposte C. 439 e C. 1245, con identiche formulazioni, ne limitano l'ambito applicativo ai casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre, nelle due proposte, l'applicazione della misura può essere fondata unicamente su documentazione video-fotografica (e non anche su «altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica»).
L'articolo 10 del disegno di legge governativo interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico.
La lettera a) del comma 1 consente al giudice di disporre procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» senza doverne verificare preventivamente la disponibilità ma solo la fattibilità tecnica.
La lettera b) prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
La lettera c) apporta una serie di modifiche al comma 6 dell'articolo 282-bis c.p.p., il quale prevede che per una serie di reati la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p.
In particolare, i numeri 1 e 2 introducono nel testo i reati introduce nel testo della disposizione le fattispecie di tentato omicidio (articolo 575) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies).
Alla medesima lettera, i numeri 3 e 4 prevedono che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave.
Si segnala al riguardo che la proposta Ferrari C. 1245 (articolo 2, c. 1, lett. b) prevede che qualora l'imputato neghi il consenso il giudice disponga la custodia cautelare in carcere.
La lettera d) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-ter c.p.p.: quantificando in 500 m la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento; prevedendo che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, (ex articolo 282-bis, comma 6), la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 per l'applicazione delle misure cautelari; consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
La lettera d) in commento interviene anche sul comma 2 dell'articolo 282-ter c.p.p., prevedendo che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può disporre l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
Le disposizioni dell'articolo 10 sono sostanzialmente riprodotte – anche se con alcune differenze – dalle altre proposte di legge.
Al riguardo, si segnala che la proposta di legge Ascari C. 603 (articolo 1, comma 2) interviene sullo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-ter estendendone l'applicabilità – in maniera analoga a quanto previsto dall'articolo 282-Pag. 40bis – ai reati cosiddetti «di genere» (artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis c.p.), a prescindere dai limiti di pena previsti dall'articolo 280. La proposta amplia altresì l'ambito soggettivo di applicazione della misura anche a coloro che sono legati da una semplice relazione sentimentale alla persona offesa.
L'articolo 11 reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.
Si rammenta che il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p., prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (articolo 423-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), stalking (articolo 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter) nonché per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (O.P.), e quando rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p.
I provvedimenti in esame inseriscono nell'elenco dei reati richiamati, anche le lesioni personali (articolo 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
La lettera b) del comma 1 del disegno di legge integra l'articolo 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali diverse nel senso di limitarne l'applicazione ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni o cinque anni nel caso di custodia cautelare. La disposizione in esame prevede che le soglie edittali di cui all'articolo 280 c.p.p. non si applichino nei procedimenti per il delitto di lesioni personali (articolo 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali, nelle ipotesi aggravate.
La lettera c) interviene sulla conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, modificando il comma 5 dell'articolo 391 c.p.p. al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p. Il citato comma 5 prevede infatti che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'articolo 381, 2° co. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
L'articolo 12 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato.
La lettera a) interviene sull'articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputatoPag. 41 in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
La lettera b) integra l'articolo 299 c.p.p. stabilendo che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del codice antimafia (ovvero i procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori) l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 (Custodia cautelare in carcere) e 286 (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
La lettera c) abroga il comma 1-bis dell'articolo 659 c.p.p., in materia di comunicazione alla vittima di violenza domestica della scarcerazione del condannato, in quanto la disposizione risulta assorbita dalle previsioni di cui alla citata lettera a).
L'articolo 13 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.
La lettera a) del comma 1 prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole, accertato dal giudice.
La lettera b) dispone che per l'individuazione degli enti o delle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere, nonché degli specifici percorsi di recupero il giudice si avvalga degli uffici di esecuzione penale esterna.
Al comma 2 vengono apportate modifiche all'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale al fine di stabilire che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso ufficio accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Identiche disposizioni sono recate dalle proposte Bonetti C. 439 e Ferrari C. 1245, mentre la proposta C. 603 Ascari prevede, in caso di sospensione condizionale della pena, il mantenimento delle misure cautelari non custodiali fino alla conclusione del percorso di recupero.
L'articolo 14 introduce e disciplina i presupposti per la corresponsione in favore delle vittime di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, di una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati richiamati.
L'articolo 15 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione dei rispettivi provvedimenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si segnala, inoltre, che le proposte di legge Bonetti C. 439, Ascari C. 603 e Ferrari C. 1245 affrontano ulteriori temi non considerati dal disegno di legge governativo.
In particolare, le tre proposte recano disposizioni volte a modificare l'articolo 384 c.p.p. al fine di ampliare le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (articolo 6 A.C. 439; articolo 1, comma 7, A.C. 603; articolo 5 A.C. 1245).
Inoltre, le proposte Ascari C. 603 (articolo 5) e Ferrari C. 1245 (articolo 13) recano disposizioni in materia di formazione degli appartenenti ai corpi di polizia locale, del personale giudiziario, degli operatori sociali e sanitari.
Con riferimento al tema della prevenzione e sensibilizzazione, la proposta di legge Ascari C. 603, all'articolo 4, reca disposizioni in materia di introduzione di tematiche concernenti questioni di genere Pag. 42nell'istruzione primaria e secondaria, mentre l'articolo 14 della proposta C. 1245 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne.
Soltanto la proposta di legge Ferrari C. 1245 modifica l'articolo 612-ter c.p. (c.d. revenge porn) per prevedere un aumento di pena nei casi in cui dal fatto consegua il suicidio della persona offesa ed introdurre una serie di pene accessorie da applicare nei casi di condanna.
Si evidenzia inoltre che la sola proposta di legge Ascari C. 603, reca diverse modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, relativi: alla possibilità di ricorrere alle intercettazioni con riferimento ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di pornografia minorile e di adescamento di minorenni (articolo 1, comma 1); all'applicazione di misure cautelari nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 c.p.), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) o di altro delitto, consumato o tentato, nel caso di grave e imminente pericolo di commissione di gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa (articolo 1, comma 4); al sequestro conservativo a tutela della vittima (articolo 1, comma 5); al dovere per il pubblico ministero di provvedere all'ascolto diretto dei minori e all'obbligo di sentire la persona offesa o denunciante entro tre giorni (articolo 1, comma 6); all'introduzione di un nuovo comma all'articolo 56 del codice penale in materia di desistenza o recesso attivo nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario (articolo 2, comma 1); all'estensione della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 570-bis (Violazione degli obblighi di mantenimento familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) all'ipotesi di violazione degli obblighi di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio (articolo 2, comma 3); alla modifica della formulazione dei reati di omicidio (articolo 575), omicidio del consenziente (articolo 579) e all'omicidio preterintenzionale (articolo 584), al fine di sostituire la parola «uomo» con la parola «persona» (articolo 2, commi 4, 5 e 6); alla materia delle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo, primo comma, numeri 5 (aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto) e 5-ter (l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza) (articolo 2, comma 7); al termine per la proposizione della querela per il delitto di violenza sessuale, elevato da dodici a ventiquattro mesi (articolo 2, comma 8).
La proposta di legge Ascari C. 603, inoltre, all'articolo 3 interviene sull'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), per prevedere la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza per i soggetti condannati per alcuni delitti riconducibili al fenomeno della violenza domestica e di genere.
La medesima proposta, inoltre, all'articolo 7 reca norme volte a limitare il diritto di accesso da parte di terzi alle informazioni anagrafiche, compresa la residenza, delle persone offese da alcuni reati cosiddetti «di genere» e dei loro prossimi congiunti, in particolare garantendo tale tutela sin dal momento in cui il pubblico ministero decide di avviare l'azione penale.
Il viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 e 3 agosto era stato convenuto di inserire tale punto all'ordine del giorno nella prima seduta alla ripresa dei lavori, al fine di verificare se fossero maturate le condizioni per adottare – come testo base – una delle proposte in esame ovvero un testo unificato.
Ingrid BISA (LEGA) fa presente che il suo gruppo, nella giornata di ieri, ha depositato una proposta di legge vertente sulla medesima materia oggetto delle proposte in esame. Chiede, pertanto, di rinviare la decisione sull'adozione del testo base successivamente all'assegnazione della citata proposta, ai fini del suo abbinamento alle altre in esame.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, dichiara la propria disponibilità a rinviare l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 e 3 agosto era stato convenuto di inserire tale punto all'ordine del giorno nella prima seduta alla ripresa dei lavori, al fine di verificare se fossero maturate le condizioni per adottare – come testo base – una delle proposte in esame ovvero un testo unificato.
Chiede dunque ai relatori, onorevoli Cafiero De Raho e Varchi, se sono nelle condizioni di formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), relatore, sottolinea come, prima della pausa estiva, il suo gruppo avesse già evidenziato quali punti delle proposte di legge dovessero confluire in un eventuale testo unificato. Fa presente, inoltre, di aver nel frattempo predisposto una proposta di testo unificato da sottoporre alla correlatrice Varchi, dalla quale attende un riscontro.
Evidenziando, quindi, che come singolo relatore sarebbe già nelle condizioni di formulare la proposta in merito all'adozione del testo base, auspica che si possa individuare rapidamente un punto di caduta per poter mantenere gli impegni assunti e venire incontro alle aspettative dei soggetti impegnati nel settore, sia singoli che come associazioni.
Maria Carolina VARCHI (FDI), relatore, conferma che sul testo che ha ricevuto vi è la massima attenzione al fine di pervenire al risultato di proseguire celermente l'iter, essendo un provvedimento che, nella sua ispirazione di fondo, è ampiamente condiviso.
Ritiene tuttavia necessario svolgere un ulteriore approfondimento con riguardo alla definizione del testo e al contesto normativo in cui esso si inserisce e pertanto, non essendo ancora nelle condizioni di formulare una proposta in merito all'adozione del testo base, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, registra, sia sul provvedimento in esame, sia su quello trattato al punto precedente, la condivisione di fondo, da parte di tutti i gruppi, sul risultato da raggiungere e sulla importanza che tali materie rimangano di iniziativa parlamentare.
In attesa, quindi, di conoscere l'intendimento della Conferenza dei capigruppo in Pag. 44merito alla prossima programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che vi sia la effettiva volontà da parte di tutti di proseguire l'esame di entrambi i provvedimenti.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.45.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
C. 1343, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.
C. 1344, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'esame si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la II Commissione per ciascun provvedimento. Con riguardo alla fase emendativa, ricorda che il Rendiconto è per sua natura inemendabile. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, pur essendo prassi constante non presentare nelle Commissioni di emendamenti, il termine è stato comunque fissato alle ore 15 della giornata odierna. Ciò in considerazione del fatto che l'esame dei due provvedimenti dovrà concludersi entro la giornata odierna.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un inquadramento generale dei due provvedimenti, fa presente che la presente relazione si soffermerà ad illustrare le parti che interessano il settore giustizia.
In particolare, per quanto concerne il Rendiconto relativo all'anno 2022, si rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) recava le seguenti previsioni iniziali: le spese correnti ammontavano, rispettivamente per i profili di competenza e di cassa, a 9.307,1 e 9.317,0 milioni di euro; le spese in conto capitale ammontavano a 886,1 (competenza) e 891,9 (cassa) milioni di euro; le spese finali erano pari a 10.193,2 (competenza) e 10.208,9 (cassa) milioni di euro.
A seguito della legge n. 111 del 2022, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2022 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 10.944,5 milioni di euro, con un aumento di 751,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 1.123,6 milioni (+11,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2021 (9.820,9 mln). Le previsioni di cassa risultano pari a 11.099 milioni di euro (+890,1 mln rispetto alle previsioni iniziali).
L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2022 dell'1,13 per cento. Si tratta di una Pag. 45percentuale in aumento rispetto o agli ultimi due esercizi (1 per cento nel 2020 e 1,1 per cento nel 2021), ma ancora lontana dai livelli registrati negli anni immediatamente precedenti (1,3 per cento negli esercizi dal 2014 al 2017; 1,4 per cento negli esercizi 2018 e 2019).
Nel rendiconto 2022, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 10.944,5 milioni di euro e di residui pari a 761 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 11.705,5 milioni di euro. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2022 risulta essere del 94,8 per cento, in leggero aumento rispetto all'esercizio precedente (94,3 per cento).
Per quanto concerne la capacità di spesa del Ministero, i pagamenti eseguiti in totale nel 2022 sono stati pari a 9.454,6 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (9.133,1) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (321,5 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano l'85 per cento delle autorizzazioni di cassa.
La capacità di spesa del Ministero della giustizia indicata dal rapporto pagamenti/massa spendibile è pari all'80,1 per cento, nuovamente in calo dopo essere salita all'82 per cento nell'esercizio 2021, a fronte del 79,2 per cento dell'esercizio 2020, in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, in cui tale rapporto superava sempre la soglia dell'80 per cento (nello specifico il rapporto era pari all'80,6 per cento nel 2019, all'81,7 per cento nel 2018, all'81,3 per cento nel 2017, all'85,6 per cento nel 2016, all'86,4 per cento nel 2015, all'89,1 per cento nel 2014).
Relativamente ai residui finali totali si registra una sensibile diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario: 671,2 milioni al 31 dicembre 2022 (erano 761 milioni nel 2021, 707,5 milioni nel 2020 e superavano nettamente i 1.000 milioni negli esercizi dal 2016 al 2019, con un picco di 1.259,1 milioni nel 2018). Il totale dei residui a fine 2022 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 382,7 mln) sommati ai residui del 2021 non smaltiti in corso d'anno (288,5 milioni).
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2022 comprendeva le missioni 6 «Giustizia» e 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
Con riguardo alle spese della missione 6 «Giustizia» (che da sola assorbe il 98 per cento delle risorse assegnate al Ministero), gli stanziamenti definitivi di competenza 2022 sono stati pari a 10.734,3 milioni di euro (sui 10.944,5 milioni totali), in aumento del 3,7 per cento rispetto al rendiconto 2021. All'interno della missione, gli stanziamenti per i 4 programmi risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 3.681,2 milioni (+405,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali); giustizia civile e penale: 5.452,6 milioni (+297,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali); giustizia minorile e di comunità: 351,6 milioni (+47,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali); servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.248,9 milioni (-36,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali).
La missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», cui fanno capo il programma «Indirizzo politico» e il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 210,2 milioni (+ 37 milioni rispetto al bilancio di previsione).
Per quanto concerne i dati del Rendiconto 2022 relativi ai singoli programmi della missione «Giustizia», anche alla luce della Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2022 trasmessa alle Camere il 28 giugno 2023 (Doc. XIV, n. 1), si segnala che il programma Amministrazione penitenziaria ha presentato uno stanziamento iniziale di competenza di 3,27 miliardi (di cui: spese correnti 2,96 miliardi e spese in conto capitale 318,8 milioni) ed uno stanziamento definitivo pari a 3,68 miliardi, con aumento del 7 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi del 2021. La manovra finanziaria, secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, vi ha inciso con un incremento della dotazione Pag. 46di 2,6 milioni, imputabile a risorse per il recupero dei condannati per reati di violenza sessuale e domestica e per l'incremento delle polizze assicurative per i danni causati nell'esercizio delle funzioni dagli agenti di polizia penitenziaria. Si segnala l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità delle vittime di reati, con destinazione di 6 milioni all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti e di 5 milioni a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.
Gran parte dello stanziamento disponibile per l'Amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2,6 miliardi, in aumento rispetto al 2021, dove la dotazione era 2,5 miliardi), prevalentemente relative alle spese di personale, ripartite come segue: 2,06 miliardi per il personale di polizia penitenziaria e 234,1 milioni destinati al personale amministrativo ed ai magistrati.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti, nel corso dell'anno sono stati impegnati complessivamente 3,32 miliardi, in aumento rispetto agli impegni del 2021 che erano circa 3 miliardi, su una massa impegnabile di 3,8 miliardi. Il Dipartimento DAP, dunque, mantiene inalterata la propria capacità di impegno rispetto alla massa impegnabile, rapporto questo attestato al 87 per cento.
Per quanto attiene al programma Giustizia civile e penale, la Corte dei Conti sottolinea che lo stesso inerisce a tutte le attività connesse all'esercizio della giurisdizione e al funzionamento degli uffici giudiziari e presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari a 5,16 miliardi (spese correnti per 4,6 miliardi e spese in conto capitale per 0,56 miliardi) e stanziamenti definitivi pari 5,45 miliardi, confermando un trend incrementale rispetto all'esercizio precedente, il più elevato nell'ambito della Missione (18,73 per cento, con 860 milioni di aumento), pari al 49,8 per cento degli stanziamenti definitivi totali per il Ministero. Nell'ambito della spesa corrente (pari a 4,89 miliardi di stanziamenti definitivi) l'importo di maggiore rilevanza è quello relativo ai «Redditi da lavoro dipendente», pari a 4,02 miliardi (in aumento rispetto ai 3,1 miliardi del 2021).
Per il programma Servizi di gestioni amministrativa per l'attività giudiziaria si segnala che lo stesso è gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG) e presenta uno stanziamento iniziale di circa 1,3 miliardi (sostanzialmente tutte spese correnti), che tuttavia subiscono un decremento del 2,9 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza. La maggior parte delle risorse di questo programma sono – rileva la Corte dei Conti – assorbite dalle spese di giustizia, cui è dedicato tra gli altri il cap. 1360 del bilancio, finanziato per il 2022 con 653 milioni; sono riconducibili al programma anche le spese per intercettazioni, appostate sul capitolo 1363, per il quale sono stati stanziati, nel bilancio 2022, 213,7 milioni; nonché le spese per le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, con 160 milioni, sul capitolo 1362.
Il programma Giustizia minorile e di comunità è gestito dall'omonimo Dipartimento (DGMC) che è chiamato a esercitare, oltre alle competenze in materia minorile, anche le funzioni ed i compiti inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti. Esso presenta uno stanziamento iniziale di competenza di 304 milioni (di cui 293,3 milioni sono dedicati alle spese correnti e 10,7 milioni alle spese in conto capitale), con prevalente assorbimento a titolo di spese di personale (228,4 milioni, pari al 75 per cento dello stanziamento). Gli stanziamenti definitivi di competenza sono pari a 351,56 milioni, mentre gli impegni di competenza sono pari 276,50 milioni (impegni totali 281 milioni); la massa impegnabile è pari a 364,45 milioni, mentre i pagamenti sulla competenza sono pari 272 milioni.
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2023 (A.C. 1344) lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2023, Pag. 47approvato con la legge n. 197 del 2022, recava previsioni di competenza per un totale di 11.072,5 milioni di euro, di cui 9.965,4 di parte corrente e 1.107,1 in conto capitale. L'assestamento interviene sulle seguenti previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2022. Il bilancio di previsione approvato nel dicembre scorso, infatti, non poteva ancora conoscere l'esatto ammontare; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2023, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 355 milioni di euro delle previsioni di competenza e altrettanto delle autorizzazioni di cassa. Tali modifiche – secondo quanto precisato nella nota illustrativa della tabella n. 5 – interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.
Le variazioni proposte con l'assestamento sono pari a 376,3 mln di euro di residui, a 20,5 mln di euro di competenza e a 20,5 mln di euro di cassa.
Conseguentemente, le previsioni assestate per il 2023 risultano pari a 671,2 milioni di euro in termini di residui, a 11.448,1 milioni di euro in termini di competenza e a 11.462,3 milioni di euro in termini di cassa.
Per quanto riguarda la competenza – per effetto dell'aumento degli stanziamenti intervenuto per atti amministrativi e della riduzione proposta con il disegno di legge di assestamento – le previsioni assestate 2023 per il Ministero della giustizia risultano pari a 11.448,1 milioni di euro, in aumento di (+375,6 milioni) rispetto alle previsioni iniziali. Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 11.462,3 milioni di euro, in aumento (+375,6 milioni) rispetto alle previsioni iniziali.
La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 12.119,3 milioni di euro.
L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 20232 risulta in base all'assestamento pari all'1,3 per cento. Tale percentuale è in aumento rispetto agli esercizi precedenti (1,13 nel 2022, 1,1 nel 2021, 1,0 nel 2020).
In particolare, il disegno di legge di assestamento prevede un aumento delle dotazioni di competenza tanto per la Missione 6 (Giustizia) – che registra un aumento di 367,2 milioni – quanto per la Missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) – per la quale è previsto un aumento di 8,3 milioni.
Infine, si evidenziano alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia.
In primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella n. 2) si rileva che: il programma «giustizia tributaria», gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento un incremento di 22,2 milioni di euro, che porta lo stanziamento in competenza per il 2023 a 221,4 milioni di euro; anche per il programma «giustizia amministrativa», gestito dal Dipartimento del Tesoro, è previsto un incremento di 1,2 milioni, in dipendenza di atti amministrativi, che porta le previsioni assestate a 207,5 milioni di euro; per il programma «autogoverno della magistratura» non si registrano variazioni (stanziamento invariato pari a 32,5 milioni di euro).
Sono sostanzialmente invariati tanto il capitolo relativo alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) – con uno stanziamento di 70 milioni di euro – quanto il capitolo relativo alle somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. Pag. 481312) con uno stanziamento di 50 milioni di euro.
Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) si segnalano i seguenti capitoli: cap. 2635, Spese di funzionamento della Banca nazionale del DNA: restano invariate le previsioni in termini di competenza e di cassa, mentre sono iscritti 2,3 milioni di euro di residui; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: e previsioni aumentano da 35,4 a 71 milioni di euro (a seguito di una variazione in dipendenza di atti amministrativi pari a 35,7 milioni di euro); cap. 2982, Fondo di rotazione per le vittime: prevedeva nella legge di bilancio stanziamenti per 35,4 milioni di euro; con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 35,6 milioni e resta sostanzialmente invariato con l'assestamento.
Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie. Lo stanziamento assestato è di 39,3 milioni di euro, con un aumento i 1,8 mln di euro derivante da atti amministrativi.
Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (allegato 1).
Illustra, altresì, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza (allegato 2).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, sottolineando come il provvedimento in esame riferisca sugli effetti di una legge di bilancio alla cui predisposizione il Movimento 5 Stelle ha partecipato durante il Governo Draghi.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamando le motivazioni espresse dalla collega d'Orso, dichiara il voto di astensione del Partito democratico sulla proposta del relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, in quanto condivide il contenuto della legge di bilancio per il 2022.
Francesco GALLO (MISTO) dichiara – sia pure non potendo richiamare le stesse motivazioni delle colleghe, in quanto la sua forza politica non partecipava alla coalizione che sostenevano il Governo Draghi – il voto di astensione della sua componente politica sulla proposta del relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e preannuncia il voto di astensione anche sulla proposta del relatore sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, sospende la seduta in attesa del decorso del termine per la presentazione degli emendamenti.
La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che non sono pervenuti emendamenti e pertanto la Commissione è nelle condizioni di procedere alle votazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (allegato 1).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di Pag. 49relazione formulata dal relatore sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, per le parti di competenza (allegato 2).
La Commissione nomina quindi, l'onorevole Pietro Pittalis quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
La seduta termina alle 15.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 6 settembre 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.