CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

  La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Riccardo DE CORATO, presidente, comunica che, per il gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe, il deputato Roberto GIACHETTI cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Maria Elena BOSCHI.

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale.
C. 736 cost. Rampelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2023.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976 Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge costituzionale C. 976, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, composta da 7 articoli e volta a modificare lo Statuto speciale della regione adottato, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, con la legge costituzionale n. 1 del 1963.
  Evidenzia che la modifica dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia è volta a reintrodurre la previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, accanto ai comuni o città metropolitane; la disciplina di tali enti è demandata alla legge regionale. La proposta intende così superare la riforma degli enti locali attuata nel corso della XVII legislatura e culminata con l'approvazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, che ha modificato lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia sopprimendo il livello di governo delle province e delineando un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni. Quest'ultima riforma ha introdotto nello Statuto altresì il nuovo ente della Città metropolitana, equiparata al livello di governo comunale.
  Ricorda che la riforma del 2016 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia è stata approvata a ridosso e in relazione all'adozione della normativa statale di riforma degli enti di area vasta contenuta nella legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che ha previsto l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e ridefinito il sistema delle province, che sono diventate enti amministrativi di secondo livello ed hanno conosciuto una riduzione delle funzioni fondamentali loro attribuite. Rammenta che l'attuazione di questa nuova architettura istituzionale era legata alla approvazione del disegno di riforma costituzionale nel corso della XVII legislatura, che eliminava ogni riferimento costituzionale alle province quali enti costitutivi della Repubblica, dotati di funzioni loro proprie. Con la mancata approvazione della riforma, all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è restata immutata la collocazione costituzionale delle province, così come riordinate dalla legge n. 56 del 2014.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, la scelta di rivedere il sistema istituzionale delle autonomie locali, in modo da fondarlo nuovamente su tre livelli di governo politico (regione, enti di area vasta e comuni) è motivato con la palese «necessità di mantenere un livello di decentramento delle funzioni territoriali, al fine di creare un sistema coordinato di politiche regionali e nazionale, creando articolazioni sub-regionali». Ricorda poi che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge costituzionale.
  Oltre a ciò, sottolinea come la proposta di legge costituzionale preveda anche l'introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali in luogo di quanto attualmente previsto dallo Statuto, per cui il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale e l'abrogazione di alcune disposizioni statutarie con finalità di manutenzione normativa.
  Esaminando più specificamente i singoli articoli della proposta di legge costituzionale, evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 7 dello Statuto per aggiungere, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area Pag. 46vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione, d'intesa con le popolazioni interessate. In merito, ricorda che la regione Friuli-Venezia Giulia – al pari delle altre regioni a statuto speciale – ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e ricorda altresì che l'espressione «enti territoriali di area vasta» è stata utilizzata per la prima volta dalla citata legge Delrio e che, pur in mancanza di una esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il comune e la regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che, per il loro esercizio unitario, necessitano di una dimensione sufficientemente estesa.
  Sottolinea poi che l'articolo 2 modifica l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione, affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 13 dello Statuto e, analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni, stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, ricorda che l'intenzione del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. Ricorda che attualmente, in base all'articolo 13 dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia è determinato nella misura di un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti. Rammenta che ciò ha comportato, nelle recenti elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023, considerata la popolazione della regione al 1° gennaio 2022, pari a 1.194.647 abitanti, l'elezione di 48 consiglieri, uno in meno rispetto alla consistenza del precedente Consiglio regionale, eletto nel 2018.
  Passando ad esaminare l'articolo 4 della proposta, ricorda che questa disposizione interviene sull'articolo 54 dello Statuto, reintroducendo la possibilità per la regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Sottolinea che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai comuni.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 59 dello Statuto, che definisce l'ordinamento degli enti locali. Rammenta che il testo vigente, come modificato dalla riforma del 2016, stabilisce che sono i comuni, enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto, anche nella forma di città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della regione. Sottolinea che il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in commento, inserisce nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta (così come, prima del 2016, vi erano ricomprese le province), aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente (lettera a)). Evidenzia poi che l'articolo 5 introduce la previsione per la quale spetta alla legge regionale disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta (a ciò provvede la lettera b) che introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 59). La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolate anche con modalità differenziate.
  Passando all'articolo 6 della proposta di legge costituzionale, fa presente che la disposizione sopprime alcune norme dello Pag. 47Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ritenendole – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – superate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Ricorda infatti che tale clausola prevede che per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Evidenzia che, in particolare, sono oggetto di soppressione: l'articolo 5, numero 4), dello Statuto, che attribuisce alla regione autonoma la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli Enti locali; gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che recano una disciplina del procedimento legislativo regionale che ricalca la previsione di cui all'articolo 127 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del 2001; l'articolo 60 dello Statuto, che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.
  Rammenta, infine, che l'articolo 7, con una disposizione di coordinamento finale, prevede che agli enti di area vasta, come previsti nella riforma statutaria, si applichino, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.
  Evidenzia, infine, come le finalità della proposta di legge costituzionale siano chiare e come si inseriscano nel solco delle proposte, volte a disciplinare le province, che sta attualmente esaminando il Senato.

  Matteo MAURI (PD-IDP), cogliendo l'ultima notazione della relatrice, le chiede chiarimenti sul rapporto tra questa iniziativa legislativa costituzionale e le proposte di legge ordinaria all'esame del Senato; avanza infatti perplessità sull'eventuale sovrapposizione dell'iter legislativo che la Commissione avvia nella seduta odierna con quello in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

  Simona BORDONALI (LEGA) precisa che nel caso specifico si tratta di una modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che, essendo una regione a statuto speciale, richiede l'intervento di una legge costituzionale. Precisa altresì che i provvedimenti al momento all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, cui ha precedentemente fatto riferimento, sono invece relativi al sistema di elezione nelle province.

  Alessandro URZÌ (FDI), anche in ragione della propria provenienza, rammenta che il tema oggetto del dibattito è quello della specialità di alcune regioni che impone di passare attraverso la modifica dello statuto, nel caso in cui si voglia modificarne l'organizzazione interna. Ciò premesso, chiarisce quindi che i disegni di legge all'esame del Senato sono ininfluenti rispetto all'autonoma organizzazione delle regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia. Nel rilevare che la questione si pone eventualmente soltanto in termini di valutazione politica, ribadisce che la modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia non interferisce con l'eventuale riforma nazionale delle province.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia l'onorevole Urzì per la spiegazione ma si chiede se non sia il caso, prima di intervenire su uno statuto speciale, di aspettare di capire il senso che prenderanno sul punto le riforme relative agli enti locali in discussione al Senato. Sottolinea infatti il rischio di assecondare una legittima richiesta del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, modificando con legge costituzionale il relativo statuto speciale, senza avere certezza dell'esito dei tentativi di modifica delle province a livello nazionale. Avanza dunque la richiesta di procedere a una ulteriore riflessione, anche considerando che l'iter delle proposte al Senato sulla riforma delle province sia avanzato, essendo scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

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  Simona BORDONALI (LEGA), per evitare che le sue precedenti affermazioni vengano fraintese, precisa che il suo riferimento ai provvedimenti all'esame del Senato era volto a evidenziare la sensibilità comune e trasversale sia a livello politico sia a livello territoriale in favore del ripristino di livelli amministrativi intermedi, soppressi con la cosiddetta riforma Del Rio. Come chiarito benissimo dal collega Urzì, ribadisce che i provvedimenti all'esame del Senato non hanno nulla a che fare con la modifica con legge costituzionale degli statuti delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano. Rammenta a tale proposito che la richiamata riforma cosiddetta Delrio non ebbe alcun riflesso sulle province di Trento e Bolzano che hanno un rango unico a livello nazionale. Aggiunge che le esigenze organizzative manifestate dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si possono superare esclusivamente attraverso una legge costituzionale, sottolineando che si tratta di un profilo autonomo e indipendente rispetto ai provvedimenti all'esame del Senato. Nel sottolineare che le distinte iniziative esprimono una visione comune sulla necessità di livelli intermedi, ribadisce che si tratta di percorsi indipendenti che non si pregiudicano a vicenda.

  Riccardo DE CORATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 17.15.

Variazione nella composizione del Comitato.

  Luca SBARDELLA, presidente, comunica che, per il gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe, entra a far parte del Comitato permanente per i pareri la deputata Maria Elena BOSCHI, in sostituzione dell'onorevole Roberto GIACHETTI che non fa più parte della I Commissione.

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.
C. 1178.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esprimere, nella giornata odierna, il parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 1178, già approvata in prima lettura dal Senato, volta a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, ricorrenza che cadrà il 10 giugno del 2024.
  Fa presente che la proposta di legge – che origina da un progetto presentato dalla senatrice Segre e che è stata approvata in prima lettura dal Senato all'unanimità – si compone di 7 articoli e che l'articolo 1, in particolare, stabilisce che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. L'articolo 2 della proposta di legge disciplina le iniziative celebrative in particolare prevedendo il sostegno e il finanziamento, anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali. Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia che la Pag. 49disposizione disciplina le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, prevedendo che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provveda, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2. I progetti, che potranno essere finanziati nel limite massimo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, saranno esaminati da un organismo collegiale individuato sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 riconosce un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita. L'articolo 5 autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la finalità del provvedimento mentre l'articolo 6 individua la copertura degli oneri e l'articolo 7 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, viene in rilievo prevalentemente la materia «tutela dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Evidenzia poi come assumano conseguentemente rilevanza anche la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala infine come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, come è noto, impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico della Nazione.
  In qualità di relatore formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 17.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.