CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 15.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2023.

  Mauro ROTELLI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.
  Avverte che sono state presentate richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri. Al riguardo, fa presente che la Presidenza, alla luce delle argomentazioni formulate nelle richieste di riesame presentate, nonché a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritiene di poter confermare la dichiarazione di inammissibilità già pronunciata nella seduta di ieri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
C. 1183 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, avverte preliminarmente che del decreto, composto di quattro articoli, residuano ormai i soli articoli 3 e 4 essendo il contenuto dei primi due confluito nel decreto-legge n. 51 del 2023, in corso di conversione.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, avverte che si soffermerà dunque sull'articolo 3, che modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, che reca disposizioni di interesse della Commissione.
  Segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che, entro il 29 luglio 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, possano proporre nuove istanze corredate, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Dette istanze sono presentate ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione.
  Il successivo comma 2 prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio da parte del commissario straordinario di Governo per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
  Segnala inoltre che il comma 3, alla lettera a), novella l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione. La lettera b), che apporta modificazioni al comma 5 del citato articolo 5, prevede, quindi, che le istanze possano essere presentate ai Commissari straordinari nominati dal Governo per l'entrata in esercizio delle unità galleggianti anche a seguito di ricollocazione. La lettera c) precisa che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas contenuta al medesimo articolo del decreto-legge n. 50 del 2022 si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. Fa presente che la relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che «tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, sostiene gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale».
  Rileva che la lettera d) del comma 3 introduce il comma 14-ter nell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, con l'obiettivo di prevedere che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenutePag. 89 in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.
  Il comma 4 dell'articolo 3, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, anziché dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere la prossima settimana in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione, auspicando sin d'ora su di essa la massima condivisione di tutti i gruppi.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia: deliberazione di una proroga del termine.

(Deliberazione di una proroga del termine).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ricorda che la Commissione, in data 15 marzo 2023, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia e che il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato il 30 giugno 2023.
  Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, fa presente di aver acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 30 settembre 2023.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 15.40.