ALLEGATO 1
5-01208 De Palma: Iniziative in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina dei canoni previsti per le concessioni demaniali turistico-ricreative a carico delle imprese esercenti attività di spettacolo viaggiante e luna park.
In particolare, gli Onorevoli segnalano che a partire dal 2020 le tariffe minime per le occupazioni demaniali sono praticamente decuplicate raggiungendo l'importo di euro 3.377, 50 euro.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «quali iniziative intenda assumere il Governo in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante», nonché «se non sia applicabile anche a questo settore il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494» il quale dispone che «i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportate alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa».
Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha comunicato che la materia dei canoni demaniali marittimi esula dalle proprie competenze involgendo, piuttosto, quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del turismo ai quali il quesito andrebbe correttamente rivolto.
In ogni caso, si rappresenta che, in relazione all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 494 del 1993, giova far presente che le attuali disposizioni normative (codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione, articoli 104 e 105 decreto legislativo n. 112 del 1998, decreto-legge n. 400 del 1993, Titolo V della Costituzione) delineano un quadro di competenze che vedono incardinata in capo agli Enti Territoriali (Regioni e Comuni) la gestione dei beni demaniali marittimi con tutte le attività connesse, inclusa la quantificazione dei relativi canoni concessori, lasciando in capo allo Stato (MIT, Agenzia del demanio eccetera) la cura degli aspetti dominicali e la riscossione coattiva degli eventuali mancati introiti.
ALLEGATO 2
5-01209 Matera: Dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Matera, si espone quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che il Fondo di garanzia mutui per la prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c).
Esso è volto a offrire una garanzia pubblica per i mutui per l'acquisto della prima casa, richiesti da coloro che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo.
L'ammontare del finanziamento non può superare 250.000 euro e la garanzia è pari, al massimo, al 50 per cento della quota capitale, ovvero all'80 per cento per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, abbiano anche un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile.
Tale previsione è stata, da ultimo, prorogata sino al 30 settembre 2023 in sede di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge 3 luglio 2023, n. 87).
Le categorie in favore delle quali è riconosciuto l'accesso prioritario al beneficio sono le seguenti:
a) giovani coppie che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
b) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
c) conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
d) giovani di età inferiore a 36 anni.
Tanto premesso, dalle informazioni pervenute dalla società che gestisce il Fondo, al 30 giugno 2023 la disponibilità del Fondo Prima Casa è di circa 327 milioni di euro.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 il numero totale delle garanzie riconosciute (sia per il 50 per cento che per l'80 per cento) è stato pari a 35.618, di cui una quota pari circa al 70 per cento è destinato alle categorie di soggetti cosiddetti prioritari, in precedenza elencati.
ALLEGATO 3
5-01210 Centemero: Iniziative volte a definire l'operatività delle disposizioni in materia di criptovalute.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina concernente il trattamento fiscale previsto per la detenzione e la cessione delle cripto-attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio per 2023).
In particolare, gli Onorevoli segnalano talune criticità della predetta disciplina e suggeriscono di adottare iniziative volte a definire più puntualmente il perimetro di operatività delle disposizioni in argomento per gli addetti del settore.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).
Tanto premesso, in merito alla richiesta concernente la definizione di criteri di collegamento idonei ad integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione, in Italia o all'estero, dei redditi derivanti da cripto-attività, si rappresenta che, nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio di tassazione è costituito dal «worldwide taxation», pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le cripto-attività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia.
Fatta salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti non residenti in Italia, l'articolo 23, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che sono assoggettati a tassazione in Italia:
«i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati».
Tali indicazioni sono, tra l'altro, contenute nella bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate in materia (paragrafo 5) pubblicata in consultazione il 15 giugno 2023.
La legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) non ha previsto una analoga esclusione per i redditi diversi, di cui alla lettera c-sexies), introdotta dal comma 126, lettera a), dell'articolo 1 della medesima legge, nel comma 1 del suddetto articolo 67 del TUIR; pertanto, nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano Pag. 55prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, lettera f), i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.
Con riguardo, poi, alla richiesta concernente la delimitazione della prova del costo d'acquisto delle cripto-valute, non essendo previsto, per queste ultime, cambi ufficiali in Italia (differentemente da quanto avviene in altri Paesi, quali la Svizzera), si rappresenta che i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-attività sono definiti dal comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, introdotto dal comma 126, lettera b), dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, il quale, al quinto periodo, stabilisce che: «Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente».
Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l'acquisto o lo scambio delle cripto-valute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l'acquisto.
Da ultimo, in merito alla possibilità di qualificare come non commerciale l'attività di mera raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token svolta dalle Decentralized autonomous organizations (Dao) e l'attività di raccolta di capitali mediante l'emissione di security token, fermi restando i principi generali di cui all'articolo 73 del TUIR, si rappresenta che, in questa sede, non è possibile fornire alcuna risposta, in quanto la qualificazione come non commerciale di tali attività presuppone necessariamente la valutazione di circostanze di ordine fattuale, non rappresentate nell'interrogazione in esame.
ALLEGATO 4
5-01211 Fenu: Adozione di misure volte a ridurre il prezzo del carburante al distributore.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fatte una serie di premesse circa i recenti aumenti registrati sui prezzi dei carburanti (benzina e gasolio) rispetto a quello del prezzo internazionale del petrolio greggio, chiede di sapere se sussistano i presupposti per l'adozione del decreto del Ministro dell'economa e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previsto dall'articolo 1, commi 290-292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, in caso di assenza, di modificare il parametro contemplato da tale disposizione in modo che sia «maggiormente rappresentativo delle oscillazioni di prezzo applicato al distributore».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente rammentare che i carburanti menzionati nel documento in commento (gasolio e benzina) sono sottoposti ad accisa ai sensi della direttiva 2003/96/CE che impone agli Stati membri di applicare, ai medesimi, una tassazione indiretta rispettosa delle aliquote minime fissate nella medesima direttiva.
Si osserva anche che i citati commi 290 e 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 (come modificati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 5/2023), prevedono la possibilità di ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici, impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili, ai fini della tutela del cittadino consumatore.
Infatti, qualora si verifichi un aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento di tale prodotto indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza (DEF), possono essere disposte, alle condizioni previste dalla richiamata disciplina di settore, riduzioni delle predette aliquote di accisa attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
In tale contesto, si osserva che la scelta di far riferimento alla variazione del prezzo internazionale del petrolio greggio trova la sua ratio nell'opportunità di prendere in considerazione un parametro avente carattere di neutralità e ufficialità che possa essere raffrontato con il simmetrico valore fissato nel predetto Documento di economia e finanza.
Tanto premesso deve evidenziarsi che il valore del predetto prezzo del petrolio greggio non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al suddetto valore di riferimento indicato nel DEF, che consenta l'adozione del citato decreto di riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e alla benzina.
In particolare, con riferimento al prezzo dei prodotti benzina e gasolio, il MIMIT precisa che al 31 luglio 2023 il prezzo medio rilevato per il tramite dei dati forniti dall'Osservatorio prezzi e tariffe corrisponde ad euro 1,91 euro/lt. per benzina self e ad 1,76 euro/lt. per gasolio self, valori che sostanzialmente rispecchiano l'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.
Ciò premesso, la possibilità di introdurre, nelle norme di legge citate, un diverso parametro di riferimento per l'adozione delle misure riduttive dell'accisa previste dai citati commi 290 e 291 deve necessariamente tener conto del fatto che i prezzi di vendita, ai consumatori finali, dei medesimi carburanti sono liberamente fissatiPag. 57 dai gestori degli impianti di distribuzione, anche in base a logiche di mercato o di mera opportunità. In tal senso, la scelta di un ipotetico nuovo parametro di riferimento, rappresentativo delle oscillazioni di prezzo dei carburanti che non abbia le caratteristiche sopra descritte ascrivibili al prezzo internazionale del petrolio greggio, potrebbe favorire fenomeni speculativi con il rischio di non raggiungere l'obiettivo di una effettiva diminuzione dei prezzi al consumo attraverso la riduzione della tassazione indiretta sui medesimi carburanti.
ALLEGATO 5
5-01212 Del Barba: Interventi urgenti al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta previsto per le società benefit.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha riconosciuto alle società di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. In proposito, l'interrogante fa presente che «ad oggi, nonostante la citata norma primaria preveda l'estensione all'anno 2022 dell'agevolazione, nessun atto è stato posto in essere dal Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire ai soggetti interessati la fruizione del credito d'imposta».
Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere «quali iniziative di competenza urgenti (si) intendano porre in essere al fine di garantire alle società benefit di nuova costituzione, ovvero alle società oggetto di trasformazione, la fruizione del credito d'imposta, previsto in norma primaria, in favore delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche in considerazione del legittimo affidamento dei contribuenti interessati che il legislatore ha indotto con l'approvazione delle norme di cui all'articolo 52-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero delle imprese e del made in Italy, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 52-bis del decreto-legge 50/2022, al comma 2, ha parzialmente modificato l'articolo 38-ter del decreto-legge 34/2020, consentendo la fruizione, in compensazione, del credito d'imposta maturato in relazione alle spese agevolabili, indicate all'articolo 1 dello stesso decreto, anche per periodi di imposta successivi al 2021.
Tale effetto consegue, infatti, alla soppressione delle parole «per l'anno 2021» dal comma 2 del citato articolo 38-ter.
Non sono state invece effettuate modifiche al comma 1 del citato articolo 38-ter che individua le spese agevolabili, ossia le spese per la costituzione e la trasformazione in società benefit, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, diversamente da quanto rappresentato dall'Interrogante, la citata modifica normativa non è volta a estendere l'intervento agevolativo alle spese sostenute nell'anno 2022 ma soltanto a estendere il periodo di riferimento per la fruizione del credito di imposta concesso, in relazione a spese agevolabili, ossia alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 ed entro il 31 dicembre 2021.
ALLEGATO 6
5-01213 Borrelli: Iniziative del Governo per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che l'evasione fiscale è un fenomeno grave che storicamente affligge il nostro Paese e che ha comportato nel solo anno 2019 un tax gap, ossia il divario tra imposte e contributi dovuti e quelli effettivamente pagati, pari a 99,2 miliardi di euro.
L'Onorevole rileva, altresì, che la riduzione del tax gap assumerà nei prossimi anni un ruolo di rilievo dovendo contribuire al rafforzamento di un percorso di crescita stabile e durevole degli Stati membri nella fase post-pandemica, anche alla luce dell'attuazione del programma Next Generation EU (NGEU) che rappresenta per l'Italia un'opportunità unica per rilanciare il potenziale di crescita e avviare la trasformazione del Paese.
Tuttavia, l'Onorevole osserva che tra le 10 modifiche, su 27 obiettivi al PNRR condivise con l'UE per aggiudicarsi il via libera alla quarta tranche dei pagamenti, il governo chiede di rinunciare alla lotta all'evasione fiscale ed al suddetto obiettivo di riduzione del tax gap e passare dal 18,5 per cento del 2019 – tra le percentuali più alte in UE – al 15,8 per cento alla fine del 2024, che avrebbe comportato un recupero netto tra i 10 ed i 15 miliardi di euro.
Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere «quale sia, a fronte di quanto esposto in premessa, la chiara alternativa che il Governo intende mettere in campo per contrastare il cronicizzato e grave fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Premesso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una serie di misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, si evidenzia che le milestone e i target previsti fino al primo semestre del 2023 sono stati comunque raggiunti.
Ciò posto, non va sottovalutato che le condotte evasive ed elusive dei contribuenti sono spesso influenzate anche da fattori esogeni, in particolare dalle condizioni macroeconomiche, che sfuggono al controllo delle autorità preposte all'efficiente gestione del sistema tributario e, al contrario di quanto si afferma nell'interrogazione, il deterioramento della liquidità delle imprese italiane costituisce indubbiamente un ostacolo alla riduzione complessiva del tax gap.
La proposta di modifica del target non deve essere comunque interpretata come un allentamento della strategia di contrasto all'evasione fiscale. Al contrario, l'obiettivo del Governo è quello di contrastare con maggiore efficacia l'evasione fiscale, anche attraverso una diversa strategia fondata sullo stimolo all'adempimento spontaneo, piuttosto che sui soli interventi repressivi successivi alle violazioni.
Ed invero, l'azione di contrasto all'evasione fiscale è inclusa tra gli obiettivi principali del disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, attraverso il rafforzamento degli strumenti già esistenti e l'introduzione di nuove e mirate azioni di intervento.
In quest'ottica si persegue l'obiettivo del miglioramento delle attività di controllo mediante la valorizzazione di procedure basate il più possibile sulla tax compliance volontaria del contribuente, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispettoPag. 60 della disciplina unionale sulla tutela dei dati personali.
Sul piano europeo e internazionale, sarà inoltre assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare efficacemente e tempestivamente l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.
Sempre nell'ottica della riduzione del tax gap sono previsti interventi finalizzati al miglioramento dei procedimenti di riscossione e rimborso attualmente caratterizzati da significative inefficienze.
La riforma fiscale prevede, infatti, il progressivo superamento del ruolo, l'accesso semplificato ad una rateizzazione stabile, e l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell'azione di recupero.
Ciò nondimeno, l'attività di controllo, di accertamento e di repressione delle violazioni fiscali verrà modernizzata e resa più efficace e nella suddetta prospettiva saranno razionalizzate le relative procedure.
Peraltro, lo stesso utilizzo completo di tutte le tecnologie a disposizione, tutte le banche dati e la loro interoperabilità, renderà possibile circoscrivere l'attività di controllo nei confronti dei soggetti a più alto rischio e a prevenire l'evasione e l'elusione.
ALLEGATO 7
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (Atto n. 55),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.