ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49.
PARERE APPROVATO
Le Commissioni riunite VII e XI,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
ricordato che il provvedimento in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge delega 8 agosto 2019 n. 86 – recante «delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo» – in particolare dagli articoli 5, 6, 7 ,8 e 9, in attuazione dei quali sono stati emanati i citati decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, sui quali si interviene ora con disposizioni integrative e correttive;
ricordato che, per ognuna delle richiamate deleghe contenute nei citati articoli della legge n. 86 del 2019, è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi e che detto termine è stato prorogato di due mesi dall'articolo 1, comma 3, legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, risultando dunque l'esercizio della delega nel rispetto del termine di scadenza;
osservato che, come rilevato nella relazione tecnica del provvedimento, tale intervento, che viene operato sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, si è reso necessario al fine di migliorare le previsioni normative concernenti in particolare il lavoro sportivo, alla luce di ulteriori riflessioni e osservazioni pervenute dai vari soggetti del comparto dello sport, formulate anche nel corso dell'indagine conoscitiva avviata in data 31 gennaio 2023 dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati;
ricordato, tra i princìpi e criteri direttivi di quelle deleghe – in particolare tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 – il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza, nonché la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;
ricordati altresì, tra i princìpi e criteri previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, la previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, la ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri relativi agli organismi sportivi, il riordino, Pag. 28anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;
condiviso l'obiettivo del provvedimento di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, disciplinando in modo coerente l'attività degli agenti sportivi, la sicurezza degli impianti e nelle discipline sportive, il funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
osservato che l'articolo 1 dello schema in esame incide, anzitutto, sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale, in attuazione della disciplina di delega di cui al già citato articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha operato una revisione complessiva della disciplina, in gran parte entrata in vigore il 2 luglio scorso, sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo;
rilevato che le novelle di tale articolo 1, oltre a recare varie precisazioni (o integrazioni) tecniche o meramente terminologiche, relative spesso alle organizzazioni sportive paralimpiche, sono intervenute su taluni importanti questioni riguardanti il settore dello sport, già emerse peraltro nel corso della richiamata indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni VII e XI sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo;
preso atto dei commi da 1 a 6 dell'articolo 1, che modificano alcune norme sulle associazioni e società sportive dilettantistiche, in particolare con riferimento ai profili della garanzia del rispetto della disciplina ad esse relativa, dei locali utilizzati dalle stesse, dei benefici fiscali per i soggetti eroganti contributi, nonché dei commi da 9 a 15 che modificano le norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali;
rilevato che il comma 15 dell'articolo 1 reca alcune modifiche alla norma sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati;
valutata al riguardo l'esigenza di semplificare i controlli riguardanti lo svolgimento di tali manifestazioni;
osservato che i commi da 16 a 19 del medesimo articolo 1 modificano la disciplina generale sul lavoratore sportivo nonché le norme specifiche sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in particolare escludendo dal novero dei lavoratori sportivi determinati soggetti, precisando gli ambiti entro cui possono svolgersi le attività sportive dei dipendenti pubblici, intervenendo sulle norme relative ai direttori di gara;
preso atto, in particolare, che il comma 16, lettera b), dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possano avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
rilevato che tale disposizione precisa, altresì, che tali dipendenti possano prestare tale attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e che in tali casi a essi si applichi il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
considerato che la nuova formulazione del predetto comma 6 dell'articolo 25 inoltre introduce un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività da parte pubblico dipendente, non come volontario, ma come lavoratore sportivo (con corrispettivo);
osservato poi che tale comma 16, lettera b), capoverso comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 1 prevede che le disposizioniPag. 29 in esame si applichino anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari della Difesa e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale;
considerato che anche sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2022 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Ministero della difesa volto al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva, gli atleti e i tecnici appartenenti ai Gruppi militari e richiesti dal CONI stesso o dalle Federazioni Sportive vengono chiesti in cosiddetto «distacco», e sono, cioè, esenti dall'orario e dalla sede di lavoro;
rilevato, dunque, che, secondo lo schema di decreto legislativo in oggetto, tale possibilità per tali atleti e tecnici non sarà più concessa e le attività potranno essere svolte solamente fuori dall'orario di lavoro, con il rischio di sprecare un bagaglio di competenze impareggiabile e di negare a numerosi professionisti dei Gruppi Sportivi opportunità lavorative da cui lo sport italiano nel suo complesso, invece, trarrebbe giovamento;
condivisa poi la disposizione recata dal comma 19 dell'articolo 1, laddove, intervenendo sull'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2021, si eleva da 18 a 24 ore la durata massima delle prestazioni oggetto del contratto prevista nell'ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto di lavoro dilettantistico si presume di lavoro autonomo;
preso atto che il comma 21 del medesimo articolo 1, intervenendo sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021, modifica la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell'ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive, consentendo anche il rimborso sulla base di un'autocertificazione, purché esso sia di importo inferiore a 150 euro mensili e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall'organo sociale competente, restando fermo che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente;
segnalato che il comma 22 dell'articolo 1, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che, nell'ambito degli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a quattordici anni, anziché al limite minimo di quindici anni;
osservato poi che il comma 26 dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, modifica la previsione circa l'obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi, prevedendo che il premio assicurativo sia determinato, con decreto ministeriale, sulla base dei soli rischi non coperti dalle forme di tutela assicurativa obbligatoria già vigenti e/o con contestuale coordinamento tra le diverse forme di tutela obbligatoria;
osservata la possibilità di rinviare alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire uno specifico contratto collettivo nazionale dedicato allo sport dilettantistico, che dia anche certezze sulle aliquote INAIL in base alle attività sportive e alle mansioni praticate;
rilevato che il comma 27 dell'articolo 1, incidendo sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, specifica che, con riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la modalità di comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è una modalità facoltativa (e non tassativa) rispetto alla modalità ordinaria di adempimento di tale obbligo;
apprezzato che il comma 28 dell'articolo 1, incidendo sull'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, eleva da 15.000 euro annui ad 85.000 euro annui il Pag. 30limite di esclusione dalla base imponibile dell'IRAP delle quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
condivisa l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, prevista dal comma 37 dell'articolo 1;
richiamata l'esigenza che il Governo valuti l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 36 del 2021, assicurando un termine di moratoria per consentire alle società sportive di adeguarsi alle novità della riforma e prevedendo, in particolare:
all'articolo 7, una semplificazione del processo di modifica degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché un'esenzione di imposta di registro;
all'articolo 8, un coordinamento tra i commi 3, 4 e 4-bis, in relazione all'articolo 148 del TUIR e alle disposizioni della legge n. 398 del 1991, per evitare che la previsione di distribuzione degli utili e di rimborso per capitale faccia perdere le agevolazioni previste e per far sì che venga confermato il regime di esclusione IVA per le piccole società sportive;
all'articolo 11, la limitazione dell'incompatibilità alle sole cariche elettive, sopprimendo le parole «Ente di Promozione Sportiva»;
all'articolo 15, l'inserimento di una previsione che riduca il contenzioso assicurativo, inserendo, al comma 3, in fine, le parole «e accettano il rischio normalmente connesso al tipo di attività sportiva praticata»;
all'articolo 25, un'univoca definizione delle mansioni, prevedendo inoltre un'apposita figura di lavoratore sportivo occasionale, di raccordo tra lavoratore sportivo e volontario, in relazione al quale non prevedere l'obbligo assicurativo INAIL;
rilevato quindi che gli articoli 2 e successivi dello schema in esame recano modifiche ai decreti legislativi nn. 37, 38, 39 e 40;
osservato, al riguardo, che l'articolo 2, composto da un unico comma, integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, attualmente contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
preso atto che l'articolo 3 quale integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
osservato che l'articolo 4, incidendo sul decreto legislativo n. 39 del 2021, modifica la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – che era introdotta nell'ambito di un complessivo intervento teso alla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi – anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d'iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull'attività e dell'acquisto della personalità giuridica;
rilevato che il «nuovo» comma 6-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, introdotto dall'articolo 4, comma 3, lettera g), dello schema di decreto legislativo correttivo, esonera le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione del modello di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e viene comunque prevista la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai Pag. 31fini fiscali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
richiamata l'esigenza che il Governo valuti, in proposito, l'opportunità di prevedere una ulteriore modifica al citato articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, stabilendo che i criteri per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche siano definiti univocamente per tipologia di soggetto mediante decreto dell'autorità competente in materia di sport;
considerate le osservazioni emerse durante la seduta del 21 giugno 2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata relative alle caratteristiche delle piste da slitta e slittino di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 40 del 2021;
preso atto, infine, dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dell'intesa della Conferenza unificata,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) provveda il Governo a coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021 che fanno riferimento agli enti del terzo settore con la normativa prevista nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2) provveda il Governo a verificare e precisare, dove necessario, gli opportuni riferimenti al mondo paralimpico per facilitare l'applicazione ad atleti, tecnici e altri lavoratori sportivi paralimpici l'applicazione delle norme sul lavoro sportivo;
3) al fine di sostenere la riforma e agevolarne una progressiva entrata in vigore, provveda il Governo ad introdurre misure agevolative nei confronti delle piccole realtà sportive dilettantistiche, anche attraverso la previsione di un credito di imposta INPS;
4) provveda il Governo a coordinare le varie disposizioni in materia assicurativa privilegiando soluzioni che mirino alla previsione di un'unica forma di assicurazione, evitando inutili onerosità pur garantendo l'opportuna copertura dai rischi tenendo in considerazione che con l'obbligatorietà del tesseramento per la qualifica di lavoratore sportivo viene attivata la tutela obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valutando, eventualmente, di prevedere l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL esclusivamente per i lavoratori dipendenti e l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 289 del 2002 per i co.co.co. e i lavoratori occasionali;
5) provveda il Governo a disporre l'esenzione dalla ritenuta fiscale per i premi di piccola entità o quelli in natura fino a un valore di 300 euro;
6) provveda il Governo a delineare una figura intermedia tra il lavoratore sportivo e il volontario, individuando la figura del lavoratore occasionale e prevedendo l'esenzione dall'obbligo assicurativo INAIL e IRAP;
7) all'articolo 1, comma 19, lettera e), dello schema di decreto in esame, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «31 ottobre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023» al fine di estendere le agevolazioni previste per la fase transitoria relative ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 per le collaborazioni coordinate e continuative;
8) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, richiamato in premessa, provveda il Governo a sostituire il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 40 del 2021, con il seguente:
«4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 Pag. 32possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi del successivo articolo 13».
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di assicurare un periodo di moratoria per consentire alle società sportive di adeguarsi alle novità della riforma;
b) valuti il Governo l'opportunità di apportare le necessarie modifiche di coordinamento normativo al fine di espungere le disposizioni non più vigenti eventualmente richiamate nei testi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 86 del 2019;
c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo di ricongiungimento dei contributi di differente natura previsti dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché l'opportunità di identificare percorsi specifici per garantire il ricongiungimento gratuito e facilitato dei contributi versati nella gestione separata con i contribuiti previdenziali (ordinari o di gestione separata) derivanti da altri rapporti lavorativi che possano essere successivi alla carriera sportiva. Soprattutto viste le carriere potenzialmente discontinue o brevi di atleti e lavoratori e lavoratrici del mondo dello sport e viste le grandi difficoltà a raggiungere i montanti minimi di versamenti previdenziali necessari;
d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere meccanismi di contribuzione figurativa per il periodo transitorio di riduzione della contribuzione;
con riferimento all'articolo 1 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
e) con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che prevede che tutti gli enti sportivi dilettantistici debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva, valuti il Governo – al fine di meglio coordinare la disposizione con la normativa del Terzo Settore, che non prevede analoga disposizione – l'opportunità di limitare tale obbligo alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche;
f) all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi all'iscrizione al registro, analogamente a quanto già previsto per gli enti del Terzo Settore, nonché l'adozione di procedure semplificate per la modifica degli statuti, quali ad esempio quorum ridotti, nell'ipotesi in cui l'adeguamento degli statuti sia dovuto a novità normative;
g) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo di inserire nel decreto n. 36 del 2021 disposizioni di coordinamento tra l'articolo 8 commi 3, 4 e 4-bis del decreto n. 36 del 2021 e l'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 914, nonché con quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 in materia di distribuzione degli utili al fine di evitare che la previsione di distribuzione degli utili e di rimborso per capitale faccia perdere le agevolazioni previste;
h) all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifiche apportate all'articolo 11 del decreto n. 36 del 2021, al fine di limitare l'incompatibilità ivi prevista alle sole cariche elettive, nonché di espungere il riferimento agli Enti di promozione sportiva al fine di confinare l'incompatibilità all'interno della medesima disciplina sportiva;
i) all'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifiche apportate all'articolo 15 del decreto n. 36 del 2021 – in materia di tesseramento – al fine di ridurre il contenzioso assicurativo, inserendo al comma 3, le seguenti parole: «e Pag. 33accettano il rischio normalmente connesso al tipo di attività sportiva praticata»;
l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in esame, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di inserire, tra i soggetti abilitati al tesseramento anche altri enti tra i quali i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato;
m) valuti il Governo, in relazione all'articolo 1, comma 9, dello schema di decreto legislativo in esame, ricordato quanto previsto dalla lettera n) dell'articolo 5 della legge delega n. 86 del 2019, l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche per le attività ippiche con riferimento alla tutela dell'animale impiegato in «attività di sport»;
n) valuti il Governo, in relazione al comma 10, lettera b) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 19, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021, dove si prevede che il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non sia soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 l'opportunità di estendere la disposizione anche al «detentore» degli animali;
o) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto in esame valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegato in materia di sport, prescrizioni idonee a dare attuazione alle norme che presiedono alla tutela del benessere degli animali impiegati in attività di sport, indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021;
p) con riferimento all'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 36 del 2021, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'accertamento di idoneità ivi previsto per ammettere l'utilizzo di un animale in una manifestazione, competizione o evento sportivo sia annuale;
q) all'articolo 1, comma 15, lettera a), dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità, dopo il comma 1, di aggiungere la seguente:
«1-bis) Le manifestazioni popolari pubbliche o private di carattere storico o folcloristico nelle quali vengono impiegati equidi, soggette all'ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011 – “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”- qualora mantengano le prescrizioni delle edizioni già autorizzate e svolte successivamente all'anno 2018 compreso, sono autorizzate senza ulteriori controlli da parte della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, salvo la preventiva trasmissione al Prefetto competente per territorio di una relazione che illustri la conformità a dette prescrizioni dei lavori e opere prodromiche allo svolgimento dell'evento redatta da professionista abilitato o da parte del dirigente competente dell'ente attuatore»;
r) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2) dello schema di decreto in esame, le parole: «dei singoli enti affilianti» con le seguenti: «delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate»;
s) all'articolo 1, comma 16, lettera b), dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche concedono al dipendente il permesso di svolgere attività sportiva retribuita, valutando altresì l'opportunità di integrare tale disciplina anche alla luce dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, che fissa il limite orario massimo di 48 ore settimanali di lavoro inclusi gli straordinari;
t) all'articolo 1, comma 16, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifichePag. 34 previste all'articolo 25 del decreto n. 36 del 2120, allo scopo di estendere le disposizioni previste nell'ultimo paragrafo del comma 6 considerando quale attività sportiva anche quella degli appartenenti dei Corpi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, indipendentemente dall'inquadramento formale nel Gruppo Sportivo del Corpo stesso, aventi curricula di atleti o tecnici di livello nazionale o internazionale e qualifiche accademiche specialistiche dello sport o IV livello europeo di FSN o DSA per lavorare nella attività tecnica delle FSN e CONI;
u) valuti inoltre il Governo, sempre con riferimento al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dal comma 16 dello schema di decreto in esame, l'opportunità di consentire ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni facenti parte dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato, lo svolgimento della propria attività come volontari o come lavoratori sportivi, in considerazione delle difficoltà interpretative emerse nel corso delle audizioni, nonché di definire i parametri di rilascio della necessaria autorizzazione e di chiarire l'ambito applicativo della previsione rispetto ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi civili dello Stato
v) con riferimento all'articolo 1, comma 16, dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n 36 del 2021 che individua, oltre alle figure tipizzate, la figura del lavoratore sportivo in chi è tesserato e svolge verso corrispettivo mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportive sulla base dei regolamenti tecnici di federazioni e discipline sportive, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo di coordinamento che porti alla formazione di un elenco delle mansioni aggiuntive fondate sulle regole delle specifiche discipline sportive, così da evitare incongruenze e difficoltà interpretative;
z) con riferimento all'articolo 1, comma 16, lettera c), dello schema di decreto in esame, che modifica il comma 6-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, volto a disciplinare le modalità di ingaggio dei direttori di gara, per il quale è sufficiente la comunicazione o designazione della federazione e della disciplina sportiva associata, valuti il Governo l'opportunità di elevare l'importo rimborsabile a questi soggetti per le spese sostenute per le attività fornite, incluse quelle svolte nel comune di residenza, a fronte di autocertificazione, fino a un massimo di 300 euro;
aa) con riferimento all'articolo 1, comma 16, lettera c), dello schema di decreto in esame, che inserisce il comma 6-ter nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, volto a disciplinare le comunicazioni al centro per l'impiego con riguardo ai direttori di gara, valuti di Governo l'opportunità di prevedere un congruo termine rispetto alla scadenza dell'anno per consentire l'adempimento delle formalità di iscrizione nel libro unico del lavoro. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di meglio precisare quando le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono procedere a effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego anche per le proprie affiliate;
bb) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, aggiungendo, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportive, degli enti di promozione sportiva, anche paralimipica, del CONI, del CIP di Sport e salute Spa e delle associazioni benemerite».
cc) valuti il Governo l'opportunità di definire in modo univoco le mansioni relative alle singole fattispecie contrattuali sportive, prevedendo esplicitamente anche la figura del dirigente sportivo, nonché di delineare un contratto collettivo nazionale per lo sport dilettantistico al fine di stabilire con certezza le aliquote INAIL applicabili alle diverse discipline sportive sulla base delle mansioni effettivamente svolte;
Pag. 35dd) con riferimento all'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto in esame, di modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che esonera da obblighi di comunicazione i collaboratori con compensi inferiori a 5.000 euro, valuti il Governo, per ragioni di trasparenza e di tracciabilità, l'opportunità di eliminare tale esonero in modo che anche questi rapporti siano oggetto di comunicazione al centro dell'impiego, nelle forme previste dal successivo comma 5;
ee) al comma 21 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i criteri di valutazione delle somme percepibili dai volontari come rimborsi – anche al fine di ridurre la discrezionalità degli organi di amministrazione nella valutazione dei rimborsi ammessi – prevedendo altresì per i medesimi volontari il riconoscimento di un'indennità oltre che dei rimborsi forfetari;
ff) all'articolo 1, comma 28, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che, ferma restando la non imponibilità fiscale degli importi fino a 15.0000 euro per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, per la parte eccedente, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli artt. 28 e 37, sino allo scaglione di euro 85.000, di applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 85.000, per la parte eccedente tale limite prevedere che esso concorre a formare il reddito del percipiente ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che in ogni caso i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
gg) con riferimento al trattamento contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere per le società con un valore di rendiconto pari o inferiore a 200.000 euro annui, la reintroduzione dei lavoratori sportivi occasionali con un una soglia di esenzione fiscale più alta rispetto a quanto previsto nell'articolo 36 del decreto n. 36 del 2021, nonché la previsione di un credito di imposta per le somme corrisposte a fini pensionistici anche dai lavoratori autonomi;
hh) valuti il Governo l'introduzione di una Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) speciale per i co.co.co. sportivi con l'obiettivo di creare i presupposti per un conflitto d'interessi positivo tra lavoratori e datori di lavoro, nonché l'introduzione di princìpi di progressività tributaria, prevedendo un'aliquota unica per retribuzioni fino a 40.000 euro annui;
ii) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici percepiti dalle piccole società sportive per la realizzazione delle attività sportive statutariamente previste;
ll) valuti il Governo l'opportunità di valorizzare il ruolo e la figura del chinesiologo eventualmente modificando il comma 2 dell'articolo 41, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021 nei seguenti termini: «la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità di vita mediante attività fisica ed esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico»;
mm) valuti il Governo l'opportunità di garantire la norma già prevista sulla rappresentanza degli atleti professionisti, e ora anche dilettanti, all'interno del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps che fino ad oggi non ha trovato applicazione, ma che si rende necessaria con il riconoscimento dei lavoratori sportivi e l'allargamento della base di contribuenti del mondo sportivo;
nn) valuti il Governo l'opportunità di estendere lo strumento dell'apprendistato, Pag. 36oggi previsto solo per gli atleti, anche ai giovani tecnici e per i ruoli di lavoratori e lavoratrici definiti dal decreto legislativo n. 36 del 2021;
oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, considerata la tipica stagionalità di alcune discipline sportive, un'articolazione anche su base annua del limite delle 24 ore settimanali che per approssimazione può esser quantificato in 1250 h/anno;
con riferimento all'articolo 2 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37)
pp) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto in esame prevedendo che, fermo il limite alla rappresentanza di non più di due soggetti assistiti, almeno una delle parti debba sempre essere il lavoratore sportivo, disciplinando anche l'ipotesi particolare del rinnovo contrattuale;
qq) valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 2 dello schema di decreto in esame con previsioni in materia di modalità di pagamento degli agenti sportivi e di comunicazioni delle società;
con riferimento all'articolo 3 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38)
rr) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, mediante interventi correttivi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2021 al fine di:
apportare modifiche di revisione e coordinamento con le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
prevedere disposizioni che consentano, eventualmente solo in casi specifici, alle associazioni e società sportive di separare, sul piano contabile, gli investimenti in infrastrutture sportive, anche mediante la costituzione di società di scopo;
ricordato quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 7, comma 2, della legge delega n. 86 del 2019 introdurre norme che consentano espressamente all'Istituto per il Credito sportivo di svolgere attività di rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti in esame;
prevedere agevolazioni e semplificazioni a favore di chi investe in infrastrutture sportive;
prevedere disposizioni idonee a orientare gli interventi oggetto della previsione a principi di sostenibilità;
eliminare il criterio della «contiguità» fisica tra l'impianto sportivo e le altre aree che l'amministrazione potrebbe rendere disponibili;
inserire misure che agevolino l'utilizzazione delle infrastrutture sportive;
con riferimento all'articolo 4 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)
ss) all'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, prevedendo un ampliamento delle funzioni e delle sezioni del registro di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché della platea dei suoi possibili utilizzatori, così che il registro diventi effettivo strumento di semplificazione e di utilità per tutto il mondo dello sport dilettantistico;
tt) all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, prevedendo che l'aggiornamento delle discipline sportive ammesse al Registro si svolga mediante una procedura che veda coinvolti sia il CONI che il CIP;
uu) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera g) del comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame, eliminando l'onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali in apposita sezione del registro, secondo quanto esposto in premessa;
vv) all'articolo 4 comma 4, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunitàPag. 37 di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2021 che, in assenza di un riferimento al fondo di dotazione/patrimonio minimo dell'ente sportivo rischia di essere inapplicabile in ordine all'acquisto della personalità giuridica;
zz) valuti altresì il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, in particolare prevedendo, all'articolo 14 di quel provvedimento, che i criteri per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche siano definiti univocamente per tipologia di soggetto mediante decreto dell'autorità competente in materia di sport;
aaa) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il deposito del bilancio al registro anche per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche e conseguentemente che i criteri guida per la sua compilazione siano analoghi a quelli già esistente e adottati per gli enti del Terzo Settore;
con riferimento all'articolo 5 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40)
bbb) valuti il Governo l'opportunità di integrare ed emendare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, prendendo anche spunto dalle proposte pervenute da FISI e ANEF, nello specifico, con riferimento all'articolo 5, comma 1, che ha riordinato la definizione di «piste di discesa» valuti il Governo se intervenire al fine di circoscrivere ancora più accuratamente la definizione di «piste di discesa», per quanto concerne l'identificazione degli «altri attrezzi» alla pratica dei quali sono adibiti i tracciati oggetto della definizione.