SEDE REFERENTE
Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.50.
Variazione nella composizione della Commissione.
Walter RIZZETTO, presidente, comunica che è rientrata a far parte della Commissione la deputata Valentina BARZOTTI e ha cessato di farne parte la deputata Anna Laura ORRICO.
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1275 Conte.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2023.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente dopo la conclusione, con l'audizione dell'ISTAT che è stata svolta ieri, di un ampio ciclo di audizioni.
Ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in titolo, iscritte nel calendario vigente in quota opposizione, è previsto a partire da venerdì 28 luglio 2023.
Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 1275 Conte, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo; poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Chiede pertanto alla relatrice di illustrare la predetta proposta di legge.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, illustrando il contenuto della proposta di legge C. 1275, osserva che essa reca disposizioni per l'istituzione del salario minimo e si compone di otto articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, in primo luogo configurando in capo ai Pag. 150datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l'obbligo di corrispondere ai lavoratori dipendenti una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in secondo luogo, disponendo che quanto previsto nella medesima proposta si applichi anche ai rapporti di collaborazione organizzati dal committente che, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, rientrano nella nozione di lavoro subordinato, nonché ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale.
L'articolo 2 definisce la suddetta retribuzione, intendendo per tale il trattamento economico complessivo non inferiore – ferme restando le pattuizioni di miglior favore – a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività. In ogni caso, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere inferiore a 9 euro lordi. Per quanto concerne il lavoro domestico, la definizione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Gli articoli 3 e 4 individuano il trattamento economico applicabile in caso di mancanza o di pluralità di CCNL. In particolare, se è presente una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, il trattamento economico – che comunque deve essere pari ad almeno 9 euro lordi per ora – non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.
Se invece manca il CCNL per il settore di riferimento, la retribuzione non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili e a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici. Se tale mancanza deriva da scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo applicabile è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di una apposita Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario.
L'articolo 6 reca disposizioni per la repressione di condotte elusive, prevedendo, in particolare, che, qualora il giudice del lavoro accerti la violazione di quanto disposto dalla proposta di legge in esame da parte del datore di lavoro, ordina allo stesso la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
L'articolo 7 demanda alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi.
L'articolo 8 dispone che la proposta di legge in oggetto, ad eccezione del predetto articolo 7, acquista efficacia dal 15 novembre 2024, data entro cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2022/2041 sul salario minimo.
Walter RIZZETTO, presidente, ricordato che i provvedimenti in titolo sono iscritti nel calendario vigente dell'Assemblea in quota opposizione, ritiene che possa essere adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275, atteso che su di essa si è registrato il consenso di tutti i gruppi di opposizione.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, concorda con le considerazioni del presidente.
Pag. 151Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1275, che ritiene rappresenti una sintesi ragionevole ed unitaria delle posizioni di tutte le opposizioni. Si augura che la maggioranza possa collaborare costruttivamente nel prosieguo dell'iter, al fine di giungere ad un risultato positivo per i tanti lavoratori coinvolti ed evitare di non deludere le loro aspettative.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il testo della proposta di legge C. 1275 rappresenti un positivo punto di sintesi tra le posizioni delle opposizioni in una materia delicata come quella del salario minimo. Ringrazia il presidente per aver consentito lo svolgimento di un iter articolato nel quale, attraverso l'ascolto delle diverse parti in causa, è stato possibile acquisire utili elementi di conoscenza. Fa notare che, a distanza di diversi mesi dallo svolgimento delle ultime elezioni, si registra il dato politico di una opposizione unita. Ritiene che tale elemento di condivisione dell'opposizione non possa che giovare al confronto democratico con la maggioranza e il Governo, con i quali auspica sia possibile dialogare positivamente circa il contenuto di tale importante provvedimento. Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275.
Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275. Osservato che tale testo è condiviso da tutte le opposizioni, ritiene che esso rechi interventi che non potranno che migliorare le condizioni di vita e di salario di milioni di lavoratori.
Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275, segnalando come elemento positivo il raggiungimento di una sintesi tra le opposizioni. Fa notare, in conclusione, che tale provvedimento reca un intervento che raccoglie le indicazioni provenienti dall'Unione europea.
La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 1275, adottata come testo base, è fissato alle ore 12 di venerdì 14 luglio.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.