SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.35.
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XIV (Politiche UE) il parere di competenza sul disegno di legge C.1322, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dal Senato.
In sintesi, il provvedimento reca misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento. In tale ottica, con il disegno di legge in esame si procede a stabilire disposizioni normative che possano portare alla chiusura di circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione.
Passando ad esaminare più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, soffermandosi esclusivamente sulle materie di competenzaPag. 105 della XI Commissione, fa notare che il provvedimento, all'articolo 1-bis, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.
L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.
Al riguardo, rileva che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-bis), comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La Commissione ravvisa, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 TFUE). Inoltre – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di «stabilimento» – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della «libertà di stabilimento» di cui all'articolo 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori «interni» a tale Stato e per quelli «transfrontalieri».
La modifica in esame, rispondendo ai rilievi della Commissione, sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza.
In particolare, la norma modifica la disposizione nella parte in cui prevede che l'aliquota agevolata si applica anche all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Con le nuove norme introdotte l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
L'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto). L'articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.
La possibilità summenzionata di computo – possibilità oggetto dell'estensione di cui al comma 1 del presente articolo 5 – è stata introdotta, con decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2016, in seguito all'apertura Pag. 106della procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea; quest'ultimo atto faceva seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12). Tale sentenza ha dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; la «considerazione» dei periodi di lavoro svolti presso un'organizzazione internazionale (situata nel territorio di un altro Stato membro), al fine del riconoscimento del «diritto alla pensione di vecchiaia».
La novella di cui al comma 1 del presente articolo 5 – come osservano le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto – è introdotta in seguito all'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea (con comunicazione del 17 dicembre 2021) ha rilevato la necessità – in base al summenzionato principio sulla libera circolazione dei lavoratori – che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
Più in particolare, ricorda che la possibilità di computo in esame riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di contribuzione maturate negli ordinamenti pensionistici interni. Sono esclusi dalla possibilità di computo: i periodi che si sovrappongano a periodi già riconosciuti negli ordinamenti pensionistici interni (e rientranti tra quelli su cui si basa la domanda di pensione); i periodi che siano stati oggetto di rimborso. I trattamenti pensionistici derivanti dalla domanda di computo in esame decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima ovvero, in caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (decorrenza, quest'ultima, retroattiva). Resta ferma – in alternativa alla domanda di computo – la possibilità di riscatto – secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero – dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale.
L'articolo 9-bis reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
A tale riguardo è utile ricordare come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/ 75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED).
Rileva, in particolare, che il comma 6 di tale articolo 9-bis contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (si veda, a tale proposito, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale.Pag. 107
L'articolo 11, ai commi 1 e 2, estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Secondo quanto si evince dalla stessa relazione illustrativa (oltre che dalla rubrica dell'articolo in esame), «la disposizione mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato – in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” – solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea».
Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore «delle medesime disposizioni»). Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, «procedure di reclutamento straordinarie», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
In risposta a procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.
L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle venture assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco.
Inoltre fa salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.
L'incremento delle dotazioni organiche – per 350 unità di vigili del fuoco e 200 unità di operatori – e le correlative assunzioni straordinarie (decorrenti dal 1° ottobre 2023, con deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) sono intesi come «sostitutivi» dei richiami dei volontari cosiddetti «discontinui», sul cui utilizzo si sono appuntati i rilievi critici della Commissione europea, la quale vi ravvisa una sostanziale elusione della configurazione propria di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti «pre-ruolo» del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. La modifica – precisa la relazione illustrativa del provvedimento – si rende necessaria al fine di allineare l'ordinamentoPag. 108 nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito (nel suo allegato) dalla direttiva 99/70/CE che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine. La non conformità alla direttiva – prosegue la relazione – è oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'intervento del legislatore – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – è volto ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450-21, a definizione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. La pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto eurounitario – e in particolare, con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854 Schifone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 854, recante l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 2 articoli, osserva che l'articolo 1 prevede l'istituzione della «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche». Nello specifico, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 5 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
Ricorda che STEM – come noto – è l'acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics, rappresentando quindi l'insieme di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. La relazione illustrativa del provvedimento in esame – alla cui lettura integrale si rinvia – chiarisce che la Settimana nazionale è fissata nei giorni dal 5 all'11 febbraio di ogni anno «tenuto conto Pag. 109che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la Settimana di cui sopra non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Il comma 3 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'Università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità del provvedimento.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'articolo 1.
L'articolo 2, comma 1, prevede che la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.
Al comma 2, si indicano le finalità della Settimana nazionale, tra le quali si segnalano, per quanto concerne quelle di diretto interesse per la XI Commissione: alla lettera a), l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza le discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline; alla lettera c), la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; alla lettera e), la promozione di corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti; alla lettera i), la promozione di percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi; alla lettera l), l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile.
Il comma 3 prevede un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In conclusione tiene ad evidenziare che la proposta di legge in esame muove dalla necessità di promuovere maggiormente in ambito nazionale l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM, per favorire l'innovazione e la prosperità del nostro Paese.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede se sono previsti stanziamenti per favorire le finalità della proposta di legge in oggetto.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che un emendamento del relatore presso la Commissione di merito prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), considerata la mancanza di urgenza di esprimere il parere nella seduta odierna, propone di posticipare l'espressione del parere.
Pag. 110Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 25 luglio 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 21.
SEDE REFERENTE
Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 21.
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2023.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione, già previsto per venerdì 28 luglio, è stato anticipato a giovedì 27 luglio 2023.
Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, la cui calendarizzazione in Assemblea, come detto, è stata anticipata a giovedì 27 luglio, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.
Appaiono infatti troppo limitati i tempi rimasti a disposizione al fine di rispettare la calendarizzazione in Assemblea, anche per i concomitanti impegni della Commissione dovuti all'esame, in congiunta con la I Commissione, degli emendamenti al decreto-legge n. 75 del 2023, che occuperà in particolare la giornata di domani, entro cui dovrebbe concludersi l'esame del decreto-legge con il conferimento del mandato ai relatori.
Avverte, pertanto, che riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è proceduto all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato alla relatrice.
Ricorda che, se non vi sono obiezioni, la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato alla relatrice, sarà comunque svolta sulla proposta di legge C. 1275 Conte, adottata quale testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
Così rimane stabilito.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottolinea come sul provvedimento si sia svolta una discussione ampia e approfondita, che ha assunto i connotati di una vera lotta politica poiché la materia affrontata rappresenta una battaglia dell'opposizione. Evidenzia, tuttavia, che la conclusione dell'iter in Commissione è avvenuta in modo assai complesso e difficile da spiegare a chi non conosce a fondo i regolamenti parlamentari. Infatti, la scelta di non votare il mandato al relatore sottintende, a suo avviso, la volontà di non concedere aperture all'opposizione e nasconde le difficoltà politiche della maggioranza che preferisce non procedere alla votazione dell'emendamento interamente soppressivo. Ritiene, infatti, che la maggioranza si sia accorta della rottura con il Paese provocata dalla contrarietà all'introduzione del salario minimo, misura diffusa in molti sistemi economici anche liberisti e, per tale ragione, cerchi ora di individuare una soluzione di comodo. Si domanda, quindi, chi nel Governo abbia voce in capitolo e non intravede grandi Pag. 111spiragli nell'esame che si svolgerà in Assemblea perché la maggioranza non ha avuto la forza di proporre una proposta unitaria come, invece, hanno fatto le opposizioni. Conclude dichiarando di essere disponibile a continuare la discussione anche fuori dal Parlamento.
Valentina BARZOTTI (M5S) considera importante che il provvedimento giunga comunque in Assemblea e rimarca la bontà della proposta di legge C. 1275 a prima firma dell'onorevole Conte, adottata come testo base, sottolineando che questa offre una soluzione concreta a un problema reale. Apprezza che la maggioranza abbia deciso di non votare l'emendamento interamente soppressivo, ma manifesta preoccupazione per la proposta sul salario ricco che il Ministro Tajani ha annunciato. Ribadisce, quindi, la validità della proposta di legge del suo gruppo parlamentare che è semplice ed efficace e invita la maggioranza a convergere su di essa in considerazione dell'urgenza di approvare un provvedimento di cui il Paese avverte fortemente il bisogno.
Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) coglie due aspetti positivi nella comunicazione fatta dalla presidenza. Il primo riguarda la scelta operata dalla maggioranza di non procedere alla votazione dell'emendamento che avrebbe soppresso l'intero testo della proposta di legge. Il secondo, che il dibattito non si esaurisce oggi, ma prosegue nell'ambito dell'esame in Assemblea.
Walter RIZZETTO, presidente, precisa che l'emendamento soppressivo non è stato ritirato. Conviene, quindi, con l'onorevole Scotto che il dibattito in Commissione è stato intenso e sottolinea come sia la maggioranza che l'opposizione, pur da punti di vista differenti, concordano che qualcosa vada fatto. Ringrazia, quindi, tutti i gruppi per l'ampio dibattito che ha segnato un passaggio importante nei lavori della Commissione.
Avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 21.10.