CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 105

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e abb.
(Alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 106

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla VI Commissione Finanze, sul disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale, nel testo modificato dall'esame in sede referente.
  Evidenzia, preliminarmente, che il provvedimento consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Il Titolo I contiene i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli da 5 a 8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli da 10 a 12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli da 14 a 17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).
  Con riferimento alle norme di carattere generale segnala, preliminarmente, le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge:
  L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i princìpi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (commi 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).
  L'articolo 2 individua i princìpi generali, riferiti nella rubrica della disposizione all'ordinamento tributario nazionale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: progressività ed equità del sistema tributario, stimolo della crescita economica (lettera a), prevenzione, contrasto e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale (lettera b), possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (lettera b-bis), razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario (lettera c) e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti (lettera d) attribuendo al Governo la possibilità di predisporre tavoli tecnici con le associazioni di categoria e dei professionisti per la predisposizione dei decreti legislativi in attuazione dei princìpi di cui alle lettere c) e d).
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione richiama l'attenzione, in particolare, su alcune delle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 13 del testo.
  L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche – Irpef. Con riguardo agli aspetti generali, si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione). Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione Pag. 107fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito; si dispone inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.
  Sempre per gli aspetti di carattere generale si prevede che per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fra i princìpi e i criteri direttivi si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  Con particolare riguardo ai redditi di lavoro autonomo rileva che tra i princìpi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, alla lettera f) del comma 1 la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie.
  Alla lettera g-bis) del comma 1, inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, inoltre, l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.
  Con riferimento ai redditi diversi si prevede, fra l'altro, alla lettera h) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.
  L'articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).Si prevede infine la razionalizzazione della disciplina in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.
  L'articolo 7 reca i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA: ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea; revisione della disciplina delle operazioni esenti; razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA; revisione della disciplina della detrazione; riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte; razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA; razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore.
  In base all'articolo 9 il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è poi tenuto al rispetto di ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici: disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti Pag. 108disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (comma 1, lettera a)); rivedere il regime delle società non operative (comma 1, lettera b)); razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa (comma 1, lettera c)); razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese (comma 1, lettera d)); revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1, lettera e)); semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi per gli Enti del Terzo settore e i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (comma 1, lettera f)); razionalizzare le misure fiscali per gli enti sportivi (comma 1, lettera g) con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
  L'articolo 13 reca una apposita delega per la riforma del settore dei giochi e delle scommesse. Viene anzitutto confermato il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Si prevedono inoltre i princìpi e criteri direttivi con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo; alla dislocazione territoriale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, dislocazione che – si precisa nel testo – dovrà tenere conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati su base nazionale (cosiddetto distanziometro); ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due princìpi e criteri direttivi di delega ulteriori: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia il voto contrario del partito democratico sulla proposta di parere del relatore pur condividendo il contenuto di alcune delle osservazioni in esso contenute. Chiarisce pertanto come il voto contrario riguardi pertanto la non condivisione dell'impianto della delega fiscale presentata dal governo che non risolve le criticità dell'attuale sistema tributario e che non individua le necessarie coperture di finanziarie relative alle provviste modifica della disciplina in materia di deduzioni e detrazioni fiscali. Tutto ciò considerato il Partito democratico ha quindi presentato una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) preannuncia l'astensione dal voto a nome del suo gruppo sul la proposta di parere del relatore ritenendo che alcuni aspetti della delega fiscale in esame siano condivisibili anche se suscettibili di ulteriori miglioramenti. Con riferimento agli ambiti di competenza della commissione cultura e quindi il riferimento al comparto della scuola così come quello del cinema osserva come la delega in esame non preveda alcune misure Pag. 109di TAC scredita. Per tali ragioni conferma l'astensione dal voto del gruppo di Italia viva.

  Antonio CASO (M5S) preannuncia il voto contrario del movimento cinque stelle sulla proposta di parere del relatore e più in generale sull'impianto del provvedimento di delega fiscale che oltretutto non prevede alcuna misura di tassazione relativa al settore dell'economia digitale. Conferma quindi il parere contrario a nome del suo gruppo.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, deve intendersi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 e abb.
(Alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, sul testo unificato della proposta di legge C: 536 e abbinate, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  L'articolo 1, composto da un solo comma, modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
  In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l'ambito di applicazione della legge n. 71, come definito dall'articolo 1: a fianco del cyberbullismo viene incluso il bullismo; è inoltre inserito un inciso volto ad indicare che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali. È poi introdotta una definizione di bullismo come aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
  La successiva lettera b) interviene sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71. In particolare si prevede che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il ministro delegato per le politiche della famiglia. Si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 Sono poi previste specifiche campagne informative e di prevenzione su bullismo e cyberbullismo che sono predisposte da parte del Ministro delegato per la famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali.
  La lettera c) inserendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 3 prevede, tra le altre cose, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della Pag. 110propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio.
  La lettera d) inserisce nella legge n. 71 un nuovo articolo 4-bis che prevede che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
  La lettera e) modifica l'articolo 5 della legge n. 71 nel senso di prevedere che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934 come modificato dall'articolo 2 del provvedimento.
  L'articolo 2 modifica il regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in particolare prevedendo che il procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali quando abbia acquisito la notizia che un minore di anni diciotto dia manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, anche in via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui.
  Il progetto di intervento educativo può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
  L'articolo 3 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
  In particolare, lo statuto dovrebbe essere integrato in modo da stabilire, tra le altre cose, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; che nel patto educativo di corresponsabilità sia contenuto l'impegno da parte delle famiglie ad attività di formazione organizzate dalla scuola per il contrasto di bullismo e cyberbullismo;
  Tra i princìpi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, che venga potenziato il servizio per l'assistenza alle vittime del bullismo e del cyberbullismo; che vengano promosse dalla Presidenza del Consiglio periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete Internet; che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio; che siano stanziate le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure Pag. 111previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.
  Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Si prevede, infine, che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati, il Governo possa adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b). dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Infine propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottopone al relatore e alla Commissione l'opportunità di inserire nella proposta di parere in esame due osservazioni volte rispettivamente prevedere la competenza primaria del Ministro dell'istruzione e del merito per l'iniziativa sull'adozione dei decreti attuativi previsti al comma 2 dell'articolo 3 in quanto evidentemente aventi un oggetto che rientra negli ambiti di competenza del Ministero dell'istruzione citato e un'ulteriore osservazione, come già evidenziato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, che riguarderebbe la valutazione da parte delle Commissioni di merito circa l'opportunità di intervenire, come attualmente previsto alla lettera b) comma 1 dell'articolo 3 citato, con una norma di rango primario sullo Statuto degli studenti e delle studentesse emanato con decreto del Presidente della Repubblica (norma di rango secondario).

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, dichiara di accogliere le osservazioni proposte dal collega Giachetti che devono quindi intendersi inserite nella proposta di parere precedentemente formulata.

  Irene MANZI (PD-IDP) nel sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti un intervento importante di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito di democratico sulla proposta di parere del relatore anche alla luce delle osservazioni proposte dal collega Giachetti.

  Antonio CASO (M5S) nel condividere le osservazioni avanzate dal collega Giachetti preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 4).

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
C. 1183 Governo.
(Alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, riferisce che la Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul decreto-legge n. 37 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva Pag. 112attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
  Segnala, preliminarmente che il provvedimento si compone di quattro articoli e il termine per la sua conversione in legge scade il prossimo 28 luglio. Evidenzia quindi che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto in esame, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.010 presentato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 51 del 2023, sono ora trasfuse nell'articolo 6, comma 2-bis, nonché negli articoli 12-bis e 12-ter del medesimo decreto, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Cultura segnala, in particolare, che l'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Come già anticipato il contenuto di tale disposizione è confluito nell'articolo 12-ter del decreto-legge n. 51 del 2023. Segnala, altresì, che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'abrogazione della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.
  Nel dettaglio, chiarisce che la disposizione in commento sopprime il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, che subordina l'efficacia della disciplina recata dal medesimo articolo 1-bis, in materia di alloggi per studenti universitari (cosiddetto housing universitario) – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato.
  Al riguardo la relazione illustrativa del decreto-legge n. 57 del 2023 rileva che tale soppressione avviene in quanto «in data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la cosiddetta prenotifica alla Commissione europea della misura in questione – caso SA. 04699 (2022/PN). Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA. 04699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato. Conseguentemente, si provvede ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione».
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

  Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Antonio CASO (M5S) dichiara il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice stigmatizzando come l'iter di approvazione del provvedimento in esame dimostri ancora una volta la compressione del ruolo del Parlamento

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) dichiara l'astensione dal voto del gruppo Azione-Italia Viva-renew Europe sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – IntervienePag. 113 il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854 Schifone.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che sono state presentate circa 30 proposte emendative su nessuna delle quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità (vedi allegato 6). Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.
  Cede, quindi, la parola al relatore, on. Cangiano, affinché, informi la Commissione circa il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, presenta alcune proposte emendative a sua prima firma sul provvedimento in esame, ritenendo opportuno rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate. (vedi allegato 7)

  La sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO, concordando con quanto dichiarato dal relatore, presenta alcune proposte di riformulazione riferite agli emendamenti Schifone 1.3, Amorese 2.10 e Di Biase 2.15. (vedi allegato 8)

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.14 e 2.18 del Relatore è fissato alle ore 12 della giornata di domani, mercoledì 5 luglio.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835 Sasso.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 51 proposte emendative su nessuna delle quali la presidenza ha ritenuto di ravvisare profili di inammissibilità. (vedi allegato 9) Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.
  Cede quindi la parola al relatore, on. Sasso, affinché informi la Commissione circa il prosieguo dei lavori relativi all'esame del provvedimento

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, nel ritenere opportuno il rinvio circa l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, dichiara di aver presentato ulteriori proposte emendative a sua prima firma, che sono in distribuzione. (vedi allegato 10)

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 3.7,4.4 e 5.2 del Relatore è fissato alle ore 12 della giornata di domani, mercoledì 5 luglio.
  Nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

  La seduta termina alle 13.40.