SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Tiziana NISINI, relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sul testo unificato – adottato come testo base nella seduta del 30 maggio 2023 – delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 4 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 interviene a modificare la legge 29 maggio 2017, n. 71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), ulteriormente precisando la definizione di bullismo e stabilendo, in particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), che tale provvedimento è volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anchePag. 113 non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Oltre a norme sul servizio di sostegno psicologico e coordinamento pedagogico agli studenti e a disposizioni che contemplano campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno, tale articolo 1, al comma 1, lettera b), numero 1), prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero dell'istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche.
L'articolo 2 modifica l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, intervenendo in tema di misure rieducative.
L'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di affidare ad un testo governativo la disciplina di dettaglio nonché la definizione degli strumenti finanziari a sostegno delle iniziative ivi previste. Assume rilievo, in particolare, al comma 1, la lettera b), numero 2), che attribuisce al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia. Si osserva, inoltre, che la lettera d) del medesimo comma 1 attribuisce al Governo il compito di prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
L'articolo 4 del testo unificato reca infine una clausola di invarianza finanziaria.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 1).
Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE, relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1038, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 18 maggio 2023, Pag. 114recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. A tale provvedimento è abbinata anche la proposta di legge C. 75 Marattin.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 20 articoli collocati nell'ambito di 5 Titoli, si rileva che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).
Soffermandosi sulle norme attinenti alle competenze della XI Commissione, si fa presente che l'articolo 4, che reca Revisione dello statuto dei diritti del contribuente, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono princìpi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, tra cui subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali.
Si osserva poi che l'articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, dispone la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività; l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l'obiettivo di favorire ed Pag. 115agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura.
Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi. Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l'attuazione della previdenza complementare, l'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede, tra l'altro, la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'IRES. Si rileva inoltre che tra i principi e criteri direttivi si prevede il compito di adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.
Si osserva quindi che l'articolo 6, comma 1, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. In alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, si prevede la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.
Si rileva quindi che l'articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
L'articolo 14 contiene principi e criteri direttivi concernenti la revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di Pag. 116versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.
Si osserva quindi che l'articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'introduzione, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Tale articolo inoltre prevede per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, stabilendo l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
Si osserva, inoltre, che l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, anche attraverso il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 2).
Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame peggiori il funzionamento del sistema fiscale, a danno delle frange più deboli della società e di coloro che hanno sempre pagato le tasse. Osserva, peraltro, che l'obiettivo della flat tax, perseguito con il presente provvedimento, si ponga in violazione del principio costituzionale della progressività del sistema tributario.
Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.